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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2102 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, già Parte_1 [...]
Parte_2
, e a quest'ultima succeduta in virtù di fusione per
[...] incorporazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Laura Fioravanti e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Po n. 43 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
AS Valenza e dall'avv. Martina Grimaldi e domiciliata presso lo studio dell'avv. Valenza in Roma via G. Ferrari n. 11 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6315/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 26/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 05/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver svolto attività lavorativa con mansioni di CP_1 educatore di asilo nido alle dipendenze dell'Ente Pubblico
[...]
, successivamente Controparte_2 Parte_2
Minori Azienda di Servizi alla persona ( ed
[...] CP_3 oggi, a seguito di fusione per in corporazione, Parte_1
(d'ora in poi per brevità ), in virtù di contratti a tempo determinato
[...] Pt_1
e relative proroghe in periodi compresi tra il mese di settembre 2016 ed il mese di giugno 2020, per un arco temporale complessivo pari ad anni 3 e giorni 18, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare Pt_2 che la signora ha lavorato alle dipendenze della CP_1 [...]
Azienda alla Parte_2 Parte_2 persona ( , in forza di vari contratti a tempo determinato per complessivi 3 CP_3 anni e 18 giorni e per l'effetto, dichiarare la nullità/l'illegittimità/ l'inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro a temine ed alle successive proroghe sottoscritti dalla signora e dalla;
2. condannare pertanto CP_1 CP_4
l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento ai CP_4 sensi dell'art 28 Dlgs 81/2015 in favore della signora di una somma CP_1 pari ad €. 26.466,10 ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia anche ex art. 8 L. 604/1966 3. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
1.2. Nella resistenza dell'IRAIM, il Tribunale di Roma ha così statuito: “1) accerta e dichiara che la signora ha lavorato alle dipendenze della , CP_1 Pt_2
Istituti Raggruppati per l ed ai Minori Azienda di Servizi alla Parte_2 persona (A.S.P.), in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato per complessivi 3 anni e 18 giorni e per l'effetto, 2) dichiara la nullità/l'illegittimità dei termini apposti ai vari contratti di lavoro a tempo determinato ed alle successive proroghe sottoscritti dalla signora e dalla;
3) condanna CP_1 CP_4
l , Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia ed ai Minori Azienda di Pt_2
Servizi alla persona (A.S.P.) al pagamento, in favore della signora a CP_1 titolo risarcitorio, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 81/2015, della somma complessiva di €. 26.466,10 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al saldo;
4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in €. 4.000,00 oltre alla rifusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
…”.
1.3. Evidenziata l'assenza di contestazioni in ordine ai periodi lavorativi della ricorrente come dedotti, il primo giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso alla stregua delle seguenti considerazioni: a) il d.lgs. n. 81/2015, che costituisce la norma generale per i rapporti di lavoro privato, attualmente trova applicazione, visto l'art 2, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, fermo il necessario coordinamento con l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, che, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, anche dopo la riforma del 2015, disciplina il lavoro a termine alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
b) il lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego è assoggettato, così come il privato, alla Direttiva CEE 1999/70, in virtù della quale l'assunzione a termine costituisce una misura antielusiva ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla
2 direttiva 1999/70/CE; c) la Suprema Corte ha più volte precisato che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d. lgs. n. 165 del 2001, il settore privato al settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso; d) l'articolo 50 del CCNL non può trovare applicazione nel caso di specie per valutare il numero valido di rinnovi ai fini della stabilizzazione, in quanto l'art. 50, comma 2, del CCNL funzioni locali disciplina la durata massima dei contratti di lavoro determinato e non parla di periodo di tempo di lavoro determinato da analizzare ai fini della stabilizzazione;
e) l' , nel conteggiare Pt_2 le durate dei contratti, omette di calcolare la data di inizio e di fine e pertanto la durata complessiva del rapporto è pari a n.
1.090 giorni e non 1.082, periodo certamente superiore a mesi 24 e finanche a mesi 36; difatti, come precisato nel Decreto del Ministero del Lavoro in data 20/05/2008 relativo alla precedente disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato che aveva modificato il d.lgs. n. 368/2001 (ma il medesimo principio vale anche per la successiva normativa), “considerato che la durata media dei mesi durante l'anno è pari a 30 giorni, 30 giorni potranno considerarsi l'equivalente di un mese”; f) quanto alla condotta della resistente, si specifica che alcun fermo diniego della è CP_5 pervenuto, in quanto l'ente locale ha semplicemente rappresentato una contraddittorietà tra le previsioni di bilancio e le somme indicate nei prospetti. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' , lamentando Pt_2
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato il limite temporale di 24 mesi per la durata complessiva del rapporto di lavoro a termine, nella parte in cui ha calcolato l'entità del periodo lavorativo complessivo e computato il superamento dei limiti di 24/36 mesi e nella parte in cui ha quantificato il risarcimento spettante alla originaria ricorrente.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite
3 Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
3.1. Anche tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 434 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, può affermarsi che l'appello deve contenere una critica specifica con argomentazioni congrue e pertinenti, che siano volte, in contrasto con le affermazioni del primo giudice, a smentirne la validità del percorso motivazionale.
3.2. Una lettura complessiva e non formalistica del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, che consente anche di individuare le parti impugnate della sentenza e le denunciate violazioni, e formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.3. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. E' fondato il primo motivo di gravame, che censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile il limite temporale dei 24 mesi, sostenendo, in sintesi, che: i) il giudice di prime cure, dopo aver correttamente richiamato l'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, ha sostenuto la non applicabilità del CCNL, benché richiamato dall'art. 35, comma 2, d.lgs. 165/20021, in specie del CNNL Funzioni Locali, sottoscritto dall' in conformità all'art. 35, comma 2 bis, d.lgs. CP_6
165/2001, che fissa il limite in 36 mesi, ed ha statuito che si debba applicare il diverso limite di 24 mesi;
ii) la natura di Pubblica Amministrazione - sottoposta ai vincoli di cui al d.lgs. 165/2001 - dell'Ente appellante rende pacifica la non applicabilità al caso di specie del limite temporale invocato da controparte e quantificato in 12 mesi o 24 in presenza di causali, con particolare riguardo all'art. 19 del d.lgs. 81/2015 che fa salve le disposizioni dei contratti collettivi e, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, precisa che il rinvio è da intendersi ai CCNL stipulati dall'ARAN; iii) come previsto nello Statuto e come indicato nei vari contratti di lavoro sottoscritti dalla dott.ssa , il CCNL CP_1 applicato al rapporto è il CCNL Funzioni Locali, che, conformemente al disposto innanzi citato, è sottoscritto dall'ARAN e prevede all'art. 50 una durata massima dei contratti a termine pari a 36 mesi;
iv) d'altro canto, il d.lgs. n. 75/2017 prevede che la P.A. possa assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che “abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze
4 dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”; v) pertanto, anche qualora non si applicasse il limite di 36 mesi derivante dal CCNL, e dovesse trovare applicazione l'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, come sostenuto dal Giudice, la fattispecie ricadrebbe sempre nel limite dei 36 mesi e non dei 24 mesi come ritenuto dal Tribunale.
4.1. Precisato che, invero, la norma che disciplina il contratto a termine nel pubblico impiego è l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, rubricato “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”, e non anche l'art. 35, rubricato “Reclutamento del personale”, osserva la Corte che l'indicato art. 36, al comma 2, richiama la disciplina di cui all'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, che, in epoca antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 87/2018, prevedeva un limite di durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato pari a 24 mesi.
4.2. Difatti, l'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 testualmente recita: “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.
4.3. L'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, nella versione precedente le modifiche apportate dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, così statuiva: “
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto
5 e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento …”.
4.3.1. Successivamente alla indicata riforma del 2018, nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, la norma prevedeva che: “
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.
4.4. Tuttavia, l'art. 1 d.l. n. 87/2018, che, come riportato, ha modificato l'art. 19 d.lgs. n. 81/2015 introducendo un termine di durata massima di 24 mesi, al comma 3 ha specificamente escluso che tale modifica riguardasse anche le pubbliche amministrazioni: “
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
4.5. Attualmente, il comma 5 bis del citato art. 19, introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, prevede espressamente che: “
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai
6 contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”.
4.6. Non appare, inoltre, condivisibile l'argomento del primo giudice secondo cui l'art. 50 CCNL non sarebbe applicabile nel caso di specie poiché contenente la disciplina del limite di durata massima dei rinnovi del contratto a tempo determinato, “circostanza questa non oggetto di valutazione nel giudizio di specie, il quale, come noto, non contesta la validità, liceità e legittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato prorogati nel tempo ma chiede, in ragione della mancata stabilizzazione della Dott.ssa il risarcimento previsto dalla CP_1 legge”.
4.6.1. Difatti, da un lato, l'art. 50 CCNL disciplina (non soltanto la durata massima dei rinnovi quanto piuttosto) il contratto di lavoro a tempo determinato in tutti i suoi aspetti: “
1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: …”.
4.6.2. Dall'altro, , con il ricorso di primo grado ha puntualmente CP_1 contestato la validità dei contratti a termine sottoscritti con l'Istituto appellante, invocando l'abuso del contratto a termine per superamento del limite di 24 mesi, chiedendo la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro e richiamando Cass. SU n. 5072/2016 secondo cui “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché,
7 mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto,…”.
4.7. Pertanto, il termine applicabile nel caso di specie, al fine di verificare la validità dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti, è di 36 mesi e non anche di 24 mesi.
5. Il secondo motivo di appello lamenta un errato calcolo della durata dei contratti a termine, sostenendo, in sintesi, che: i) il giudice, applicando la diversa modalità di computo, cioè includendo nel computo anche il giorno iniziale, arriva ad aggiungere un giorno per ogni singolo contratto, e tale modalità di computo è chiaramente in assoluto contrasto con la regola generale per i termini a giorni regola che, come noto, stabilisce che non si computa il dies ad quem, ma soltanto il dies a quo; ii) anche volendo accedere ad una diversa tesi del computo dei giorni secondo le norme civilistiche e non processualistiche, valga la previsione dell'art. 2963 c.c. che con riferimento al computo dei termini di prescrizione prevede che
“Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale”; iii) in ogni caso, quand'anche si computasse il giorno iniziale di ogni singolo contratti, come erroneamente prospettato dal Giudice di prime cure, comunque si arriverebbe al totale di n.
1.090 giorni;
iv) il Tribunale ha fatto riferimento ad un decreto del Ministro del Lavoro del 20/05/2008 in virtù del quale 30 giorni vanno considerati come l'equivalente di un mese, ma tale decreto non esiste: diversamente, l'eventuale limite dei 36 mesi sarebbe stato superato nel caso di 1.095 giorni totali (peraltro non lavorativi ma contrattuali), cioè 365 giorni per 3 anni.
5.1. Ritiene la Corte, in primo luogo, che il richiamo alle regole civilistiche in tema di computo dei termini non sia condivisibile: il primo giorno del rapporto di lavoro a tempo determinato va certamente computato nel periodo lavorativo, trattandosi di un giorno di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, e non si comprende perché una giornata di attività lavorativa concretamente svolta debba essere esclusa dal calcolo.
5.2. Il ragionamento del primo giudice appare corretto e condivisibile anche con riguardo all'equivalenza tra un mese e trenta giorni.
5.3. Difatti, conferente appare il richiamo alla circolare (verosimilmente per mero refuso indicata come decreto nella gravata sentenza) del Ministero del Lavoro n. 13 del 02/05/2008, che, nel ribadire, tra l'altro, che “ai fini del superamento del periodo di 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti”, indica il criterio “secondo il quale, considerato che la durata media dei mesi durante l'anno è pari a 30 giorni, 30 giorni potranno considerarsi l'equivalente di un mese”.
5.4. Un criterio che appare legittimamente applicabile nel caso di specie, tenuto conto della circostanza della non coincidenza dei periodi di lavoro a tempo determinato svolto dalla parte appellata con uno o più mesi: difatti, trattandosi di periodi variabili, che comprendono anche svariate proroghe, la durata complessiva deve necessariamente individuarsi mediante sommatoria dei singoli periodi.
8 5.5. Ne consegue che altrettanto corretta e condivisibile deve ritenersi la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure, laddove ha ritenuto superato (anche) il limite temporale di 36 mesi, avendo la dott.ssa lavorato alle CP_1 dipendenze dell'odierno per n.
1.090 giorni, superiori complessivamente a Pt_1
n.
1.080 giorni (36 x 30).
5.6. Il secondo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato.
6. Il terzo motivo di impugnazione censura la gravata sentenza nella parte in cui ha quantificato il risarcimento spettante alla originaria ricorrente.
6.1. Sostiene, in particolare, l'appellante che: i) l'indennità risarcitoria va calcolata in base all' “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”; ii) controparte prende come parametro l'importo di € 2.646,61 lordi, dell'ultima mensilità percepita ma la norma ipoteticamente applicabile non è riferita all' “ultima mensilità” bensì all' “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” e ciò in funzione del fatto che sull'ultima mensilità, incidono valori relativi a competenze di fine rapporto, ferie residue etc. che possono compromettere il conteggio e la ratio sottesa alla norma;
iii) esaminando le buste paga versate in atti dalla stessa appellata, l'importo invocato come parametro è riferito all'importo lordo del cedolino paga dell'ultima mensilità di luglio 2020 per € 2.646,61 in cui incidono istituti relativi a competenze di fine rapporto non computabili nella retribuzione utile ai fini del TFR, come gli importi dovuti a titolo di “premialità Performance anno 2019, Ferie non godute (per 13 giorni), Tredicesima Mensilità per euro 856,44 etc.”; iv) diversamente, l'importo lordo della retribuzione mensile spettante, come si rileva nei cedolini già depositati nel primo grado di giudizio unitamente alla memoria difensiva è invece pari al diverso e minore importo lordo di € 1.730,20 e tale quindi dovrà essere l'importo eventualmente utilizzato e/o utilizzabile in funzione parametrale;
v) inoltre, l'art. 28 d.lgs. n. 81/2015 prevede che i parametri di riferimento, da adottare nell'opzione della condanna al risarcimento tra 2,5 e 12 mensilità, siano relativi ai medesimi parametri di cui all'art. 8 della legge 604 del 1966, costituiti da “numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”: nel caso di specie, vengono in esame un soggetto datoriale con 18 dipendenti, operante in un'unica circoscrizione del solo Comune di Roma, una lavoratrice con 3 anni di anzianità e di un Ente che ha anche provato – senza suo malgrado riuscirvi – ad avviare le procedure di stabilizzazione per la dott.ssa e che avrebbe violato il limite, se CP_1 parametrato a 1080 giorni, di soli 2 giorni.
6.2. La norma da applicare nel caso che occupa è l'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
6.3. Difatti, “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
9 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016).
6.4. Osserva, in primo luogo, la Corte che nel concetto di “retribuzione globale di fatto” vanno ricomprese tutte le poste retributive spettanti al lavoratore, fatta eccezione per quelle a carattere occasionale o eccezionale. Ne consegue che non può essere assunta quale parametro per il calcolo dell'indennità la retribuzione di cui al cedolino dell'ultima mensilità luglio 2020, poiché essa comprende anche importi conferiti quali competenze di fine rapporto o comunque non aventi carattere ordinario, come ad esempio le ferie non godute o la Performance anno 2019. 6.5. Diversamente, tenuto conto della busta paga del mese di giugno 2020, che riporta una retribuzione ordinaria pari ad € 1.730,20, può calcolarsi la retribuzione globale di fatto mensile, come comprensiva anche della tredicesima
- che è una posta normalmente corrisposta al lavoratore -, in un importo pari ad
€ 1.874,38 (1.730,20 x 13 = 22.492,60 che diviso 12 è uguale a 1.874,38).
6.6. Ciò posto, appare fondato il rilievo della parte appellante relativo al numero delle mensilità liquidate dal primo giudice: considerata la durata complessiva del periodo lavorativo intercorso tra e l' , che ha comportato uno CP_1 Pt_2 sforamento rispetto ai trentasei mesi di soli 10 giorni, e tenuto conto altresì del numero dei contratti stipulati e delle proroghe, ritiene il Collegio che l'indennità risarcitoria possa essere liquidata nella misura di n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per un importo totale pari ad € 11.246,28 (1.874,38 x 6).
7. In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata nella parte in cui ha quantificato l'indennità risarcitoria spettante a . CP_1
7.1. Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento in favore di Pt_1 CP_1 della somma di € 11.246,28 in luogo della maggior somma di € 26.466,10
[...] determinata in prime cure, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
7.2. A tal proposito si precisa che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. sono dovuti a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale di Roma, che ha dichiarato la illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato, aderendo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su di essa non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro
10 subordinato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3062 del 17/02/2016, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5953 del 12/03/2018). 8. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza della parte appellata giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico dell'odierna parte appellante, essendo emersa la fondatezza della pretesa della originaria ricorrente, sia pure per un importo inferiore a quello oggetto della domanda proposta con il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l' al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 11.246,28 in luogo della maggior somma di € CP_1
26.466,10 determinata in prime cure, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo. Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 4.000,00 e per il secondo in € 3.600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell'appellante, da distrarsi.
Roma, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
11
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2102 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, già Parte_1 [...]
Parte_2
, e a quest'ultima succeduta in virtù di fusione per
[...] incorporazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Laura Fioravanti e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Po n. 43 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
AS Valenza e dall'avv. Martina Grimaldi e domiciliata presso lo studio dell'avv. Valenza in Roma via G. Ferrari n. 11 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6315/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 26/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 05/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver svolto attività lavorativa con mansioni di CP_1 educatore di asilo nido alle dipendenze dell'Ente Pubblico
[...]
, successivamente Controparte_2 Parte_2
Minori Azienda di Servizi alla persona ( ed
[...] CP_3 oggi, a seguito di fusione per in corporazione, Parte_1
(d'ora in poi per brevità ), in virtù di contratti a tempo determinato
[...] Pt_1
e relative proroghe in periodi compresi tra il mese di settembre 2016 ed il mese di giugno 2020, per un arco temporale complessivo pari ad anni 3 e giorni 18, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare Pt_2 che la signora ha lavorato alle dipendenze della CP_1 [...]
Azienda alla Parte_2 Parte_2 persona ( , in forza di vari contratti a tempo determinato per complessivi 3 CP_3 anni e 18 giorni e per l'effetto, dichiarare la nullità/l'illegittimità/ l'inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro a temine ed alle successive proroghe sottoscritti dalla signora e dalla;
2. condannare pertanto CP_1 CP_4
l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento ai CP_4 sensi dell'art 28 Dlgs 81/2015 in favore della signora di una somma CP_1 pari ad €. 26.466,10 ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia anche ex art. 8 L. 604/1966 3. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
1.2. Nella resistenza dell'IRAIM, il Tribunale di Roma ha così statuito: “1) accerta e dichiara che la signora ha lavorato alle dipendenze della , CP_1 Pt_2
Istituti Raggruppati per l ed ai Minori Azienda di Servizi alla Parte_2 persona (A.S.P.), in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato per complessivi 3 anni e 18 giorni e per l'effetto, 2) dichiara la nullità/l'illegittimità dei termini apposti ai vari contratti di lavoro a tempo determinato ed alle successive proroghe sottoscritti dalla signora e dalla;
3) condanna CP_1 CP_4
l , Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia ed ai Minori Azienda di Pt_2
Servizi alla persona (A.S.P.) al pagamento, in favore della signora a CP_1 titolo risarcitorio, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 81/2015, della somma complessiva di €. 26.466,10 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al saldo;
4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in €. 4.000,00 oltre alla rifusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
…”.
1.3. Evidenziata l'assenza di contestazioni in ordine ai periodi lavorativi della ricorrente come dedotti, il primo giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso alla stregua delle seguenti considerazioni: a) il d.lgs. n. 81/2015, che costituisce la norma generale per i rapporti di lavoro privato, attualmente trova applicazione, visto l'art 2, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, fermo il necessario coordinamento con l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, che, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, anche dopo la riforma del 2015, disciplina il lavoro a termine alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
b) il lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego è assoggettato, così come il privato, alla Direttiva CEE 1999/70, in virtù della quale l'assunzione a termine costituisce una misura antielusiva ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla
2 direttiva 1999/70/CE; c) la Suprema Corte ha più volte precisato che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d. lgs. n. 165 del 2001, il settore privato al settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso; d) l'articolo 50 del CCNL non può trovare applicazione nel caso di specie per valutare il numero valido di rinnovi ai fini della stabilizzazione, in quanto l'art. 50, comma 2, del CCNL funzioni locali disciplina la durata massima dei contratti di lavoro determinato e non parla di periodo di tempo di lavoro determinato da analizzare ai fini della stabilizzazione;
e) l' , nel conteggiare Pt_2 le durate dei contratti, omette di calcolare la data di inizio e di fine e pertanto la durata complessiva del rapporto è pari a n.
1.090 giorni e non 1.082, periodo certamente superiore a mesi 24 e finanche a mesi 36; difatti, come precisato nel Decreto del Ministero del Lavoro in data 20/05/2008 relativo alla precedente disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato che aveva modificato il d.lgs. n. 368/2001 (ma il medesimo principio vale anche per la successiva normativa), “considerato che la durata media dei mesi durante l'anno è pari a 30 giorni, 30 giorni potranno considerarsi l'equivalente di un mese”; f) quanto alla condotta della resistente, si specifica che alcun fermo diniego della è CP_5 pervenuto, in quanto l'ente locale ha semplicemente rappresentato una contraddittorietà tra le previsioni di bilancio e le somme indicate nei prospetti. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' , lamentando Pt_2
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato il limite temporale di 24 mesi per la durata complessiva del rapporto di lavoro a termine, nella parte in cui ha calcolato l'entità del periodo lavorativo complessivo e computato il superamento dei limiti di 24/36 mesi e nella parte in cui ha quantificato il risarcimento spettante alla originaria ricorrente.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite
3 Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
3.1. Anche tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 434 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, può affermarsi che l'appello deve contenere una critica specifica con argomentazioni congrue e pertinenti, che siano volte, in contrasto con le affermazioni del primo giudice, a smentirne la validità del percorso motivazionale.
3.2. Una lettura complessiva e non formalistica del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, che consente anche di individuare le parti impugnate della sentenza e le denunciate violazioni, e formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.3. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. E' fondato il primo motivo di gravame, che censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile il limite temporale dei 24 mesi, sostenendo, in sintesi, che: i) il giudice di prime cure, dopo aver correttamente richiamato l'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, ha sostenuto la non applicabilità del CCNL, benché richiamato dall'art. 35, comma 2, d.lgs. 165/20021, in specie del CNNL Funzioni Locali, sottoscritto dall' in conformità all'art. 35, comma 2 bis, d.lgs. CP_6
165/2001, che fissa il limite in 36 mesi, ed ha statuito che si debba applicare il diverso limite di 24 mesi;
ii) la natura di Pubblica Amministrazione - sottoposta ai vincoli di cui al d.lgs. 165/2001 - dell'Ente appellante rende pacifica la non applicabilità al caso di specie del limite temporale invocato da controparte e quantificato in 12 mesi o 24 in presenza di causali, con particolare riguardo all'art. 19 del d.lgs. 81/2015 che fa salve le disposizioni dei contratti collettivi e, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, precisa che il rinvio è da intendersi ai CCNL stipulati dall'ARAN; iii) come previsto nello Statuto e come indicato nei vari contratti di lavoro sottoscritti dalla dott.ssa , il CCNL CP_1 applicato al rapporto è il CCNL Funzioni Locali, che, conformemente al disposto innanzi citato, è sottoscritto dall'ARAN e prevede all'art. 50 una durata massima dei contratti a termine pari a 36 mesi;
iv) d'altro canto, il d.lgs. n. 75/2017 prevede che la P.A. possa assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che “abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze
4 dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”; v) pertanto, anche qualora non si applicasse il limite di 36 mesi derivante dal CCNL, e dovesse trovare applicazione l'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, come sostenuto dal Giudice, la fattispecie ricadrebbe sempre nel limite dei 36 mesi e non dei 24 mesi come ritenuto dal Tribunale.
4.1. Precisato che, invero, la norma che disciplina il contratto a termine nel pubblico impiego è l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, rubricato “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”, e non anche l'art. 35, rubricato “Reclutamento del personale”, osserva la Corte che l'indicato art. 36, al comma 2, richiama la disciplina di cui all'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, che, in epoca antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 87/2018, prevedeva un limite di durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato pari a 24 mesi.
4.2. Difatti, l'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 testualmente recita: “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.
4.3. L'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, nella versione precedente le modifiche apportate dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, così statuiva: “
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto
5 e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento …”.
4.3.1. Successivamente alla indicata riforma del 2018, nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, la norma prevedeva che: “
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.
4.4. Tuttavia, l'art. 1 d.l. n. 87/2018, che, come riportato, ha modificato l'art. 19 d.lgs. n. 81/2015 introducendo un termine di durata massima di 24 mesi, al comma 3 ha specificamente escluso che tale modifica riguardasse anche le pubbliche amministrazioni: “
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
4.5. Attualmente, il comma 5 bis del citato art. 19, introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, prevede espressamente che: “
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai
6 contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”.
4.6. Non appare, inoltre, condivisibile l'argomento del primo giudice secondo cui l'art. 50 CCNL non sarebbe applicabile nel caso di specie poiché contenente la disciplina del limite di durata massima dei rinnovi del contratto a tempo determinato, “circostanza questa non oggetto di valutazione nel giudizio di specie, il quale, come noto, non contesta la validità, liceità e legittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato prorogati nel tempo ma chiede, in ragione della mancata stabilizzazione della Dott.ssa il risarcimento previsto dalla CP_1 legge”.
4.6.1. Difatti, da un lato, l'art. 50 CCNL disciplina (non soltanto la durata massima dei rinnovi quanto piuttosto) il contratto di lavoro a tempo determinato in tutti i suoi aspetti: “
1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: …”.
4.6.2. Dall'altro, , con il ricorso di primo grado ha puntualmente CP_1 contestato la validità dei contratti a termine sottoscritti con l'Istituto appellante, invocando l'abuso del contratto a termine per superamento del limite di 24 mesi, chiedendo la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro e richiamando Cass. SU n. 5072/2016 secondo cui “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché,
7 mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto,…”.
4.7. Pertanto, il termine applicabile nel caso di specie, al fine di verificare la validità dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti, è di 36 mesi e non anche di 24 mesi.
5. Il secondo motivo di appello lamenta un errato calcolo della durata dei contratti a termine, sostenendo, in sintesi, che: i) il giudice, applicando la diversa modalità di computo, cioè includendo nel computo anche il giorno iniziale, arriva ad aggiungere un giorno per ogni singolo contratto, e tale modalità di computo è chiaramente in assoluto contrasto con la regola generale per i termini a giorni regola che, come noto, stabilisce che non si computa il dies ad quem, ma soltanto il dies a quo; ii) anche volendo accedere ad una diversa tesi del computo dei giorni secondo le norme civilistiche e non processualistiche, valga la previsione dell'art. 2963 c.c. che con riferimento al computo dei termini di prescrizione prevede che
“Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale”; iii) in ogni caso, quand'anche si computasse il giorno iniziale di ogni singolo contratti, come erroneamente prospettato dal Giudice di prime cure, comunque si arriverebbe al totale di n.
1.090 giorni;
iv) il Tribunale ha fatto riferimento ad un decreto del Ministro del Lavoro del 20/05/2008 in virtù del quale 30 giorni vanno considerati come l'equivalente di un mese, ma tale decreto non esiste: diversamente, l'eventuale limite dei 36 mesi sarebbe stato superato nel caso di 1.095 giorni totali (peraltro non lavorativi ma contrattuali), cioè 365 giorni per 3 anni.
5.1. Ritiene la Corte, in primo luogo, che il richiamo alle regole civilistiche in tema di computo dei termini non sia condivisibile: il primo giorno del rapporto di lavoro a tempo determinato va certamente computato nel periodo lavorativo, trattandosi di un giorno di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, e non si comprende perché una giornata di attività lavorativa concretamente svolta debba essere esclusa dal calcolo.
5.2. Il ragionamento del primo giudice appare corretto e condivisibile anche con riguardo all'equivalenza tra un mese e trenta giorni.
5.3. Difatti, conferente appare il richiamo alla circolare (verosimilmente per mero refuso indicata come decreto nella gravata sentenza) del Ministero del Lavoro n. 13 del 02/05/2008, che, nel ribadire, tra l'altro, che “ai fini del superamento del periodo di 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti”, indica il criterio “secondo il quale, considerato che la durata media dei mesi durante l'anno è pari a 30 giorni, 30 giorni potranno considerarsi l'equivalente di un mese”.
5.4. Un criterio che appare legittimamente applicabile nel caso di specie, tenuto conto della circostanza della non coincidenza dei periodi di lavoro a tempo determinato svolto dalla parte appellata con uno o più mesi: difatti, trattandosi di periodi variabili, che comprendono anche svariate proroghe, la durata complessiva deve necessariamente individuarsi mediante sommatoria dei singoli periodi.
8 5.5. Ne consegue che altrettanto corretta e condivisibile deve ritenersi la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure, laddove ha ritenuto superato (anche) il limite temporale di 36 mesi, avendo la dott.ssa lavorato alle CP_1 dipendenze dell'odierno per n.
1.090 giorni, superiori complessivamente a Pt_1
n.
1.080 giorni (36 x 30).
5.6. Il secondo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato.
6. Il terzo motivo di impugnazione censura la gravata sentenza nella parte in cui ha quantificato il risarcimento spettante alla originaria ricorrente.
6.1. Sostiene, in particolare, l'appellante che: i) l'indennità risarcitoria va calcolata in base all' “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”; ii) controparte prende come parametro l'importo di € 2.646,61 lordi, dell'ultima mensilità percepita ma la norma ipoteticamente applicabile non è riferita all' “ultima mensilità” bensì all' “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” e ciò in funzione del fatto che sull'ultima mensilità, incidono valori relativi a competenze di fine rapporto, ferie residue etc. che possono compromettere il conteggio e la ratio sottesa alla norma;
iii) esaminando le buste paga versate in atti dalla stessa appellata, l'importo invocato come parametro è riferito all'importo lordo del cedolino paga dell'ultima mensilità di luglio 2020 per € 2.646,61 in cui incidono istituti relativi a competenze di fine rapporto non computabili nella retribuzione utile ai fini del TFR, come gli importi dovuti a titolo di “premialità Performance anno 2019, Ferie non godute (per 13 giorni), Tredicesima Mensilità per euro 856,44 etc.”; iv) diversamente, l'importo lordo della retribuzione mensile spettante, come si rileva nei cedolini già depositati nel primo grado di giudizio unitamente alla memoria difensiva è invece pari al diverso e minore importo lordo di € 1.730,20 e tale quindi dovrà essere l'importo eventualmente utilizzato e/o utilizzabile in funzione parametrale;
v) inoltre, l'art. 28 d.lgs. n. 81/2015 prevede che i parametri di riferimento, da adottare nell'opzione della condanna al risarcimento tra 2,5 e 12 mensilità, siano relativi ai medesimi parametri di cui all'art. 8 della legge 604 del 1966, costituiti da “numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”: nel caso di specie, vengono in esame un soggetto datoriale con 18 dipendenti, operante in un'unica circoscrizione del solo Comune di Roma, una lavoratrice con 3 anni di anzianità e di un Ente che ha anche provato – senza suo malgrado riuscirvi – ad avviare le procedure di stabilizzazione per la dott.ssa e che avrebbe violato il limite, se CP_1 parametrato a 1080 giorni, di soli 2 giorni.
6.2. La norma da applicare nel caso che occupa è l'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
6.3. Difatti, “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
9 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016).
6.4. Osserva, in primo luogo, la Corte che nel concetto di “retribuzione globale di fatto” vanno ricomprese tutte le poste retributive spettanti al lavoratore, fatta eccezione per quelle a carattere occasionale o eccezionale. Ne consegue che non può essere assunta quale parametro per il calcolo dell'indennità la retribuzione di cui al cedolino dell'ultima mensilità luglio 2020, poiché essa comprende anche importi conferiti quali competenze di fine rapporto o comunque non aventi carattere ordinario, come ad esempio le ferie non godute o la Performance anno 2019. 6.5. Diversamente, tenuto conto della busta paga del mese di giugno 2020, che riporta una retribuzione ordinaria pari ad € 1.730,20, può calcolarsi la retribuzione globale di fatto mensile, come comprensiva anche della tredicesima
- che è una posta normalmente corrisposta al lavoratore -, in un importo pari ad
€ 1.874,38 (1.730,20 x 13 = 22.492,60 che diviso 12 è uguale a 1.874,38).
6.6. Ciò posto, appare fondato il rilievo della parte appellante relativo al numero delle mensilità liquidate dal primo giudice: considerata la durata complessiva del periodo lavorativo intercorso tra e l' , che ha comportato uno CP_1 Pt_2 sforamento rispetto ai trentasei mesi di soli 10 giorni, e tenuto conto altresì del numero dei contratti stipulati e delle proroghe, ritiene il Collegio che l'indennità risarcitoria possa essere liquidata nella misura di n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per un importo totale pari ad € 11.246,28 (1.874,38 x 6).
7. In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata nella parte in cui ha quantificato l'indennità risarcitoria spettante a . CP_1
7.1. Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento in favore di Pt_1 CP_1 della somma di € 11.246,28 in luogo della maggior somma di € 26.466,10
[...] determinata in prime cure, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
7.2. A tal proposito si precisa che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. sono dovuti a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale di Roma, che ha dichiarato la illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato, aderendo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su di essa non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro
10 subordinato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3062 del 17/02/2016, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5953 del 12/03/2018). 8. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza della parte appellata giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico dell'odierna parte appellante, essendo emersa la fondatezza della pretesa della originaria ricorrente, sia pure per un importo inferiore a quello oggetto della domanda proposta con il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l' al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 11.246,28 in luogo della maggior somma di € CP_1
26.466,10 determinata in prime cure, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo. Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 4.000,00 e per il secondo in € 3.600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell'appellante, da distrarsi.
Roma, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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