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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2980 /2024 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...] ed residente a [...]
17 , cf. , rappresentato e difeso dall' avvocato Roberto Lapadula, ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Sarconi, (Pz) alla Via Provinciale n. 72, giusta procura in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 15.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accertare e dichiarare che il ricorrente a causa dell'aggravamento relativo alla posizione n. 516781469, presenti un grado di inabilità pari almeno al 28% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione ; - per l'effetto condannare L' , in persona del Legale p.t. CP_1
alla corresponsione della rendita da inabilità permanete nella misura del 28% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito C.T.U. , detratto quanto già percepito oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distarsi in favore dell''Avv. antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 01 luglio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
“Tenuto conto delle precedenti valutazioni, si può concludere che il grado complessivo di menomazione sia per la cuffia dei rotatori che per la cavigliaomolaterale è nel totale pari al
28% di invalidità, a partire da gennaio 2024,epoca in cui con relazione medico-legale (Dr.
viene documentato clinicamente l'aggravio funzionale degli esiti del pregresso Per_2
intervento chirurgico in esiti del trauma distrattivo-contusivo di spalla dx, con sovraccarico funzionale della spalla controlaterale, oggi infortunata e sottoposta ad intervento chirurgico”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
2 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 15.10.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza della Parte_1
patologia di cui risulta affetto, pari al 28 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 1° luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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