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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/07/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1805/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 1805/2021 promossa da:
( ); Parte_1 C.F._1
( elettivamente domiciliati a Viterbo, via Saragat n. 8, Parte_2 C.F._2 presso lo studio degli avv.ti Claudia Caporossi e Michele Mancini che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-attore-
Nei confronti di
(P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Viterbo, via Domenico Corvi n, 25, presso lo studio dell'avv. Chiara Cavalloro che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesca Rastrelli giusta delega in atti;
avente ad oggetto: azione ex art. 1669 c.c. conclusioni: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
pagina 1 di 6 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., i coniugi e traevano in giudizio, Parte_1 Parte_2 avanti all'intestato ufficio, la per ivi sentirla condannare, alla eliminazione dei Controparte_1 vizi riscontrati nell'immobile sito in Viterbo, via Castello di Longula 3/A.
Deducevano gli attori di aver acquistato, in data 29 aprile 2016, da l'immobile Controparte_1 come sopra descritto, e che, detto immobile, mostrava rilevanti difetti di costruzione e vizi, evidenziatisi, prevalentemente, con le prime piogge autunnali del 2016. Rappresentavano, altresì, gli attori che, i gravi difetti costruttivi, erano stati oggetto di accertamento, sia dal perito di parte geom.
sia dal CTU, nominato in sede di ATP ex art. 696-bis c.p.c., previamente esperito, ing. Persona_1 che, aveva quantificato in euro 15.500,00 circa, i costi necessari per le lavorazioni di CP_2 ripristino e messa a norma. Gli attori chiedevano, quindi, la condanna della società convenuta, al risarcimento dei danni sia patrimoniali sia non patrimoniali, dovuti al disagio subito ed alla compromissione del pieno godimento dell'immobile, previo accertamento della responsabilità della medesima, per i vizi dell'immobile.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda, in quanto Controparte_1 infondata sia in fatto che in diritto.
In particolare, parte convenuta rilevava che, i vizi erano stati scoperti dagli acquirenti, sin dalla data della loro immissione in possesso dell'immobile avvenuta il 20.01.2016 ed in ogni caso, dalla data dell'acquisto dell'immobile avvenuta il 29.04.2016, mentre la loro denuncia, risaliva al mese di giugno dell'anno 2017; eccepiva, quindi, la decadenza dei ricorrenti dal promuovere giudizio di responsabilità ex art. 1669 c.c. in quanto, la denuncia dei vizi era avvenuta nel giugno 2017 e quindi ben oltre un anno dalla loro scoperta. Parte convenuta eccepiva, altresì, la prescrizione dell'azione per essere stata la stessa, esercitata ben oltre il termine di un anno dalla denuncia. In subordine, in caso di accoglimento della domanda, opponeva in compensazione, la somma di euro 4.784,00 (iva compresa), quale saldo ancora dovuto dai ricorrenti per la realizzazione di opere aggiuntive.
Disposto il mutamento del rito e l'acquisizione degli atti relativi al procedimento di A.T.P. esperito dinanzi a questo Tribunale, recante il NRG 1966/2018, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale.
Venivano, pertanto, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in esito alla scadenza dei quali, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Occorre, preliminarmente, puntualizzare, come la fattispecie in esame, non imponga la delibazione di alcuna questione attinente alla qualificazione della domanda, posto che, ai fini dell'esperibilità dell'azione di responsabilità, per gravi difetti, ai sensi dell'art. 1669 c.c., risulta pacifico che la pagina 2 di 6 circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto, non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente, con la conseguenza che, quest'ultimo, non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. Ne consegue che, come precisato dalla Suprema Corte,
“l'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e
l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale, operante non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente” (Cass., Sez. II,
9/11/2017, n. 26574).
2.a.) Ciò chiarito va preliminarmente esaminata, l'eccezione di decadenza dall'azione, per mancata tempestività della denuncia dei gravi difetti di costruzione, nel termine decadenziale di un anno prescritto dall'art. 1669 c.c. L'eccezione è infondata;
non persuade, infatti, la difesa con la quale, parte convenuta ha, per un verso, apoditticamente eccepito la tardività della denuncia, in quanto inoltrata soltanto a giugno 2017, senza peraltro offrire alcun dato in ordine al dies a quo del termine in questione o comunque elementi utili a suffragare la fondatezza dell'eccezione, e, per altro verso, contestato il mancato assolvimento dell'onere della prova della tempestività della denuncia, incombente in capo a parte attrice, atteso che quest'ultima ha, invero, offerto, mediante prova testimoniale, evidenze di segno contrario. La prova della tempestività della denuncia delle anomalie, può dirsi, senz'altro raggiunta, in ragione delle dichiarazioni rese dal teste geom. che ha confermato di aver “scoperto” le Testimone_1 anomalie dell'impianto elettrico, nel mese di novembre 2016 solo dopo aver aperto “le scatole”. Il suddetto teste, ha precisato, infatti: “ Si trattava di elementi che potevano essere scoperti solo nel momento in cui si aprivano le cassette per la sostituzione dei fili o altri lavori”. In punto alle infiltrazioni d'acqua, parte attrice ha chiarito che, le stesse erano state evidenziate, nella loro gravità, nel mese di dicembre 2016 “allorquando i fenomeni di risalita e la pioggia hanno reso manifeste le problematiche”. Del pari, il teste geom. ha confermato di essere stato chiamato dagli attori ad Per_1 effettuare il sopralluogo, al fine di accertare i fenomeni infiltrativi che si erano palesati, dopo l'avvento delle piogge dell'anno 2016. In conclusione, i difetti si sono palesati, nella loro gravità, solo a seguito delle abbondanti piogge verificatesi a fine anno 2016 sicchè, la loro scoperta, deve essere fatta risalire, non già al mese di gennaio 2016 bensì, al mese di dicembre 2016 allorquando i fenomeni di risalita e la pioggia abbondante hanno evidenziato la gravità delle problematiche. Ne consegue che la denuncia effettuata dagli attori, risalente al mese di giugno 2017 risulta assolutamente tempestiva così come anche l'azione di responsabilità spiegata con il presente giudizio in quanto azionata entro un anno dalla pagina 3 di 6 loro scoperta. La circostanza, non è stata smentita dalla convenuta che, si è limitata ad asserire che detti vizi avrebbero dovuto essere conosciuti sin dalla data dell'acquisto dell'immobile ( aprile 2016) o addirittura dalla sua immissione in possesso ( gennaio 2016). D'altronde, il termine di un anno di cui all'art. 1669 c.c., previsto per la denuncia dei vizi costruttivi, decorrente dalla scoperta degli stessi, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, decorre inevitabilmente, non già dai primi segnali di portata limitata, bensì, come nel caso in particolare, dei fenomeni infiltrativi, allorquando gli stessi si manifestino concretamente in tutta la loro gravità. Sul tema della decorrenza del termine di decadenza in parola, è recentemente intervenuta la Suprema Corte, precisando che “il termine annuale di decadenza per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, di cui al citato articolo 1669 del codice civile, decorre dal momento in cui il denunciante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria e obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale tra i dissesti e l'attività di esecuzione dell'opera. Affinché il termine cominci a decorrere, è necessaria, quindi, la percezione degli effetti e del loro nesso eziologico con i fattori scatenanti: occorre avere acquisito la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause” (Cass., Sez. II, 5/4/2022 n. 11034), e ancora che “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale” (Cass., Sez. II, 24/4/2018
n. 10048; nonché Cass., Sez. VI, 7/2/2019 n. 3674). Orbene, nel caso di specie, se è vero che parte attrice ha genericamente lamentato, l'esistenza di irregolarità della costruzione, non deve trascurarsi come la stessa abbia, tuttavia, acquisito effettiva e completa conoscenza della natura, consistenza ed entità di siffatte anomalie, nonché delle relative cause e dei costi occorrenti per le opere di ripristino, solo in esito al sopralluogo del geom. e dell'intervento di che ha Persona_1 Testimone_1 evidenziato le irregolarità dell'impianto elettrico scoprendo vizi occulti. Rilevato che in esito alla redazione dell'elaborato peritale del 22.2.2017, del geom. all'uopo specificamente incaricato Per_1 dalla parte attrice, sono emerse irregolarità costruttive a livello strutturale e di finiture, in netto contrasto sia con le regole dell'arte che con la normativa vigente in materia di accessibilità da parte delle persone diversamente abili, ritenute eliminabili sostenendo costi per circa € 15.500,00 è rispetto a tale momento che deve individuarsi il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, e deve,
pagina 4 di 6 dunque, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione in esame, posto che la missiva di denuncia è stata inoltrata a distanza di circa un mese dalla stesura della relazione peritale di parte.
2.b.) Passando all'esame del merito, si deve, primariamente, porre in rilievo che l'inciso ”gravi difetti” che definisce l'ambito di applicazione oggettiva dell'art. 1669 c.c., rappresenta una clausola generale, riempita di contenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in tempi più recenti, ha specificato che “i difetti della costruzione devono consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando sue parti essenziali, ma anche gli elementi accessori e secondari atti a consentire l'impiego duraturo cui l'opera è destinata - incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. Sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'articolo 1669 del codice civile, anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass., Sez. II, 6/11/2023, n. 30792; nello stesso senso, v. Cass., SS.UU.,
27/3/2017, n. 7756, nonché Cass., Sez. II, 4/3/2024, n. 5648). Orbene, le risultanze probatorie acquisite, hanno ampiamente dimostrato i gravi difetti costruttivi. In particolare, la C.T.U.,. esperita in sede di
A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., dall'Ing. ( proc. n. RG 1966/2018), non contestata da CP_2 [...]
ha accertato l'esistenza dei vizi e danni evidenti, siccome indicati in citazione, sia Controparte_1 all'interno dell'abitazione e dei locali di pertinenza sia all'esterno di essa ed ha quantificato in euro
15.500,00 i costi necessari per la loro eliminazione. Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea nei limiti innanzi illustrati, la convenuta debba essere condannata al risarcimento del danno da responsabilità aquiliana per gravi difetti dell'immobile ai sensi dell'art. 1669 c.c., pari ad € 15.500,00; su tale somma spetta la rivalutazione, speculare alla funzione, propria del risarcimento del danno, di ripristino dello status quo ante, ovverosia della situazione nella quale si trovava il danneggiato antecedentemente al pregiudizio, con decorrenza dal 23.12.2019 (data del deposito dell'elaborato peritale), avendo il C.T.U. espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data del deposito della relazione, oltre agli interessi legali, da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. n. 1712/1995, dalla domanda sino al soddisfo, atteso che nella domanda di risarcimento da fatto illecito è implicita la richiesta di corresponsione degli interessi compensativi del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento (cfr. Cass., Sez. I,
17/9/2015, n. 18243).
2.c) Non risulta, invece, provata, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa, derivante dalla compromissione del pieno e totale godimento dell'immobile non essendo pagina 5 di 6 emerse evidenze circa l'idoneità dei riscontrati difetti costruttivi, ad inficiare il pieno e totale godimento dell'immobile de quo da parte degli attori né può accogliersi l'eccezione di compensazione della somma di euro 4.784,00 (iva compresa), quale saldo ancora dovuto dai ricorrenti per la realizzazione di opere aggiuntive in quanto non supportate da adeguato corredo probatorio.
3. Le spese processuali, incluse quelle dell'A.T.P., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022, con riferimento allo scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronto di ogni diversa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 istanza ed eccezione anche istruttoria, disattesa, cosi' dispone:
- Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di e della somma di euro 15.500,00 per le causali di cui in Parte_1 Parte_2 narrativa oltre rivalutazione monetaria a far data dal 23.12.2019 alla data odierna, in aggiunta agli interessi legali dalla domanda giudiziale, in applicazione dei criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessive euro 7.823,18 di cui euro 4.307,68 per spese relative Parte_2 al giudizio di istruzione preventiva ( euro 1.970,68 spese CTU liquidate con decreto del 10.02.2020 ed euro 2.337,00 per compensi) ed euro 3.515,50 relative al presente giudizio di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e spese generali (15%).
Così deciso in Viterbo 15.07.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Marianna Barlati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 1805/2021 promossa da:
( ); Parte_1 C.F._1
( elettivamente domiciliati a Viterbo, via Saragat n. 8, Parte_2 C.F._2 presso lo studio degli avv.ti Claudia Caporossi e Michele Mancini che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-attore-
Nei confronti di
(P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Viterbo, via Domenico Corvi n, 25, presso lo studio dell'avv. Chiara Cavalloro che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesca Rastrelli giusta delega in atti;
avente ad oggetto: azione ex art. 1669 c.c. conclusioni: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
pagina 1 di 6 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., i coniugi e traevano in giudizio, Parte_1 Parte_2 avanti all'intestato ufficio, la per ivi sentirla condannare, alla eliminazione dei Controparte_1 vizi riscontrati nell'immobile sito in Viterbo, via Castello di Longula 3/A.
Deducevano gli attori di aver acquistato, in data 29 aprile 2016, da l'immobile Controparte_1 come sopra descritto, e che, detto immobile, mostrava rilevanti difetti di costruzione e vizi, evidenziatisi, prevalentemente, con le prime piogge autunnali del 2016. Rappresentavano, altresì, gli attori che, i gravi difetti costruttivi, erano stati oggetto di accertamento, sia dal perito di parte geom.
sia dal CTU, nominato in sede di ATP ex art. 696-bis c.p.c., previamente esperito, ing. Persona_1 che, aveva quantificato in euro 15.500,00 circa, i costi necessari per le lavorazioni di CP_2 ripristino e messa a norma. Gli attori chiedevano, quindi, la condanna della società convenuta, al risarcimento dei danni sia patrimoniali sia non patrimoniali, dovuti al disagio subito ed alla compromissione del pieno godimento dell'immobile, previo accertamento della responsabilità della medesima, per i vizi dell'immobile.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda, in quanto Controparte_1 infondata sia in fatto che in diritto.
In particolare, parte convenuta rilevava che, i vizi erano stati scoperti dagli acquirenti, sin dalla data della loro immissione in possesso dell'immobile avvenuta il 20.01.2016 ed in ogni caso, dalla data dell'acquisto dell'immobile avvenuta il 29.04.2016, mentre la loro denuncia, risaliva al mese di giugno dell'anno 2017; eccepiva, quindi, la decadenza dei ricorrenti dal promuovere giudizio di responsabilità ex art. 1669 c.c. in quanto, la denuncia dei vizi era avvenuta nel giugno 2017 e quindi ben oltre un anno dalla loro scoperta. Parte convenuta eccepiva, altresì, la prescrizione dell'azione per essere stata la stessa, esercitata ben oltre il termine di un anno dalla denuncia. In subordine, in caso di accoglimento della domanda, opponeva in compensazione, la somma di euro 4.784,00 (iva compresa), quale saldo ancora dovuto dai ricorrenti per la realizzazione di opere aggiuntive.
Disposto il mutamento del rito e l'acquisizione degli atti relativi al procedimento di A.T.P. esperito dinanzi a questo Tribunale, recante il NRG 1966/2018, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale.
Venivano, pertanto, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in esito alla scadenza dei quali, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Occorre, preliminarmente, puntualizzare, come la fattispecie in esame, non imponga la delibazione di alcuna questione attinente alla qualificazione della domanda, posto che, ai fini dell'esperibilità dell'azione di responsabilità, per gravi difetti, ai sensi dell'art. 1669 c.c., risulta pacifico che la pagina 2 di 6 circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto, non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente, con la conseguenza che, quest'ultimo, non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. Ne consegue che, come precisato dalla Suprema Corte,
“l'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e
l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale, operante non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente” (Cass., Sez. II,
9/11/2017, n. 26574).
2.a.) Ciò chiarito va preliminarmente esaminata, l'eccezione di decadenza dall'azione, per mancata tempestività della denuncia dei gravi difetti di costruzione, nel termine decadenziale di un anno prescritto dall'art. 1669 c.c. L'eccezione è infondata;
non persuade, infatti, la difesa con la quale, parte convenuta ha, per un verso, apoditticamente eccepito la tardività della denuncia, in quanto inoltrata soltanto a giugno 2017, senza peraltro offrire alcun dato in ordine al dies a quo del termine in questione o comunque elementi utili a suffragare la fondatezza dell'eccezione, e, per altro verso, contestato il mancato assolvimento dell'onere della prova della tempestività della denuncia, incombente in capo a parte attrice, atteso che quest'ultima ha, invero, offerto, mediante prova testimoniale, evidenze di segno contrario. La prova della tempestività della denuncia delle anomalie, può dirsi, senz'altro raggiunta, in ragione delle dichiarazioni rese dal teste geom. che ha confermato di aver “scoperto” le Testimone_1 anomalie dell'impianto elettrico, nel mese di novembre 2016 solo dopo aver aperto “le scatole”. Il suddetto teste, ha precisato, infatti: “ Si trattava di elementi che potevano essere scoperti solo nel momento in cui si aprivano le cassette per la sostituzione dei fili o altri lavori”. In punto alle infiltrazioni d'acqua, parte attrice ha chiarito che, le stesse erano state evidenziate, nella loro gravità, nel mese di dicembre 2016 “allorquando i fenomeni di risalita e la pioggia hanno reso manifeste le problematiche”. Del pari, il teste geom. ha confermato di essere stato chiamato dagli attori ad Per_1 effettuare il sopralluogo, al fine di accertare i fenomeni infiltrativi che si erano palesati, dopo l'avvento delle piogge dell'anno 2016. In conclusione, i difetti si sono palesati, nella loro gravità, solo a seguito delle abbondanti piogge verificatesi a fine anno 2016 sicchè, la loro scoperta, deve essere fatta risalire, non già al mese di gennaio 2016 bensì, al mese di dicembre 2016 allorquando i fenomeni di risalita e la pioggia abbondante hanno evidenziato la gravità delle problematiche. Ne consegue che la denuncia effettuata dagli attori, risalente al mese di giugno 2017 risulta assolutamente tempestiva così come anche l'azione di responsabilità spiegata con il presente giudizio in quanto azionata entro un anno dalla pagina 3 di 6 loro scoperta. La circostanza, non è stata smentita dalla convenuta che, si è limitata ad asserire che detti vizi avrebbero dovuto essere conosciuti sin dalla data dell'acquisto dell'immobile ( aprile 2016) o addirittura dalla sua immissione in possesso ( gennaio 2016). D'altronde, il termine di un anno di cui all'art. 1669 c.c., previsto per la denuncia dei vizi costruttivi, decorrente dalla scoperta degli stessi, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, decorre inevitabilmente, non già dai primi segnali di portata limitata, bensì, come nel caso in particolare, dei fenomeni infiltrativi, allorquando gli stessi si manifestino concretamente in tutta la loro gravità. Sul tema della decorrenza del termine di decadenza in parola, è recentemente intervenuta la Suprema Corte, precisando che “il termine annuale di decadenza per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, di cui al citato articolo 1669 del codice civile, decorre dal momento in cui il denunciante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria e obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale tra i dissesti e l'attività di esecuzione dell'opera. Affinché il termine cominci a decorrere, è necessaria, quindi, la percezione degli effetti e del loro nesso eziologico con i fattori scatenanti: occorre avere acquisito la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause” (Cass., Sez. II, 5/4/2022 n. 11034), e ancora che “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale” (Cass., Sez. II, 24/4/2018
n. 10048; nonché Cass., Sez. VI, 7/2/2019 n. 3674). Orbene, nel caso di specie, se è vero che parte attrice ha genericamente lamentato, l'esistenza di irregolarità della costruzione, non deve trascurarsi come la stessa abbia, tuttavia, acquisito effettiva e completa conoscenza della natura, consistenza ed entità di siffatte anomalie, nonché delle relative cause e dei costi occorrenti per le opere di ripristino, solo in esito al sopralluogo del geom. e dell'intervento di che ha Persona_1 Testimone_1 evidenziato le irregolarità dell'impianto elettrico scoprendo vizi occulti. Rilevato che in esito alla redazione dell'elaborato peritale del 22.2.2017, del geom. all'uopo specificamente incaricato Per_1 dalla parte attrice, sono emerse irregolarità costruttive a livello strutturale e di finiture, in netto contrasto sia con le regole dell'arte che con la normativa vigente in materia di accessibilità da parte delle persone diversamente abili, ritenute eliminabili sostenendo costi per circa € 15.500,00 è rispetto a tale momento che deve individuarsi il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, e deve,
pagina 4 di 6 dunque, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione in esame, posto che la missiva di denuncia è stata inoltrata a distanza di circa un mese dalla stesura della relazione peritale di parte.
2.b.) Passando all'esame del merito, si deve, primariamente, porre in rilievo che l'inciso ”gravi difetti” che definisce l'ambito di applicazione oggettiva dell'art. 1669 c.c., rappresenta una clausola generale, riempita di contenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in tempi più recenti, ha specificato che “i difetti della costruzione devono consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando sue parti essenziali, ma anche gli elementi accessori e secondari atti a consentire l'impiego duraturo cui l'opera è destinata - incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. Sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'articolo 1669 del codice civile, anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass., Sez. II, 6/11/2023, n. 30792; nello stesso senso, v. Cass., SS.UU.,
27/3/2017, n. 7756, nonché Cass., Sez. II, 4/3/2024, n. 5648). Orbene, le risultanze probatorie acquisite, hanno ampiamente dimostrato i gravi difetti costruttivi. In particolare, la C.T.U.,. esperita in sede di
A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., dall'Ing. ( proc. n. RG 1966/2018), non contestata da CP_2 [...]
ha accertato l'esistenza dei vizi e danni evidenti, siccome indicati in citazione, sia Controparte_1 all'interno dell'abitazione e dei locali di pertinenza sia all'esterno di essa ed ha quantificato in euro
15.500,00 i costi necessari per la loro eliminazione. Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea nei limiti innanzi illustrati, la convenuta debba essere condannata al risarcimento del danno da responsabilità aquiliana per gravi difetti dell'immobile ai sensi dell'art. 1669 c.c., pari ad € 15.500,00; su tale somma spetta la rivalutazione, speculare alla funzione, propria del risarcimento del danno, di ripristino dello status quo ante, ovverosia della situazione nella quale si trovava il danneggiato antecedentemente al pregiudizio, con decorrenza dal 23.12.2019 (data del deposito dell'elaborato peritale), avendo il C.T.U. espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data del deposito della relazione, oltre agli interessi legali, da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. n. 1712/1995, dalla domanda sino al soddisfo, atteso che nella domanda di risarcimento da fatto illecito è implicita la richiesta di corresponsione degli interessi compensativi del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento (cfr. Cass., Sez. I,
17/9/2015, n. 18243).
2.c) Non risulta, invece, provata, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa, derivante dalla compromissione del pieno e totale godimento dell'immobile non essendo pagina 5 di 6 emerse evidenze circa l'idoneità dei riscontrati difetti costruttivi, ad inficiare il pieno e totale godimento dell'immobile de quo da parte degli attori né può accogliersi l'eccezione di compensazione della somma di euro 4.784,00 (iva compresa), quale saldo ancora dovuto dai ricorrenti per la realizzazione di opere aggiuntive in quanto non supportate da adeguato corredo probatorio.
3. Le spese processuali, incluse quelle dell'A.T.P., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022, con riferimento allo scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronto di ogni diversa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 istanza ed eccezione anche istruttoria, disattesa, cosi' dispone:
- Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di e della somma di euro 15.500,00 per le causali di cui in Parte_1 Parte_2 narrativa oltre rivalutazione monetaria a far data dal 23.12.2019 alla data odierna, in aggiunta agli interessi legali dalla domanda giudiziale, in applicazione dei criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessive euro 7.823,18 di cui euro 4.307,68 per spese relative Parte_2 al giudizio di istruzione preventiva ( euro 1.970,68 spese CTU liquidate con decreto del 10.02.2020 ed euro 2.337,00 per compensi) ed euro 3.515,50 relative al presente giudizio di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e spese generali (15%).
Così deciso in Viterbo 15.07.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Marianna Barlati
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