CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE AE DI UR R.G.N. 26509/2025 ES IF SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIB. DEL RIESAME di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere AE DI UR;
lette le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza per la contestata aggravante di cui all'art. 583 cod. pen., rigettando il ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha accolto l'appello cautelare presentato dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 23 giugno 2025, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXX per il concorso (con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) nel tentato omicidio pluriaggravato ovvero per il concorso in lesioni pluriaggravate ai danni di XXXXXXXXXXXXXXX, applicando la misura del divieto di dimora nel comune di Mazzarino con divieto di farvi rientro senza l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, per il concorso in lesioni aggravate ex artt. 582, 583 e 585, secondo comma, cod. pen .
2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX,a mezzo dei difensori avv. Michele Ambra e avv. NN UD GG, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata denunciando: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'articolo 197, comma 1, cod. proc. pen., per avere ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni accusatorie di soggetti che hanno partecipato a una rissa nei confronti dei concorrenti nella medesima rissa, non potendo i medesimi ricoprire l'ufficio di testimone;
- vizio di motivazione con riguardo al numero dei soggetti che sarebbero stati aggrediti nonché per la sottovalutazione delle lesioni subite da XXXXXXXXXXXXXXXXe per la sopravvalutazione della gravità delle lesioni subite da XXXXXXXXXXXXXXX. Il Tribunale ha collocato sul luogo del fatto quattro soggetti, due italiani e due tunisini, escludendo quindi la presenza di altri, senza fornire alcuna plausibile spiegazione utile a smentire le dichiarazioni rese dagli indagati che avevano concordemente fatto riferimento alla presenza di molte altre persone schieratesi in favore di XXXXXXX e contro di loro. Quanto alla circostanza aggravante delle lesioni gravissime, il Tribunale ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 3821 Anno 2026 Presidente: NI NI Relatore: DI UR AE Data Udienza: 25/11/2025 illogicamente affermato, con riferimento alla persona offesa, “la verosimile perdita della vista di un occhio”, mentre il sanitario si è limitato, come risulta anche dalle produzioni difensive (fotografie e s.i.t. del dott. Vincenzo IN), a segnalare un ematoma oculare suscettibile di pronta guarigione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è passibile di rigetto.
1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
1.1. Al riguardo, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 19214 del 23/09/2015, dep. 09/05/2016), l'inutilizzabilità assoluta, nei confronti di terzi, prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, è subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato a quello attribuito al terzo ed è finalizzata ad impedire che l'utilizzazione di dette dichiarazioni possa risolversi, comunque, sia pure indirettamente, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese (Sez. 4, n. 15451 del 14/3/2012, Rv. 253510; Sez. 6, n. 41118 del 18/9/2013, Rv. 256272). Né l'indicata condizione può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che i dichiaranti risultino in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico (tra le altre, Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Rv. 258109); occorre che le vicende in questione, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penale a carico dello stesso soggetto (tra le altre, Sez. 1, n. 8099 del 29/01/2002, Rv. 221327; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 25/01/2008, Rv. 239195). La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (Sez. 2, n. 18241 del 26/01/2022, Rv. 283405 – 02). Conseguentemente, là dove non sussista una connessione probatoria con le caratteristiche sopra delineate, devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese dal soggetto che, pur essendo indagato o indagabile per altro reato, assuma solo la specifica veste di testimone rispetto al delitto attribuito al terzo.
1.2. Il provvedimento impugnato è coerente con i sopra esposti principi, perché ha dato conto, a fronte della censura difensiva, non solo della mancata contestazione del reato di rissa, ma anche della necessità di valutare la sussistenza del reato di lesioni aggravate ascritto all’indagato a prescindere dall’ipotizzato delitto di cui all’art. 588 cod. pen., così negando, in concreto e oggettivamente, la ravvisabilità di una influenza probatoria tra i predetti reati Si tratta di una valutazione che ragionevolmente supporta il giudizio di utilizzabilità delle dichiarazioni, dalle quali sono stati tratti i gravi indizi di colpevolezza, e che resiste alla diversa allegazione del ricorrente, la quale tende, in sostanza, a rappresentare una diversa prospettazione dei fatti e una opposta valutazione degli elementi apprezzati in sede di merito, in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità.
2. Il secondo motivo del ricorso è anch’esso infondato. Il ricorrente non ha tenuto conto che l’ordinanza impugnata ha desunto la gravità indiziaria anche da elementi probatori diversi dalle dichiarazioni di cui è contestata 2 l’utilizzabilità; in particolare dalle sommarie informazioni rese dalla persona del tutto estranea alla vicenda, XXXXXXXXXXXXXXXXX, oltre che da argomenti di natura logica fondati sull’attività investigativa compiuta nell’immediatezza. Avrebbe dovuto, pertanto, illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle dichiarazioni inutilizzabili ai fini della cosiddetta "prova di resistenza"; è, infatti, pacifico che gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n.39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02 Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 De Matteis Rv. 270303 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01 Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01).
2.1. Tra gli aspetti ai quali si riferisce la critica di manifesta illogicità della motivazione, quelli concernenti il numero dei soggetti presuntivamente aggrediti e la sottovalutazione delle lesioni subite da XXXXXXXXXXXXXXX non assumono rilevanza determinante ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, tanto che il ricorso non ne deduce la decisività. Si tratta, del resto, di censure in fatto che non sono consentite.
2.2. Per quanto attiene, invece, all’aspetto della sopravvalutazione delle lesioni subite da XXXXXXX, il Tribunale ha dato prevalenza alle risultanze della documentazione sanitaria, in cui è espresso un giudizio prognostico, ancorato a dati tecnici e scientifici, sulla perdita della vista di un occhio, rispetto alle allegazioni difensive. D’altra parte, le fotografie prodotte in sede di udienza ex art. 310 cod. proc. pen. non forniscono informazioni sicure sull’evoluzione delle lesioni riscontrate nell’immediatezza sul viso e sull’occhio di XXXXXXXXXXXXXXX, mentre le dichiarazioni del dott. IN non si discostano dai referti e, anzi, hanno un contenuto più approssimativo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AE DI UR NI NI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza per la contestata aggravante di cui all'art. 583 cod. pen., rigettando il ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha accolto l'appello cautelare presentato dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 23 giugno 2025, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXX per il concorso (con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) nel tentato omicidio pluriaggravato ovvero per il concorso in lesioni pluriaggravate ai danni di XXXXXXXXXXXXXXX, applicando la misura del divieto di dimora nel comune di Mazzarino con divieto di farvi rientro senza l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, per il concorso in lesioni aggravate ex artt. 582, 583 e 585, secondo comma, cod. pen .
2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX,a mezzo dei difensori avv. Michele Ambra e avv. NN UD GG, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata denunciando: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'articolo 197, comma 1, cod. proc. pen., per avere ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni accusatorie di soggetti che hanno partecipato a una rissa nei confronti dei concorrenti nella medesima rissa, non potendo i medesimi ricoprire l'ufficio di testimone;
- vizio di motivazione con riguardo al numero dei soggetti che sarebbero stati aggrediti nonché per la sottovalutazione delle lesioni subite da XXXXXXXXXXXXXXXXe per la sopravvalutazione della gravità delle lesioni subite da XXXXXXXXXXXXXXX. Il Tribunale ha collocato sul luogo del fatto quattro soggetti, due italiani e due tunisini, escludendo quindi la presenza di altri, senza fornire alcuna plausibile spiegazione utile a smentire le dichiarazioni rese dagli indagati che avevano concordemente fatto riferimento alla presenza di molte altre persone schieratesi in favore di XXXXXXX e contro di loro. Quanto alla circostanza aggravante delle lesioni gravissime, il Tribunale ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 3821 Anno 2026 Presidente: NI NI Relatore: DI UR AE Data Udienza: 25/11/2025 illogicamente affermato, con riferimento alla persona offesa, “la verosimile perdita della vista di un occhio”, mentre il sanitario si è limitato, come risulta anche dalle produzioni difensive (fotografie e s.i.t. del dott. Vincenzo IN), a segnalare un ematoma oculare suscettibile di pronta guarigione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è passibile di rigetto.
1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
1.1. Al riguardo, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 19214 del 23/09/2015, dep. 09/05/2016), l'inutilizzabilità assoluta, nei confronti di terzi, prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, è subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato a quello attribuito al terzo ed è finalizzata ad impedire che l'utilizzazione di dette dichiarazioni possa risolversi, comunque, sia pure indirettamente, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese (Sez. 4, n. 15451 del 14/3/2012, Rv. 253510; Sez. 6, n. 41118 del 18/9/2013, Rv. 256272). Né l'indicata condizione può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che i dichiaranti risultino in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico (tra le altre, Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Rv. 258109); occorre che le vicende in questione, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penale a carico dello stesso soggetto (tra le altre, Sez. 1, n. 8099 del 29/01/2002, Rv. 221327; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 25/01/2008, Rv. 239195). La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (Sez. 2, n. 18241 del 26/01/2022, Rv. 283405 – 02). Conseguentemente, là dove non sussista una connessione probatoria con le caratteristiche sopra delineate, devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese dal soggetto che, pur essendo indagato o indagabile per altro reato, assuma solo la specifica veste di testimone rispetto al delitto attribuito al terzo.
1.2. Il provvedimento impugnato è coerente con i sopra esposti principi, perché ha dato conto, a fronte della censura difensiva, non solo della mancata contestazione del reato di rissa, ma anche della necessità di valutare la sussistenza del reato di lesioni aggravate ascritto all’indagato a prescindere dall’ipotizzato delitto di cui all’art. 588 cod. pen., così negando, in concreto e oggettivamente, la ravvisabilità di una influenza probatoria tra i predetti reati Si tratta di una valutazione che ragionevolmente supporta il giudizio di utilizzabilità delle dichiarazioni, dalle quali sono stati tratti i gravi indizi di colpevolezza, e che resiste alla diversa allegazione del ricorrente, la quale tende, in sostanza, a rappresentare una diversa prospettazione dei fatti e una opposta valutazione degli elementi apprezzati in sede di merito, in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità.
2. Il secondo motivo del ricorso è anch’esso infondato. Il ricorrente non ha tenuto conto che l’ordinanza impugnata ha desunto la gravità indiziaria anche da elementi probatori diversi dalle dichiarazioni di cui è contestata 2 l’utilizzabilità; in particolare dalle sommarie informazioni rese dalla persona del tutto estranea alla vicenda, XXXXXXXXXXXXXXXXX, oltre che da argomenti di natura logica fondati sull’attività investigativa compiuta nell’immediatezza. Avrebbe dovuto, pertanto, illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle dichiarazioni inutilizzabili ai fini della cosiddetta "prova di resistenza"; è, infatti, pacifico che gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n.39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02 Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 De Matteis Rv. 270303 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01 Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01).
2.1. Tra gli aspetti ai quali si riferisce la critica di manifesta illogicità della motivazione, quelli concernenti il numero dei soggetti presuntivamente aggrediti e la sottovalutazione delle lesioni subite da XXXXXXXXXXXXXXX non assumono rilevanza determinante ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, tanto che il ricorso non ne deduce la decisività. Si tratta, del resto, di censure in fatto che non sono consentite.
2.2. Per quanto attiene, invece, all’aspetto della sopravvalutazione delle lesioni subite da XXXXXXX, il Tribunale ha dato prevalenza alle risultanze della documentazione sanitaria, in cui è espresso un giudizio prognostico, ancorato a dati tecnici e scientifici, sulla perdita della vista di un occhio, rispetto alle allegazioni difensive. D’altra parte, le fotografie prodotte in sede di udienza ex art. 310 cod. proc. pen. non forniscono informazioni sicure sull’evoluzione delle lesioni riscontrate nell’immediatezza sul viso e sull’occhio di XXXXXXXXXXXXXXX, mentre le dichiarazioni del dott. IN non si discostano dai referti e, anzi, hanno un contenuto più approssimativo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AE DI UR NI NI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3