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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3440 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], alla Traversa 01 Alessandro Volta, n. 06, rappresentata e difesa – come da procura in calce al ricorso– dall'Avv. Massimo Cundari presso il cui studio in Cosenza alla P.zza XXV
Luglio 1943 n. 32 elettivamente domicilia
RICORRENTE
società con unico socio (Enel Italia S.p.A.), soggetta ad attività di direzione e Controparte_1
coordinamento di con sede in Roma, via Luigi Boccherini n. 15, c.f. , in CP_1 P.IVA_1 persona dell'Avv. Massimo Barbuto, nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio di Milano del 8.11.2022, Rep. 197893 - Racc. 26820, Persona_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Silvestri e Stefano Mattei, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angelo Pio Paravati in Scalea (CS), via Gramsci n. 7
RESISTENTE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società premettendo in punto di fatto che: in data 13.03.2015 è stata Controparte_1
assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale dalla società Need S.r.l., con decorrenza dal 16.03.2015, inquadramento nella categoria di Impiegata e qualifica e mansioni di
Operatore di Back Office di cui al 2° livello di cui al CCNL Telecomunicazioni e con sede di lavoro a
Rende (CS); di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da
[...]
alla datrice di lavoro denominata dapprima “Customer billing” e, dal 01.08.2020, CP_1
“Servizi di Quality Management – Quality Call”; che, in data 16.07.2015 il contratto di lavoro veniva ceduto ex art. 2112 c.c. alla CH & CO AR (p.iva ) in seguito ad affitto di ramo di P.IVA_2
azienda e che nella cessione veniva esplicitata la commessa per la quale la ricorrente prestava servizio
(commessa attività di back office e contact center). Controparte_1
Tanto premesso, esponeva che la società datrice si era resa inadempiente all'obbligo retributivo sin dal giugno 2023 e che, persistendo tale inadempimento nonostante la regolare attività lavorativa prestata, in data 27.11.2023 rassegnava le sue dimissioni per giusta causa (vale a dire per il persistente mancato pagamento della retribuzione mensile sin dal giugno 2023); che, come da allegate buste paga, ella risultava creditrice dell'importo lordo di € 16.304,95, di cui € 7.011,26 a titolo di retribuzioni dal 1° giugno al 27-11/2023 ed € 9.293,69 a titolo di TFR, evidenziando di aver chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento della predetta somma oltre che dell'importo di euro 1.541,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nei confronti della società ex datrice di lavoro (decreto ingiuntivo n.
45/2024 emesso in data 26.02.2024, dal Tribunale di Cosenza, in funzione del Giudice del Lavoro e dichiarato esecutivo per mancata opposizione nel termine di legge, come da provvedimento di esecutorietà definitiva in data 23.7.2024) evidenziando che la società datrice non ha provveduto al pagamento di tali somme oggetto di ingiunzione di pagamento.
Tanto premesso, in diritto, invocata la responsabilità solidale di ex art. 29, comma Controparte_1
2, D.Lgs. 276/2003 ed ex art. 1676 c.c., per i crediti da lavoro maturati in esecuzione del predetto appalto e, precisamente, per l'importo lordo pari ad € 17.846,20, di cui € 7.011,26 a titolo di retribuzioni dal 1° giugno al 27-11/2023, € 9.293,69 a titolo di TFR ed € 1.541,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, chiedeva condannarsi in persona del l.r.p.t., a Controparte_1
corrispondere la predetta somma in suo favore, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e fino al soddisfo, o in subordine quella cifra maggiore o minore che risulterà di giustizia o secondo equità. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria tempestivamente depositata, si costituiva
[...] eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale del lavoro, in favore di CP_1 quella del Tribunale Fallimentare, in ragione dell'intervenuto fallimento della società Need S.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Velletri con conseguente vis actractiva nel rispetto del principio della par condicio creditorum; nel merito argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso instando per il suo rigetto.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La preliminare eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in funzione di giudice del lavoro non è fondata posto che, come insegna la SC, L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre
l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/02/2016 (Rv. 638549 - 01).
Giova, invero, richiamare i principi affermati, ex plurimis da Cass. n. 6333/2019, In materia di appalto,
l'apertura del procedimento RE nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio.
Si legge, in parte motiva, che l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale RE (con specifico riferimento al fallimento: Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464;
Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale RE anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468). Ancora recentemente
è stato, infine, ribadito come, in materia di appalto, l'apertura del procedimento RE nei confronti dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e,
d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un particolare vantaggio) (cfr. Cass. 09/08/2016 n.16834).
L'eccezione si rivela, pertanto, infondata. Sempre in via preliminare, si evidenzia che l'art.29, co.2, nel testo risultante dall'art.4, co.31 l. n.92/12, entrato in vigore il 18.7.12, prevedeva: “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori”. Il litisconsorzio necessario è venuto meno in data 17.3.17 ad opera del d.l. n.25/17 conv. con l. n.49/17.
Quanto all'ambito di applicazione temporale della norma, va rilevato che trattandosi di norma a carattere processuale e non sostanziale impositiva di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, rispetto ad essa opera il principio tempus regit actum.
Pertanto, essendo rilevante ai fini della applicabilità ratione temporis, il momento in cui è stato instaurato il giudizio, deve affermarsi che non sussiste più la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio.
Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto la condanna di quale committente obbligata in Controparte_1 solido ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 276 del 2003, al pagamento di emolumenti retributivi, sul presupposto di aver sempre prestato la sua attività lavorativa nell'ambito della commessa/appalto affidata da
[...]
, nella medesima sede di Rende;
la convenuta ha contestato tale allegazione deducendo CP_1 che “[..] sarà suo onere dare rigorosa prova di avere lavorato per tutti i giorni lavorativi dell'intero rapporto nell'ambito degli appalti commissionati dall' [..]” (così a pag. 4 della memoria). CP_1
Ritiene il giudice, richiamando i condivisi precedenti resi da questo Tribunale in controversie del tutto sovrapponibili, che la allegazione di parte ricorrente trova riscontro: 1) nella circostanza che egli operava sul gestionale operativo di essendole stato peraltro anche assegnato dalla CP_1
resistente un suo identificativo (ID) 2) nella missiva del 19.10.2023 (all.doc. 14 Email_1
fasc. ricorrente) di indirizzata al sindacato SLC CGIL, nonché a CH & CO CP_1 CP_1
s.a.r.l., nella quale la resistente dà atto del mancato pagamento da parte dell'appaltatrice delle retribuzioni da agosto a settembre 2023 dovute in favore del personale della sede di Rende impiegato nell'appalto, specificando trattarsi di retribuzioni da ricondursi al contratto n. 8400158946.
Risulta dunque provato che parte ricorrente è stata, per come dedotto, impiegata nell'appalto affidato da Controparte_1
Orbene, come è noto, (Cass. n. 2169 del 2022; Corte Cost. n. 254 del 2017) la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale;
la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (Cass. n. 25172 del 2019).
Occorre ulteriormente premettere che, in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
dovendo invece l'applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio
2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678). Queste, infatti, lungi dall'intrattenere una relazione di collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio
2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 2014, n. 18852).
Tanto precisato, contesta la società convenuta la operatività della invocata responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 in relazione a quanto reclamato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché in relazione alla indennità sostitutiva delle ex festività e delle ferie, al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. “Bonus Renzi”) alla “Irpef a credito”; conseguentemente, sostiene la resistente la non debenza degli importi indicati nelle buste paga prodotte da parte ricorrente relativi agli emolumenti contrassegnati con i codici e con le causali indicati nel prospetto contenuto in memoria.
La contestazione della convenuta merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., tra le altre Cass. n.
26678/2018) quello secondo cui “[..] in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti
(Cass. n. 10354/2016) [..]”. Partendo da tale premessa la Suprema Corte ha affermato che non possono comprendersi tra tali emolumenti le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e di permessi o festività (cfr. Cass. n. 5247/2022) sicchè quanto reclamato a tale titolo dalla parte ricorrente non rientra nella responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Con recentissima sentenza n. 1450/2025, la Corte di legittimità ha ribadito tale orientamento e, muovendo dalla natura “mista” dell'indennità in esame (che ha per un verso carattere risarcitorio e per altro verso natura retributiva;
cfr. Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n.
13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), ha affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del
2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016).
Lo stesso è a dirsi quanto al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. Bonus Renzi) non venendo qui in considerazione un emolumento di natura strettamente retributiva bensì un bonus di natura fiscale e quanto alla “IRPEF a credito” trattandosi di somme a credito riferite all'imposta personale sul reddito delle persone fisiche
In relazione al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 e alla “IRPEF a credito” si osserva, peraltro, che gli importi indicati con tale causale nelle buste paga prodotte, pur risultando inseriti tra le voci “competenze”, non concorrono, tuttavia, alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta, che non è quindi composto anche dal trattamento integrativo in parola e dall'IRPEF a credito;
detto trattamento integrativo e l'IRPEF a credito non sono, per vero, oggetto di pretesa della odierna domanda giudiziale posto che con essa la parte ha chiesto il pagamento della somma risultante dalla sommatoria degli importi totali lordi indicati nelle buste paga che, ripetesi, non comprendono né quelli a titolo di “trattamento integrativo” né quelli a titolo di IRPEF a credito”.
La responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 è, di contro, operante in relazione a quanto rivendicato da parte ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, avendo questa natura retributiva come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28164/2024) e spettando detta indennità alla parte ricorrente in ragione della sussistenza di una giusta causa delle rassegnate dimissioni in conseguenza del mancato pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre 2023 (cfr. artt. 2118 e 2119 c.c.), così come è Contr operante in relazione ai c.d. ai quali pure i giudici di legittimità hanno riconosciuto natura retributiva per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 10354/2016) e per le ex festività che, come i permessi retribuiti, maturano in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore;
del pari detta responsabilità sussiste per l'emolumento indicato nelle buste paga prodotte da parte ricorrente con la denominazione “ . IVS 3%”, trattandosi, invero, di CP_3
contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e, come tali, espressamente contemplati dalla previsione di cui all'art. 29 D. Lgs. citato.
Anche rispetto agli importi indicati in busta paga con la causale “ESON. IVS 3%” valgono, peraltro, le medesime considerazioni appena svolte in relazione al c.d. “Bonus Renzi” e all'IRPEF a credito: detti importi non concorrono alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta e non sono stati, conseguentemente, inclusi nel quantum complessivo rivendicato da parte ricorrente.
Con particolare riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso, anche di recente, con sent. n.
27140/2024, la Suprema Corte, ha ritenuto che La contestazione nel merito circa la ricorrenza dei presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., in ragione della natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, è invece infondata. (…) 6.- Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art.
29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn.
20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994), osservandosi che, invero, l'indennità di preavviso prescinde dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione.
Infine, parte ricorrente rivendica, fondatamente, il TFR;
sul punto, anche di recente (Cass. n. 6333
2019) la Corte di legittimità, richiamando il proprio consolidato principio, ha ribadito che il T.f.r. deve essere compreso tra i "trattamenti retributivi" previsti dall'art. 29 d. Igs. 276/2003 stante la natura di retribuzione differita dell'istituto (cfr. Cass. 08/01/2016 n. 164, Cass. 14 maggio 2013 n. 11479, Cass.
22/09/2011 n. 19291). Ne consegue che in relazione ai periodi di esecuzione dell'appalto le quote di T.f.r. devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e tale affermazione ha trovato conferma sul piano del diritto positivo per effetto delle modifiche poi apportate dall'art. 21, primo comma d.l. 5/2012 conv. con mod. in L. 35/2012. ( cfr. Cass. n. 10731 del 2016 e sez. VI-L n. 19339 del 2018 cit.).
Sostiene la società resistente che Inoltre, l'obbligo solidale del committente rispetto alle quote di t.f.r. maturate dalla lavoratrice - ove spettanti - sarebbe di per sé configurabile solo nel caso in cui la stessa avesse esercitato l'opzione per il mantenimento del t.f.r. presso il datore di lavoro ex d. lgs. 252/2005, rimanendo comunque escluso nel caso di conferimento all' o presso Fondi diversi. Trattasi di CP_4
ulteriore profilo ricompreso negli oneri probatori incombenti sulla ricorrente.
L'assunto è infondato osservandosi che, quanto al riparto dell'onere probatorio, come già precisato dalla Corte di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2016, n. 10354) con orientamento qui condiviso, l'onere probatorio del lavoratore, che agisce nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR, riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto ( nel senso dell'impiego nei lavori appaltati).
La prova dell'effettivo versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al Fondo di
Tesoreria ( a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte) grava invece sulla parte che opponga il fatto estintivo. Ed infatti il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege. L'art. 1 della legge n. 296 del
2006 prevede, infatti, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 «limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro». Ne consegue che la società resistente avrebbe dovuto allegare ( e provare) i versamenti al
Fondo di Tesoreria effettuati dalla società-appaltatrice (datore di lavoro).
Ed allora, in conclusione, dal quantum rivendicato da parte ricorrente deve quindi espungersi esclusivamente quanto conteggiato a titolo di indennità sostitutiva del mancato godimento di ferie/festività (per l'importo di euro 41,10 risultante da busta paga di novembre 2023), trattandosi di emolumento non rientrante nella responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003. Consegue da ciò che, operata la decurtazione degli importi in questione indicati in busta paga,
l'importo complessivamente dovuto dalla convenuta è pari ad € 17.805,10 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerata anche la serialità del contenzioso fondato su identiche questioni giuridiche– rilevandosi che, secondo l'insegnamento della S.C. (n. 28987/2023), la “serialità” della causa costituisce idoneo elemento per giustificare una riduzione del compenso anche sotto i minimi, poiché integra un aspetto della “natura” dell'affare, che rappresenta proprio uno dei criteri valutativi dettati dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014, fermo comunque il limite del decoro della professione, espressamente imposto dall'art. 2233, co. 2,
c.c., che preclude una liquidazione di somme solo simboliche e dunque non consone al decoro della professione (Cass. ord. n. 1522/2019; Cass. ord. n. 30286/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di pare ricorrente, per i titoli in parte motiva, dell'importo di € 17.805,10 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Cundari dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, 4 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3440 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], alla Traversa 01 Alessandro Volta, n. 06, rappresentata e difesa – come da procura in calce al ricorso– dall'Avv. Massimo Cundari presso il cui studio in Cosenza alla P.zza XXV
Luglio 1943 n. 32 elettivamente domicilia
RICORRENTE
società con unico socio (Enel Italia S.p.A.), soggetta ad attività di direzione e Controparte_1
coordinamento di con sede in Roma, via Luigi Boccherini n. 15, c.f. , in CP_1 P.IVA_1 persona dell'Avv. Massimo Barbuto, nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio di Milano del 8.11.2022, Rep. 197893 - Racc. 26820, Persona_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Silvestri e Stefano Mattei, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angelo Pio Paravati in Scalea (CS), via Gramsci n. 7
RESISTENTE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società premettendo in punto di fatto che: in data 13.03.2015 è stata Controparte_1
assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale dalla società Need S.r.l., con decorrenza dal 16.03.2015, inquadramento nella categoria di Impiegata e qualifica e mansioni di
Operatore di Back Office di cui al 2° livello di cui al CCNL Telecomunicazioni e con sede di lavoro a
Rende (CS); di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da
[...]
alla datrice di lavoro denominata dapprima “Customer billing” e, dal 01.08.2020, CP_1
“Servizi di Quality Management – Quality Call”; che, in data 16.07.2015 il contratto di lavoro veniva ceduto ex art. 2112 c.c. alla CH & CO AR (p.iva ) in seguito ad affitto di ramo di P.IVA_2
azienda e che nella cessione veniva esplicitata la commessa per la quale la ricorrente prestava servizio
(commessa attività di back office e contact center). Controparte_1
Tanto premesso, esponeva che la società datrice si era resa inadempiente all'obbligo retributivo sin dal giugno 2023 e che, persistendo tale inadempimento nonostante la regolare attività lavorativa prestata, in data 27.11.2023 rassegnava le sue dimissioni per giusta causa (vale a dire per il persistente mancato pagamento della retribuzione mensile sin dal giugno 2023); che, come da allegate buste paga, ella risultava creditrice dell'importo lordo di € 16.304,95, di cui € 7.011,26 a titolo di retribuzioni dal 1° giugno al 27-11/2023 ed € 9.293,69 a titolo di TFR, evidenziando di aver chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento della predetta somma oltre che dell'importo di euro 1.541,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nei confronti della società ex datrice di lavoro (decreto ingiuntivo n.
45/2024 emesso in data 26.02.2024, dal Tribunale di Cosenza, in funzione del Giudice del Lavoro e dichiarato esecutivo per mancata opposizione nel termine di legge, come da provvedimento di esecutorietà definitiva in data 23.7.2024) evidenziando che la società datrice non ha provveduto al pagamento di tali somme oggetto di ingiunzione di pagamento.
Tanto premesso, in diritto, invocata la responsabilità solidale di ex art. 29, comma Controparte_1
2, D.Lgs. 276/2003 ed ex art. 1676 c.c., per i crediti da lavoro maturati in esecuzione del predetto appalto e, precisamente, per l'importo lordo pari ad € 17.846,20, di cui € 7.011,26 a titolo di retribuzioni dal 1° giugno al 27-11/2023, € 9.293,69 a titolo di TFR ed € 1.541,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, chiedeva condannarsi in persona del l.r.p.t., a Controparte_1
corrispondere la predetta somma in suo favore, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e fino al soddisfo, o in subordine quella cifra maggiore o minore che risulterà di giustizia o secondo equità. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria tempestivamente depositata, si costituiva
[...] eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale del lavoro, in favore di CP_1 quella del Tribunale Fallimentare, in ragione dell'intervenuto fallimento della società Need S.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Velletri con conseguente vis actractiva nel rispetto del principio della par condicio creditorum; nel merito argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso instando per il suo rigetto.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La preliminare eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in funzione di giudice del lavoro non è fondata posto che, come insegna la SC, L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre
l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/02/2016 (Rv. 638549 - 01).
Giova, invero, richiamare i principi affermati, ex plurimis da Cass. n. 6333/2019, In materia di appalto,
l'apertura del procedimento RE nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio.
Si legge, in parte motiva, che l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale RE (con specifico riferimento al fallimento: Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464;
Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale RE anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468). Ancora recentemente
è stato, infine, ribadito come, in materia di appalto, l'apertura del procedimento RE nei confronti dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e,
d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un particolare vantaggio) (cfr. Cass. 09/08/2016 n.16834).
L'eccezione si rivela, pertanto, infondata. Sempre in via preliminare, si evidenzia che l'art.29, co.2, nel testo risultante dall'art.4, co.31 l. n.92/12, entrato in vigore il 18.7.12, prevedeva: “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori”. Il litisconsorzio necessario è venuto meno in data 17.3.17 ad opera del d.l. n.25/17 conv. con l. n.49/17.
Quanto all'ambito di applicazione temporale della norma, va rilevato che trattandosi di norma a carattere processuale e non sostanziale impositiva di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, rispetto ad essa opera il principio tempus regit actum.
Pertanto, essendo rilevante ai fini della applicabilità ratione temporis, il momento in cui è stato instaurato il giudizio, deve affermarsi che non sussiste più la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio.
Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto la condanna di quale committente obbligata in Controparte_1 solido ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 276 del 2003, al pagamento di emolumenti retributivi, sul presupposto di aver sempre prestato la sua attività lavorativa nell'ambito della commessa/appalto affidata da
[...]
, nella medesima sede di Rende;
la convenuta ha contestato tale allegazione deducendo CP_1 che “[..] sarà suo onere dare rigorosa prova di avere lavorato per tutti i giorni lavorativi dell'intero rapporto nell'ambito degli appalti commissionati dall' [..]” (così a pag. 4 della memoria). CP_1
Ritiene il giudice, richiamando i condivisi precedenti resi da questo Tribunale in controversie del tutto sovrapponibili, che la allegazione di parte ricorrente trova riscontro: 1) nella circostanza che egli operava sul gestionale operativo di essendole stato peraltro anche assegnato dalla CP_1
resistente un suo identificativo (ID) 2) nella missiva del 19.10.2023 (all.doc. 14 Email_1
fasc. ricorrente) di indirizzata al sindacato SLC CGIL, nonché a CH & CO CP_1 CP_1
s.a.r.l., nella quale la resistente dà atto del mancato pagamento da parte dell'appaltatrice delle retribuzioni da agosto a settembre 2023 dovute in favore del personale della sede di Rende impiegato nell'appalto, specificando trattarsi di retribuzioni da ricondursi al contratto n. 8400158946.
