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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 501 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Laghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla Piazza Indipendenza n. 6, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE - ATTORE
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Santis ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Piazza L. Rossi n. 1, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in giudizio;
pagina 1 di 3 RESISTENTE - CONVENUTA
NONCHÉ
nato a [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTE - CONVENUTO - CONTUMACE
E
(C.F. , residente in [...]Controparte_3 C.F._2
Köln (Germania);
RESISTENTE - CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
e al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_3 Controparte_1
trasferimento, in proprio favore in qualità di erede, del 50% delle somme presenti sui libretti di risparmio postale n. 15342007, con un saldo contabile alla data del 13.05.2016 pari ad € 4.052,25,
e n. 24894604, con un saldo contabile alla data del 13.05.2016 pari ad € 4.135,50, e di cui ai buoni fruttiferi intestati a par l'importo di € 1.400,00, e a , par Parte_2 Parte_3
il totale di € 700,00; in subordine, chiedeva di condannare al pagamento della Controparte_1 quota di un terzo di dette somme.
2. Si costituiva in giudizio che chiedeva di rigettare la domanda in assenza Controparte_1 di divisione ereditaria con l'indicazione di tutti gli eredi.
3. Attesa la mancata costituzione in giudizio di e di Controparte_2 Controparte_3 all'udienza del 22.06.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
4. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 30.06.2023 veniva mutato il rito da procedimento sommario di cognizione a rito ordinario.
pagina 2 di 3 All'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con note scritte depositate per l'udienza del 21.01.2025, le parti chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la convenuta avevo liquidato le somme richieste.
***
5. Orbene, sulla base di quanto esposto dai difensore delle parti nelle note scritte per l'udienza del 21.01.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Pertanto, l'avvenuto pagamento, da parte della convenuta, delle somme richieste e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia da parte dell'attrice, giustificano la pronuncia di cessata materia del contendere.
6. Ciò detto, per quanto riguarda le spese del giudizio, si ritiene congrua la compensazione delle stesse, tenuto conto dell'esplicita richiesta della convenuta e della sostanziale adesione di parte attrice, della peculiarità del caso di specie e del contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 501 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Laghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla Piazza Indipendenza n. 6, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE - ATTORE
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Santis ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Piazza L. Rossi n. 1, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in giudizio;
pagina 1 di 3 RESISTENTE - CONVENUTA
NONCHÉ
nato a [...] il [...]; Controparte_2
RESISTENTE - CONVENUTO - CONTUMACE
E
(C.F. , residente in [...]Controparte_3 C.F._2
Köln (Germania);
RESISTENTE - CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
e al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_3 Controparte_1
trasferimento, in proprio favore in qualità di erede, del 50% delle somme presenti sui libretti di risparmio postale n. 15342007, con un saldo contabile alla data del 13.05.2016 pari ad € 4.052,25,
e n. 24894604, con un saldo contabile alla data del 13.05.2016 pari ad € 4.135,50, e di cui ai buoni fruttiferi intestati a par l'importo di € 1.400,00, e a , par Parte_2 Parte_3
il totale di € 700,00; in subordine, chiedeva di condannare al pagamento della Controparte_1 quota di un terzo di dette somme.
2. Si costituiva in giudizio che chiedeva di rigettare la domanda in assenza Controparte_1 di divisione ereditaria con l'indicazione di tutti gli eredi.
3. Attesa la mancata costituzione in giudizio di e di Controparte_2 Controparte_3 all'udienza del 22.06.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
4. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 30.06.2023 veniva mutato il rito da procedimento sommario di cognizione a rito ordinario.
pagina 2 di 3 All'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con note scritte depositate per l'udienza del 21.01.2025, le parti chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la convenuta avevo liquidato le somme richieste.
***
5. Orbene, sulla base di quanto esposto dai difensore delle parti nelle note scritte per l'udienza del 21.01.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Pertanto, l'avvenuto pagamento, da parte della convenuta, delle somme richieste e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia da parte dell'attrice, giustificano la pronuncia di cessata materia del contendere.
6. Ciò detto, per quanto riguarda le spese del giudizio, si ritiene congrua la compensazione delle stesse, tenuto conto dell'esplicita richiesta della convenuta e della sostanziale adesione di parte attrice, della peculiarità del caso di specie e del contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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