Articolo 3 della Legge 12 aprile 1991, n. 130
Articolo 2
Versione
3 maggio 1991
Art. 3. 1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 80 , il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a garantire ulteriori ed idonee forme di pubblicita' delle vendite di fine stagione o saldi.
Nota all'art. 3:
- Per il titolo della legge n. 80/1980 si veda la precedente nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 3 maggio 1991