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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.4732 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,viaIndirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. NICASTRO CARMINE che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in VIA S. BERNARDINO DA SIENA N. 7 AVV. SCHETTINO TIVOLI
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 19.12.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.2.2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' chiedendo accertarsi e dichiararsi il CP_1 proprio diritto alla percezione da parte del Fondo di Garanzia
del complessivo importo di € 2.532,00 a titolo di T.F.R., CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto , condannare la parte convenuta al pagamento in favore di esso ricorrente al pagamento della complessiva somma di € 2.532,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L' si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere sostenendo che la domanda era stata liquidata anteriormente al deposito del ricorso .
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere come richiesto dall' nella memoria di costituzione e da entrambe CP_1 le parti all'udienza del 7.11.2024.
Non vi sono, infatti, contestazioni in ordine all'intervenuto pagamento di quanto richiesto dalla parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, si osserva che l' ha provveduto al CP_1 pagamento di quanto dovuto successivamente alla notifica del ricorso e, pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, le stesse vanno poste a carico della parte convenuta, nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.500, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi