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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 265/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022IT001865000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso del 8.4.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e contestuale irrogazione delle sanzioni n. U36 2022/1T/1865 dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 4.2.2025, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver premesso che con atto a rogito notarile del 27.4.2022 aveva stipulato con Banca_1 Spa un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile ad uso abitativo sussistendo per detto acquisto i requisiti per l'ottenimento delle agevolazioni prima casa “under 36” ex art. 64 d.l.73/202, conv. in legge n. 105/2023 per come dichiarato nel relativo rogito notarile di acquisto di detto immobile, esponeva che con l'avviso impugnato l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto, a seguito di decadenza delle agevolazioni previste per acquisto prima casa, il pagamento delle maggiori imposte dovute e non versate, e ciò in quanto aveva rilevato nell'atto di compravendita la mancanza degli elementi relativi al possesso dell'ISEE, ovverosia che esso ricorrente alla data del rogito notarile non era in possesso di ISEE in corso di validità ovvero di DSU anteriore o contestuale all'atto pubblico registrato.
Lamentava la illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 64 d.l.73/202, conv. in legge n. 105/2023 deducendo che tale disposizione prevedeva un'agevolazione in favore dei giovani acquirenti di prima casa aventi ISEE non superiore a 40.000,00 annui consistente nell'esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di compravendita di prima casa intercorrenti nel periodo tra il 26 maggio 2021 ed 30 maggio 2022 ed evidenziava che egli era in possesso dei relativi requisiti, ossia: a) non aver ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e b) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a € 40.000 annui e che la decadenza da tale beneficio era prevista soltanto in caso di “insussistenza delle condizioni e dei requisiti” previsti dalla legge, sotto il profilo anagrafico che economico, e non anche, come sostenuto dall'Ufficio, per non essere in possesso della dichiarazione ISEE
“in corso di validità alla data del rogito, o di una DSU presentata in data anteriore (o almeno) contestuale al rogito”.
Concludeva come innanzi indicato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 21.5.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 10.2.2026.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
In punto di diritto si osserva che, come affermato da entrambe le parti, l'art.64 D.L. n.73/202, conv. in legge n. 105/2023 - al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni- ha introdotto agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l'acquisto della prima casa che si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 e che consistono nell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Tale esenzione compete, sul piano soggettivo, a coloro che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e, sul piano economico, possiedono un indicatore ISEE non superiore a
40.000 euro annui.
Ora, nella specie l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto della ritenuta insussistenza del requisito economico per godere dell'agevolazione, desunto dalla circostanza che il contribuente non era in possesso della dichiarazione ISEE “ in corso di validità alla data del rogito, o di una DSU presentata in data anteriore (o almeno) contestuale al rogito” ha revocato l'agevolazione pretendendo il pagamento della imposta sostitutiva in misura pari al 0,25% dell'importo del finanziamento ottenuto con il contratto di mutuo (cfr. pag. 4 avviso impugnato).
Parte ricorrente assume la illegittimità della revoca dell'agevolazione sostenendo di avervi diritto in ragione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 64 D.L. citato.
Ora, giova ricordare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi
è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione” (cfr., tra le altre, Cass. n. 23228/2017).
Ebbene, nella specie parte ricorrente assume, come detto, di aver diritto alla esenzione fiscale in discorso ma, osserva il giudice, non ha in alcun modo assolto all'onere della prova - sulla stessa gravante - relativo alla sussistenza, in concreto, del requisito economico previsto dalla disposizione di cui all'art. 64 D.L. citato
(ossia il possesso di un indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui) nulla avendo, invero, documentato al riguardo né in sede precontenziosa né in questa sede.
Non è quindi provato il diritto a godere dell'agevolazione (per omessa dimostrazione della sussistenza del requisito economico) sicchè legittimo è l'avviso impugnato che ne ha disposto la revoca.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 265/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022IT001865000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso del 8.4.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e contestuale irrogazione delle sanzioni n. U36 2022/1T/1865 dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 4.2.2025, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver premesso che con atto a rogito notarile del 27.4.2022 aveva stipulato con Banca_1 Spa un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile ad uso abitativo sussistendo per detto acquisto i requisiti per l'ottenimento delle agevolazioni prima casa “under 36” ex art. 64 d.l.73/202, conv. in legge n. 105/2023 per come dichiarato nel relativo rogito notarile di acquisto di detto immobile, esponeva che con l'avviso impugnato l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto, a seguito di decadenza delle agevolazioni previste per acquisto prima casa, il pagamento delle maggiori imposte dovute e non versate, e ciò in quanto aveva rilevato nell'atto di compravendita la mancanza degli elementi relativi al possesso dell'ISEE, ovverosia che esso ricorrente alla data del rogito notarile non era in possesso di ISEE in corso di validità ovvero di DSU anteriore o contestuale all'atto pubblico registrato.
Lamentava la illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 64 d.l.73/202, conv. in legge n. 105/2023 deducendo che tale disposizione prevedeva un'agevolazione in favore dei giovani acquirenti di prima casa aventi ISEE non superiore a 40.000,00 annui consistente nell'esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di compravendita di prima casa intercorrenti nel periodo tra il 26 maggio 2021 ed 30 maggio 2022 ed evidenziava che egli era in possesso dei relativi requisiti, ossia: a) non aver ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e b) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a € 40.000 annui e che la decadenza da tale beneficio era prevista soltanto in caso di “insussistenza delle condizioni e dei requisiti” previsti dalla legge, sotto il profilo anagrafico che economico, e non anche, come sostenuto dall'Ufficio, per non essere in possesso della dichiarazione ISEE
“in corso di validità alla data del rogito, o di una DSU presentata in data anteriore (o almeno) contestuale al rogito”.
Concludeva come innanzi indicato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 21.5.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 10.2.2026.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
In punto di diritto si osserva che, come affermato da entrambe le parti, l'art.64 D.L. n.73/202, conv. in legge n. 105/2023 - al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni- ha introdotto agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l'acquisto della prima casa che si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 e che consistono nell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Tale esenzione compete, sul piano soggettivo, a coloro che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e, sul piano economico, possiedono un indicatore ISEE non superiore a
40.000 euro annui.
Ora, nella specie l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto della ritenuta insussistenza del requisito economico per godere dell'agevolazione, desunto dalla circostanza che il contribuente non era in possesso della dichiarazione ISEE “ in corso di validità alla data del rogito, o di una DSU presentata in data anteriore (o almeno) contestuale al rogito” ha revocato l'agevolazione pretendendo il pagamento della imposta sostitutiva in misura pari al 0,25% dell'importo del finanziamento ottenuto con il contratto di mutuo (cfr. pag. 4 avviso impugnato).
Parte ricorrente assume la illegittimità della revoca dell'agevolazione sostenendo di avervi diritto in ragione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 64 D.L. citato.
Ora, giova ricordare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi
è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione” (cfr., tra le altre, Cass. n. 23228/2017).
Ebbene, nella specie parte ricorrente assume, come detto, di aver diritto alla esenzione fiscale in discorso ma, osserva il giudice, non ha in alcun modo assolto all'onere della prova - sulla stessa gravante - relativo alla sussistenza, in concreto, del requisito economico previsto dalla disposizione di cui all'art. 64 D.L. citato
(ossia il possesso di un indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui) nulla avendo, invero, documentato al riguardo né in sede precontenziosa né in questa sede.
Non è quindi provato il diritto a godere dell'agevolazione (per omessa dimostrazione della sussistenza del requisito economico) sicchè legittimo è l'avviso impugnato che ne ha disposto la revoca.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge.