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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/06/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6431/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. MARANCA LUCA MARIA che lo rapp.ta e difende Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to presso la sede legale dell'ente in Napoli, rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 AZZANO STEFANO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 il ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità dei seguenti provvedimenti di revoca della prestazione Naspi: n. prot. 66494388538-2 del 22.02.2024 per il periodo dal 18/12/2018 al 12/07/2020, per la somma di Euro 12.927,38 e n. prot. 66494478094-7 del 28.02.2024 per il periodo dal 11/01/2017 al 31/03/2017, per la somma di Euro 2.118,29. Allegava di aver presentato ricorso amministrativo e che questo era stato accolto, con la motivazione “Il ricorso amministrativo del ricorrente , presentato il 24/07/2024, è stato definito Parte_1 amministrativamente in data 30/08/2024 con il seguente esito: RRA per cessata materia del contendere. Debito estinto”, ma che a ciò non era seguita alcuna restituzione. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'illegittimità degli indebiti comunicati CP_ dall' e condannarsi l' previdenziale convenuto alla restituzione delle somme già trattenuta, spese vinte. CP_2 CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, spese vinte. Precisava che l'indebito era legittimo in quanto con la sentenza n. 648/20023 del Tribunale di Torre Annunziata era stato accertato che il rapporto di lavoro si era svolto per l'intero periodo dal 01.04.2010-09.03.2020, periodo durante il quale il ricorrente aveva percepito, come visto, l'indennità di disoccupazione Naspi. Chiedeva di acquisire d'ufficio la perizia depositata dal CTU nominato nel giudizio iscritto sub RG n. 3562/2020 del Tribunale di Torre Annunziata. All'odierna udienza a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta superflua l'attività istruttoria, il giudice decideva con la presente sentenza.
La domanda non è fondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono. L'indebito riguarda la prestazione Naspi, che è una indennità di disoccupazione. Per quanto riguarda la ripetibilità, c'è da rilevare che nel caso che occupa si è in presenza di un indebito oggettivo, sottratto alla disciplina speciale dell'indebito previdenziale, non essendo questa applicabile al caso di specie in quanto disciplina eccezionale, applicabile esclusivamente agli indebiti pensionistici. CP_ Invero le disposizioni speciali sulla irripetibilità dell'indebito vigenti in relazione ai crediti dell , che derogano al principio generale di cui all'art. 2033 c.c., si riferiscono tutte a prestazioni pensionistiche, in tutto o in parte non dovute. Lo dispongono espressamente tutte le norme che, nel corso del tempo, hanno variamente disciplinato la materia, ossia sia l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, sia l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, sia la norma da applicare nella specie, ossia l'art. 1 commi da 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Tale principio è stato statuito in fattispecie analoga a quella per cui è causa da Cass., n. 3488/03 e, per ipotesi simili, da Cass., 18169/03 e 19908/04. In ragione della natura di prestazione di sostegno al reddito istituita dalla legge, pur nella mancanza di errore o dolo da parte del fruitore della prestazione, l conserva il diritto alla ripetizione dei pagamenti a termini di legge Controparte_3 indebiti, nei soli limiti della prescrizione decennale di cui agli art. 2033 e 2946 C.c. Risulta evidente che la fattispecie in oggetto sia qualificabile nei termini dell'indebito oggettivo. Tale qualificazione è giuridicamente corretta perchè (Cass. 3994/2006, cit.) l'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine giacchè il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito. Va quindi applicato l'art. 2033 c.c. secondo il quale “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Sulla legittimità della norma è intervenuta la Corte Costituzionale, da ultimo con sentenza n. 8/2023. Quindi non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte giacché la presente causa concerne una prestazione si previdenziale ma non di tipo pensionistico, mentre le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988, n. 89 si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “ pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Trattandosi di norme speciali rispetto a quella generale codicistica (art. 2033), non possono applicarsi in via analogica a fattispecie da essa non espressamente contemplate. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Nessuna contestazione è stata mossa sull'effettivo pagamento dell'indennità Naspi, dovendosi pertanto considerare percepita dal ricorrente e, legittimando così il recupero delle somme pagate per il medesimo periodo a titolo di sostegno al reddito. Il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione e la stagionalità dei rapporti di lavoro. Con riferimento alla eccepita carenza di motivazione del provvedimento amministrativo, nei giudizi in cui si controverta del CP_ diritto dell' alla ripetizione di prestazioni, si evidenzia che è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate (Cass. civ., sez. lav., 30 settembre 2014 n. 20604; Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 2003 n. 2804; cfr., altresì, Cass., sez. lav., 2032/2006, che così conclude: “La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorché dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato”.)
Pertanto tale motivo di impugnazione è infondato.
CP_ Nel caso di specie, dalla memoria di costituzione dell' resistente si evince come l'indebito de quo sia stato determinato dalla avvenuta corresponsione, in favore del ricorrente, di un'indennità di disoccupazione Naspi ab origine non spettante, per “rioccupazione”. Invero, a seguito dell'invio della sentenza, dopo la domanda del ricorrente al fondo di garanzia, è risultato che il ricorrente alle date di percezione della Naspi fosse ancora in servizio presso il suo datore di lavoro, per cui non era sussistente il requisito della disoccupazione al momento della domanda di Naspi. La prestazione, pertanto, risultava indebita in quanto il diritto non si era mai perfezionato, non era mai sorto. Per quanto riguarda la stagionalità, si evidenzia che dalla documentazione depositata dal ricorrente, ovvero dai contratti temporalmente limitati che a suo dire proverebbero la stagionalità dei rapporti di lavoro e quindi, di conseguenza, la presenza di periodi non lavorati legittimamente indennizzati con Naspi, non emerge alcun elemento relativo alla stagionalità del rapporto;
tale caratteristica del rapporto di lavoro poi è smentita dalla ulteriore documentazione in atti, ovvero dal contenuto del ricorso e soprattutto dal contenuto della sentenza allegata. Il ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo che va dal 01.04.2010-09.03.2020, con riconoscimento anche delle differenze retributive, allegando di aver lavorato l'intero periodo e di essere stato inquadrato con contratti part time e full time dal 2010; ha allegato di avere sempre lavorato dal martedì alla domenica, dalle ore 10.30 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00, e di aver lavorato anche nei giorni festivi, chiedendo il riconoscimento del lavoro full time anche chiedendo la prova per testi sulle suddette circostanze. La sentenza fa sempre riferimento alla richiesta del ricorrente di accertamento del rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo, accerta che la resistente non ha mai contestato il dato allegato, e all'esito dell'istruttoria riconosce al ricorrente che “vi è prova ragionevole di un orario protrattosi per sei giorni a settimana dalle 10,30 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 24,00.” Nel dispositivo si legge “condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente, per le causali riconducibili al rapporto di lavoro protrattosi dall'aprile 2010 al 9 marzo 2020 in motivazioni esplicitate, la somma complessiva di €. 160.676,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di Legge sul rivalutato, da calcolarsi con decorrenza 22 luglio 2020”. Non possono quindi esservi dubbi sul fatto che è stato giudizialmente accertato che il ricorrente ha lavorato anche nei periodi in cui ha percepito la Naspi, e che i contratti documentano solo una circostanza parziale, superata dall'accertamento giudiziale. Né alcuna buona fede può essere riconosciuta al ricorrente, attesa la totale consapevolezza di percepire un trattamento di disoccupazione pur lavorando. Infine, per quanto riguarda il ricorso amministrativo che il ricorrente allega essere stato accolto, va rilevato che nella documentazione depositata non corrisponde il numero di protocollo indicato nelle ricevute (Ricevuta dell'Istanza n° 2653852 CP_ del 24/07/2024 N° Protocollo: .5101.24/07/2024.0224740; Ricevuta dell'Istanza n° 2653869 del 24/07/2024 CP_ N° Protocollo: .5101.24/07/2024.0224741) a quello indicato nella email ( - Ricorrente CodiceFiscale_1
Il ricorso amministrativo del ricorrente presentato il 24/07/2024, è Parte_1 Parte_1 stato definito amministrativamente in data 30/08/2024 con il seguente esito: RRA per cessata materia del contendere. - debito estinto); le ricevute si riferiscono a “prestazioni pensionistiche”; dalle stesse non emerge la prova che esse di riferiscano al ricorso contro i provvedimenti di indebito oggi impugnati, tantomeno che vi si riferisca la mail in cui si comunica la cessazione della materia del contendere per estinzione del debito.
Pertanto la domanda va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 08/11/2024 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Rigetta la domanda Pone le spese di lite a carico di parte ricorrente, che liquida in € 1.500 oltre accessori di legge.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti.