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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
R.G. n° 2493/2025
La Corte composta dai Magistrati
Dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
Dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore
Dott. Antonella MARRONE Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento per reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. iscritto al n. RG 2493 dell'anno 2025 vertente
TRA nato ad [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Nettuno, via XXIV Maggio 40, presso lo studio del procuratore, avv. Diego TORTIS, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce al reclamo
RECLAMANTE
E nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Cisterna di Latina, corso della Repubblica 229, presso lo studio del procuratore, avv. Laura CHILLON, che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione
RECLAMATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 &
Letta l'ordinanza pubblicata il 23 aprile 2025 con la quale il Giudice Delegato del
Tribunale di Latina, provvedendo in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. nel procedimento instaurato da per la modifica delle Controparte_1
condizioni del divorzio, nulla ha disposto sul collocamento dei figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni; ha affidato il figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_3
presso la madre e diritto di visita del padre, come regolamentato in sede di divorzio;
ha revocato l'obbligo di mantenimento della figlia a decorrere dalla domanda;
ha Per_1
revocato l'obbligo di corresponsione delle rate di mutuo, come previsto in sede di divorzio, su accordo delle parti;
ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
ha posto a carico del resistente il versamento della somma di euro 450,00 mensili (euro 225,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli, ed comprensivo Per_2 Per_3
del contributo al pagamento del canone di locazione, oltre rivalutazione annuale indice
F.O.I., da corrispondere alla ricorrente, entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla domanda;
ha posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli;
letto il reclamo depositato il 5 maggio 2025 con il quale ha Parte_1
contestato i provvedimenti chiedendo, in parziale modifica della decisione, di revocare l'obbligo dello stesso al mantenimento del figlio e da lui versato alla Per_2 [...]
condannare quest'ultima alla restituzione delle somme percepite per il CP_1
mantenimento della figlia (e che il padre provvederà a corrispondere direttamente Per_1
a ) nonché al risarcimento del danno ex art. 473 bis 39 comma 2 c.p.c. in suo Per_1
favore; revocare l'assegno divorzile a suo carico previsto in favore di CP_1 [...]
revocare in ogni caso il suo obbligo di contribuire al pagamento del canone di CP_1
locazione; letta la comparsa di costituzione depositata il 30 luglio 2025 con la quale CP_1
ha chiesto il rigetto del reclamo e proposto reclamo incidentale per porre a
[...]
carico di un assegno divorzile mensile a suo favore nella misura di Parte_1
euro 250,00; obbligare al versamento alla stessa della somma Parte_1
2 mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Per_2
porre a carico di la somma mensile di euro 300,00 a Per_3 Parte_1
titolo di contributo al pagamento del canone di locazione per la casa ove ella abita con i figli;
disporre che l'assegno unico per il figlio venga percepito interamente dalla Per_3
stessa; visto l'atto del 22 settembre 2025 con cui il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo;
viste le repliche depositate dalle parti con le quali i procuratori si sono riportati alle rispettive conclusioni, insistendo per il loro accoglimento;
RILEVATO CHE la nuova disciplina processuale, che vede ampliata la possibilità di reclamo alla Corte
d'Appello – poiché ammessa anche per alcuni provvedimenti emessi nel corso del giudizio e che determina tendenzialmente anche una ridotta durata del processo in primo grado nonché la rivedibilità dei provvedimenti temporanei emessi “in limine litis” – pur se non più limitata allo stato degli atti, non può che determinare una maggiore correlazione all'iter processuale del giudizio di merito, anche al fine di evitare percorsi processuali e statuizioni duplici, dovendo darsi prevalenza alla cognizione piena e agli approfondimenti istruttori propri di detto giudizio;
in ragione di ciò devono ritenersi estranei alla cognizione in questa sede di reclamo, ma propri della cognizione del giudizio principale di merito, le contestazioni del reclamante concernenti le modalità di ascolto del minore, la domanda di restituzione Parte_1
di somme dichiarate non dovute e di risarcimento del danno;
quanto ai provvedimenti emessi, sulla base della delibazione che caratterizza la presente fase processuale, non è giustificabile una revisione in questa sede dal momento che:
- non risulta comprovata un'autonomia economica del figlio e sarà l'istruttoria Per_2
propria della fase di merito in primo grado a poter verificare più approfonditamente la circostanza;
- il reclamante ha dedotto e documentato, anche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 29 luglio 2024, di essere un Luogotenente dell'Aeronautica Militare;
di percepire, a titolo di retribuzione dell'attività lavorativa, circa euro 2.510,00 mensili;
di aver
3 percepito redditi complessivi pari a euro 40.451,00 nell'anno 2020 (730 del 2021), pari a euro 44.146,00 nell'anno 2021 (730 del 2022), pari a euro 48.643,00 nell'anno 2022 (730 del 2023) e pari a euro 47.156,00 nell'anno 2023 (730 del 2024); di essere gravato da un canone locatizio di euro 570,00 mensili per l'abitazione sita in Nettuno (RM) Via Romana
n.179 int.4; di essere gravato dal pagamento dell'importo mensile di euro 429,00 a titolo di cessione del quinto;
di non essere proprietario di beni immobili;
di avere rapporti di convivenza con la Sig.ra - che nell'ultimo anno ha percepito un Controparte_2
reddito pari a euro 23.462,00 - e con le di lei due figlie prive di reddito in quanto studenti;
- la reclamata ha dedotto e documentato, anche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 5 settembre 2024, di svolgere piccoli lavori occasionali dai quali ricava comunque un compenso al di sotto degli euro 5.000,00 annui;
di aver percepito redditi complessivi pari a euro 2.720,00 nel 2021 (Dichiarazione redditi 2022), pari a euro 2.720,00 nel 2022 (Dichiarazione redditi del 2023); pari a euro 2.720,00 nel 2023 (Dichiarazione redditi 2024); di essere proprietaria nella quota di un terzo degli immobili siti in Aversa
(CE), Via Madonna dell'Olio, identificati al catasto Fabbricati del medesimo comune;
- alla stregua dei superiori elementi, non ravvisandosi una manifesta erroneità del provvedimento impugnato ed emergendo un quadro complessivo tale da rendere necessaria una più approfondita istruttoria nel giudizio principale, entrambi i reclami proposti dalle parti devono essere rigettati;
il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
sussistono infine i presupposti, in ragione della totale soccombenza, perché ersi l'ulteriore contributo unificato;
Parte_1
pur soccombente, la è esente dal versamento dell'ulteriore contributo CP_1
unificato in quanto ammessa al gratuito patrocinio;
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sul reclamo principale proposto da Parte_1
nonché sul reclamo incidentale proposto da avverso l'ordinanza Controparte_3
del Giudice Delegato del Tribunale di Latina pubblicata il 23 aprile 2024, con l'intervento del Procuratore Generale, così decide:
4 rigetta i reclami rispettivamente proposti dalle parti;
compensa tra le parti le spese di lite;
dà atto che sussistono i presupposti perché ersi l'ulteriore Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione il 25 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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