Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.04.2023 da
Parte_1
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Pasquale Schiavulli
[...]
che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Bocchi per procure generali alle liti
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti CP_1
Nico Parise e Roberto Zibetti che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 5/2023 del Tribunale di Treviso
In punto: malattia professionale - rendita
Causa trattata all'udienza del 22.05.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia la Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 5/2023 emessa in data 11.1.23 e notificata il 23.3.23, accogliere il presente appello e quindi le conclusioni tutte rassegnate dall' Pt_1
appellante nel primo grado di giudizio, e conseguentemente tenere indenne l' da ogni pretesa ivi avanzata dall'odierno appellato. Pt_1
In via istruttoria si chiede che la Corte voglia disporre CTU medico legale volta ad accertare l'eventuale origine professionale della malattia denunciata dall'assicurato, eventualmente determinando il grado di invalidità residuato in capo allo stesso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale respingere l'avverso appello per le ragioni tutte meglio esplicitate in narrativa, confermando la sentenza oggetto della presente impugnativa, in ogni caso in accoglimento delle domande formulate in primo grado, le quali devono intendersi qui riproposte qualora, in via denegata, la Corte d'Appello dovesse ritenere di pervenire ad una differente statuizione, qualificando diversamente i fatti di causa;
in ogni caso condannare l'appellante al rimborso di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21 aprile 2023 ha Pt_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Treviso indicata in epigrafe
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con cui era stato accolto il ricorso presentato da CP_1
operaio saldatore presso Cividac S.p.A., diretto ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della “discopatia L4-L5,
L5-S1 con radicolopatia L5 e S1” e la relativa rendita da malattia professionale.
Il giudice di primo grado ha dapprima istruito la causa mediante l'assunzione di due testimoni, e Testimone_1 Testimone_2
(rispettivamente dipendente in pensione della Cividac e direttore tecnico della società), tramite i quali ha accertato le modalità e la tipologia di lavoro svolta dal e successivamente ha disposto ctu CP_1
medico legale. Il ctu ha rilevato l'insorgenza, alla fine del 2012, della patologia vertebrale diffusa, osteo-discale, prevalente al rachide cervico-lombare, denunciata dal operaio addetto alla saldatura CP_1
interna ed esterna di cisterne e serbatoi presso Cividac dal novembre
1996 all'ottobre 2015, con mansioni che prevedevano l'utilizzo di strumenti fino ad un peso di kg 7 (vibranti e non), con orario continuato e con movimenti ripetitivi. Ha concluso, in assenza di patologie osteoarticolari pregresse e pur non escludendo una predisposizione soggettiva del lavoratore alle patologie osteoarticolari, per la sussistenza del nesso casuale tra le mansioni di saldatore svolte e la patologia vertebrale riscontrata.
Il giudice di prime cure, condividendo le risultanze della perizia d'ufficio, ha riconosciuto un danno biologico permanente pari al 20%
e ha condannato l' alla costituzione della rendita prevista Pt_1
dall'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, previa sottrazione dell'importo già erogato a titolo di indennizzo in capitale al lavoratore.
Propone appello sulla base di due motivi. Pt_1
a) Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta l'erroneità della sentenza in quanto il giudice di primo grado avrebbe
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fondato la propria decisione unicamente sulle risultanze della
CTU medico legale. In particolare, evidenzia la mancata considerazione da parte del ctu del “Questionario per malattie collegate ai movimenti ripetitivi e posture incongrue” e dei
“Documenti di Valutazione dei Rischi della ditta datrice di lavoro” relativi agli anni 2009 e 2016 (di seguito, DVR). Rileva in particolare che, dall'esame di quest'ultimi, il rischio per la movimentazione manuale dei carichi e per le vibrazioni si collocava in fascia “trascurabile” e “modesta”, mentre nessun rischio veniva riscontrato per posture incongrue (DVR 2009, pag. 65 e DVR 2016, pag. 100).
b) Con il secondo motivo di appello censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto dimostrato il nesso di causa tra le mansioni di saldatore svolte dall'originario ricorrente e la malattia professionale denunciata. Sul punto, alla luce dell'assenza di elementi oggettivi probanti l'effettiva esposizione al rischio specifico di vibrazioni al sistema mano- braccio, di sovraccarico meccanico degli arti superiori e di assunzione di posture incongrue prolungate, ribadisce il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul lavoratore. Anche l'istruttoria orale non avrebbe fatto emergere un rischio professionale correlabile alla patologia denunciata.
Rileva, infine, che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dei frequenti periodi di assenza dal lavoro del che CP_1
contribuivano ad interrompere l'asserito sovraccarico meccanico degli arti superiori.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente chiedendo il rigetto dell'appello. Ritiene inconferente il rilievo secondo cui dai DVR non emergerebbero rischi lavorativi in quanto, come rilevato dal ctu,
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trattasi di documenti utilizzati per valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso nello svolgimento di attività lavorativa e per suggerire misure di prevenzione e protezione, senza prendere in considerazione il caso specifico del singolo lavoratore.
Evidenzia a tal proposito che il era per sua costituzione CP_1
propenso a patologia artrosica, che le mansioni lavorative svolte hanno concausato, anticipato, aggravato la patologia. Inoltre, dal
“Questionario per malattie collegate ai movimenti ripetitivi e posture incongrue” emerge che l'attività lavorativa era ripetitiva, senza pausa e che il lavoratore era costretto ad operare in posizioni gravose per gli arti superiori. Richiama, poi, le relazioni predisposte a seguito di accertamenti presso Cividac dal Dipartimento di Prevenzione Sezione
Medicina del Lavoro Azienda ULSS n. 9 della Regione Veneto, le quali dimostrerebbero la correlazione tra l'attività lavorativa svolta dal e la patologia dallo stesso denunciata. CP_1
Sul secondo motivo di appello, sostiene che l'istruttoria orale avrebbe confermato quanto dedotto dal in merito ai turni di lavoro, alle CP_1
mansioni, allo svolgimento della prestazione lavorativa e alla conseguente esposizione al rischio legato alle vibrazioni e al mantenimento posture incongrue. Richiama altresì documentazione scientifica con cui l' ha riconosciuto la correlazione tra Pt_1
l'esposizione alle vibrazioni meccaniche ed i rischi per la salute del
“sistema mano-braccio” e del “corpo intero”, tra cui vi rientra, come nel caso di specie, l'insorgere di patologie vertebrali.
La causa, a seguito di un rinvio per transito ad altra giurisdizione del giudice relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 22 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1 – I motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e devono ritenersi infondati.
1.1 – L sostiene che il giudice di primo grado si sarebbe Pt_1
limitato a recepire gli esiti della CTU e non avrebbe considerato gli elementi a sostegno dell'inesistenza di specifici rischi correlabili alla patologia denunciata e, sul punto, valorizza in primo luogo le risultanze del DVR aziendale. Tale documento, tuttavia, evidentemente esaminato in sede amministrativa per poter verificare l'adibizione del lavoratore a mansioni legate a specifici rischi per la salute, fornisce delle indicazioni in ordine alla compatibilità delle mansioni lavorative con la tutela della salute del lavoratore;
compatibilità che, però, può venir meno in concreto, nel senso che il loro svolgimento effettivo, con l'imprevedibile presenza di variabili indipendenti dalla volontà delle parti, può incidere sullo stato psicofisico del prestatore di lavoro.
Le indicazioni del DVR, pertanto, forniscono indicazioni che ben possono essere superate dall'esame in concreto delle mansioni svolte, della modalità di esecuzione delle stesse (anche con riferimento ai tempi e ai ritmi di lavoro), da valutarsi – a loro volta – tenendo presenti anche le condizioni di salute preesistenti del lavoratore che possono avere un ruolo di pre-condizione determinante ai fini di una loro eventuale incidenza sul determinismo della patologia denunciata in termini causali o concausali.
1.2 – L'istruttoria orale conduce ad escludere – e in questo si deve convenire con la prospettazione dell'appellante – che il Pt_1
lavoratore sia stato esposto al rischio di movimentazione manuale di carichi pesanti (superiori a 7 kg), tuttavia risulta confermato che lo stesso, adibito a mansioni di saldatore, ha svolto abitualmente anche l'attività connessa di rifinitura delle saldature a mezzo mole o
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smerigliatrici. Tali utensili dovevano essere utilizzati manualmente, sostenendone il peso che poteva variare da 3,2 Kg a 7 Kg, erano strumenti che generavano vibrazioni e imponevano un loro utilizzo anche assumendo posizioni scarsamente ergonomiche in ragione della necessità per l'operatore di collocarsi in prossimità del punto da rifinire.
Il teste ha dichiarato: “dentro le cisterne si stava in ginocchio Tes_1
oppure sopra un seggiolino apposito. Sulla superficie esterna i lavori si facevano da apposite impalcature oppure all'in piedi. Non distesi.
Escludo che si potessero assumere posizioni in equilibrio precario su scale”. Il teste ha riferito: “Guardando i docc. 11 e 12 vedo Tes_2
le mole. La mola piccola è quella da 3,2 kg, e quella grande da 7 kg compreso il cavo. Il come saldatore usava questi strumenti per CP_1
la saldatura. Ma si trattava di usarle per rifinire la saldatura. Gran parte delle rifiniture chiede l'utilizzo della piccola. L'utilizzo della seconda è riservata quasi solo ai uando si deve giuntare Pt_2
i pezzi. Chi faceva le mansioni del usava quasi esclusivamente CP_1
quella piccolina. Nel doc. 13 vedo la torcia a tig e nei doc. 14 e 15 vedo le altre due torce menzionate. Sono tutte saldature che il CP_1
faceva. Le ha sempre fatte tranne nell'ultimo periodo in cui usava solo praticamente l'orbitale. Sub 20: escludo che si possa stare in bilico su una scala perché nemmeno si potrebbe saldare. Se si lavora sui serbatoi tendenzialmente si lavora a terra. Se si va in alto con le scale la posizione la sceglie il saldatore funzionalmente all'ottenimento del risultato. Ma certo non si può stare in condizioni precarie. Va trovato l'appoggio e il braccio che porta la macchina deve essere totalmente libero. Sono scale apposite. Che fanno raggiungere piattaforme apposite. Non scale a pioli. Soprattutto con
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la saldatrice tig si devono usare ambo le mani e la posizione da raggiungere non può essere precaria”.
Le testimonianze, pertanto, confermano lo svolgimento dell'attività di saldatura (utilizzando utensili non particolarmente pesanti) e di molatura (utilizzando utensili di maggior peso) che imponevano all'operatore di rimanere inginocchiato o a terra (o talora su un rialzo da terra) in caso di lavorazioni all'interno delle cisterne e in piedi su delle scale quando la lavorazione era esterna, con la necessità – in questo caso – di trovare un appoggio per garantire la stabilità.
Naturalmente, come chiarito dal teste , è il saldatore che Tes_2
sceglie la posizione funzionale alla saldatura da effettuare che, dunque, risulta condizionata dall'esigenza di lavorazione.
Peraltro, anche nella relazione periodica sugli accertamenti sanitari svolti dallo (prodotto sub doc. 54 di parte appellata), risalente Per_1
all'anno 2005, si dà atto della “frequenza con cui si ripresentano disturbi a carico della colonna vertebrale, favoriti anche dalle condizioni di lavoro (ambienti non riscaldati, posizioni incongrue mantenute a lungo)”.
Il teste – collega di lavoro del ricorrente in primo grado – ha Tes_3
confermato anche l'orario di lavoro su turni, o dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 22.00 con mezz'ora di pausa. Il teste , Tes_2
direttore tecnico della società ex datrice di lavoro, ha dichiarato che tali turni venivano svolti solo qualche volta ma tale dichiarazione appare meno attendibile rispetto a quella del collega saldatore, che ha lavorato sino al 2016 in azienda, svolgendo le mansioni del ricorrente
(privo di qualunque interesse, anche di mero fatto, a rendere dichiarazioni che potrebbero nuocere all'azienda in vista di un'eventuale azione di regresso dell' . Pt_1
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1.3 – Chiarite le mansioni del da cui emerge un rischio di CP_1
esposizione a vibrazioni e legato all'assunzione di posture incongrue, si deve rilevare che lo stesso, quantomeno sin dal 2003
(successivamente ad un infortunio sul lavoro nell'ambito del quale aveva subito un trauma cranico e una distorsione del rachide cervicale), ha visto manifestarsi e riacutizzarsi una cervico brachialgia a destra che progressivamente è andata peggiorando, come confermato e documento dalle certificazioni mediche prodotte in giudizio, tra cui si segnala il certificato del 12.10.2012 (doc. 28) in cui si afferma che il non poteva essere addetto ad attività stressanti per la muscolatura CP_1
degli arti superiori e inferiori in quanto affetto da cervico brachialgia destra, lombosciatalgia sinistra, rispettivamente secondarie a discopatia C5-C6 e discopatia L.
4-L5 (tanto da essere poi riconosciuto invalido civile al 46% nel 2017).
1.4 – Tenendo conto di tali premesse in fatto, si comprendono e si condividono le considerazioni medico legali svolte in perizia dall'ausiliario officiato in primo grado: “Dagli Atti e dalla documentazione allegata, risulta che il Ricorrente abbia svolto sostanzialmente attività lavorativa di operaio saldatore presso la
Ditta “Costruzioni industriali Cividac” (Fabbricazione di generatori di vapore, costruzione di impianti per l'industria chimica, petrolchimica e alimentare) dall'età di 33 anni e per quasi vent'anni, con mansioni che prevedevano l'utilizzo di strumenti fino ad un peso di kg. 7 (vibranti e non) nelle più svariate posizioni sia della colonna che degli arti superiori (oltre l'ortogonale), essendo addetto alla saldatura (interna ed esterna) di cisterne, serbatoi etc. di grandi dimensioni, con orario continuato, con movimenti ripetitivi.
Sulla base di quanto agli atti, tenuto conto dell'apprezzabile lasso di tempo (quasi vent'anni) durante il quale il sig. ha svolto le CP_1
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medesime mansioni, si ritiene sussistere nesso causale tra le specifiche mansioni lavorative documentate e la patologia vertebrale indicata in Ricorso;
all'epoca dell'assunzione del sig. presso la CP_1
“Cividac” non erano presenti patologie in genere né in particolare patologie osteoarticolari, non potendosi comunque escludere una
“predisposizione” soggettiva. Infatti la patologia artrosica è ampiamente presente nella comune popolazione, anche non esposta a sovraccarichi particolari, va tuttavia ricordato che i soggetti geneticamente predisposti sono più suscettibili agli insulti osteoarticolari compresi quelli derivanti da posture protratte (ad esempio uso protratto del computer)”. Il CTU, inoltre, nel rispondere alle osservazioni del CTP ha rilevato che “l'apparato Pt_1
osteoarticolare è un insieme di articolazioni che non sono
“indipendenti” o settoriali tra di esse: ad esempio un atteggiamento non corretto (primitivo o secondario) od una patologia osteoarticolare della colonna cervicale si ripercuote su tutta la colonna e talora si manifesta proprio con una lombalgia.
In riferimento allo specifico caso, come risulta dalla documentazione clinica e radiografica la cervico-brachialgia destra era presente ante
2003, anno in cui viene definita dallo Specialista “recidivante”; sono documentati accertamenti e cure negli anni successivi allorquando emerge, anche strumentalmente, una spondilodiscoartrosi che coinvolge tutta la colonna.
Dal 2012 i Sanitari, che a vario titolo ebbero modo di visitare il Sig.
raccomandarono mansioni lavorative idonee, ribadite sino al CP_1
2015, quando l'interessato era in cura presso il centro di terapia
Antalgica della ULSS di residenza”.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, giova rilevare che anche il medico competente aziendale, dal gennaio 2013, ha valutato l'idoneità alla
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mansione con le limitazioni alla “movimentazione manuale dei carichi superiori a KG 15” ed al “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: spalla sx” (doc. 29) e dal giugno dello stesso anno estese anche all'uso di strumenti vibranti. Tra tali strumenti vibranti devono annoverarsi anche le mole utilizzate per rifinire le saldature, utilizzate per molti anni dall'originario ricorrente, che pure doveva assumere delle posture inginocchiate o accovacciate a terra nell'esecuzione delle mansioni assegnate. Si deve ritenere, in coerenza con le conclusioni del CTU, che tali modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, unitamente alla durata della prestazione (quasi vent'anni) con turni di lavoro di otto ore con mezz'ora di pausa, e all'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi noti, abbiano quantomeno concausato l'insorgere (se non generato) la condizione patologia vertebrale denunciata oggetto di causa. Sul punto si rileva che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. sez. lav., 17 giugno 2011, n. 13361).
Irrilevante ai fini del decidere è invece il rilievo dell' circa le Pt_1
numerose assenze dal lavoro del che, evidentemente, furono CP_1
assenze per malattia determinate dalla patologia di cui si discute.
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2 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite Pt_1
del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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