Risulta dunque provato che parte ricorrente è stata, per come dedotto, impiegata nell'appalto affidato da Controparte_1
Orbene, come è noto, (Cass. n. 2169 del 2022; Corte Cost. n. 254 del 2017) la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale;
la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (Cass. n. 25172 del 2019).
Occorre ulteriormente premettere che, in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
dovendo invece l'applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio
2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678). Queste, infatti, lungi dall'intrattenere una relazione di collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio
2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 2014, n. 18852).
Tanto precisato, contesta la società convenuta la operatività della invocata responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 in relazione a quanto reclamato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché in relazione alla indennità sostitutiva delle ex festività e delle ferie, al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. “Bonus Renzi”) alla “Irpef a credito”; conseguentemente, sostiene la resistente la non debenza degli importi indicati nelle buste paga prodotte da parte ricorrente relativi agli emolumenti contrassegnati con i codici e con le causali indicati nel prospetto contenuto in memoria.
La contestazione della convenuta merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., tra le altre Cass. n.
26678/2018) quello secondo cui “[..] in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti
(Cass. n. 10354/2016) [..]”. Partendo da tale premessa la Suprema Corte ha affermato che non possono comprendersi tra tali emolumenti le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e di permessi o festività (cfr. Cass. n. 5247/2022) sicchè quanto reclamato a tale titolo dalla parte ricorrente non rientra nella responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Con recentissima sentenza n. 1450/2025, la Corte di legittimità ha ribadito tale orientamento e, muovendo dalla natura “mista” dell'indennità in esame (che ha per un verso carattere risarcitorio e per altro verso natura retributiva;
cfr. Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n.
13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), ha affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del
2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016).
Lo stesso è a dirsi quanto al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. Bonus Renzi) non venendo qui in considerazione un emolumento di natura strettamente retributiva bensì un bonus di natura fiscale e quanto alla “IRPEF a credito” trattandosi di somme a credito riferite all'imposta personale sul reddito delle persone fisiche
In relazione al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 e alla “IRPEF a credito” si osserva, peraltro, che gli importi indicati con tale causale nelle buste paga prodotte, pur risultando inseriti tra le voci “competenze”, non concorrono, tuttavia, alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta, che non è quindi composto anche dal trattamento integrativo in parola e dall'IRPEF a credito;
detto trattamento integrativo e l'IRPEF a credito non sono, per vero, oggetto di pretesa della odierna domanda giudiziale posto che con essa la parte ha chiesto il pagamento della somma risultante dalla sommatoria degli importi totali lordi indicati nelle buste paga che, ripetesi, non comprendono né quelli a titolo di “trattamento integrativo” né quelli a titolo di IRPEF a credito”.
La responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 è, di contro, operante in relazione a quanto rivendicato da parte ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, avendo questa natura retributiva come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28164/2024) e spettando detta indennità alla parte ricorrente in ragione della sussistenza di una giusta causa delle rassegnate dimissioni in conseguenza del mancato pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre 2023 (cfr. artt. 2118 e 2119 c.c.), così come è Contr operante in relazione ai c.d. ai quali pure i giudici di legittimità hanno riconosciuto natura retributiva per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 10354/2016) e per le ex festività che, come i permessi retribuiti, maturano in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore;
del pari detta responsabilità sussiste per l'emolumento indicato nelle buste paga prodotte da parte ricorrente con la denominazione “ . IVS 3%”, trattandosi, invero, di CP_3
contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e, come tali, espressamente contemplati dalla previsione di cui all'art. 29 D. Lgs. citato.
Anche rispetto agli importi indicati in busta paga con la causale “ESON. IVS 3%” valgono, peraltro, le medesime considerazioni appena svolte in relazione al c.d. “Bonus Renzi” e all'IRPEF a credito: detti importi non concorrono alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta e non sono stati, conseguentemente, inclusi nel quantum complessivo rivendicato da parte ricorrente.
Con particolare riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso, anche di recente, con sent. n.
27140/2024, la Suprema Corte, ha ritenuto che La contestazione nel merito circa la ricorrenza dei presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., in ragione della natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, è invece infondata. (…) 6.- Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art.
29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn.
20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994), osservandosi che, invero, l'indennità di preavviso prescinde dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione.
Infine, parte ricorrente rivendica, fondatamente, il TFR;
sul punto, anche di recente (Cass. n. 6333
2019) la Corte di legittimità, richiamando il proprio consolidato principio, ha ribadito che il T.f.r. deve essere compreso tra i "trattamenti retributivi" previsti dall'art. 29 d. Igs. 276/2003 stante la natura di retribuzione differita dell'istituto (cfr. Cass. 08/01/2016 n. 164, Cass. 14 maggio 2013 n. 11479, Cass.
22/09/2011 n. 19291). Ne consegue che in relazione ai periodi di esecuzione dell'appalto le quote di T.f.r. devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e tale affermazione ha trovato conferma sul piano del diritto positivo per effetto delle modifiche poi apportate dall'art. 21, primo comma d.l. 5/2012 conv. con mod. in L. 35/2012. ( cfr. Cass. n. 10731 del 2016 e sez. VI-L n. 19339 del 2018 cit.).
Sostiene la società resistente che Inoltre, l'obbligo solidale del committente rispetto alle quote di t.f.r. maturate dalla lavoratrice - ove spettanti - sarebbe di per sé configurabile solo nel caso in cui la stessa avesse esercitato l'opzione per il mantenimento del t.f.r. presso il datore di lavoro ex d. lgs. 252/2005, rimanendo comunque escluso nel caso di conferimento all' o presso Fondi diversi. Trattasi di CP_4
ulteriore profilo ricompreso negli oneri probatori incombenti sulla ricorrente.
L'assunto è infondato osservandosi che, quanto al riparto dell'onere probatorio, come già precisato dalla Corte di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2016, n. 10354) con orientamento qui condiviso, l'onere probatorio del lavoratore, che agisce nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR, riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto ( nel senso dell'impiego nei lavori appaltati).
La prova dell'effettivo versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al Fondo di
Tesoreria ( a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte) grava invece sulla parte che opponga il fatto estintivo. Ed infatti il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege. L'art. 1 della legge n. 296 del
2006 prevede, infatti, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 «limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro». Ne consegue che la società resistente avrebbe dovuto allegare ( e provare) i versamenti al
Fondo di Tesoreria effettuati dalla società-appaltatrice (datore di lavoro).
Ed allora, in conclusione, dal quantum rivendicato da parte ricorrente deve quindi espungersi esclusivamente quanto conteggiato a titolo di indennità sostitutiva del mancato godimento di ferie/festività (per l'importo di euro 41,10 risultante da busta paga di novembre 2023), trattandosi di emolumento non rientrante nella responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003. Consegue da ciò che, operata la decurtazione degli importi in questione indicati in busta paga,
l'importo complessivamente dovuto dalla convenuta è pari ad € 17.805,10 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerata anche la serialità del contenzioso fondato su identiche questioni giuridiche– rilevandosi che, secondo l'insegnamento della S.C. (n. 28987/2023), la “serialità” della causa costituisce idoneo elemento per giustificare una riduzione del compenso anche sotto i minimi, poiché integra un aspetto della “natura” dell'affare, che rappresenta proprio uno dei criteri valutativi dettati dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014, fermo comunque il limite del decoro della professione, espressamente imposto dall'art. 2233, co. 2,
c.c., che preclude una liquidazione di somme solo simboliche e dunque non consone al decoro della professione (Cass. ord. n. 1522/2019; Cass. ord. n. 30286/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di pare ricorrente, per i titoli in parte motiva, dell'importo di € 17.805,10 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Cundari dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, 4 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti