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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/10/2024, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 352/24 RGL promossa da c.f. residente alla Spezia, con Parte_1 CodiceFiscale_1 domicilio eletto ivi in viale Italia 190 presso lo studio dell'avv. Dani Colapietro
De Maria (PEC che lo rappresenta e Email_1
difende per procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del presidente del c.d.a. con sede alla Spezia e Controparte_2
domicilio eletto a Genova in via Cesarea 2/44 presso lo studio degli avv.ti
Benedetta Staricco (PEC e Simone Email_2
Castellini (PEC che la rappresentano e Email_3
difendono per procura depositata in via telematica con la memoria difensiva convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “Accertare la natura parasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
accertare, altresì, il diritto del dott. lla retribuzione Pt_1 del servizio di 'pronta reperibilità' garantito nel corso del rapporto di lavoro nei termini di cui in narrativa, quindi condannare Controparte_1 al pagamento in favore del dott. – a titolo di
[...] Pt_1 retribuzione del predetto servizio - della somma lorda di € 14.903,70 ovvero del maggiore o minor importo che dovesse risultare dovuto all'esito dell'istruttoria oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo
1 soddisfo. Condannare, in ogni caso, l'Ente convenuto alla refusione delle spese di lite, accessori di legge compresi”.
Per la convenuta: “I - in via principale e nel merito […] respingere le domande tutte di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
II - con vittoria delle spese del presente giudizio, oltre le spese generali, IVA e CPA di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.3.2024 il dott. medico Parte_1
specializzato in urologia, premesso di aver lavorato a far data dal 5.3.2015 e fino al 31.12.2022 per presso il Controparte_1
Centro stati vegetativi e gravi patologie neurologiche e Centro disabili di
Sarzana sulla base di un contratto che lo impegnava a garantire la propria presenza per almeno 70 ore mensili verso un corrispettivo orario di € 35,00 al lordo della ritenuta d'acconto, dato atto che in realtà lavorava sulla base di turni stabiliti dal direttore sanitario (8-14 o 14-18 da lunedì a venerdì) che prevedevano anche la pronta disponibilità notturna e festiva, in media assicurando ogni mese 5-6 turni di reperibilità notturna dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e 2 turni di reperibilità festiva dalle 20 alle 8 il sabato o la domenica, argomentando la natura parasubordinata del racconto si duole di non aver mai ricevuto l'indennità di reperibilità prevista dal CCNL del
Comparto Sanità e assume le conclusioni riportate in epigrafe.
La convenuta resiste, osservando fra l'altro che il contratto stipulato con il ricorrente aveva natura libero-professionale e negando di applicare il CCNL per il Comparto Sanità.
2. Come rilevato dalla convenuta, il ricorrente ha chiesto erroneamente un'indennità di reperibilità prevista da un contratto collettivo di comparto del pubblico impiego privatizzato, stipulato da con i sindacati confederali e CP_3
con FIALS, NURSIND, FSI e Nursing Up, evidentemente inapplicabile a un rapporto di lavoro intercorso con un soggetto privato qual è la stessa convenuta (per quanto di interesse, l'art. 1 comma 1 del contratto collettivo del
Comparto sanità prevede: “
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed enti del comparto indicate
2 all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016”).
Solo in un secondo momento, di fronte alla difesa della convenuta, ha chiesto di poter depositare anche il Contratto collettivo delle cooperative sociali, richiamato in comparsa di risposta (per vero il ricorrente ha poi depositato due diversi contratti collettivi, quello stipulato da Confcooperative e Lega CP_4
Coop. Sociali con i sindacati confederali e quello stipulato da con CP_5
. CP_6
Questa constatazione sarebbe sufficiente per giustificare la reiezione del ricorso nella parte in cui viene chiesto il pagamento dell'indennità di reperibilità.
Si è infatti affermato: “Il contratto collettivo di diritto comune, quale fonte contrattuale del rapporto di lavoro, integra un elemento del fatto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l'onere di allegare nel processo;
ne consegue che l'allegazione solamente in grado di appello della violazione di una norma del contratto collettivo, di cui in primo grado non sia stata tempestivamente dedotta l'esistenza ed il contenuto, è inammissibile in quanto introduce un nuovo elemento di fatto ed una nuova causa petendi della domanda” (Cass.,
24.1.2018 n. 1760).
A maggior ragione costituisce un indebito mutamento della causa petendi invocare un contratto collettivo di diritto comune dopo che, in ricorso, si era invocato un contratto collettivo del pubblico impiego privatizzato.
A questo punto, la domanda di accertamento della natura parasubordinata del rapporto, che nell'economia del ricorso è servente rispetto a quella inaccoglibile di pagamento dell'indennità, si deve allora ritenere inammissibile per difetto di interesse ad agire.
3. Anche a voler ammettere che il ricorrente possa mutare il titolo della sua domanda chiedendo l'indennità di reperibilità prevista dal CCNL Cooperative
Sociali applicato dalla convenuta e indicando tale CCNL come causa petendi, va tuttavia osservato che:
- in linea di principio, e in carenza di altri elementi, si deve ritenere che i contratti collettivi acquisiti disciplinino il rapporto di lavoro subordinato: quello stipulato da e è anzi espressamente intitolato CP_5 CP_6
3 “Contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle cooperative sociali e loro consorzi”;
- le clausole di quei contratti collettivi non sono quindi applicabili per forza propria a un rapporto parasubordinato;
- in particolare, l'art. 63 D. Lgs. 276/03, che, nel testo novellato dalla legge
92/2012, prevedeva che il compenso corrisposto ai collaboratori non potesse essere inferiore ai minimi previsti per i lavoratori dipendenti dai contratti collettivi, è oggi abrogato e comunque si applicava al solo lavoro a progetto
(che, com'è noto, è stato espunto dall'ordinamento con il D. Lgs. 81/2015);
d'altra parte, il principio di cui all'art. 1 comma 7 lett. g) L. 183/14, che, nell'ambito della generale delega al governo “in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” menzionava la previsione di un salario minimo anche per i collaboratori coordinati e continuativi – e non già l'applicazione dei contratti collettivi di diritto comune – non risulta essere stato attuato dal legislatore delegato;
- il ricorrente ha argomentato che il suo rapporto di lavoro, disciplinato da un contratto di prestazione d'opera intellettuale, avesse natura parasubordinata, ma non ha dedotto di essere un lavoratore subordinato;
- dato che ai contratti collettivi di diritto comune non si applica il principio iura novit curia, al giudice è inibito verificare d'ufficio se esistano contratti collettivi o accordi collettivi che disciplinino il rapporto di lavoro parasubordinato nel settore delle cooperative sociali e se questi siano applicabili alla convenuta;
- è pacifico che il contratto individuale non preveda alcuna indennità di reperibilità passiva mentre il ricorrente non ha contestato l'allegazione della convenuta secondo cui le eventuali ore di reperibilità attiva gli sono state già remunerate;
- il ricorrente non invoca espressamente l'art. 2 comma 1 D. Lgs. 81/2015 secondo cui “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le
4 disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”; peraltro, come eccepito dalla convenuta, questa disposizione non si può applicare al rapporto di lavoro stipulato con un medico perché, ai sensi del successivo comma 2 lett. b), non si applica “alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”.
4. Come si è visto, il ricorrente fonda la propria domanda sulla contrattazione collettiva, sicché, pena la extrapetizione, il giudice non può valutarla sotto altri profili;
appare tuttavia doveroso rammentare che l'art. 36, Cost. non può essere invocato dai lavoratori parasubordinati (cfr. Cass., 22.2.2021 n. 4667).
La domanda deve quindi ritenersi in ogni caso in parte infondata (quanto al pagamento dell'indennità) e in parte inammissibile (quanto all'accertamento della natura parasubordinata del rapporto).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (DM
55/14, tabella lavoro, scaglione 5201/26000 come indicato in ricorso, assenza di istruttoria, congrua riduzione sui valori medi in relazione all'effettiva complessità della controversia).
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di accertamento della natura parasubordinata del rapporto, rigetta nel resto il ricorso, condanna il dott. a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite che liquida in € 2.109,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
La Spezia, 15.10.2024
Il giudice
Marco Viani
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 352/24 RGL promossa da c.f. residente alla Spezia, con Parte_1 CodiceFiscale_1 domicilio eletto ivi in viale Italia 190 presso lo studio dell'avv. Dani Colapietro
De Maria (PEC che lo rappresenta e Email_1
difende per procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del presidente del c.d.a. con sede alla Spezia e Controparte_2
domicilio eletto a Genova in via Cesarea 2/44 presso lo studio degli avv.ti
Benedetta Staricco (PEC e Simone Email_2
Castellini (PEC che la rappresentano e Email_3
difendono per procura depositata in via telematica con la memoria difensiva convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “Accertare la natura parasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
accertare, altresì, il diritto del dott. lla retribuzione Pt_1 del servizio di 'pronta reperibilità' garantito nel corso del rapporto di lavoro nei termini di cui in narrativa, quindi condannare Controparte_1 al pagamento in favore del dott. – a titolo di
[...] Pt_1 retribuzione del predetto servizio - della somma lorda di € 14.903,70 ovvero del maggiore o minor importo che dovesse risultare dovuto all'esito dell'istruttoria oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo
1 soddisfo. Condannare, in ogni caso, l'Ente convenuto alla refusione delle spese di lite, accessori di legge compresi”.
Per la convenuta: “I - in via principale e nel merito […] respingere le domande tutte di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
II - con vittoria delle spese del presente giudizio, oltre le spese generali, IVA e CPA di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.3.2024 il dott. medico Parte_1
specializzato in urologia, premesso di aver lavorato a far data dal 5.3.2015 e fino al 31.12.2022 per presso il Controparte_1
Centro stati vegetativi e gravi patologie neurologiche e Centro disabili di
Sarzana sulla base di un contratto che lo impegnava a garantire la propria presenza per almeno 70 ore mensili verso un corrispettivo orario di € 35,00 al lordo della ritenuta d'acconto, dato atto che in realtà lavorava sulla base di turni stabiliti dal direttore sanitario (8-14 o 14-18 da lunedì a venerdì) che prevedevano anche la pronta disponibilità notturna e festiva, in media assicurando ogni mese 5-6 turni di reperibilità notturna dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e 2 turni di reperibilità festiva dalle 20 alle 8 il sabato o la domenica, argomentando la natura parasubordinata del racconto si duole di non aver mai ricevuto l'indennità di reperibilità prevista dal CCNL del
Comparto Sanità e assume le conclusioni riportate in epigrafe.
La convenuta resiste, osservando fra l'altro che il contratto stipulato con il ricorrente aveva natura libero-professionale e negando di applicare il CCNL per il Comparto Sanità.
2. Come rilevato dalla convenuta, il ricorrente ha chiesto erroneamente un'indennità di reperibilità prevista da un contratto collettivo di comparto del pubblico impiego privatizzato, stipulato da con i sindacati confederali e CP_3
con FIALS, NURSIND, FSI e Nursing Up, evidentemente inapplicabile a un rapporto di lavoro intercorso con un soggetto privato qual è la stessa convenuta (per quanto di interesse, l'art. 1 comma 1 del contratto collettivo del
Comparto sanità prevede: “
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed enti del comparto indicate
2 all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016”).
Solo in un secondo momento, di fronte alla difesa della convenuta, ha chiesto di poter depositare anche il Contratto collettivo delle cooperative sociali, richiamato in comparsa di risposta (per vero il ricorrente ha poi depositato due diversi contratti collettivi, quello stipulato da Confcooperative e Lega CP_4
Coop. Sociali con i sindacati confederali e quello stipulato da con CP_5
. CP_6
Questa constatazione sarebbe sufficiente per giustificare la reiezione del ricorso nella parte in cui viene chiesto il pagamento dell'indennità di reperibilità.
Si è infatti affermato: “Il contratto collettivo di diritto comune, quale fonte contrattuale del rapporto di lavoro, integra un elemento del fatto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l'onere di allegare nel processo;
ne consegue che l'allegazione solamente in grado di appello della violazione di una norma del contratto collettivo, di cui in primo grado non sia stata tempestivamente dedotta l'esistenza ed il contenuto, è inammissibile in quanto introduce un nuovo elemento di fatto ed una nuova causa petendi della domanda” (Cass.,
24.1.2018 n. 1760).
A maggior ragione costituisce un indebito mutamento della causa petendi invocare un contratto collettivo di diritto comune dopo che, in ricorso, si era invocato un contratto collettivo del pubblico impiego privatizzato.
A questo punto, la domanda di accertamento della natura parasubordinata del rapporto, che nell'economia del ricorso è servente rispetto a quella inaccoglibile di pagamento dell'indennità, si deve allora ritenere inammissibile per difetto di interesse ad agire.
3. Anche a voler ammettere che il ricorrente possa mutare il titolo della sua domanda chiedendo l'indennità di reperibilità prevista dal CCNL Cooperative
Sociali applicato dalla convenuta e indicando tale CCNL come causa petendi, va tuttavia osservato che:
- in linea di principio, e in carenza di altri elementi, si deve ritenere che i contratti collettivi acquisiti disciplinino il rapporto di lavoro subordinato: quello stipulato da e è anzi espressamente intitolato CP_5 CP_6
3 “Contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle cooperative sociali e loro consorzi”;
- le clausole di quei contratti collettivi non sono quindi applicabili per forza propria a un rapporto parasubordinato;
- in particolare, l'art. 63 D. Lgs. 276/03, che, nel testo novellato dalla legge
92/2012, prevedeva che il compenso corrisposto ai collaboratori non potesse essere inferiore ai minimi previsti per i lavoratori dipendenti dai contratti collettivi, è oggi abrogato e comunque si applicava al solo lavoro a progetto
(che, com'è noto, è stato espunto dall'ordinamento con il D. Lgs. 81/2015);
d'altra parte, il principio di cui all'art. 1 comma 7 lett. g) L. 183/14, che, nell'ambito della generale delega al governo “in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” menzionava la previsione di un salario minimo anche per i collaboratori coordinati e continuativi – e non già l'applicazione dei contratti collettivi di diritto comune – non risulta essere stato attuato dal legislatore delegato;
- il ricorrente ha argomentato che il suo rapporto di lavoro, disciplinato da un contratto di prestazione d'opera intellettuale, avesse natura parasubordinata, ma non ha dedotto di essere un lavoratore subordinato;
- dato che ai contratti collettivi di diritto comune non si applica il principio iura novit curia, al giudice è inibito verificare d'ufficio se esistano contratti collettivi o accordi collettivi che disciplinino il rapporto di lavoro parasubordinato nel settore delle cooperative sociali e se questi siano applicabili alla convenuta;
- è pacifico che il contratto individuale non preveda alcuna indennità di reperibilità passiva mentre il ricorrente non ha contestato l'allegazione della convenuta secondo cui le eventuali ore di reperibilità attiva gli sono state già remunerate;
- il ricorrente non invoca espressamente l'art. 2 comma 1 D. Lgs. 81/2015 secondo cui “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le
4 disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”; peraltro, come eccepito dalla convenuta, questa disposizione non si può applicare al rapporto di lavoro stipulato con un medico perché, ai sensi del successivo comma 2 lett. b), non si applica “alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”.
4. Come si è visto, il ricorrente fonda la propria domanda sulla contrattazione collettiva, sicché, pena la extrapetizione, il giudice non può valutarla sotto altri profili;
appare tuttavia doveroso rammentare che l'art. 36, Cost. non può essere invocato dai lavoratori parasubordinati (cfr. Cass., 22.2.2021 n. 4667).
La domanda deve quindi ritenersi in ogni caso in parte infondata (quanto al pagamento dell'indennità) e in parte inammissibile (quanto all'accertamento della natura parasubordinata del rapporto).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (DM
55/14, tabella lavoro, scaglione 5201/26000 come indicato in ricorso, assenza di istruttoria, congrua riduzione sui valori medi in relazione all'effettiva complessità della controversia).
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di accertamento della natura parasubordinata del rapporto, rigetta nel resto il ricorso, condanna il dott. a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite che liquida in € 2.109,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
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