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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 368/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Marasco Giovina (PEC: , che lo Parte_1 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/2/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciata e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che le patologie di cui è affetto il Sig. , descritte in ricorso e denunciate all Parte_1 CP_1 per il riconoscimento dei benefici per cui è causa, sono ascrivibili alla categoria malattia professionale;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale nella misura del 9%, o in quella maggiore o minore, comunque non inferiore al 6%, che risulterà in corso di causa, dalla data della domanda principale;
3) Per l'effetto, condannare l , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 liquidazione e corresponsione dell'indennizzo in capitale nella misura del 9%, o in quella maggiore
o minore che risulterà in corso di causa, dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi come per legge. 4) Condannare l al pagamento delle spese e compensi di giudizio con distrazione in favore CP_1 del Procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: «Il Sig.
, pensionato svolgeva un'attività lavorativa la cui sollecitazione biomeccanica e Parte_1 la continua-repetività delle mansioni lavorative quale operaio del Consorzio di Bonifica Tirreno lo portavano all'utilizzo di essere sempre in contatto con l'utilizzo di strumenti molto pesanti che lo sottoponevano a continue vibrazioni, con un movimento del rachide in toto, non sempre in modo ottimale con necessità di torsione del busto e di movimento a strappo, ha rappresentato e rappresenta la causa diretta della formazione di bulgin discale L2-L3 e L3-L4. Alcune azioni particolarmente gravose svolte dal ricorrente, nell'utilizzo di motoseghe e decespugliatore nello svolgimento della propria attività lavorativa, nonché nell'utilizzo di un atomizzatore a palla dotato di motore a scoppio in grado di produrre un forte flusso d'aria. L'utilizzo dei predetti strumenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa implica una continua sollecitazione sui dischi itervertebrali con primitivo impegno da compressione dell'apparato intervertebrale, quali (ernie discali e protrusioni discali) associati a spondilodiscoartrosi del tratto cervicale e lombare. La storia lavorativa del caso in esame permette di evidenziare che il perpetuarsi di microtraumi sia responsabile del quadro clinico sintomatologico e strumentale con l'esigenza di trattamenti terapeutici farmacologici e presidi quali busto ortopedico utilizzato dal ricorrente. Dal punto di vista medico legale, il distretto della colonna vertebrale maggiormente interessato dal sovraccarico biomeccanico è il tratto lombare, dorso lombare e lombosacrale come nel nostro caso. La patogenesi che porta un alterazione trofica del disco intervertebrale, avviene attraverso fenomeni di disidratazione del nucleo polposo e perdita di elasticità con fissurazioni dell' anulus fibrosus;
segue la protrusione o bulging e poi l'ernia del disco intervertebrale con eventuali quadri clinici connessi alla compressione radicolare;
l'alterazione del disco può comportare inoltre l'instaurarsi di un processo artrosico osteofitico per il concentrarsi delle sollecitazioni pressorie sui bordi delle limitanti dei corpi vertebrali. La quantificazione del rischio lavorativo, come per tutte le patologie da sollecitazioni biomeccaniche, è in funzione della continuità – ripetitività delle mansioni lavorative a rischio, relativamente ai turni lavorativi e alla intera storia lavorativa del soggetto. Le suddette patologie in capo al ricorrente sono state riscontrate e diagnosticate abbondantemente nell'esaustiva documentazione medica allegata agli atti del giudizio. Sotto il profilo medico valutativo si può affermare che vi sia un nesso causale tra l'esercizio lavorativo e la patologia denunciata. Tale patologia rientra tra le lavorazioni di cui alle Tabelle D.M 9 aprile 2008 (Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori, quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrttuale, comunque presente nei tratti cervicale e lombare Tabelle CP_1
192) In definitiva si può riconoscere in capo al Sig. una malattia Parte_1 professionale in operaio dipendente del Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese, con conseguente danno biologico valutabile nella misura del 6% (sei per cento) come da tabelle
di cui al D.M. 12.7.2000, la cui genesi della malattia risale all' anno 2019.» CP_1
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore del ricorrente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 1.1.2020 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa del 27.12.2019), oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna, Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla refusione delle spese di
[...] lite in favore di , liquidate in complessivi 1.500,00 euro, oltre accessori Parte_1 in favore della procuratrice in quanto dichiaratasi antistataria;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Marasco Giovina (PEC: , che lo Parte_1 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/2/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciata e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che le patologie di cui è affetto il Sig. , descritte in ricorso e denunciate all Parte_1 CP_1 per il riconoscimento dei benefici per cui è causa, sono ascrivibili alla categoria malattia professionale;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale nella misura del 9%, o in quella maggiore o minore, comunque non inferiore al 6%, che risulterà in corso di causa, dalla data della domanda principale;
3) Per l'effetto, condannare l , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 liquidazione e corresponsione dell'indennizzo in capitale nella misura del 9%, o in quella maggiore
o minore che risulterà in corso di causa, dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi come per legge. 4) Condannare l al pagamento delle spese e compensi di giudizio con distrazione in favore CP_1 del Procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: «Il Sig.
, pensionato svolgeva un'attività lavorativa la cui sollecitazione biomeccanica e Parte_1 la continua-repetività delle mansioni lavorative quale operaio del Consorzio di Bonifica Tirreno lo portavano all'utilizzo di essere sempre in contatto con l'utilizzo di strumenti molto pesanti che lo sottoponevano a continue vibrazioni, con un movimento del rachide in toto, non sempre in modo ottimale con necessità di torsione del busto e di movimento a strappo, ha rappresentato e rappresenta la causa diretta della formazione di bulgin discale L2-L3 e L3-L4. Alcune azioni particolarmente gravose svolte dal ricorrente, nell'utilizzo di motoseghe e decespugliatore nello svolgimento della propria attività lavorativa, nonché nell'utilizzo di un atomizzatore a palla dotato di motore a scoppio in grado di produrre un forte flusso d'aria. L'utilizzo dei predetti strumenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa implica una continua sollecitazione sui dischi itervertebrali con primitivo impegno da compressione dell'apparato intervertebrale, quali (ernie discali e protrusioni discali) associati a spondilodiscoartrosi del tratto cervicale e lombare. La storia lavorativa del caso in esame permette di evidenziare che il perpetuarsi di microtraumi sia responsabile del quadro clinico sintomatologico e strumentale con l'esigenza di trattamenti terapeutici farmacologici e presidi quali busto ortopedico utilizzato dal ricorrente. Dal punto di vista medico legale, il distretto della colonna vertebrale maggiormente interessato dal sovraccarico biomeccanico è il tratto lombare, dorso lombare e lombosacrale come nel nostro caso. La patogenesi che porta un alterazione trofica del disco intervertebrale, avviene attraverso fenomeni di disidratazione del nucleo polposo e perdita di elasticità con fissurazioni dell' anulus fibrosus;
segue la protrusione o bulging e poi l'ernia del disco intervertebrale con eventuali quadri clinici connessi alla compressione radicolare;
l'alterazione del disco può comportare inoltre l'instaurarsi di un processo artrosico osteofitico per il concentrarsi delle sollecitazioni pressorie sui bordi delle limitanti dei corpi vertebrali. La quantificazione del rischio lavorativo, come per tutte le patologie da sollecitazioni biomeccaniche, è in funzione della continuità – ripetitività delle mansioni lavorative a rischio, relativamente ai turni lavorativi e alla intera storia lavorativa del soggetto. Le suddette patologie in capo al ricorrente sono state riscontrate e diagnosticate abbondantemente nell'esaustiva documentazione medica allegata agli atti del giudizio. Sotto il profilo medico valutativo si può affermare che vi sia un nesso causale tra l'esercizio lavorativo e la patologia denunciata. Tale patologia rientra tra le lavorazioni di cui alle Tabelle D.M 9 aprile 2008 (Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori, quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrttuale, comunque presente nei tratti cervicale e lombare Tabelle CP_1
192) In definitiva si può riconoscere in capo al Sig. una malattia Parte_1 professionale in operaio dipendente del Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese, con conseguente danno biologico valutabile nella misura del 6% (sei per cento) come da tabelle
di cui al D.M. 12.7.2000, la cui genesi della malattia risale all' anno 2019.» CP_1
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore del ricorrente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 1.1.2020 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa del 27.12.2019), oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna, Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla refusione delle spese di
[...] lite in favore di , liquidate in complessivi 1.500,00 euro, oltre accessori Parte_1 in favore della procuratrice in quanto dichiaratasi antistataria;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice Angela Damiani