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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9851/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9851/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre
2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 24.1.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 13.2.2025, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CAIANIELLO SALVATORE, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. , Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. BRACCINI DANIELE e dell'avv. MASI LEONARDO, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al fine di Parte_1 sentir emettere nei confronti di le seguenti statuizioni: condannare quest'ultima al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'incendio provocato dall'impianto fotovoltaico installato da nella misura di euro 300.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà determinata in CP_1 corso di causa;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., da distrarsi a favore del pagina 1 di 5 procuratore che a tal fine si è dichiarato antistatario, insistendo per l'accoglimento delle rigettate istanze istruttorie.
A tal fine ha esposto: - che il giorno 1 marzo 2011 il medesimo commissionò la Parte_1 realizzazione di un impianto fotovoltaico alla per la propria Controparte_1 abitazione sita in ROMA alla via Pomponesco n. 88; - che in data 1 luglio 2019 l'immobile, costituito da una villetta unifamiliare è stato oggetto di un incendio generalizzato;
- che i Vigili del Fuoco del
Comando di ROMA, intervenuti per domare le fiamme, hanno indicato come causa presumibile del rogo un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico indicando che l'origine dell'incendio sarebbe provenuta, senza dubbio, dall'alto, per poi proseguire verso il basso e che l'incendio fosse da attribuirsi ad un difetto di costruzione/assemblamento dovuto al generatore fotovoltaico;
che da quella data ed in ragione dei danni conseguenza dell'incendio, al ricorrente ed al proprio nucleo familiare non
è più possibile dimorare nell'abitazione, con evidenti danni e disagi;
- che a fini di risolvere bonariamente la vicenda è stata promossa mediazione avanti all'Organismo di Mediazione Forense di
ROMA, procedura conclusasi negativamente per la mancata partecipazione della società convenuta;
- che successivamente è stato introdotto ATP ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. innanzi al TRIBUNALE di
ROMA (r.g. 45711/2020); - che la relazione tecnica depositata dal CTU nominato in tale procedura, prof. ing. , evidenzia a pagina 26 che l'incendio si è sviluppato dall'alto, come Persona_1 confermato dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti, per poi proseguire verso il basso e che individua la causa principale dell'incendio nel malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico;
che sempre detto elaborato ha indicato il danno subito da parte attrice nella misura di circa Euro 300.000,00. Contr Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 aprile 2022 si è costituita nel procedimento chiedendo, in via principale il rigetto integrale delle avverse domande e, in ipotesi di loro accoglimento, una riduzione del quantum, con condanna del x art. 91 c.p.c. ed ex art. 96, Pt_1 primo o terzo comma, c.p.c. Contr A tal fine la ha esposto che: - già dalle risultanze emerse nella CTU resa nel procedimento di
ATP si può apprezzare la natura pretestuosa delle richieste di controparte in quanto già il medesimo
CTU ha manifestato di non poter indicare le cause dell'incendio per non aver rinvenuto i materiali coinvolti dall'incendio perché distrutti o rimossi per opera dell'attore; - ritenuta la natura extracontrattuale della domanda attorea, i diritti fatti valere in giudizio risultavano ormai prescritti per il decorso di oltre cinque anni;
- comunque il on aveva provato né il nesso di causalità né il Pt_1 comportamento illecito della convenuta, ricadendo sull'attore la prova del danno aquiliano;
- Contr quand'anche volesse ascriversi la eventuale responsabilità di a quella di natura contrattuale, era non contestato che la convenuta avesse adempiuto ai suoi obblighi di installazione dell'impianto fotovoltaico il quale mai aveva avuto malfunzionamenti o problemi di sorta, e comunque l'attore era ormai decaduto da ogni termine per la denuncia dei vizi dell'opera e le relative azioni a tutela del medesimo attore sono ormai prescritte, sia che il contratto si riconduca alla compravendita o pagina 2 di 5 all'appalto sia che si ritenga applicabile la disciplina consumeristica;
- all'interno del contratto, all'art. 7, vi era una clausola che escludeva la responsabilità del venditore per i danni procurati dal bene sia all'acquirente che a terzi;
- sul quantum della domanda, il CTU nel procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. aveva errato nella qualificazione del rimborso per gli arredi, e suppellettili, considerando anche il valore di beni la cui presenza era soltanto eventualmente probabile, aveva errato, poi, nella indicazione degli oneri per la ricostruzione perché basati su una quantificazione non suffragata da criteri oggettivi, nella quantificazione delle perdite derivanti dal mancato utilizzo dell'impianto fotovoltaico anch'essa non basata su indici oggettivi e peraltro fuoriuscendo dai quesiti posti dal
Giudice nel procedimento di ATP, nonché nella indicazione, derivante da mere presunzioni, delle spese necessarie al per la conduzione di un immobile da adibire ad abitazione, quindi Pt_1 aveva errato nella quantificazione dei costi per smaltimento materiali e demolizione.
All'esito dell'udienza del 20 novembre 2023 il G.I., con ordinanza del 21.11.2023, rigettava tutte le richieste di prova formulate, perché irrilevanti ed inconferenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 25 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA RESPONSABILITA'
Si deve preliminarmente dar conto del fatto che, sebbene il petitum della domanda sia chiaro, nel senso che l'attore ha richiesto il ristoro dei danni patiti per via dell'incendio che ritiene divampato per responsabilità della convenuta, tuttavia non vengono indicate, neppure in maniera sintetica o generica, le ragioni di diritto che sono sottese alla predetta domanda. Non vi è specificazione della Contr qualificazione della responsabilità asseritamente ricadente in capo alla cioè se essa sia da ricondursi a quella contrattuale, extracontrattuale o ad entrambi i tipi.
Ebbene, ove si dovesse intendere la richiesta di parte attrice come volta a far valere una responsabilità di tipo contrattuale, non vi è stata alcuna precisa allegazione dei vizi di cui il bene era affetto.
Ove, viceversa, dovesse interpretarsi la richiesta del ome volta a veder riconosciuta una Pt_1 responsabilità extracontrattuale, o c.d. da prodotto difettoso di tipo consumeristico, non è stata in alcun modo fornita la prova del nesso causale tra il malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico e il danno.
Qualunque sia la natura della responsabilità invocata da parte attrice, non coglie tuttavia nel segno la allegazione di parte convenuta quanto alla presenza di una clausola di limitazione della responsabilità che la liberebbe in ogni caso: tale clausola non può operare in deroga al dettato dell'art. 1229 c.c., nel caso di responsabilità per dolo o colpa grave, e potrebbe viceversa mantenere una residua possibilità
pagina 3 di 5 di applicazione nel solo caso in cui si fosse riscontrata, nel caso di specie, una condotta lievemente colposa.
RISULTANZE DELLA CTU SVOLTA NELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
È imprescindibile, proprio in merito alla individuazione del nesso causale, il vaglio di quanto emerge dalla consulenza del tecnico incaricato nel procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c.
Sono particolarmente eloquenti le affermazioni fornite in risposta al quesito posto per la individuazione delle cause dell'incendio. Il CTU conclude facendo presente di “non poter determinare in maniera univoca le cause di innesco dell'incendio”, riferendo di poter effettuare soltanto una serie di ipotesi.
Ciò perché, al momento dell'accesso presso i luoghi oggetto di accertamento tecnico, non erano più disponibili i componenti costituenti l'impianto fotovoltaico né gli elettrodomestici da cui potrebbero essersi innescate le fiamme, perché già rimossi e smaltiti da parte attrice.
Sebbene dalla c.d. lettura dei segni dell'incendio, ben spiegata anche attraverso l'ausilio delle fotografie allegate alla predetta perizia tecnica, emerga che esso provenisse dall'alto dell'edificio per poi espandersi verso il basso, il CTU ha manifestato di non aver potuto eseguire una completa fire investigation idonea a comprendere, individuare e spiegare le cause specifiche dell'innesco delle fiamme né l'oggetto da cui esse si sono generate.
Allo stato non è quindi possibile determinare altro se non la direzione che hanno avuto le fiamme nella loro propagazione né parte attrice ha fornito ulteriori elementi che potessero escludere i numerosi fattori causali alternativi da cui poter desumere, con ragionevole probabilità, che le fiamme si fossero originate proprio dall'impianto fotovoltaico, né ha fornito documentazione inerente al progetto di installazione da cui si potessero verificare eventuali manchevolezze dell'installatore. Neppure la richiesta rinnovazione della CTU avrebbe potuto in alcun modo sopperire a tali incertezze, proprio per la ragione che mancavano ormai irrimediabilmente gli oggetti su cui avrebbe dovuto svolgersi un accertamento idoneo a chiarire le cause dell'evento, considerato che comunque si tratta di circostanze verificatesi quasi cinque anni or sono.
Peraltro, va tenuta in adeguato conto la circostanza che pacificamente l'impianto è stato installato nell'anno 2011, che non erano stati lamentati malfunzionamenti prima dell'evento e che l'incendio è avvenuto soltanto nell'anno 2019.
Non essendo stata fornita la prova del nesso causale, la domanda della parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, le spese della C.T.U. svoltasi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. vengono poste definitivamente a carico dell'attore.
pagina 4 di 5 Non sussistono invece i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c., in considerazione, da un lato, della oggettiva gravità dell'evento subito dall'attore e, dall'altro, della difficoltà di accertamento del nesso causale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
rigetta la domanda di;
Parte_1
respinge la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta;
condanna al pagamento delle spese legali in favore di che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente a carico di le spese della CTU nel procedimento ex art. Parte_1
696 bis c.p.c.
Così deciso in Roma il 5.3.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Attilio Simonelli, Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9851/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre
2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 24.1.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 13.2.2025, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CAIANIELLO SALVATORE, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. , Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. BRACCINI DANIELE e dell'avv. MASI LEONARDO, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al fine di Parte_1 sentir emettere nei confronti di le seguenti statuizioni: condannare quest'ultima al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'incendio provocato dall'impianto fotovoltaico installato da nella misura di euro 300.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà determinata in CP_1 corso di causa;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., da distrarsi a favore del pagina 1 di 5 procuratore che a tal fine si è dichiarato antistatario, insistendo per l'accoglimento delle rigettate istanze istruttorie.
A tal fine ha esposto: - che il giorno 1 marzo 2011 il medesimo commissionò la Parte_1 realizzazione di un impianto fotovoltaico alla per la propria Controparte_1 abitazione sita in ROMA alla via Pomponesco n. 88; - che in data 1 luglio 2019 l'immobile, costituito da una villetta unifamiliare è stato oggetto di un incendio generalizzato;
- che i Vigili del Fuoco del
Comando di ROMA, intervenuti per domare le fiamme, hanno indicato come causa presumibile del rogo un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico indicando che l'origine dell'incendio sarebbe provenuta, senza dubbio, dall'alto, per poi proseguire verso il basso e che l'incendio fosse da attribuirsi ad un difetto di costruzione/assemblamento dovuto al generatore fotovoltaico;
che da quella data ed in ragione dei danni conseguenza dell'incendio, al ricorrente ed al proprio nucleo familiare non
è più possibile dimorare nell'abitazione, con evidenti danni e disagi;
- che a fini di risolvere bonariamente la vicenda è stata promossa mediazione avanti all'Organismo di Mediazione Forense di
ROMA, procedura conclusasi negativamente per la mancata partecipazione della società convenuta;
- che successivamente è stato introdotto ATP ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. innanzi al TRIBUNALE di
ROMA (r.g. 45711/2020); - che la relazione tecnica depositata dal CTU nominato in tale procedura, prof. ing. , evidenzia a pagina 26 che l'incendio si è sviluppato dall'alto, come Persona_1 confermato dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti, per poi proseguire verso il basso e che individua la causa principale dell'incendio nel malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico;
che sempre detto elaborato ha indicato il danno subito da parte attrice nella misura di circa Euro 300.000,00. Contr Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 aprile 2022 si è costituita nel procedimento chiedendo, in via principale il rigetto integrale delle avverse domande e, in ipotesi di loro accoglimento, una riduzione del quantum, con condanna del x art. 91 c.p.c. ed ex art. 96, Pt_1 primo o terzo comma, c.p.c. Contr A tal fine la ha esposto che: - già dalle risultanze emerse nella CTU resa nel procedimento di
ATP si può apprezzare la natura pretestuosa delle richieste di controparte in quanto già il medesimo
CTU ha manifestato di non poter indicare le cause dell'incendio per non aver rinvenuto i materiali coinvolti dall'incendio perché distrutti o rimossi per opera dell'attore; - ritenuta la natura extracontrattuale della domanda attorea, i diritti fatti valere in giudizio risultavano ormai prescritti per il decorso di oltre cinque anni;
- comunque il on aveva provato né il nesso di causalità né il Pt_1 comportamento illecito della convenuta, ricadendo sull'attore la prova del danno aquiliano;
- Contr quand'anche volesse ascriversi la eventuale responsabilità di a quella di natura contrattuale, era non contestato che la convenuta avesse adempiuto ai suoi obblighi di installazione dell'impianto fotovoltaico il quale mai aveva avuto malfunzionamenti o problemi di sorta, e comunque l'attore era ormai decaduto da ogni termine per la denuncia dei vizi dell'opera e le relative azioni a tutela del medesimo attore sono ormai prescritte, sia che il contratto si riconduca alla compravendita o pagina 2 di 5 all'appalto sia che si ritenga applicabile la disciplina consumeristica;
- all'interno del contratto, all'art. 7, vi era una clausola che escludeva la responsabilità del venditore per i danni procurati dal bene sia all'acquirente che a terzi;
- sul quantum della domanda, il CTU nel procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. aveva errato nella qualificazione del rimborso per gli arredi, e suppellettili, considerando anche il valore di beni la cui presenza era soltanto eventualmente probabile, aveva errato, poi, nella indicazione degli oneri per la ricostruzione perché basati su una quantificazione non suffragata da criteri oggettivi, nella quantificazione delle perdite derivanti dal mancato utilizzo dell'impianto fotovoltaico anch'essa non basata su indici oggettivi e peraltro fuoriuscendo dai quesiti posti dal
Giudice nel procedimento di ATP, nonché nella indicazione, derivante da mere presunzioni, delle spese necessarie al per la conduzione di un immobile da adibire ad abitazione, quindi Pt_1 aveva errato nella quantificazione dei costi per smaltimento materiali e demolizione.
All'esito dell'udienza del 20 novembre 2023 il G.I., con ordinanza del 21.11.2023, rigettava tutte le richieste di prova formulate, perché irrilevanti ed inconferenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 25 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA RESPONSABILITA'
Si deve preliminarmente dar conto del fatto che, sebbene il petitum della domanda sia chiaro, nel senso che l'attore ha richiesto il ristoro dei danni patiti per via dell'incendio che ritiene divampato per responsabilità della convenuta, tuttavia non vengono indicate, neppure in maniera sintetica o generica, le ragioni di diritto che sono sottese alla predetta domanda. Non vi è specificazione della Contr qualificazione della responsabilità asseritamente ricadente in capo alla cioè se essa sia da ricondursi a quella contrattuale, extracontrattuale o ad entrambi i tipi.
Ebbene, ove si dovesse intendere la richiesta di parte attrice come volta a far valere una responsabilità di tipo contrattuale, non vi è stata alcuna precisa allegazione dei vizi di cui il bene era affetto.
Ove, viceversa, dovesse interpretarsi la richiesta del ome volta a veder riconosciuta una Pt_1 responsabilità extracontrattuale, o c.d. da prodotto difettoso di tipo consumeristico, non è stata in alcun modo fornita la prova del nesso causale tra il malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico e il danno.
Qualunque sia la natura della responsabilità invocata da parte attrice, non coglie tuttavia nel segno la allegazione di parte convenuta quanto alla presenza di una clausola di limitazione della responsabilità che la liberebbe in ogni caso: tale clausola non può operare in deroga al dettato dell'art. 1229 c.c., nel caso di responsabilità per dolo o colpa grave, e potrebbe viceversa mantenere una residua possibilità
pagina 3 di 5 di applicazione nel solo caso in cui si fosse riscontrata, nel caso di specie, una condotta lievemente colposa.
RISULTANZE DELLA CTU SVOLTA NELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
È imprescindibile, proprio in merito alla individuazione del nesso causale, il vaglio di quanto emerge dalla consulenza del tecnico incaricato nel procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c.
Sono particolarmente eloquenti le affermazioni fornite in risposta al quesito posto per la individuazione delle cause dell'incendio. Il CTU conclude facendo presente di “non poter determinare in maniera univoca le cause di innesco dell'incendio”, riferendo di poter effettuare soltanto una serie di ipotesi.
Ciò perché, al momento dell'accesso presso i luoghi oggetto di accertamento tecnico, non erano più disponibili i componenti costituenti l'impianto fotovoltaico né gli elettrodomestici da cui potrebbero essersi innescate le fiamme, perché già rimossi e smaltiti da parte attrice.
Sebbene dalla c.d. lettura dei segni dell'incendio, ben spiegata anche attraverso l'ausilio delle fotografie allegate alla predetta perizia tecnica, emerga che esso provenisse dall'alto dell'edificio per poi espandersi verso il basso, il CTU ha manifestato di non aver potuto eseguire una completa fire investigation idonea a comprendere, individuare e spiegare le cause specifiche dell'innesco delle fiamme né l'oggetto da cui esse si sono generate.
Allo stato non è quindi possibile determinare altro se non la direzione che hanno avuto le fiamme nella loro propagazione né parte attrice ha fornito ulteriori elementi che potessero escludere i numerosi fattori causali alternativi da cui poter desumere, con ragionevole probabilità, che le fiamme si fossero originate proprio dall'impianto fotovoltaico, né ha fornito documentazione inerente al progetto di installazione da cui si potessero verificare eventuali manchevolezze dell'installatore. Neppure la richiesta rinnovazione della CTU avrebbe potuto in alcun modo sopperire a tali incertezze, proprio per la ragione che mancavano ormai irrimediabilmente gli oggetti su cui avrebbe dovuto svolgersi un accertamento idoneo a chiarire le cause dell'evento, considerato che comunque si tratta di circostanze verificatesi quasi cinque anni or sono.
Peraltro, va tenuta in adeguato conto la circostanza che pacificamente l'impianto è stato installato nell'anno 2011, che non erano stati lamentati malfunzionamenti prima dell'evento e che l'incendio è avvenuto soltanto nell'anno 2019.
Non essendo stata fornita la prova del nesso causale, la domanda della parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, le spese della C.T.U. svoltasi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. vengono poste definitivamente a carico dell'attore.
pagina 4 di 5 Non sussistono invece i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c., in considerazione, da un lato, della oggettiva gravità dell'evento subito dall'attore e, dall'altro, della difficoltà di accertamento del nesso causale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
rigetta la domanda di;
Parte_1
respinge la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta;
condanna al pagamento delle spese legali in favore di che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente a carico di le spese della CTU nel procedimento ex art. Parte_1
696 bis c.p.c.
Così deciso in Roma il 5.3.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Attilio Simonelli, Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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