Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 14/05/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
R.G. n. 3/2025 Proc. Un.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale riunito in camera di consiglio in data 07/05/2025 nelle persone dei signori:
Dott. Barbara Licitra Presidente
Dott. Sara Cargasacchi Giudice
Dott. Maria Martina Marchini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 3-1/2025 Proc. Un. promosso su ricorso depositato in data 04/03/2025
DA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Saggini (C.F. ), nonché in C.F._1 via disgiuntiva dall'Avv. Jasmine Asaad (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso i predetti difensori in Milano, Corso Magenta n. 56
Ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Galletti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in Roma, via C.F._3
Andrea Vesalio n. 22
Resistente nonché
44, 39 e 40 CCII, con richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 54 CCII
R.G. n. 3-2/2025 Proc. Un.
Con promosso con ricorso depositato in data 24/04/2025 dalla Resistente (C.F. CP_1
), in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Gabriele Galletti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il predetto C.F._3
difensore in Roma, via Andrea Vesalio n. 22
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 04/03/2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1
• fissata udienza per la data del 16/04/2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo pec a cura della Cancelleria;
• in data 15/04/2025 si è costituita parte resistente, chiedendo il rigetto dell'istanza;
• alla predetta udienza del 16/04/2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un breve termine per repliche, vista la costituzione di parte resistente il giorno prima dell'udienza e, in ogni caso, ha contestato la memoria di costituzione;
il procuratore di parte resistente si è riportato agli atti;
il Giudice, ritenuta l'opportunità, ha concesso il termine richiesto da parte ricorrente e rinviato all'udienza del 24/04/2025;
• in data 24/04/2025 ha depositato nell'ambito del medesimo procedimento Controparte_1
unitario n. 3/2025 “Ricorso per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 44, 39 e 40 CCII, con richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 54 CCII”;
• all'udienza svoltasi in pari data, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza in questione e il Giudice ha invitato le parti a discutere in ordine al profilo dell'ammissibilità della stessa anche alla luce del disposto dell'art. 40 comma 10 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 136/2024; quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, le parti hanno insistito come in atti;
Pagina nr. 2 OSSERVA
I) In ordine all'ammissibilità della domanda svolta da con “Ricorso Controparte_1 per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 44, 39
e 40 CCII, con richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 54 CCII” ha depositato in data 24/04/2025 una domanda “prenotativa” ai sensi dell'art. 44 Controparte_1
CCII, chiedendo la concessione del termine massimo di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano, dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano e della documentazione elencata all'art. 39, commi 1 e 2, del CCII, nonché chiedendo la conferma delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo CCII.
La predetta domanda, in quanto presentata in pendenza di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (procedimento aperto in data 04/03/2025 con ricorso depositato da parte del creditore e rubricato al P.U. 3-1/2025), rientra nell'ambito di Parte_1 applicazione dell'art. 40 co. 10 CCII, che così dispone: “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo
41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8”.
La norma in esame prevede un limite temporale per l'esercizio della facoltà di presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte del debitore nei cui confronti sia già pendente un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore o dal P.M.: il limite in questione (la cui violazione integra una causa di decadenza o di improponibilità della domanda a seconda che – rispettivamente – la domanda sia presentata nel medesimo procedimento o in via autonoma) è costituito dalla “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41” e si identifica pertanto con la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 41 CCII, senza che rilevino, ai fini dell'individuazione del predetto termine, eventuali ulteriori rinvii dell'udienza in questione.
Tale soluzione interpretativa si impone alla luce del dato testuale della disposizione citata, che mentre nella sua versione previgente faceva riferimento al limite della “prima udienza”,
Pagina nr. 3 attualmente, a seguito delle modifiche operate dal D. Lgs. 136/2024 (proprio “al fine di individuare con previsione quale sia la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale nel corso della quale è possibile per il debitore proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi a pena di decadenza, al fine di risolvere i dubbi applicativi emersi sul limite di operatività della decadenza ivi prevista”, cfr. Relazione illustrativa), fa riferimento alla “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41”: la significativa specificazione aggiunta in sede di “Correttivo- ter” consente di individuare, quale termine ultimo per l'esercizio della facoltà del debitore di cui si discute, la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza.
Nel caso di specie, l'udienza per la convocazione delle parti ex art 41 CCII era stata fissata per la data del 16/04/2025: a fronte di ciò, ha depositato la domanda ex art. 44 CCII – Controparte_1
nel medesimo procedimento unitario - solo in data 24/04/2025 ed è pertanto incorsa nella decadenza di cui all'art. 40 comma 10 CCII (risultando invero irrilevante a tali fini, per tutti i motivi sopra esposti, il rinvio dell'udienza al 24/04/2025, nel caso di specie disposto su richiesta di parte ricorrente per consentirne compiutamente l'esercizio del diritto di replica, a fronte della costituzione di parte resistente il giorno prima dell'udienza del 16/04/2025).
Ne consegue che la domanda ex art. 44 CCII depositata da in data 24/04/2025 Controparte_1
deve essere dichiarata inammissibile, con ogni conseguenza anche in punto di inefficacia delle misure protettive domandate nell'ambito della stessa ai sensi dell'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo CCII e pubblicate nel Registro Imprese in data 28/04/2025 (cfr. visura aggiornata in atti), che devono essere dunque revocate.
II) In ordine alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale
Stante l'inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII svolta da è possibile CP_2
procedere al vaglio della domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da
[...]
Parte_1
Sul punto, il Tribunale rileva quanto segue:
• sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo
Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Pt_1
e precisamente la sede legale è situata in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 19, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare “la gestione, la conduzione, la compravendita e la locazione di bar, ristoranti, alberghi, pensioni, residence, meuble', pub, discoteche, dancing, pizzerie, gelaterie, sale da gioco ed esercizi pubblici
(…)” come da visura camerale, agli atti;
Pagina nr. 4 • per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, dai bilanci relativi agli esercizi
2022 e 2023 agli atti (ricompresi nel triennio qui di interesse 2022-2024) risulta il superamento delle soglie ex lege previste, e in particolare: attivo 2022 € 834.174, attivo
2023 € 2.241.490, ricavi 2022 € 1.326.932, ricavi 2023 € 1.565.877, debiti 2022 € 787.822, debiti 2023 € 2.054.326;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000. In particolare,
l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non oggetto di rateizzazione, risulta pari a € 381.063,09 e il credito del ricorrente, risultante in parte da un piano di rientro per € 137.669,22 (doc. 6 ricorrente) e quanto alla restante parte da fatture (doc. 7 ricorrente), come di seguito meglio specificato, ammonta ad euro
317.016,29;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, ha contestato la sussistenza di una propria situazione Controparte_1
di insolvenza, allegando che:
- il credito invocato in questa sede da – relativo Parte_1
a canoni di locazione scaduti e non corrisposti da parte di quale Controparte_1
conduttrice dell'immobile in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 19 – risulta contestato, in quanto compensato da un controcredito relativo ad interventi di manutenzione straordinaria per complessivi € 219.611,00 realizzati dalla medesima CP_1
nonostante il relativo obbligo fosse contrattualmente previsto a carico della
[...]
locatrice Parte_1
- i pignoramenti presso parte ricorrente quale terzo pignorato citati da quest'ultima in sede di ricorso quali indici di insolvenza erano, per la maggior parte, di importi del tutto esigui;
inoltre, uno dei crediti azionati con pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è stato poi oggetto di rateizzazione;
- l'andamento dell'attività alberghiera è stato valutato positivamente da
[...]
nella misura in cui ha manifestato la sua disponibilità ad Controparte_3 erogare un finanziamento per € 3.500.000,00 nell'ambito di una operazione che il gruppo societario di appartenenza di è in procinto di avviare e che Controparte_1 prevedrebbe la prosecuzione dell'attività aziendale previo acquisto della proprietà
Pagina nr. 5 dell'immobile da parte della società di nuova costituzione Controparte_4
[...]
Le deduzioni di parte resistente, tuttavia, non colgono nel segno, in quanto:
i) il credito per canoni di locazione scaduti e non versati allegato da parte ricorrente per complessivi € 317.016,29 risulta, in parte (€ 137.669,22), dal riconoscimento di debito contenuto nel piano di rientro sottoscritto tra le parti il 25/01/2023 (doc. 6 ricorrente) e, per la restante parte, dalle fatture prodotte in questa sede (doc. 7 ricorrente); ha contestato il credito in questione sollevando Controparte_1
eccezione di compensazione per l'esistenza di un proprio controcredito, derivante da interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile condotto in locazione sostenuti direttamente, nonostante l'obbligo in questione fosse contrattualmente posto a carico della locatrice Parte_1
Viene quindi in rilievo il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale
“La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare
l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass.
Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020).
Orbene, a sostegno della propria prospettazione, parte resistente ha allegato una fattura (doc. 6 resistente) contenente una mera elencazione di interventi per complessivi € 219.611,00 del tutto generica, che non rende possibile alcuna valutazione in ordine alla natura ordinaria o straordinaria degli interventi medesimi;
inoltre – e ciò risulta dirimente – non risulta in alcun modo provato l'effettivo esborso da parte di in relazione all'importo di cui alla predetta Controparte_1
fattura e imputabile a interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile; in ogni caso, l'asserito controcredito di risulterebbe comunque Controparte_1
sensibilmente inferiore rispetto al credito allegato da Parte_1
[...]
Ne consegue che, stante la genericità e il difetto di prova delle eccezioni sollevate da parte resistente, è possibile affermare in questa sede, in via incidentale, l'esistenza del credito allegato da parte ricorrente;
Pagina nr. 6 ii) il citato finanziamento deliberato da risulta a favore Controparte_3
Con di una società distinta da (e segnatamente CP_1 Controparte_4
doc 13 resistente), di talché tale circostanza è del tutto indifferente rispetto alla
[...]
valutazione di insolvenza di parte resistente;
iii) in ogni caso, una situazione di insolvenza è desumibile anche da indici ulteriori, e segnatamente l'esistenza di plurimi pignoramenti presso terzi risultati vani, anche per importo di modesto valore (docc. 12-18 ricorrente) e l'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali che, al netto delle rateizzazioni, ammonta ad € 381.063,09 (cfr. informativa in atti); CP_5
• alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 26 e ss. CCII;
1. DICHIARA inammissibile la domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 44, 39 e 40 CCII depositata da in data Controparte_1
24/04/2025 e, per l'effetto,
2. REVOCA le misure protettive pubblicate nel Registro Imprese in data 28/04/2025;
3. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 19; P.IVA_2
4. NOMINA giudice delegato la Dott.ssa Maria Martina Marchini;
5. NOMINA Curatore il Dott. soggetto iscritto all'elenco istituito ai Persona_1 sensi dell'art. 356 CCII in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
6. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto,
il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
Pagina nr. 7 7. FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 25/09/2025 alle ore 10:00 davanti al giudice delegato Dott.ssa Maria Martina Marchini, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande insinuazione e dei relativi documenti a norma dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti,
anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Pagina nr. 8 Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 07/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Martina Marchini Barbara Licitra
Pagina nr. 9