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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12873/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.11.2024
da
1) Parte_1
Nato a Milano in data 20.05.1963 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Zerboni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a RA (MI) in data 05.07.1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rosangela Vischioni presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano sul IO (MI) in data 25.06.1995
(anno 1995, atto n. 29, parte II, serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 12744/2018 emessa il
12.12.2018 con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Pt_3
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2024, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 12744/2018 emessa il
12.12.2018.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) cessazione da parte del signor a decorrere dalla mensilità di novembre 2024 Parte_1
del versamento alla signora del contributo al mantenimento della figlia Parte_2
maggiorenne , in quanto divenuta economicamente autosufficiente;
Pt_3
2) cessazione da parte del signor a decorrere dal 1 novembre 2024 della rifusione Parte_1
alla signora nella misura del 50% delle seguenti spese straordinarie della figlia Parte_2
: Pt_3
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico di base anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione e stage all'estero; e) vitto e alloggio presso la sede universitaria o dimora estera;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (di cui almeno una garantita, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento (comprese le spese per iscrizione a gare e manifestazioni); b) viaggi studi in Italia e all'estero e vacanze”;
3) ferme le altre condizioni di cui alla sentenza nr 12744/18.
-COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica di cui alle condizioni della sentenza del Tribunale di Milano n.
12744/2018 emessa il 12.12.2018, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.11.2024
da
1) Parte_1
Nato a Milano in data 20.05.1963 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Zerboni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a RA (MI) in data 05.07.1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rosangela Vischioni presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano sul IO (MI) in data 25.06.1995
(anno 1995, atto n. 29, parte II, serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 12744/2018 emessa il
12.12.2018 con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Pt_3
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2024, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 12744/2018 emessa il
12.12.2018.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) cessazione da parte del signor a decorrere dalla mensilità di novembre 2024 Parte_1
del versamento alla signora del contributo al mantenimento della figlia Parte_2
maggiorenne , in quanto divenuta economicamente autosufficiente;
Pt_3
2) cessazione da parte del signor a decorrere dal 1 novembre 2024 della rifusione Parte_1
alla signora nella misura del 50% delle seguenti spese straordinarie della figlia Parte_2
: Pt_3
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico di base anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione e stage all'estero; e) vitto e alloggio presso la sede universitaria o dimora estera;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (di cui almeno una garantita, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento (comprese le spese per iscrizione a gare e manifestazioni); b) viaggi studi in Italia e all'estero e vacanze”;
3) ferme le altre condizioni di cui alla sentenza nr 12744/18.
-COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica di cui alle condizioni della sentenza del Tribunale di Milano n.
12744/2018 emessa il 12.12.2018, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo