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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/12/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 609/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/07/2025
DA
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Simona Garone (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata:
e/o presso lo studio della stessa in Email_1
Perugia alla Via Alessandro Manzoni n. 214 B
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3
giusta procura in atti, dall'avv. Enrico D'Amato (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata:
.salerno.it e/o presso lo studio dello stesso Email_2 CP_2 in Sant'Arsenio (SA) alla Via G. Florenzano n. 12
RICORRENTE
pagina 1 di 9 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: “separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario, in data 30/08/2008, in
Buonabitacolo (SA), con atto trascritto nei registri degli atti matrimonio del medesimo Comune al n. 5, Parte 2, Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nate le figlie in LA (Sa) il 19/09/2011 e , in LA (Sa) il Persona_1 Persona_2
12/10/2016; che la casa coniugale era stata stabilita in Sant'Arsenio (Sa) alla
Via San Rocco n. 20, presso un immobile in comproprietà tra i coniugi;
che detto immobile era gravato da mutuo ipotecario con capitale residuo, al
30/06/2025, pari ad € 59.362, avente scadenza al 01/12/2032 e rata mensile pari ad € 700,00; che la dipendente pubblica, svolgeva la professione Pt_1 di insegnante presso l'Istituto Omnicomprensivo di LA, con retribuzione mensile di € 1.600,00 circa, era cointestataria dell'immobile adibito a casa coniugale e intestataria dell'autovettura Fiat 500, tg. FS177DH; che lo CP_1
libero professionista, svolgeva la professione di imprenditore, in quanto socio della Centro Forniture snc di e , percepiva una Persona_3 Controparte_1 retribuzione mensile di € 2.500,00/3.000,00, era cointestatario dell'immobile adibito a casa coniugale ed intestatario di n. 2 polizze TFR Unipol SAI;
che rientrava nelle disponibilità del nucleo familiare l'immobile sito in San Rufo, alla Via Mazzini, n. 10, intestato alla figlia minore giusta atto Persona_1
del 9.10.2018 N. 4353 Rep. N.3578 Racc. per TA;
che tra i coniugi, Per_4
da tempo, erano sorte incomprensioni che gli stessi non erano riusciti a superare che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, venendo così meno ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, si davano reciproca autorizzazione a vivere separati in attesa dell'udienza dinanzi al Tribunale di
Lagonegro, da celebrarsi mediante trattazione scritta;
che risultando, pertanto, impossibile ricostruire l'unione materiale e spirituale della coppia, indefettibile pagina 2 di 9 presupposto della convivenza coniugale, intendevano separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:” 1) I coniugi vivranno separati, salvo l'obbligo del reciproco rispetto. 2) CASA CONIUGALE. La casa coniugale, cointestata tra i Sig.ri e , sita in Parte_1 Controparte_1
Sant'Arsenio (Sa), Via San Rocco, n. 20 verrà assegnata, con tutti gli arredi che la compongono, alla Sig.ra che continuerà a vivervi unitamente Parte_1
alle due figlie minori, mantenendo ivi la residenza anagrafica. Il mutuo gravante su detto immobile verrà corrisposto, fino alla naturale scadenza dello stesso, in misura paritaria tra le parti La Sig.ra provvederà a Pt_1
bonificare la somma di € 350/00 sul conto corrente cointestato al sig. CP_1
intesa San Paolo Iban [...], conto
[...]
dedicato al pagamento del detto mutuo entro il giorno 1 del mese, data in cui le somme rateali del mutuo vengono sullo stesso addebitate e ciò con decorrenza a partire dal mese in cui si svolgerà l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Lagonegro, udienza che verrà sostituita dal deposito di trattazione scritta come richiesto con il presente atto. Il Sig. Controparte_1
in ragione di quanto sopra, si trasferirà invece presso l'abitazione sita in San
Rufo, Via Mazzini, n. 10, intestata alla figlia minore e ciò a partire dalla Per_1
data di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Lagonegro, udienza che verrà sostituita dal deposito di trattazione scritta, come richiesto con il presente atto. Il medesimo preleverà, ai fini del trasferimento, i propri effetti personali, essendo l'immobile in San Rufo già completamente arredato. 3)
MANTENIMENTO I coniugi dichiarano che ad oggi sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunziano, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinunziano, ad ogni forma di mantenimento reciproco. 4) AFFIDAMENTO CONGIUNTO E COLLOCAMENTO DELLE
FIGLIE MINORI, MM ED EM, ALLA MADRE 4.1) Le figlie minori, ed verranno affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le stesse esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale. 4.2)I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali afferenti le minori, quali la salute ed istruzione delle stesse, pagina 3 di 9 impegnandosi ad adottare congiuntamente le relative decisioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. 4.3) Le figlie ai fini anagrafici resteranno collocate con la madre presso la residenza coniugale come sopra individuata. 4.4) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE Le modalità e le tempistiche dell'esercizio del diritto di visita delle figlie minori da parte del padre sono concordate secondo quanto segue. Durante la settimana il padre preleverà le stesse dall'uscita di scuola, nei giorni di martedì e giovedì, con pernottamento presso l'abitazione dallo stesso occupata in San Rufo, per poi accompagnarle a scuola la mattina successiva. Nel periodo delle vacanze estive (dunque, in assenza di scuola), il padre potrà prelevare le figlie presso l'abitazione materna, sempre nei giorni di martedì e giovedì, alle ore dieci del mattino presso l'abitazione materna, tenendole con sé, con relativi pernotti, per poi ricondurle presso l'abitazione materna il giorno successivo, parimenti alle ore dieci del mattino, salvo eventuale diverso accordo tra le parti, tenuto conto dei rispettivi impegni. Le minori, inoltre, trascorreranno con il padre il fine settimana a we alterni e ciò dal sabato mattina (prelevandole presso l'abitazione materna alle ore 10 del mattino circa) fino alla domenica successiva allorquando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena oppure potranno rimanere a dormire dal padre anche la domenica il quale poi avrà cura il lunedì mattina di portarle a scuola. Entrambi i genitori,
a prescindere da quanto sopra specificato, si rendono disponibili a tenere con sé le figlie minori in concomitanza degli impegni di lavoro dell'altro genitore.
Con specifico riferimento al periodo estivo allorquando le minori non frequenteranno la scuola, i genitori concordano che le stesse potranno frequentare un centro estivo o avvalersi dell'ausilio di una babysitter
(soprattutto per la piccola ), nel caso in cui non vi sia disponibilità da Per_2
parte di entrambi i genitori e gli stessi siano impegnati in attività lavorativa, con riparto tra gli stessi della relativa spesa secondo le pattuizioni, di seguito esposte alla voce spese straordinarie. 4.5) Le festività scolastiche di Natale verranno trascorse dalle minori nel rispetto delle modalità di cui al punto 4.4 delle presenti condizioni;
verranno, viceversa, trascorse in modalità alternata le giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania e ciò ad anni alterni, cominciando, per l'anno corrente, con il giorno di Natale presso la pagina 4 di 9 madre e a seguire per le ulteriori festività. 4.6) Le festività scolastiche di
Pasqua verranno trascorse dalle minori alternativamente con l'uno e l'altro genitore ( in ordine ai giorni di Pasqua e Lunedi dell'Angelo) e così anche gli eventuali ponti ed ulteriori festività previste da calendario (ferragosto; festa dell'Immacolata, ecc.) e ciò ad anni alterni. 4.7) Durante le vacanze scolastiche estive delle minori, queste ultime trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, mentre trascorreranno il residuo periodo delle vacanze scolastiche estive con l'uno e l'altro genitore secondo le medesime modalità e tempistiche specificate al punto 4.4 del presente accordo.
In relazione a quanto sopra, i coniugi reciprocamente si obbligano a concordare entro il 1° maggio i rispettivi periodi di vacanza che ciascuno trascorrerà in via esclusiva con le figlie e a comunicarsi, con un anticipo di almeno due settimane rispetto alla partenza, i luoghi di destinazione e recapiti degli eventuali viaggi con le minori. 4.8) Le minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, qualora ciò sia possibile;
gli stessi concorderanno e sosterranno i costi per eventuali feste, secondo le pattuizioni di seguito esposte alla voce spese straordinarie. In caso di disaccordo, il compleanno delle minori verrà trascorso in maniera alternata con l'uno e l'altro genitore che si alterneranno pranzo/cena. Le minori, parimenti, trascorreranno con la madre ed il padre il rispettivo giorno del loro compleanno a prescindere se si tratti di giorno, da calendario, di competenza dell'uno o dell'altro genitore. 4.9) Eventi relativi alla vita delle figlie, quali festeggiamenti per comunioni, cresime, ecc. verranno, di preferenza, trascorsi con entrambi i genitori. Qualora ciò non fosse possibile, i genitori alterneranno pranzo/cena con rispettivi familiari 4.10) I coniugi si impegnano a concertare fra loro, sempre nell'esclusivo interesse delle figlie minori, l'inserimento graduale nella vita delle stesse di eventuali loro nuovi partners reciprocamente impegnandosi a sostenere ed in detto eventuale e graduale Per_1 Per_2
percorso di inserimento. 5) MANTENIMENTO DI ED EM Per_1
SCALIATI 5.1) Il Sig. si obbliga a corrispondere entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese (ovvero l'eventuale primo giorno feriale successivo) alla
Sig.ra su conto corrente alla stessa intestato, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di € pagina 5 di 9 800,00 (diconsi euro ottocento/00, € 400,00 cadauna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dalla data di comparizione delle parti dinanzi al
Tribunale di Lagonegro. 5.2) I coniugi sopporteranno, il Sig. nella CP_1
misura del 60 % e la Sig.ra nel restante 40%, le spese straordinarie Pt_1
per le minori secondo quanto di seguito elencato: spese scolastiche e formative senza preventiva concertazione (acquisto libri di testo per scuola o per corsi equipollenti;
corredo scolastico;
lezioni suppletive, ove espressamente consigliate dall'insegnante; tasse universitarie e relativi libri di testo); spese scolastiche e formative con preventiva concertazione (rette per scuole paritarie o università private;
corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero; lezioni suppletive di perfezionamento;
corsi di lingua e informatici;
gite scolastiche superiori ad un giorno;
spese di alloggio fuori sede;
attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose, ad es. computer); spese educative, ricreative e sportive senza preventiva concertazione (eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura); spese educative, ricreative e sportive con preventiva concertazione (iscrizione ad attività sportiva e spesa per la relativa attrezzatura, corsi quali danza, pittura, misura, corsi di informatica o di lingua, centro estivi, campi estivi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente dalle figlie, scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e correlate spese per consumi, per interventi/riparazioni, assicurazione, bollo. Spese per eventuale animale domestico caro alla prole.
Spese babysitter necessarie alla prole, ove occorrenti per impegni lavorativi dei genitori o malattie della prole nel caso in cui non vi sia disponibilità di entrambi di volta in volta da concordare tra le parti;
spese per l'acquisto di abiti da cerimonia in occasione di eventi quali comunioni, cresime, feste 18 anni); spese mediche e sanitarie senza preventiva concertazione (analisi ed esami medici e diagnostici prescritti;
acquisto farmaci prescritti;
visite ed interventi oculistici, tickets, acquisto occhiali e protesi prescritti, altre spese mediche urgenti e non programmabili, munite di prescrizione medica). Qualora uno dei coniugi si trovi a dover anticipare l'integrale importo di una spesa straordinaria, secondo quanto sopra esposto, l'altro sarà tenuto al rimborso della propria quota parte entro 3 giorni dalla richiesta, previa esibizione della pagina 6 di 9 relativa documentazione giustificativa. 5.3) I coniugi concordano che l'assegno unico previsto ex lege per le figlie minori verrà percepito in via esclusiva ed integrale da parte della madre, con la conseguenza che il Sig. attuale CP_1
integrale percettore, provvederà a rifondere mensilmente il relativo importo contestualmente al versamento del contributo di mantenimento, secondo quanto specificato al punto n.
5.1 delle presenti condizioni. 6) ALTRE PATTUIZIONI
6.1) Il Sig. si trasferirà presso l'abitazione sita in San Rufo, Controparte_1
Via Mazzini, n. 10, a partire dalla data di comparizione delle parti dinanzi al
Tribunale di Lagonegro, udienza che verrà sostituita dal deposito di trattazione scritta, come richiesto con il presente atto, prelevando dall'abitazione coniugale i soli effetti personali. Degli altri beni, siti all'interno della casa coniugale, la Sig.ra resterà custode e ne godrà in via esclusiva, avendo Pt_1
la esclusiva disponibilità della casa coniugale, alla stessa assegnata, nonché delle relative pertinenze. 6.2) Il Sig. è titolare di fondo di Controparte_1
assicurazione contratto Unipol Assicurazioni con scadenza 28.10.2031 n.
89/4268568 ( All.7 ), per il quale corrisponde la rata mensile di € 500,00. Lo stesso si obbliga a continuare a corrispondere detto importo fino alla scadenza prevista per 28.10.2031; all'atto di detta scadenza, il Sig. si obbliga a CP_1
corrispondere la somma risultante da tale fondo alle figlie ed Per_1 Per_2
(per la somma di € 50.000,00 cadauna), su libretto alle medesime intestato. 7)
ESPATRIO Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio delle figlie ai soli fini di vacanza.
Ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., le parti dichiarano la inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. 8) DECORRENZA Tutte le condizioni di cui al presente atto, per espresso accordo delle parti (mantenimento minori;
pagamento mutuo;
allontanamento del Sig. dalla casa coniugale;
CP_1
pagamento spese straordinarie, ecc.) si considereranno decorrenti dalla fissazione della data di udienza per la comparizione delle parti dinanzi al
Tribunale, udienza che sarà sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, come richiesto nel presente atto).”
pagina 7 di 9 Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di:
“omologare la separazione alle condizioni sopra riportate.”
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3, c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt.
70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 20/09/2025 rendeva parere favorevole.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
17/11/2025, le parti si parti si riportavano al ricorso concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]
LA (Sa) il 18/11/1980, e , nato a [...] il Controparte_1
15/03/1978, che hanno contratto matrimonio in Buonabitacolo (SA) il
30/08/2008;
pagina 8 di 9 2) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Buonabitacolo (SA) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
30/08/2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 5, parte
2, serie A, anno 2008.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/07/2025
DA
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Simona Garone (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata:
e/o presso lo studio della stessa in Email_1
Perugia alla Via Alessandro Manzoni n. 214 B
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3
giusta procura in atti, dall'avv. Enrico D'Amato (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata:
.salerno.it e/o presso lo studio dello stesso Email_2 CP_2 in Sant'Arsenio (SA) alla Via G. Florenzano n. 12
RICORRENTE
pagina 1 di 9 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: “separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario, in data 30/08/2008, in
Buonabitacolo (SA), con atto trascritto nei registri degli atti matrimonio del medesimo Comune al n. 5, Parte 2, Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nate le figlie in LA (Sa) il 19/09/2011 e , in LA (Sa) il Persona_1 Persona_2
12/10/2016; che la casa coniugale era stata stabilita in Sant'Arsenio (Sa) alla
Via San Rocco n. 20, presso un immobile in comproprietà tra i coniugi;
che detto immobile era gravato da mutuo ipotecario con capitale residuo, al
30/06/2025, pari ad € 59.362, avente scadenza al 01/12/2032 e rata mensile pari ad € 700,00; che la dipendente pubblica, svolgeva la professione Pt_1 di insegnante presso l'Istituto Omnicomprensivo di LA, con retribuzione mensile di € 1.600,00 circa, era cointestataria dell'immobile adibito a casa coniugale e intestataria dell'autovettura Fiat 500, tg. FS177DH; che lo CP_1
libero professionista, svolgeva la professione di imprenditore, in quanto socio della Centro Forniture snc di e , percepiva una Persona_3 Controparte_1 retribuzione mensile di € 2.500,00/3.000,00, era cointestatario dell'immobile adibito a casa coniugale ed intestatario di n. 2 polizze TFR Unipol SAI;
che rientrava nelle disponibilità del nucleo familiare l'immobile sito in San Rufo, alla Via Mazzini, n. 10, intestato alla figlia minore giusta atto Persona_1
del 9.10.2018 N. 4353 Rep. N.3578 Racc. per TA;
che tra i coniugi, Per_4
da tempo, erano sorte incomprensioni che gli stessi non erano riusciti a superare che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, venendo così meno ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, si davano reciproca autorizzazione a vivere separati in attesa dell'udienza dinanzi al Tribunale di
Lagonegro, da celebrarsi mediante trattazione scritta;
che risultando, pertanto, impossibile ricostruire l'unione materiale e spirituale della coppia, indefettibile pagina 2 di 9 presupposto della convivenza coniugale, intendevano separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:” 1) I coniugi vivranno separati, salvo l'obbligo del reciproco rispetto. 2) CASA CONIUGALE. La casa coniugale, cointestata tra i Sig.ri e , sita in Parte_1 Controparte_1
Sant'Arsenio (Sa), Via San Rocco, n. 20 verrà assegnata, con tutti gli arredi che la compongono, alla Sig.ra che continuerà a vivervi unitamente Parte_1
alle due figlie minori, mantenendo ivi la residenza anagrafica. Il mutuo gravante su detto immobile verrà corrisposto, fino alla naturale scadenza dello stesso, in misura paritaria tra le parti La Sig.ra provvederà a Pt_1
bonificare la somma di € 350/00 sul conto corrente cointestato al sig. CP_1
intesa San Paolo Iban [...], conto
[...]
dedicato al pagamento del detto mutuo entro il giorno 1 del mese, data in cui le somme rateali del mutuo vengono sullo stesso addebitate e ciò con decorrenza a partire dal mese in cui si svolgerà l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Lagonegro, udienza che verrà sostituita dal deposito di trattazione scritta come richiesto con il presente atto. Il Sig. Controparte_1
in ragione di quanto sopra, si trasferirà invece presso l'abitazione sita in San
Rufo, Via Mazzini, n. 10, intestata alla figlia minore e ciò a partire dalla Per_1
data di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Lagonegro, udienza che verrà sostituita dal deposito di trattazione scritta, come richiesto con il presente atto. Il medesimo preleverà, ai fini del trasferimento, i propri effetti personali, essendo l'immobile in San Rufo già completamente arredato. 3)
MANTENIMENTO I coniugi dichiarano che ad oggi sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunziano, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinunziano, ad ogni forma di mantenimento reciproco. 4) AFFIDAMENTO CONGIUNTO E COLLOCAMENTO DELLE
FIGLIE MINORI, MM ED EM, ALLA MADRE 4.1) Le figlie minori, ed verranno affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le stesse esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale. 4.2)I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali afferenti le minori, quali la salute ed istruzione delle stesse, pagina 3 di 9 impegnandosi ad adottare congiuntamente le relative decisioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. 4.3) Le figlie ai fini anagrafici resteranno collocate con la madre presso la residenza coniugale come sopra individuata. 4.4) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE Le modalità e le tempistiche dell'esercizio del diritto di visita delle figlie minori da parte del padre sono concordate secondo quanto segue. Durante la settimana il padre preleverà le stesse dall'uscita di scuola, nei giorni di martedì e giovedì, con pernottamento presso l'abitazione dallo stesso occupata in San Rufo, per poi accompagnarle a scuola la mattina successiva. Nel periodo delle vacanze estive (dunque, in assenza di scuola), il padre potrà prelevare le figlie presso l'abitazione materna, sempre nei giorni di martedì e giovedì, alle ore dieci del mattino presso l'abitazione materna, tenendole con sé, con relativi pernotti, per poi ricondurle presso l'abitazione materna il giorno successivo, parimenti alle ore dieci del mattino, salvo eventuale diverso accordo tra le parti, tenuto conto dei rispettivi impegni. Le minori, inoltre, trascorreranno con il padre il fine settimana a we alterni e ciò dal sabato mattina (prelevandole presso l'abitazione materna alle ore 10 del mattino circa) fino alla domenica successiva allorquando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena oppure potranno rimanere a dormire dal padre anche la domenica il quale poi avrà cura il lunedì mattina di portarle a scuola. Entrambi i genitori,
a prescindere da quanto sopra specificato, si rendono disponibili a tenere con sé le figlie minori in concomitanza degli impegni di lavoro dell'altro genitore.
Con specifico riferimento al periodo estivo allorquando le minori non frequenteranno la scuola, i genitori concordano che le stesse potranno frequentare un centro estivo o avvalersi dell'ausilio di una babysitter
(soprattutto per la piccola ), nel caso in cui non vi sia disponibilità da Per_2
parte di entrambi i genitori e gli stessi siano impegnati in attività lavorativa, con riparto tra gli stessi della relativa spesa secondo le pattuizioni, di seguito esposte alla voce spese straordinarie. 4.5) Le festività scolastiche di Natale verranno trascorse dalle minori nel rispetto delle modalità di cui al punto 4.4 delle presenti condizioni;
verranno, viceversa, trascorse in modalità alternata le giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania e ciò ad anni alterni, cominciando, per l'anno corrente, con il giorno di Natale presso la pagina 4 di 9 madre e a seguire per le ulteriori festività. 4.6) Le festività scolastiche di
Pasqua verranno trascorse dalle minori alternativamente con l'uno e l'altro genitore ( in ordine ai giorni di Pasqua e Lunedi dell'Angelo) e così anche gli eventuali ponti ed ulteriori festività previste da calendario (ferragosto; festa dell'Immacolata, ecc.) e ciò ad anni alterni. 4.7) Durante le vacanze scolastiche estive delle minori, queste ultime trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, mentre trascorreranno il residuo periodo delle vacanze scolastiche estive con l'uno e l'altro genitore secondo le medesime modalità e tempistiche specificate al punto 4.4 del presente accordo.
In relazione a quanto sopra, i coniugi reciprocamente si obbligano a concordare entro il 1° maggio i rispettivi periodi di vacanza che ciascuno trascorrerà in via esclusiva con le figlie e a comunicarsi, con un anticipo di almeno due settimane rispetto alla partenza, i luoghi di destinazione e recapiti degli eventuali viaggi con le minori. 4.8) Le minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, qualora ciò sia possibile;
gli stessi concorderanno e sosterranno i costi per eventuali feste, secondo le pattuizioni di seguito esposte alla voce spese straordinarie. In caso di disaccordo, il compleanno delle minori verrà trascorso in maniera alternata con l'uno e l'altro genitore che si alterneranno pranzo/cena. Le minori, parimenti, trascorreranno con la madre ed il padre il rispettivo giorno del loro compleanno a prescindere se si tratti di giorno, da calendario, di competenza dell'uno o dell'altro genitore. 4.9) Eventi relativi alla vita delle figlie, quali festeggiamenti per comunioni, cresime, ecc. verranno, di preferenza, trascorsi con entrambi i genitori. Qualora ciò non fosse possibile, i genitori alterneranno pranzo/cena con rispettivi familiari 4.10) I coniugi si impegnano a concertare fra loro, sempre nell'esclusivo interesse delle figlie minori, l'inserimento graduale nella vita delle stesse di eventuali loro nuovi partners reciprocamente impegnandosi a sostenere ed in detto eventuale e graduale Per_1 Per_2
percorso di inserimento. 5) MANTENIMENTO DI ED EM Per_1
SCALIATI 5.1) Il Sig. si obbliga a corrispondere entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese (ovvero l'eventuale primo giorno feriale successivo) alla
Sig.ra su conto corrente alla stessa intestato, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di € pagina 5 di 9 800,00 (diconsi euro ottocento/00, € 400,00 cadauna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dalla data di comparizione delle parti dinanzi al
Tribunale di Lagonegro. 5.2) I coniugi sopporteranno, il Sig. nella CP_1
misura del 60 % e la Sig.ra nel restante 40%, le spese straordinarie Pt_1
per le minori secondo quanto di seguito elencato: spese scolastiche e formative senza preventiva concertazione (acquisto libri di testo per scuola o per corsi equipollenti;
corredo scolastico;
lezioni suppletive, ove espressamente consigliate dall'insegnante; tasse universitarie e relativi libri di testo); spese scolastiche e formative con preventiva concertazione (rette per scuole paritarie o università private;
corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero; lezioni suppletive di perfezionamento;
corsi di lingua e informatici;
gite scolastiche superiori ad un giorno;
spese di alloggio fuori sede;
attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose, ad es. computer); spese educative, ricreative e sportive senza preventiva concertazione (eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura); spese educative, ricreative e sportive con preventiva concertazione (iscrizione ad attività sportiva e spesa per la relativa attrezzatura, corsi quali danza, pittura, misura, corsi di informatica o di lingua, centro estivi, campi estivi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente dalle figlie, scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e correlate spese per consumi, per interventi/riparazioni, assicurazione, bollo. Spese per eventuale animale domestico caro alla prole.
Spese babysitter necessarie alla prole, ove occorrenti per impegni lavorativi dei genitori o malattie della prole nel caso in cui non vi sia disponibilità di entrambi di volta in volta da concordare tra le parti;
spese per l'acquisto di abiti da cerimonia in occasione di eventi quali comunioni, cresime, feste 18 anni); spese mediche e sanitarie senza preventiva concertazione (analisi ed esami medici e diagnostici prescritti;
acquisto farmaci prescritti;
visite ed interventi oculistici, tickets, acquisto occhiali e protesi prescritti, altre spese mediche urgenti e non programmabili, munite di prescrizione medica). Qualora uno dei coniugi si trovi a dover anticipare l'integrale importo di una spesa straordinaria, secondo quanto sopra esposto, l'altro sarà tenuto al rimborso della propria quota parte entro 3 giorni dalla richiesta, previa esibizione della pagina 6 di 9 relativa documentazione giustificativa. 5.3) I coniugi concordano che l'assegno unico previsto ex lege per le figlie minori verrà percepito in via esclusiva ed integrale da parte della madre, con la conseguenza che il Sig. attuale CP_1
integrale percettore, provvederà a rifondere mensilmente il relativo importo contestualmente al versamento del contributo di mantenimento, secondo quanto specificato al punto n.
5.1 delle presenti condizioni. 6) ALTRE PATTUIZIONI
6.1) Il Sig. si trasferirà presso l'abitazione sita in San Rufo, Controparte_1
Via Mazzini, n. 10, a partire dalla data di comparizione delle parti dinanzi al
Tribunale di Lagonegro, udienza che verrà sostituita dal deposito di trattazione scritta, come richiesto con il presente atto, prelevando dall'abitazione coniugale i soli effetti personali. Degli altri beni, siti all'interno della casa coniugale, la Sig.ra resterà custode e ne godrà in via esclusiva, avendo Pt_1
la esclusiva disponibilità della casa coniugale, alla stessa assegnata, nonché delle relative pertinenze. 6.2) Il Sig. è titolare di fondo di Controparte_1
assicurazione contratto Unipol Assicurazioni con scadenza 28.10.2031 n.
89/4268568 ( All.7 ), per il quale corrisponde la rata mensile di € 500,00. Lo stesso si obbliga a continuare a corrispondere detto importo fino alla scadenza prevista per 28.10.2031; all'atto di detta scadenza, il Sig. si obbliga a CP_1
corrispondere la somma risultante da tale fondo alle figlie ed Per_1 Per_2
(per la somma di € 50.000,00 cadauna), su libretto alle medesime intestato. 7)
ESPATRIO Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio delle figlie ai soli fini di vacanza.
Ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., le parti dichiarano la inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. 8) DECORRENZA Tutte le condizioni di cui al presente atto, per espresso accordo delle parti (mantenimento minori;
pagamento mutuo;
allontanamento del Sig. dalla casa coniugale;
CP_1
pagamento spese straordinarie, ecc.) si considereranno decorrenti dalla fissazione della data di udienza per la comparizione delle parti dinanzi al
Tribunale, udienza che sarà sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, come richiesto nel presente atto).”
pagina 7 di 9 Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di:
“omologare la separazione alle condizioni sopra riportate.”
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3, c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt.
70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 20/09/2025 rendeva parere favorevole.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
17/11/2025, le parti si parti si riportavano al ricorso concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]
LA (Sa) il 18/11/1980, e , nato a [...] il Controparte_1
15/03/1978, che hanno contratto matrimonio in Buonabitacolo (SA) il
30/08/2008;
pagina 8 di 9 2) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Buonabitacolo (SA) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
30/08/2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 5, parte
2, serie A, anno 2008.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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