Ordinanza presidenziale 29 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 17 ottobre 2024
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/04/2025, n. 8290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8290 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2022, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Armando Profili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Udine, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giangiacomo Martinuzzi, Claudia Micelli e Nicolò Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28.12.2021, avente ad oggetto “ Impresa segnalata: -OMISSIS- C.F. -OMISSIS-. Stazione Appaltante: COMUNE DI UDINE, Servizio servizi educativi e sportivi C.F. 00168650307. Procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’’art. 213, comma 10, del d.lgs.50/2016. Conclusione del procedimento e comunicazione di annotazione nel Casellario informatico della segnalazione in oggetto ”;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 11.10.2021, avente ad oggetto “ Comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico ”;
- della nota del 23.07.2021, con cui il Comune di Udine ha segnalato la disposta risoluzione del rapporto contrattuale con la società -OMISSIS-. (nota prot. ANAC n. -OMISSIS- del 23.07.2021);
- dell’’annotazione del 29.12.2021 inserita dall’ANAC nel casellario informatico a carico della società -OMISSIS-. ai sensi dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 del regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi ai provvedimenti impugnati compresa, per quanto occorra, la comunicazione di avvio del procedimento del 11.10.2021;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, inclusi, ove occorresse, le Linee guida ANAC n. 6 e il regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità nazionale anticorruzione e del Comune di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
FATTO e DIRITTO
1. – Con determinazione dirigenziale del 2.09.2020, il Comune di Udine affidava alla società -OMISSIS- il servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e per i centri ricreativi estivi per il periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2021.
2. – Con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 19.07.2021, l’Amministrazione comunale disponeva la risoluzione per gravi e reiterate violazioni del contratto di appalto da parte della società appaltatrice.
3. – Quindi, con nota del 23.07.2021, l’Amministrazione comunale segnalava all’ANAC di aver disposto la risoluzione del suddetto rapporto contrattuale.
4. – Con atto di citazione notificato in data 20.09.2021, -OMISSIS- impugnava la risoluzione del contratto dinnanzi al Tribunale civile di Udine.
5. – Con nota del 11.10.2021, l’ANAC comunicava a -OMISSIS- l’avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico.
6. – Con memoria del 10.11.2021, -OMISSIS- chiedeva all’ANAC di essere audita e rappresentava che avverso la determinazione con cui era stata disposta la risoluzione contrattuale era stato proposto giudizio dinnanzi al Tribunale di Udine. Rilevava, poi, quanto al procedimento penale parallelamente avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che nei confronti dell’amministratore unico e della società non erano state emessi provvedimenti cautelari, che i dipendenti destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP non ricoprivano ruoli di vertice, che non era stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti della società, che quest’ultima, pur non essendovi tenuta, aveva avviato un processo di self cleaning aziendale, che l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato aveva confermato il rating di legalità rilasciato nei confronti della società e che la segnalazione del Comune di Udine era seguita all’applicazione di misure cautelari da parte del GIP del Tribunale di Udine, che però erano state poi annullate dal Tribunale del riesame di Trieste con ordinanza del 2.08.2021.
Anche il Comune di Udine partecipata con propria memoria al procedimento presso l’ANAC.
7. – Con atto del 28.12.2021, l’ANAC comunicava alla società -OMISSIS- l’inserimento nell’Area “B” del casellario informatico degli operatori economici.
8. – Con ricorso notificato il 27.01.2022 e depositato il 3.02.2022, -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento dell’ANAC di annotazione nel casellario informatico e gli altri atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento.
Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016, del regolamento per la gestione del casellario informatico e della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: l’ANAC avrebbe illegittimamente omesso di annotare che la risoluzione contrattuale intimata dal Comune di Udine era stata impugnata dinnanzi al Tribunale di Udine; inoltre, l’Autorità avrebbe illegittimamente omesso di inserire nell’annotazione le circostanze rappresentate dalla società nella memoria procedimentale del 10.11.2021.
Con il secondo motivo di ricorso, -OMISSIS- deduce la violazione dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 15 e 17 del regolamento per la gestione del casellario informatico e della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo la ricorrente, l’Autorità avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni di utilità che giustificavano l’annotazione nel casellario informatico, a fronte delle deduzioni difensive affidate alla memoria procedimentale, ed alla ritenuta assenza di necessità dell’audizione del rappresentante della società.
9. – Si sono costituiti per resistere al ricorso tanto l’ANAC quanto il Comune di Udine.
9.1. – L’ANAC ha depositato in giudizio l’atto del 2.02.2022, con il quale, dopo la proposizione del ricorso da parte di -OMISSIS-, è stata disposta l’integrazione dell’annotazione nel casellario con le notizie relative, da un lato, alla impugnazione della risoluzione contrattuale dinnanzi al Tribunale civile di Udine e, dall’altro, alla proposizione del presente giudizio avverso l’annotazione nel casellario informatico.
9.2. – Il Comune di Udine ha documentato che, con sentenza n. -OMISSIS- del 12 giugno 2024, il Tribunale di Udine ha rigettato la domanda di -OMISSIS- volta alla declaratoria della illegittimità della risoluzione contrattuale intimata dall’Amministrazione.
10. – In vista della discussione della causa, le parti resistenti hanno depositato memorie. Il Comune di Udine ha rappresentato che la citata sentenza del Tribunale di Udine n. -OMISSIS- del 2024 è stata appellata da -OMISSIS-.
11. – Alla camera di consiglio del 11 aprile 2025, il collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., come da verbale, la sussistenza di possibili profili di parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le parti presenti hanno quindi discusso la causa, che è stata poi trattenuta in decisione.
12. – Come premesso, dopo la notifica del ricorso, con atto del 2.02.2022, l’ANAC ha provveduto all’integrazione dell’annotazione nel casellario informatico con l’indicazione relativa all’impugnazione della risoluzione contrattuale da parte di -OMISSIS- dinnanzi al Tribunale civile di Udine.
Con riguardo alla contestazione della società ricorrente relativa alla mancata indicazione della suddetta circostanza nell’annotazione qui impugnata, la domanda deve dunque essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
13. – Per il resto, il ricorso è infondato.
L’art. 8, co. 2, lett. b) , del regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico prevede l’annotazione nella sezione “B” delle notizie, delle informazioni e dei dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici che hanno causato l’applicazione di penali nella misura indicata nelle Linee guida emanate in materia o la risoluzione anticipata del contratto.
Nell’esercizio del “potere” di annotazione, l’ANAC ha il dovere di valutare la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del casellario e la sua utilità quale indicatore rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico interessato dall’annotazione. Le circostanze di fatto esposte dall’operatore economico sono oggetto di considerazione, da parte dell’Autorità, ai fini della valutazione della utilità della notizia, in quanto incidenti sulla gravità dell’errore professionale imputato all’operatore economico (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4359).
Peraltro, l’onere motivazionale in ordine alla utilità della notizia è tipicamente attenuato quando questa riguardi la risoluzione del contratto per inadempimento dell’esecutore (TAR Lazio, Roma, sez. I, 25 marzo 2024, n. 5834), salvo che la fattispecie sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà, che nel caso di specie non ricorrono.
É stato inoltre precisato che, qualora la segnalazione segua alla risoluzione del contratto intimata dalla stazione appaltante, l’ANAC non è tenuta ad attendere la conclusione dell’eventuale giudizio civile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2024, n. -OMISSIS-), né può sostituirsi al giudice competente nella valutazione della sussistenza dell’inadempimento (TAR Lazio, Roma, sez. I, 13 aprile 2023, n. 6365), dovendo solo valutare la “non manifesta infondatezza” dei fatti oggetto di segnalazione e la loro utilità per le finalità della tenuta del casellario informatico in quanto effettivamente incidenti sulla gravità dell’errore professionale commesso dall’operatore (TAR Lazio, Roma, sez. I, 1 febbraio 2024, n. 1990).
Tali valutazioni sono state svolte dall’ANAC, che non ha rilevato elementi tali da far ritenere l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti per l’annotazione o, comunque, l’inconferenza o l’inutilità della notizia comunicata dalla stazione appaltante.
Con riguardo alle circostanze evidenziate da -OMISSIS- nella memoria del 10.11.2021, ulteriori rispetto a quella relativa alla proposizione del giudizio civile, deve poi condividersi l’orientamento che esclude che l’ANAC debba procedere all’annotazione di fatti che, per gli elementi che li caratterizzano in concreto, non siano utili e rilevanti per un giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico, dal momento che la loro annotazione nel casellario non avrebbe altra conseguenza che quella di aggravare sensibilmente l’attività di verifica delle stazioni appaltanti (TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 ottobre 2022, n. 12637).
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata audizione del rappresentante di -OMISSIS-, l’art. 15, co. 1, del regolamento per la gestione del casellario informatico connota lo svolgimento di tale fase procedimentale come meramente facoltativo. Nel caso di specie, l’Autorità ha adeguatamente motivato, nel provvedimento conclusivo del procedimento di annotazione, in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a ritenere « non necessaria la convocazione di audizione date le memorie abbondantemente esaustive e dettagliate per poter considerare utile la notizia segnalata e non inconferente con le finalità di tenuta del Casellario in quanto trattasi di risoluzione del contratto per grave inadempimento e negligenza grave dell’appaltatore al quale sono state contestate plurime violazioni del capitolato speciale di appalto ».
14. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto deve essere respinto in quanto infondato.
15. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite nella misura, per ciascuna di esse, di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.