Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2021, proposto da
SA LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tempio Pausania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Demuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
del Comune di Tempio alla restituzione del terreno di sua proprietà (individuato al Catasto urbano immobili del medesimo Comune al foglio 175, mappale n. 1188) occupato sine titulo dall’amministrazione comunale, con richiesta di risarcimento del danno patito per l’illecita occupazione di detta area.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tempio Pausania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2025- tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra SA LI è proprietaria di un terreno sito nell’area urbana del Comune di Tempio Pausania, individuato al Catasto urbano immobili al foglio 175, mappale 1188.
Espone in ricorso che detto terreno, per una superficie di 571 mq, è stato oggetto di occupazione da parte del Comune di Tempio, che vi ha realizzato una strada di collegamento tra la via Sicilia e la strada panoramica nel rione Valentino.
La procedura amministrativa per la realizzazione dell’opera - secondo la ricorrente - sarebbe originata dalla Delibera del Consiglio comunale n. 100 del 4 giugno 1971 avente ad oggetto “ Approvazione piano di massima e relativa relazione sommaria per la costruzione della strada di collegamento tra la via Sicilia e la strada panoramica ”, per la quale era stato disposto lo stanziamento di lire 3.000.000 (compresa l’indennità di esproprio), mai conclusa con l’adozione di un provvedimento acquisitivo della proprietà dell’area alla mano pubblica.
Pe quanto riferisce l’esponente, infatti, non risulta essere mai stato adottato il decreto di esproprio, né un atto di cessione volontaria, e né risulta concluso un accordo di natura privatistica volto all’alienazione del terreno tra la ricorrente e l’Amministrazione comunale.
La ricorrente SA LI afferma quindi di essere ancora proprietaria del terreno in oggetto e che la persistente occupazione dello stesso ad opera del Comune di Tempio sarebbe - dal momento dell’immissione in possesso ad oggi - sine titulo.
Con il ricorso in esame ha quindi chiesto l’accertamento del suo diritto alla restituzione del terreno ed al risarcimento del danno per tutto il periodo di occupazione illegittima e fino al momento dell’effettivo rilascio dello stesso. Con vittoria di spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Tempio Pausania che, con difese scritte, ne ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto, vinte le spese.
All’udienza del 20 febbraio 2025, tenutasi in modalità telematica, dopo la discussione la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La domanda contenuta nel presente ricorso è volta ad ottenere la condanna del Comune di Tempio Pausania alla restituzione in favore della ricorrente del terreno individuato al Catasto terreni di Tempio Pausania al F. n. 175, particella n. 1188, di mq 571, e/o il risarcimento del danno per effetto della dedotta occupazione illegittima compiuta dal medesimo Comune.
Deduce, infatti, la ricorrente che il Comune di Tempio Pausania avrebbe occupato tale porzione di terreno al fine di realizzare un’opera di pubblica utilità, rappresentata, nella specie, da una strada di collegamento tra la via Sicilia e la Strada Panoramica (deliberazione del Consiglio comunale n. 100/1971) senza mai addivenire ad una formale adozione del provvedimento acquisitivo della proprietà.
Il ricorso è inammissibile per quanto appresso.
Trovano infatti riscontro in atti le deduzioni difensive comunali che evidenziano la mancata notifica del ricorso alla Regione Sardegna, ossia al soggetto intestatario della procedura espropriativa che ha originato la vicenda in esame.
La lettura della deliberazione del Consiglio comunale n. 100/1971 su cui si incentra la prospettazione della ricorrente evidenzia, infatti, che a seguito della realizzazione (a cura della Regione Sarda) della strada panoramica (oggi denominata Via Giovanni XXII) il Comune di Tempio si trovava nella necessità di realizzare i collegamenti della nuova strada realizzata col centro cittadino.
A tale fine deliberava di iniziare la realizzazione di detti collegamenti stradali dalla via Sicilia, individuando l’area di sedime necessaria per la realizzazione dell’opera che in parte era occupata dalla via pubblica e in parte da proprietà privata.
In particolare, l’area oggetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 100/1971, che a tal fine occorreva espropriare in quanto non si era potuto addivenire ad una sua cessione volontaria, individuata come necessaria per iniziare detti collegamenti, risultava di proprietà della signora IR AS e, per quanto qui di interesse, risultava del tutto estranea alla proprietà della ricorrente.
Invero il terreno censito in Catasto al F. n. 175, particella n. 1188, di mq 571, di cui la ricorrente risulta catastalmente intestataria, e oggi rivendicato col presente ricorso, ricade interamente nella strada pubblica oggi denominata Via Giovanni XXII (la nomenclatura originaria era “Strada Panoramica”), opera realizzata sul finire degli anni ‘60, dalla Regione Sardegna, e nulla ha a che vedere con l’opera pubblica oggetto della deliberazione consiliare n. 100/1971 (la strada di collegamento).
Si tratta, cioè, di due opere pubbliche distinte:
- una, la c.d. “Strada Panoramica”, ora Via Giovanni XXIII, che ha interessato, tra le altre, anche l’area oggi identificata in NCT al Foglio 175, mapp. 1188, di mq 571, qui rivendicata dalla ricorrente, che è stata progettata e realizzata – previa acquisizione delle aree - dalla Regione Sardegna;
- l’altra, denominata via Sicilia (e oggi in parte Via Calabria), realizzata dal Comune su terreni non appartenenti né mai appartenuti alla odierna ricorrente.
In relazione a quanto sopra, l’Ente titolare e responsabile del procedimento relativo alla costruzione dell’opera pubblica realizzata sul terreno censito in Catasto al F. 175, Mapp. 1188, di mq. 571 è dunque la Regione Autonoma della Sardegna.
Nulla ha a che fare, dunque, con tale procedimento espropriativo, la delibera consiliare n. 100/1971 posta dalla ricorrente a fondamento della pretesa oggi azionata, il cui thema decidendum non può oggi essere ampliato con la memoria difensiva da ultimo depositata dalla ricorrente con la quale si chiede l’adozione di provvedimenti acquisitivi sulla base di atti e procedimenti del tutto estranei a quelli del presente giudizio e che, se del caso, potranno essere oggetto di una nuova istanza amministrativa o giurisdizionale.
Del resto, delle risultanze documentali circa la realizzazione della “Strada Panoramica” anche sul terreno censito in Catasto al F. 175, Mapp. 1188, di mq. 571 da parte della Regione Sardegna, il Comune di Tempio aveva dato da tempo informazione alla ricorrente in sede di accesso, ma quest’ultima ha notificato il ricorso esclusivamente al Comune di Tempio Pausania senza notificarlo – malgrado come detto tempestivamente notiziata – all’amministrazione che ha esercitato il potere espropriativo per la realizzazione dell’opera (strada panoramica) che ha coinvolto l’area di sua proprietà, cioè la Regione Sardegna.
Tutte le argomentazioni svolte in ricorso, pertanto, e lo stesso atto deliberativo consiliare n. 100/1971 indicato quale presupposto per radicare la giurisdizione di questo Tribunale, concernono dunque una diversa vicenda espropriativa avviata dall’amministrazione comunale con riguardo ad un’area estranea alla sfera giuridica della si.gra LI che non può pretendere di ottenere in questa sede l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante di un’area diversa e non compresa negli atti della procedura espropriativa posti a fondamento dell’impugnazione per cui è causa.
In conclusione, quindi, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
In ragione particolarità della questione sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiarato inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO