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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3286 R.G. 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
” (p. iva ), in persona della curatrice Parte_1 P.IVA_1
fallimentare, Dott.ssa - rappresentato e difeso dall'avv. Daniele D'Elia; Parte_2
contro
(c.f. - rappresentato e difeso dall'avv. Michele Controparte_1 CodiceFiscale_1
De Marco;
Oggetto: vendita di cose immobili.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Il in persona del curatore fallimentare dott.ssa Parte_1 Parte_2
debitamente autorizzata con decreto del Giudice delegato, Dott. Italo Federici, del 18/28.02.2023
(n.3996/1989 r.g. fall.), instaurava il presente giudizio al fine di ottenere ex art. 2932 c.c. sentenza produttiva degli effetti di trasferimento non concluso avente ad oggetto il locale ad uso deposito sito in
Grottaglie, alla via Rodi nn. 15 e 19, riportato in catasto al Fg. 38, p.lla 335 sub. 2, nei termini di cui al pagina 1 di 5 provvedimento autorizzativo emesso dal Tribunale di Taranto, Sez. Fallimentare, del 13.12.2017 nell'ambito del procedimento n. 3996/1989 r.g.f.
In via subordinata chiedeva la condanna del sig. al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
patiti e patiendi dal a causa dei ritardi nella risoluzione delle problematiche di natura Parte_1
urbanistica quantificati, anche in via equitativa, in misura non inferiore ad euro 10.000.00.
A sostegno della propria domanda affermava che all'apertura del fallimento il signor Parte_1
era titolare della metà indivisa della predetta unità immobiliare e che in data 15 luglio 2011 al n. 13408
r.p. veniva trascritta la sentenza di fallimento su di essa;
l'altra metà invece era intestata alla sig.ra
[...]
la quale avanza proposta alla curatela di acquistare, per la somma di euro 10.000,00, la Persona_1
metà indivisa di proprietà del fallimento, con accollo di tutte le spese.
Il Tribunale di Taranto- Sez. Fallimentare, previo parere positivo del Comitato dei creditori, con provvedimento emesso in data 13.12.2017, autorizzava ad accettare la proposta transattiva avanzata dalla sig.ra Pt_1
Tuttavia, con relazione del 29.11.2021, il Notaio di fiducia della sig.ra dott. Pt_1 Persona_2
, evidenziava problematiche di natura urbanistica e catastale in ragione delle quali riteneva di non
[...] poter procedere alla stipula dell'atto di compravendita.
Il 7 dicembre 2020 decedeva lasciando quale unico erede il fratello Persona_1 CP_1
, il quale si impegnava a dare esecuzione al contratto di transazione già sottoscritto dalla de
[...]
cuius, contattava il notaio per risolvere le problematiche urbanistiche nonché la curatela per visionare la documentazione necessaria per la stipula dell'atto.
Tuttavia, non seguiva alcun riscontro per giungere alla auspicata risoluzione della vicenda, al contrario sollevava ulteriori problematiche relative ai testamenti dei defunti genitori del sig. , Parte_1 la cui risoluzione avrebbe reso necessaria l'acquisizione della ulteriore documentazione che era nella disponibilità della curatela e l'intervento di un terzo notaio.
La curatela non riteneva però di ravvisare le problematiche evidenziate e pertanto, ritenuta dilatoria la condotta posta in essere dal convenuto, il Tribunale di Taranto- Sez. Fallimentare autorizzava la nomina di un difensore legale.
Di qui la domanda introduttiva di questo di giudizio.
LA DIFESA DEL CONVENUTO
Con comparsa di costituzione e risposta del 15 novembre 2024 parte resistente sosteneva di non aver avuto un comportamento dilatorio bensì di aver riscontrato una serie di difficoltà oggettive: il pagina 2 di 5 rinvenimento non immediato del testamento, rinchiuso in una busta e lasciato in custodia ad un
Per_ dipendente dello studio notarile del dott. ; le formalità della pubblicazione e della successione, trascrizioni varie;
senza contare che tali eventi coincidevano con il periodo della pandemia Covid-19.
Il resistente riteneva del tutto sfornita di prova la richiesta del risarcimento del danno, ribadendo di aver avuto sin dall'inizio un comportamento diligente e orientato ai principi di buona fede per giungere alla stipula della transazione.
Concludeva per il rigetto delle domande avverse e la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza del 4 dicembre 2024, la difesa del resistente rappresentava che l'11 dicembre 2024 era prevista la stipula dell'atto definitivo avente ad oggetto la compravendita della quota oggetto di causa e, pertanto chiedeva un rinvio finalizzato alla verifica dell'impegno assunto;
la difesa della
Curatela non si opponeva.
All'udienza del 22 gennaio 2025 i difensori davano atto dell'avvenuta transazione e chiedevano disporsi la cessazione della materia del contendere, solo il procuratore della Curatela chiedeva la liquidazione delle spese e delle competenze in suo favore in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, riservandosi di depositare la sentenza nei trenta giorni di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SOCCOMBENZA VIRTUALE DEL CONVENUTO
È nota la regola di diritto secondo cui qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Occorre effettuare una valutazione prognostica sulla fondatezza della domanda, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nella vicenda che ci occupa è emerso che la transazione per cui è causa era stata autorizzata tra
[...]
e la Curatela del Fallimento con decreto del Tribunale di Taranto Sez. Fall. il 13 dicembre Persona_1
2017.
Tuttavia, a causa di abusi edilizi sull'unità immobiliare (oggetto di transazione) sita in Grottaglie alla via Rodi n. 15-19, il Notaio dott. comunicava alla Curatela l'impossibilità di Persona_2
procedere alla vendita.
pagina 3 di 5 Il 7 dicembre 2020 decedeva la promissaria acquirente subentrava quale unico erede Persona_1
il fratello , il quale accettava di dare seguito alla transazione già autorizzata dal Controparte_1
Tribunale.
Tuttavia, a dire del resistente incontrava una serie di difficoltà oggettive per giungere in tempi brevi alla auspicata transazione, fermo restando la sua volontà di tenere fede all'impegno assunto.
Ad ogni buon conto, da quanto è emerso in corso di causa ciò che impediva la predetta vendita erano esclusivamente gli abusi edilizi (sanabili) sull'immobile sito nel Comune di Grottaglie alla via Rodi n.
13-15-17-19-21, censito nel N.C.E.U. del Comune di Grottaglie al foglio 38 p.lla 335 sub. 1 a 5.
A tal fine, parte resistente presentava idonea documentazione (SCIA) al Comune di Grottaglie solo in data 15 novembre 2024, ovvero quattro mesi dopo l'instaurazione del giudizio da parte della Curatela
(16 luglio 2024); né risultano anche solo allegate circostanze dalle quali desumere che a tanto non si sarebbe potuto provvedere per tempo o quantomeno prima dell'instaurazione di questo giudizio.
Il 23 dicembre 2024 veniva perfezionata la transazione traslativa per cui è causa (in atti), facendo quindi venir meno l'interesse a proseguire il giudizio.
Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese, occorre esaminare anche la domanda accessoria di risarcimento del danno avanzata dalla Curatela;
per la quale non sussistono prove sufficienti a dimostrare l'effettiva sussistenza del danno lamentato.
La reciproca soccombenza, pertanto, giustifica la compensazione parziale delle spese relative alla domanda principale virtuale, beninteso nei limiti del suo valore accertato sia pure virtualmente e tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta dal ” in persona della curatrice Parte_1
fallimentare, Dott.ssa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 16 luglio 2024 nei Parte_2
confronti di , così provvede: Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali per metà; liquida le spese giudiziali sopportate dal ricorrente in euro 1.800,00 a titolo di compenso professionale;
condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 900,00 per compenso professionale in favore del ricorrente, oltre accessori di legge, oltre la metà del contributo unificato, se pagato.
Taranto, 4 febbraio 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice- dott. Claudio Casarano
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3286 R.G. 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
” (p. iva ), in persona della curatrice Parte_1 P.IVA_1
fallimentare, Dott.ssa - rappresentato e difeso dall'avv. Daniele D'Elia; Parte_2
contro
(c.f. - rappresentato e difeso dall'avv. Michele Controparte_1 CodiceFiscale_1
De Marco;
Oggetto: vendita di cose immobili.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Il in persona del curatore fallimentare dott.ssa Parte_1 Parte_2
debitamente autorizzata con decreto del Giudice delegato, Dott. Italo Federici, del 18/28.02.2023
(n.3996/1989 r.g. fall.), instaurava il presente giudizio al fine di ottenere ex art. 2932 c.c. sentenza produttiva degli effetti di trasferimento non concluso avente ad oggetto il locale ad uso deposito sito in
Grottaglie, alla via Rodi nn. 15 e 19, riportato in catasto al Fg. 38, p.lla 335 sub. 2, nei termini di cui al pagina 1 di 5 provvedimento autorizzativo emesso dal Tribunale di Taranto, Sez. Fallimentare, del 13.12.2017 nell'ambito del procedimento n. 3996/1989 r.g.f.
In via subordinata chiedeva la condanna del sig. al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
patiti e patiendi dal a causa dei ritardi nella risoluzione delle problematiche di natura Parte_1
urbanistica quantificati, anche in via equitativa, in misura non inferiore ad euro 10.000.00.
A sostegno della propria domanda affermava che all'apertura del fallimento il signor Parte_1
era titolare della metà indivisa della predetta unità immobiliare e che in data 15 luglio 2011 al n. 13408
r.p. veniva trascritta la sentenza di fallimento su di essa;
l'altra metà invece era intestata alla sig.ra
[...]
la quale avanza proposta alla curatela di acquistare, per la somma di euro 10.000,00, la Persona_1
metà indivisa di proprietà del fallimento, con accollo di tutte le spese.
Il Tribunale di Taranto- Sez. Fallimentare, previo parere positivo del Comitato dei creditori, con provvedimento emesso in data 13.12.2017, autorizzava ad accettare la proposta transattiva avanzata dalla sig.ra Pt_1
Tuttavia, con relazione del 29.11.2021, il Notaio di fiducia della sig.ra dott. Pt_1 Persona_2
, evidenziava problematiche di natura urbanistica e catastale in ragione delle quali riteneva di non
[...] poter procedere alla stipula dell'atto di compravendita.
Il 7 dicembre 2020 decedeva lasciando quale unico erede il fratello Persona_1 CP_1
, il quale si impegnava a dare esecuzione al contratto di transazione già sottoscritto dalla de
[...]
cuius, contattava il notaio per risolvere le problematiche urbanistiche nonché la curatela per visionare la documentazione necessaria per la stipula dell'atto.
Tuttavia, non seguiva alcun riscontro per giungere alla auspicata risoluzione della vicenda, al contrario sollevava ulteriori problematiche relative ai testamenti dei defunti genitori del sig. , Parte_1 la cui risoluzione avrebbe reso necessaria l'acquisizione della ulteriore documentazione che era nella disponibilità della curatela e l'intervento di un terzo notaio.
La curatela non riteneva però di ravvisare le problematiche evidenziate e pertanto, ritenuta dilatoria la condotta posta in essere dal convenuto, il Tribunale di Taranto- Sez. Fallimentare autorizzava la nomina di un difensore legale.
Di qui la domanda introduttiva di questo di giudizio.
LA DIFESA DEL CONVENUTO
Con comparsa di costituzione e risposta del 15 novembre 2024 parte resistente sosteneva di non aver avuto un comportamento dilatorio bensì di aver riscontrato una serie di difficoltà oggettive: il pagina 2 di 5 rinvenimento non immediato del testamento, rinchiuso in una busta e lasciato in custodia ad un
Per_ dipendente dello studio notarile del dott. ; le formalità della pubblicazione e della successione, trascrizioni varie;
senza contare che tali eventi coincidevano con il periodo della pandemia Covid-19.
Il resistente riteneva del tutto sfornita di prova la richiesta del risarcimento del danno, ribadendo di aver avuto sin dall'inizio un comportamento diligente e orientato ai principi di buona fede per giungere alla stipula della transazione.
Concludeva per il rigetto delle domande avverse e la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza del 4 dicembre 2024, la difesa del resistente rappresentava che l'11 dicembre 2024 era prevista la stipula dell'atto definitivo avente ad oggetto la compravendita della quota oggetto di causa e, pertanto chiedeva un rinvio finalizzato alla verifica dell'impegno assunto;
la difesa della
Curatela non si opponeva.
All'udienza del 22 gennaio 2025 i difensori davano atto dell'avvenuta transazione e chiedevano disporsi la cessazione della materia del contendere, solo il procuratore della Curatela chiedeva la liquidazione delle spese e delle competenze in suo favore in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, riservandosi di depositare la sentenza nei trenta giorni di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SOCCOMBENZA VIRTUALE DEL CONVENUTO
È nota la regola di diritto secondo cui qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Occorre effettuare una valutazione prognostica sulla fondatezza della domanda, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nella vicenda che ci occupa è emerso che la transazione per cui è causa era stata autorizzata tra
[...]
e la Curatela del Fallimento con decreto del Tribunale di Taranto Sez. Fall. il 13 dicembre Persona_1
2017.
Tuttavia, a causa di abusi edilizi sull'unità immobiliare (oggetto di transazione) sita in Grottaglie alla via Rodi n. 15-19, il Notaio dott. comunicava alla Curatela l'impossibilità di Persona_2
procedere alla vendita.
pagina 3 di 5 Il 7 dicembre 2020 decedeva la promissaria acquirente subentrava quale unico erede Persona_1
il fratello , il quale accettava di dare seguito alla transazione già autorizzata dal Controparte_1
Tribunale.
Tuttavia, a dire del resistente incontrava una serie di difficoltà oggettive per giungere in tempi brevi alla auspicata transazione, fermo restando la sua volontà di tenere fede all'impegno assunto.
Ad ogni buon conto, da quanto è emerso in corso di causa ciò che impediva la predetta vendita erano esclusivamente gli abusi edilizi (sanabili) sull'immobile sito nel Comune di Grottaglie alla via Rodi n.
13-15-17-19-21, censito nel N.C.E.U. del Comune di Grottaglie al foglio 38 p.lla 335 sub. 1 a 5.
A tal fine, parte resistente presentava idonea documentazione (SCIA) al Comune di Grottaglie solo in data 15 novembre 2024, ovvero quattro mesi dopo l'instaurazione del giudizio da parte della Curatela
(16 luglio 2024); né risultano anche solo allegate circostanze dalle quali desumere che a tanto non si sarebbe potuto provvedere per tempo o quantomeno prima dell'instaurazione di questo giudizio.
Il 23 dicembre 2024 veniva perfezionata la transazione traslativa per cui è causa (in atti), facendo quindi venir meno l'interesse a proseguire il giudizio.
Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese, occorre esaminare anche la domanda accessoria di risarcimento del danno avanzata dalla Curatela;
per la quale non sussistono prove sufficienti a dimostrare l'effettiva sussistenza del danno lamentato.
La reciproca soccombenza, pertanto, giustifica la compensazione parziale delle spese relative alla domanda principale virtuale, beninteso nei limiti del suo valore accertato sia pure virtualmente e tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta dal ” in persona della curatrice Parte_1
fallimentare, Dott.ssa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 16 luglio 2024 nei Parte_2
confronti di , così provvede: Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali per metà; liquida le spese giudiziali sopportate dal ricorrente in euro 1.800,00 a titolo di compenso professionale;
condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 900,00 per compenso professionale in favore del ricorrente, oltre accessori di legge, oltre la metà del contributo unificato, se pagato.
Taranto, 4 febbraio 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice- dott. Claudio Casarano
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