CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 931\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
08.05.2024 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Fausto Corti e Claudia Aloisio, giusta Parte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio
- appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Carbonara, in virtù di mandato Controparte_1 rilasciato in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 411\2022, depositata in data 30.06.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“1) in via istruttoria disporre consulenza tecnica di ufficio volta a: i) descrivere lo stato dei luoghi di causa;
ii) accertare se il manufatto realizzato dal sulla porzione di proprietà esclusiva CP_1 della corte distinta in Catasto al foglio 11 part. 2227, sub 6 rispetta la distanza di dieci metri dalle pareti finestrate posta dall'art. 9 del D.M. 1444/68; iii) individuare il percorso più breve e di minor
1 danno per il fondo dei convenuti necessario per consentire l'accesso carrabile dalla strada pubblica al garage dell'esponente sito nell'edificio distinto in Catasto Terreni al foglio 40, particelle nn. 252, 1570 e 1572; 2) nel merito e in via principale: a) accertare il diritto del concludente al passaggio carrabile sul terreno contraddistinto al NCEU foglio 11, particella 2227, sub 6, ordinando per l'effetto la rimozione di qualsiasi ostacolo esistente per l'esercizio di detto diritto di passaggio e rigettando per l'effetto la domanda svolta dal sig. b) dichiarare che CP_1 il manufatto in cemento costruito dall'appellato nella corte contraddistinta al NCEU foglio 11, particella 2227, sub. 6 non rispetta le distanze tra le costruzioni ed i confini di cui all'art. 873 c.c., nonché del D.M. 1444/68 e, per l'effetto, ordinarne la rimozione;
3) in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accertamento della sussistenza del diritto di passaggio del concludente di cui al punto che precede, ordinare ai sensi degli articoli 1051 e 1052 c.c. la costituzione coattiva di detto diritto di passaggio, ordinando per l'effetto la rimozione di qualsiasi ostacolo per il suo concreto utilizzo. Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“respingere l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale Civile di Parte_1
L'Aquila n. 411/22 del 30.06.2022 siccome improponibile, inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto. Con conferma integrale della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze della presente fase”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di (condannato alla rifusione delle spese di lite), ha dichiarato Parte_1
l'attore esclusivo proprietario del fondo sito in Monticchio (AQ) Via delle Aie, distinto in Catasto al foglio 11, part. 1197 (oggi 2227) sub 6, ordinando al convenuto la cessazione di turbative e molestie consistenti nel transito con autovetture e mezzi meccanici;
ha respinto la domanda riconvenzionale spiegata dal e volta all'accertamento dell'esistenza di servitù di Parte_1 passaggio pedonale e carrabile sul fondo dell'attore, nonché quella subordinata di costituzione coattiva della servitù ex artt. 1051 e 1052 c.c., non sussistendo i presupposti a tal fine, trattandosi in specie di fondo avente destinazione di corte privata, dando altresì atto della rinuncia, in corso di giudizio, della ulteriore domanda formulata dal convenuto ex 950 c.c..
1.1 Il giudice di primo grado, sinteticamente motivando la decisione, ha – in via preliminare – qualificato la proposta azione, ai sensi dell'art. 949 c.c., quale actio negatoria servitutis, siccome volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati dal convenuto sul fondo e respinto l'eccezione da quest'ultimo proposta di inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem dato dalla sentenza del Pretore di L'Aquila n. 29\1992, pronunciata a definizione di un diverso giudizio di accertamento della proprietà acquisita dall'attore dal padre (per usucapione) e
2 da altri eredi (per donazione); nel merito, ha ritenuto provato l'esercizio legittimo del possesso sul fondo in questione da parte dell'attore e, di contro, rimasti indimostrati la natura di fondo servente e l'esercizio, da parte del convenuto, di servitù carrabile su di esso.
2. La sentenza è avversata da , il quale la censura per motivi così riassumibili: Parte_1
a) erroneità nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per la violazione del principio del ne bis in idem;
b) omessa ed erronea valutazione delle prove documentali ed orali quanto al ritenuto carente esercizio della servitù di transito;
c) manifesta irrazionalità del rigetto della domanda, subordinata di costituzione di servitù in violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.; in merito, chiede ammettersi CTU volta alla individuazione del percorso più breve e di minor danno per il fondo CP_1
d) nullità della sentenza per omessa “motivazione” sul capo relativo alla demolizione del manufatto costruito sul confine in violazione delle distanze legali per il cui accertamento CP_1 reitera l'istanza di ammissione di Consulenza tecnica d'Ufficio.
3. Si è costituito , insistendo per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
4. All'udienza del 08.05.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni con deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. L'appello è infondato e va respinto.
6. Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall'attore in primo grado per la violazione del ne bis idem con riferimento alla sentenza del Pretore di L'Aquila n. 29\1992 con la quale era stata accolta la domanda proposta da di accertamento (nei Controparte_1 confronti di terzi soggetti) della proprietà esclusiva del fondo su cui, nel presente giudizio, insisterebbe la contestata servitù di passaggio.
Sostiene, in tal senso, che non avrebbe potuto riproporsi, dal la domanda di CP_1 accertamento della proprietà ai fini dell'accoglimento dell'actio negatoria servitutis, costituendo tale domanda una mera ripetizione di quella già accolta con la sentenza del 1992.
6.1 Il motivo è privo di pregio.
6.2 In termini generali, invero, il principio delne bis in idem implica il divieto di pronunciarsi su una materia che ha costituito oggetto di una pronuncia divenuta definitiva.
Tecnicamente si ha bis in idem, situazione peraltro rilevabile d'ufficio, quando vengano proposte due azioni identiche, cioè con identiche parti e identici petitum e causa petendi.
Come osservato dalla giurisprudenza “l'applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione «bis») e, dall'altro, che
3 gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi
(condizione “idem”). Per quanto riguarda, in primis, la condizione «idem», essa richiede che i fatti materiali siano identici, e non semplicemente simili. L'identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono indissociabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda, in secundis la condizione «bis», affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario non solo che tale decisione sia divenuta definitiva, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa” (v. Corte Giustizia UE, 23.3.2023, n. 412).
6.2.1 Nel caso di specie, in senso dirimente ostativo alla positiva valutazione della violazione de qua, deve rilevarsi che nel procedimento definito con sentenza del Pretore di L'Aquila n.
29\1992, chiedeva accertarsi la proprietà esclusiva del fondo secondo lo Controparte_1 schema dell'actio rei vindicatio, mentre nel presente giudizio a quell'accertamento si è fatto riferimento in termini funzionalmente connessi alla proposta (così qualificata e, peraltro, non contestata) actio negatoria servitutis e, quindi, al fine di negare qualsivoglia contrario diritto vantato da terzi di esercitare sul fondo in questione un diritto reale non già perfetto bensì “minore” di godimento, e di cessazione di turbative e molestie sul bene.
Indubbio, pertanto che - indipendentemente dalla (insussistente) identità di soggetti contraddittori nei due giudizi - in specie si dà anche e soprattutto obiettiva diversità di petitum e causa petendi, oltre a doversi escludere l'identità dei fatti materiali allegati a sostegno delle due domande formulate: tanto è sufficiente a negare anche la ricorrenza della condizione “bis”.
6.2.2.E' pacifico, poi, che nel caso di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene, anche ove di questa si faccia richiesta, costituisce requisito di legittimazione attiva e non oggetto della controversia – e tanto è vero che, nel caso di specie, essa non è in alcun modo contestata dal convenuto odierno appellante - ciò riverberandosi sull'onere probatorio a carico dell'attore, attenuato, rispetto all'azione di rivendica perché il connesso accertamento è relativo alla libertà da pesi o servitù del diritto di proprietà, ma non certo alla titolarità del diritto reale.
6.2.3 Sotto tale profilo, la Corte condivide la ratio espressa dal giudice di primo grado che tali elementi ha congruamente evidenziato, sì da doversi ritenere l'insussistenza del lamentato vizio.
7. E' infondato anche il secondo motivo di impugnazione.
7.1 Lamenta l'appellante il malgoverno del compendio istruttorio, avendo il Tribunale omesso e\o errato nel valutare le risultanze probatorie, deponenti per l'acquisto in suo favore, sostanzialmente per maturata usucapione, della servitù di passaggio esercitata sulla corte nella parte ricadente sulla proprietà CP_1
Contesta trattarsi, in specie, di servitù apparente che trova riscontro nell'evidenza dello stato dei luoghi, attesa la necessità di attraversamento del fondo dell'appellato per l'accesso al garage sito
4 sul fondo di proprietà personale esclusiva;
opina, viepiù, essere stata accertata la situazione di compossesso con il dell'area in contestazione almeno fino al 2008 con la sentenza CP_1 emessa dal Tribunale di L'Aquila, n. 145\2008, a definizione della fase di merito del giudizio possessorio proposto nei confronti dello stesso condannato alla rimozione del muretto CP_1 edificato su confine delle proprietà e costituente impedimento per l'accesso al garage;
rileva, infine, come l'esercizio della suddetta servitù da parte sua sia stato confermato dai testi escussi.
7.2 La Corte, nello scrutinio del mezzo di censura, ritiene opportuno procedere ad una parziale inversione delle questioni poste, anzitutto procedendo alle precisazioni necessarie con riferimento alla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 145\2008.
Quello concluso con la sentenza da ultimo citata è, invero, il merito del giudizio vertente sul possesso della servitù di passaggio asseritamente esercitato dall'odierno appellante su Parte_1 porzione di fondo di proprietà dell'appellato e di cui il primo, lamentando CP_1 sostanzialmente lo spoglio, chiedeva, ottenendola, la tutela.
Trattasi, quindi, di un procedimento avente ad oggetto una situazione di fatto, ovvero l'esercizio di un potere corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio, che trova tutela nel nostro ordinamento a prescindere dalla coincidenza con la relativa situazione di diritto.
Tutela che, in caso di accoglimento della domanda – come in specie è avvenuto - viene, in ogni caso, assicurata provvisoriamente, nel senso che chi soccombe nel giudizio possessorio ben può, successivamente, esperire un giudizio petitorio.
La Suprema Corte, in tema, ha anche recentemente ribadito il principio per cui: “Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori” (Cass. Ord. n.
10925\2024 e Cass. n. 27513\2020).
7.2.1 Posto quanto sopra, è pertanto irrilevante, in tale sede, l'accertamento eventualmente compiuto dal giudice di merito del possessorio in ordine alla durata dell'esercizio di quella situazione di fatto, in capo al avente i caratteri esteriori di una servitù di passaggio. Parte_1
Senza considerare, poi, che la sentenza de qua in nessuna parte ha accertato l'esistenza in favore dell'odierno appellante di un diritto di servitù di passaggio sul fondo - né di fatto CP_1 avrebbe potuto farlo, atteso che il giudizio che occasionato tale situazione di fatto, per come detto, verteva sulla tutela del possesso e non, anche, sulla titolarità di un diritto della predetta servitù -, limitandosi a ritenere dimostrata una situazione di compossesso dell'area contestata, così viepiù rimanendo del tutto irrilevante, ai fini dell'asserito acquisto del diritto per maturata
5 usucapione (come dedotto in tale giudizio) l'attestazione della ricorrenza di tale situazione fino al
2008 (data di pubblicazione della sentenza).
7.3 In via ulteriore, deve osservarsi che, benché la qui gravata pronuncia non dia atto di specifico esame del compendio istruttorio orale, tuttavia di detto esame non può ritenersi l'omissione, giacché la domanda di accertamento della servitù di passo è stata respinta per la carente prova in ordine all'esercizio della stessa.
7.3.1 Ad ogni buon conto, vagliate dalla Corte le deposizioni dei testi escussi al fine di scrutinio della articolata censura, deve necessariamente convenirsi con il primo giudice e condividersi la ratio decidendi sottesa al rigetto della domanda.
7.3.2 Se, infatti, nessuno dei testi addotti dalla parte attrice in primo grado (e della cui attendibilità non è dato dubitare) ha confermato il passaggio del convenuto con mezzi meccanici Parte_1 sul fondo o su parte di esso, altrettanto certo è che la prova dell'acquisto della servitù di CP_1 transito carrabile per maturata usucapione non possa evincersi dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta.
7.3.3 Il teste ha riferito di un transito da lui conosciuto, da parte di per il limitato Tes_1 Parte_1 periodo compreso tra il 2004 ed il 2009 e, pertanto, non utile quoad tempus a fini di usucapione della servitù di passaggio.
7.3.4 Il teste non si sottrae ad un giudizio di scarsa credibilità e non certo solo con Tes_2 riguardo ai vincoli di affinità familiare (il teste è il cognato dell'appellante): egli ha affermato di conoscere la circostanza del ricovero di autovetture della famiglia sin dal 1973, avendo Parte_1 sposato la sorella dell'odierno appellante in quell'anno, e di sapere che per la manovra di ingresso era necessaria l'invasione su proprietà altrui, benché a lui non nota.
Nondimeno, tale affermazione è smentita: da un lato, dall'esame della documentazione versata in atti dallo stesso appellante e, in particolare, dalla visura storica catastale e dalla planimetria in atti, ove si evince che l'immobile di che trattasi è sempre stato accatastato in categoria C6 che, come noto, comprende “stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse”, ma che al locale è stata attribuita la destinazione di “garage” solo nel 1993, come da planimetria del Catasto Edilizio Urbano del
Comune di L'Aquila; dall'altro, dalle dichiarazioni ulteriori rese dai testi di parte attrice, in particolare dal teste (residente nei pressi dell'abitazione , il quale ha Testimone_3 Parte_1 descritto il manufatto – su proprietà – utilizzato a soli fini di ricovero frutti della terra e Parte_1 legna.
7.3.5 Anche sotto altro profilo la deposizione di non offre alcun elemento di Tes_2 certezza in merito alla sussistenza di un esercizio del transito, da parte del su fondo Parte_1 utile ai fini dell'acquisto della servitù per usucapione, dati i generici termini della CP_1 affermazione “So che la macchina per entrare nel garage occupava la strada di proprietà di altri ma non so chi
6 fossero. Questo accadeva dovendosi allargare per fare manovra al fine di entrare nel garage”, ove valutata in concorso con l'ulteriore dichiarazione secondo cui il teste avrebbe visto “una volta sola” una macchina del cugino dell'appellante e descritto le vetture di di cui, tuttavia, non Parte_1 può dirsi raggiunta la prova della residenza in loco.
7.3.6 In ordine a tale ultima circostanza, l'appellante al fine di dimostrare la propria (contestata dall'attore in primo grado) residenza nell'immobile di Via delle Aie ha prodotto bollettini di pagamento di utenze relative agli anni 2006 e 2007, con evidenza non utili a comprovare, ancora quoad tempus ed a fini di usucapione, quell'asserito esercitato transito sulla proprietà dell'appellato; vi è, poi, che tali documenti non possono assurgere a prova della residenza in questione, giacché confliggenti con il diverso dato costituito dalla dichiarata residenza di in frazione Parte_1
Monticchio di L'Aquila in Via S. Antonio, 9 nel contratto di affitto dell'immobile di Via delle Aie stipulato nel 2008 (si veda all. 10 memoria istruttoria . Parte_1
7.4 Si può certo assumere che la servitù in questione possa qualificarsi come apparente e discontinua, tuttavia in iure giova osservare come “il requisito dell'apparenza di una servitù discontinua, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio e tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis;
tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse” (Cass. Ord. n. 32816\2023).
7.4.1 Ebbene, dell'esistenza di un peso gravante sul fondo asseritamente servente dell'appellato e destinata alla utilità del preteso fondo dominante non vi è prova alcuna, in tal senso dovendo disattendersi in via assoluta la suggestiva tesi evocata dall'appellante che identifica nel proprio manufatto utilizzato quale garage (insistente, pertanto, sulla sua proprietà) quella opera di natura permanente destinata all'esercizio della pretesa servitù.
7.5 Il motivo, in conclusione, va respinto.
8. Con la terza censura, l'appellante contesta il rigetto della formulata domanda di costituzione coattiva della servitù ex artt. 1051 e 1052 c.c., per carente prova del passaggio.
Lamenta, in particolare, l'illogicità della pronuncia per non aver coerentemente considerato che la costituzione coattiva di una servitù si chiede “proprio nei casi in cui il diritto reale non esiste ed il passaggio non è esercitato”.
8.1 Tuttavia, deve osservarsi come l'appellante incorra in obiettivo travisamento ed omesso confronto con la ratio decidendi espressa dal Tribunale.
8.2 E' opportuno, a questo punto, riportare lo specifico passo della gravata sentenza, ove si afferma: “In mancanza di detta prova non si può dichiarare la sussistenza di servitù tantomeno se ne può
7 ordinare la costituzione ai sensi degli artt. 1051 e 1052 CC, in quanto si chiede la costituzione di servitù su una corte privata” (così a pag. 3, I cpv.).
Il periodo sintattico è costituito, come evidente, da due proposizioni: l'una relativa al rigetto della domanda di accertamento della servitù per la carenza di prova del passaggio, l'altra al rigetto della domanda di costituzione coattiva della servitù medesima, dovendo applicarsi l'esenzione di cui al comma 4 dell'art. 1051 c.c..
8.3 Dalla corretta lettura ed interpretazione del passaggio motivazionale di cui sopra, non può che rilevarsi come l'appellante non abbia colto la ratio sottesa al rigetto della domanda di costituzione coattiva della servitù, giacché non è affatto vero che il Tribunale abbia basato la propria decisione sul presupposto della carente prova del transito.
8.4 Ebbene, la specifica ratio che, diversamente, ha ritenuto sussistere l'esenzione di cui all'art. 1051 comma 4, c.c. non è stata attinta da alcuna critica dell'appellante, sicché questa Corte non può che rilevare l'inammissibilità della censura, per come articolata, nonché la formazione – per carenza di impugnazione – di giudicato sul punto.
8.5 Per l'effetto rimane assorbita la richiesta di ammissione di CTU volta all'accertamento di percorso meno gravoso su cui possa insistere la pretesa servitù su fondo dell'appellato, nell'insussistenza dei presupposti per farsi luogo alla sua costituzione coattiva.
9. Residua l'esame dell'ultima censura.
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda, spiegata in via riconvenzionale in primo grado, di rimozione della platea di cemento edificata da sulla parte di corte di Controparte_1 propria esclusiva proprietà, ma ad una distanza dal confine inferiore a quella legale stabilita dall'art. 873 c.c., nonché del D.M. 1444/68 e, peraltro, ostativa al pacifico utilizzo del manufatto
“garage”.
9.1 Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (ex multis, Cass. Sez.lav. 18402\2024).
9.2 Nel caso di specie, la Corte effettivamente ritiene che il denunciato vizio sussista, avendo il primo giudice del tutto omesso la decisione in ordine alla formulata domanda volta all'accertamento della violazione delle distanze legali con riferimento al contestato manufatto di proprietà dell'appellato.
8 La conseguenza connessa alla violazione de qua è la declaratoria di nullità della sentenza sul punto;
nondimeno, in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt.
353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), il giudice di appello non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalla pretermessa domanda (Cass. n. 27516\2016).
9.3 Così procedendo, il Collegio ritiene che la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dal convenuto, odierno appellante, nei termini di cui sopra, sia inammissibile ex art. 36 c.p.c., in quanto non connessa, né sotto il profilo del petitum né sotto il profilo della causa petendi con la domanda principale formulata da . Controparte_1
9.4 E' infatti pacifico che, ex art. 36 c.p.c., la domanda riconvenzionale può essere trattata simultaneamente con la domanda principale se in relazione di dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.
Quindi, i casi sono due: o la domanda principale e quella riconvenzionale si fondano sul medesimo rapporto giuridico sostanziale;
oppure la domanda riconvenzionale costituisce lo sviluppo di un'eccezione idonea a paralizzare la domanda attorea.
E nessuna delle due ipotesi ricorre nella fattispecie per cui è causa.
9.4.1 Invero, è evidente come la dedotta violazione delle distanze legali quanto al manufatto descritto comporti un pregiudizio nel diritto soggettivo del in qualità di confinante, Parte_1 nella altresì debita considerazione che le norme civilistiche o quelle urbanistiche integrative hanno, nell'un caso, funzione di regolazione dei rapporti di vicinato e, nell'altro lo scopo di regolare gli standards urbanistici in funzione di tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente, mentre l'azione proposta da è volta alla negazione dell'esercizio di eventuali diritti di Controparte_1 godimento sul proprio fondo.
9.4.2 E' da escludersi, pertanto, collegamento obiettivo tra le due domande, trattandosi – quanto alla riconvenzionale – di doglianza autonoma negli elementi costitutivi che non richiede accertamento nell'ambito di un unico processo e, sostanzialmente, essendo differenti i rapporti giuridici coinvolti.
9.4.3 In via ulteriore, neppure può dirsi che la riconvenzionale, ove accolta, possa in qualche modo paralizzare la domanda dell'attore, posto che dall'eventuale ripristino della situazione qua ante (nell'ipotesi di accertata violazione delle distanze) non discende, in via automatica,
l'accertamento della servitù di passaggio da esercitarsi dal sul fondo Parte_1 CP_1
9.5 Data la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale ed il sostanziale rigetto della censura, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di ammissione di CTU e ciò anche prescindendo dai profili di inammissibilità paventati dall'appellato.
9 10. In conclusione, l'appello va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico dell'appellante e liquidate, in favore dell'appellato, come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
11. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
• rigetta l'appello;
• dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante in primo grado;
• condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
10