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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1088/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
lette le note scritte depositate dalle parti costituite;
visto l'art. 127 ter c.p.c., che fa coincidere il termine ultimo per il deposito di note con la data di udienza «a tutti gli effetti», senza alcuna scissione temporale (come invece avveniva con l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020) tra udienza e termine per il deposito delle note, e che prevede l'adozione del provvedimento con decorrenza dalla data dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui: “Nella sede dell'udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista prima dalla disciplina emergenziale e oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario con l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., i provvedimenti devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti avviene all'esito della comunicazione di cancelleria” (Cass. civ., sez. I, ord., 18 maggio 2023, n. 13735);
pronuncia di seguito sentenza ex artt. 306 e 420 c.p.c..
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 1 di 5 N. R.G. 1088/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1088/2023, avente ad oggetto “Ricorso ex articolo 447 bis c.p.c.”, promosso da:
, con sede in Nuoro, Via L. Oggiano nr. 36, Parte_1
iscritta al Registro delle Imprese di Nuoro con n. REA 82993 (C.F./ Partita IVA ), in P.IVA_1
persona del legale rappresentante , nata a [...] il [...], residente Parte_1
in Porto San Paolo (OT), Via Pertini nr. 19 (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Francesco Carboni (C.F.: ), con studio in Nuoro, Via Oggiano nr. 15; C.F._2
ricorrente
contro
, con sede in Nuoro, Via L. Oggiano nr. 36, iscritta presso il Registro delle Imprese di CP_1
Nuoro con n. REA 3347 (C.F./ Partita IVA: ), in persona dell'amministratore pro P.IVA_2
tempore;
e pagina 2 di 5 L'IVG (ISTITUTO ), P.I.: , circondario Tribunale di Parte_2 P.IVA_3
Tempio Pausania, con sede legale in Tempio Pausania, Via Palau nr. 21, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore;
resistenti
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 luglio 2023, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto Parte_1
alla dichiarazione di nullità della clausola contenuta nell'articolo 2 del
[...]
contratto del 15 maggio 2014 e alla sua sostituzione con la durata prevista dalla legge contro e nei confronti di , e nei confronti di e per tale CP_1 Controparte_2
ragione inoltre accertare e dichiarare che il predetto contratto ha la sua prima scadenza il 15 maggio del 2023 ed è prorogato ex articolo 28 della legge 392 del 78 fino alla data del 2032. B) Accertare dichiarare il diritto della ricorrente alla decurtazione Parte_1
del canone di locazione per l'anno 2022 per la somma di euro 9.000 rispetto a quanto previsto dal contratto del 15 maggio 2014 nei confronti di , e nei confronti di CP_1 [...]
per avere realizzato a spese proprie un urgente lavoro di ristrutturazione Controparte_2 nei bagni di 12 appartamenti negli anni 2021 e 2022. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 6 febbraio 2025, parte ricorrente dava atto che i resistenti, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituivano nel presente giudizio, e di non avere più interesse ad agire, essendo venuta meno la materia del contendere.
Pertanto, dichiarava di rinunciare agli atti del presente procedimento, ex art. 306 c.p.c., chiedendo pronuncia di estinzione del processo.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia dei resistenti, vista la regolarità delle notifiche eseguite nei loro confronti, e la mancata costituzione dei medesimi nel presente procedimento.
Con riferimento all'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, l'art. 306 c.p.c. dispone che “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite
pagina 3 di 5 che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”
Nella specie, la rinuncia agli atti risulta regolare, vista la facoltà espressamente prevista in tal senso in capo al difensore, come si evince dalla procura depositata in atti, nella quale si legge “La sottoscritta
(…) delega l'Avv. Francesco Carboni (…) a rappresentarla e difenderla (…) Parte_1 conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di (…) rinunciare agli atti ed all'azione (…)”.
Non occorre accettazione della predetta rinuncia da parte dei resistenti contumaci.
Di fatto, ai fini della declaratoria di estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio, o un interesse dipendente da quello ivi dedotto. Non solo, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (vedi in questo senso Corte appello Cagliari, sez. I, 01/10/2018, n.831).
Occorre altresì precisare che la pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile
1993 in Riv. giur. Sarda 1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1096), e dev'essere dichiarata con sentenza.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 Con DICHIARA la contumacia dei resistenti e dell' (ISTITUTO Controparte_1 CP_2
GIUDIZIARIE), circondario del Tribunale di Tempio Pausania;
DICHIARA l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
NULLA per le spese.
Tempio Pausania, 29 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
lette le note scritte depositate dalle parti costituite;
visto l'art. 127 ter c.p.c., che fa coincidere il termine ultimo per il deposito di note con la data di udienza «a tutti gli effetti», senza alcuna scissione temporale (come invece avveniva con l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020) tra udienza e termine per il deposito delle note, e che prevede l'adozione del provvedimento con decorrenza dalla data dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui: “Nella sede dell'udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista prima dalla disciplina emergenziale e oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario con l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., i provvedimenti devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti avviene all'esito della comunicazione di cancelleria” (Cass. civ., sez. I, ord., 18 maggio 2023, n. 13735);
pronuncia di seguito sentenza ex artt. 306 e 420 c.p.c..
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 1 di 5 N. R.G. 1088/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1088/2023, avente ad oggetto “Ricorso ex articolo 447 bis c.p.c.”, promosso da:
, con sede in Nuoro, Via L. Oggiano nr. 36, Parte_1
iscritta al Registro delle Imprese di Nuoro con n. REA 82993 (C.F./ Partita IVA ), in P.IVA_1
persona del legale rappresentante , nata a [...] il [...], residente Parte_1
in Porto San Paolo (OT), Via Pertini nr. 19 (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Francesco Carboni (C.F.: ), con studio in Nuoro, Via Oggiano nr. 15; C.F._2
ricorrente
contro
, con sede in Nuoro, Via L. Oggiano nr. 36, iscritta presso il Registro delle Imprese di CP_1
Nuoro con n. REA 3347 (C.F./ Partita IVA: ), in persona dell'amministratore pro P.IVA_2
tempore;
e pagina 2 di 5 L'IVG (ISTITUTO ), P.I.: , circondario Tribunale di Parte_2 P.IVA_3
Tempio Pausania, con sede legale in Tempio Pausania, Via Palau nr. 21, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore;
resistenti
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 luglio 2023, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto Parte_1
alla dichiarazione di nullità della clausola contenuta nell'articolo 2 del
[...]
contratto del 15 maggio 2014 e alla sua sostituzione con la durata prevista dalla legge contro e nei confronti di , e nei confronti di e per tale CP_1 Controparte_2
ragione inoltre accertare e dichiarare che il predetto contratto ha la sua prima scadenza il 15 maggio del 2023 ed è prorogato ex articolo 28 della legge 392 del 78 fino alla data del 2032. B) Accertare dichiarare il diritto della ricorrente alla decurtazione Parte_1
del canone di locazione per l'anno 2022 per la somma di euro 9.000 rispetto a quanto previsto dal contratto del 15 maggio 2014 nei confronti di , e nei confronti di CP_1 [...]
per avere realizzato a spese proprie un urgente lavoro di ristrutturazione Controparte_2 nei bagni di 12 appartamenti negli anni 2021 e 2022. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 6 febbraio 2025, parte ricorrente dava atto che i resistenti, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituivano nel presente giudizio, e di non avere più interesse ad agire, essendo venuta meno la materia del contendere.
Pertanto, dichiarava di rinunciare agli atti del presente procedimento, ex art. 306 c.p.c., chiedendo pronuncia di estinzione del processo.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia dei resistenti, vista la regolarità delle notifiche eseguite nei loro confronti, e la mancata costituzione dei medesimi nel presente procedimento.
Con riferimento all'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, l'art. 306 c.p.c. dispone che “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite
pagina 3 di 5 che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”
Nella specie, la rinuncia agli atti risulta regolare, vista la facoltà espressamente prevista in tal senso in capo al difensore, come si evince dalla procura depositata in atti, nella quale si legge “La sottoscritta
(…) delega l'Avv. Francesco Carboni (…) a rappresentarla e difenderla (…) Parte_1 conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di (…) rinunciare agli atti ed all'azione (…)”.
Non occorre accettazione della predetta rinuncia da parte dei resistenti contumaci.
Di fatto, ai fini della declaratoria di estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio, o un interesse dipendente da quello ivi dedotto. Non solo, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (vedi in questo senso Corte appello Cagliari, sez. I, 01/10/2018, n.831).
Occorre altresì precisare che la pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile
1993 in Riv. giur. Sarda 1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1096), e dev'essere dichiarata con sentenza.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 Con DICHIARA la contumacia dei resistenti e dell' (ISTITUTO Controparte_1 CP_2
GIUDIZIARIE), circondario del Tribunale di Tempio Pausania;
DICHIARA l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
NULLA per le spese.
Tempio Pausania, 29 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
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