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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/07/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. 37/2025 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI Sezione Minori
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
Dott.ssa Roberta Savelli Consigliere
Dott. Aldo Amoia Componente privato
Dott.ssa Grazia Pierri Componente privato previo scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di impugnazione ex art. 56 co. 4 L. n. 184/1983 instaurato da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Maria Anna Pia Parte_1
Castellaneta
- Impugnante -
nei confronti di
Avv. FALCETTA Riccardina, nella qualità di tutore e difensore dei minori e Persona_1 Persona_2
- Parte Contumace -
nonché di 1 PG presso la Corte di Appello in sede
- Interveniente “ex lege” -
e di e Controparte_1 Controparte_2
- Parti Contumaci -
OGGETTO: “Altri procedimenti in materia minorile”.
Conclusioni dell'impugnante: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc,
depositate in prossimità dell'udienza dell'11.7.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – e , genitori di (nt. il 26.9.2006), Controparte_1 Controparte_2 Per_3
(nt. il 6.8.2010) e (nt. il 18.4.2012), sono stati dichiarati Per_1 Persona_2
decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli con decreto del
30.9.2021 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari, che ha confermato il loro affidamento all'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Molfetta per il prosieguo del percorso comunitario, disponendo l'apertura dei procedimenti a loro tutela da iscriversi nel
Registro Abbandono.
2. – Con ricorso del 29.11.2021 ha chiesto al TM di Bari di disporre Parte_1
in suo favore l'adozione dei nipoti “ex fratre” e , ai sensi Per_1 Persona_2
dell'art. 44 lett. a) L. 184 del 1983, poiché i minori – cui è legato da un vincolo d'affetto,
oltre che familiare – sono da lungo tempo “istituzionalizzati”.
3. – All'esito dell'istruttoria svolta, il TM di Bari ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'accoglimento del ricorso e, pertanto, con sentenza n. 398/2024 del 3.12.2024 ha dichiarato non farsi luogo all'adozione dei predetti minori da parte dello zio
[...]
. Parte_1
2 4. – La NPIA ha diagnosticato ai tre minori alcuni disturbi, soprattutto del comportamento. In particolare, a è stato riscontrato un “disturbo oppositivo Per_3
provocatorio”, che ha reso necessario il supporto di un insegnante di sostegno;
ha Per_2
manifestato una “sindrome ipercinetica di altro tipo, disturbi evolutivi specifici misti, in
soggetto con ambiente familiare svantaggiato”; per è stata posta diagnosi di “disturbo Per_1
dell'attenzione e dell'attività, disturbo emozionale dell'infanzia, disturbi evolutivi delle
abilità scolastiche non specificate, in soggetto con ambiente familiare svantaggiato”, che hanno comportato il suo trasferimento in apposita struttura terapeutica. Quest'ultima minore abbisogna di costante ed adeguato monitoraggio da parte di personale specializzato, al fine di consentirne un positivo percorso di crescita giacché ha la tendenza ad assumere atteggiamenti oppositivi e provocatori, nonché condotte pericolose e imprevedibili.
5. – A seguito dell'intervenuta dichiarazione di decadenza dalla responsabilità
genitoriale sono stati avviati, su iniziativa della Procura Minorile, in data 16.9.2021, i procedimenti nn. 60000026/2021, 60000027/2021 e 60000028/2021 Reg. Abb., finalizzati a verificare la sussistenza della condizione di abbandono dei minori.
6. – Gli zii paterni hanno proposto ricorso per ottenere la pronunzia di adozione dei minori ai sensi dell'art. 44 lett. a) L. 184/1983. Per con sentenza n. 278/2024 del Per_3
4-11.9.2024, è stata disposta l'adozione da parte della zia e del coniuge. Parte_2
Invece, per (ospite di un centro residenziale terapeutico di Molfetta) e Per_1 [...]
(collocato in una comunità di Barletta) il TM di Bari, come già detto, ha ritenuto Per_2
insussistenti le condizioni per far luogo all'adozione da parte dello zio . Parte_1
7. – Avverso la sentenza n. 398/2024 del TM di Bari quest'ultimo ha proposto impugnazione ex art. 56 co. 4 L. n. 183/1984, sulla scorta di quattro motivi, chiedendo di revocare, annullare o comunque di privare di ogni effetto la pronunzia gravata e di farsi luogo all'adozione ex art. 44 lett. a) legge n. 184/1983 dei nipoti e . Per_1 Persona_2
3 8. – Con il primo motivo l'impugnante ha testualmente denunciato “ERRONEA
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE ARTT. ART.
“così testualmente, nde) 337 TER C.C. - ART. 3 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
SUI DIRITTI DEL MINORE DEL 1989 - ART. 24 CARTA EUROPEA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DEL CITTADINO, FIRMATA A NIZZA NEL 2000 SOTTO LA RUBRICA
“I DIRITTI DEL BAMBINO”, RECEPITA DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO
2201/2003 – ART. 12 CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI SUI DIRITTI CP_3
DEL FANCIULLO, PROMULGATA IL 20 NOVEMBRE 1989 (L. 27 LUGLIO 1991 N. 176)
44 L.N. 184/1983”. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe affetta da erronea e insufficiente motivazione nonché da violazione di legge nella parte in cui il TM di Bari ha affermato che “allo stato non vi siano le condizioni per farsi luogo alla richiesta adozione,
nonostante la forte volontà dei minori di rientrare in famiglia”. Così ritenendo, si sarebbe negata l'adozione senza tenere in adeguata considerazione la volontà espressa dai minori di rientrare in famiglia, oltre che il loro forte legame affettivo con gli zii. In secondo luogo, si assume la violazione degli artt. 44 e segg. L. n. 184/1983, sostenendosi la ricorrenza di tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di adozione cd. “in casi particolari”
da parte di , non solo sotto il profilo soggettivo, ma anche oggettivo. Si Parte_1
deduce, in proposito, che il Collegio di prime cure avrebbe errato nel rigettare la sua richiesta,
così violando l'art. 57 co. 1 n. 2) L. n. 184/1983, non valutando, inoltre, ai fini del perseguimento dell'interesse dei minori, l'“utilità” dell'adozione intesa quale “preminente
somma di vantaggi di ogni genere e specie ed il minor numero di inconvenienti”.
9. – Con il secondo motivo si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse nei giudizi n. 60000027/2021 R.G. Abb. e n. 60000028/2021 R.G. Abb., che deporrebbero per l'accoglimento della richiesta di adozione “in casi particolari” da parte di
. In particolare, si richiamano, al riguardo, le relazioni di aggiornamento Parte_1
4 redatte dagli operatori degli enti pubblici coinvolti, da cui il primo giudice si sarebbe discostato senza una valida motivazione.
10. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione della Carta dei diritti della famiglia,
dell'art. 8 Cedu e dell'art. 315-bis co 2 cod. civ., non essendosi salvaguardato il diritto dei minori a vivere nella loro famiglia d'origine, né riconosciuto l'obbligo dello Stato di apprestare ogni mezzo per evitare interferenze nella vita familiare. Si sostiene, in proposito,
che il mantenimento di rapporti significativi dei minori con la famiglia biologica appare difficile da realizzare nel caso di loro affidamento a terzi e che la loro ulteriore permanenza in comunità si pone in contrasto con le norme nazionali e sovranazionali innanzi richiamate.
11. – Infine, con il quarto ed ultimo motivo si lamenta l'erronea ed insufficiente motivazione circa la condizione personale e di vita dei coniugi nonché la Parte_3
ravvisata sussistenza di condizioni ostative all'adozione, avendo il Collegio di prime cure omesso di considerare altri aspetti della vicenda, come l'esistenza del legame affettivo tra adottante e minori e la volontà manifestata dagli zii paterni di accoglierli e di far fronte alle loro problematiche.
12. – E' stato acquisito il parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazione reso dal PG in sede il 28.1.2025.
12.1. – Nel giudizio di gravame non hanno inteso costituirsi né il tutore dei minori e né
i loro genitori, dei quali, pertanto, va dichiarata la contumacia.
13. – All'udienza dell'11.7.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
14. – L'impugnazione – con riferimento a tutti i motivi in cui essa si articola – non può
essere accolta.
15. – Invero, il TM di Bari ha compiuto una delibazione attenta e meditata della vicenda sottoposta al suo vaglio, motivando congruamente e condivisibilmente la statuizione finale di non farsi luogo all'adozione dei minori alla luce di risultanze istruttorie aventi natura oggettiva.
5 16. – Il primo motivo si fonda sulla dedotta “pretermissione” della volontà espressa dai minori di andare a vivere con gli zii paterni nonché sul legame affettivo Parte_3
esistente fra loro. Al riguardo, occorre rilevare – malgrado in sede di ascolto i minori, stanchi della lunga “istituzionalizzazione”, abbiano manifestato il desiderio di rientrare a casa e di condurre una vita “normale” insieme agli zii – che, cionondimeno, è demandato pur sempre al giudice l'ineludibile potere-dovere di operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi:
ossia, da un lato, tener conto dei desideri esistenziali dei minori e, dall'altro lato, soppesare le esigenze di effettiva tutela degli stessi, quali soggetti fragili e vulnerabili. La circostanza che i nipoti abbiano dichiarato di voler vivere con gli zii non può assumere, quindi, valenza dirimente ai fini della decisione in ordine alla loro vita futura. In realtà, è imprescindibile valutare, primariamente, il tipo di relazione esistente tra la parte istante ed i minori e se questa relazione sia meritevole o meno di essere “assecondata” in funzione del loro superiore interesse morale e materiale. S'intende dire che rispetto al semplice proposito dei nipoti di vivere con gli zii dovrebbe pur sempre darsi prevalenza all'esigenza prioritaria degli stessi di crescere in una famiglia che sia idonea a prendersi cura adeguatamente di loro. D'altra parte,
l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza od altro atto istruttorio finalizzato ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto (cfr., in tal senso, Cass. 26.3.2010 n. 7282 nonché Cass.
26.1.2011 n. 1838), dovendo l'adozione “in casi particolari”, in ogni caso, realizzare il suo preminente interesse. Inoltre, si è affermato nella giurisprudenza unionale che, in termini generali, il parere del minore, pur dovendo essere preso in considerazione, non può, tuttavia,
costituire un vincolo decisorio per il giudice relativamente al suo regime di vita e all'assetto dei rapporti con l'uno o l'altro genitore, posto che “… Il diritto di un minore di esprimere la
propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un
diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e
6 senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore. Inoltre, se un
tribunale basasse una decisione sull'opinione di minori che sono evidentemente incapaci di
formarsi ed esprimere un'opinione sui loro desideri – ad esempio a causa di un conflitto di
lealtà – una tale decisione potrebbe essere contraria all'articolo 8 della Convenzione…”
(così, testualmente, Cass.
6.2.2025 n. 2947, pagg. 12 e 13). Dimodoché, nella fattispecie sottoposta all'esame dell'intestata Corte di Appello, non è automaticamente sufficiente che i due minori abbiano espresso la volontà di vivere con gli zii paterni, così come Parte_1
non è di per sé bastevole l'esistenza di un legame affettivo fra loro e gli aspiranti adottanti,
occorrendo pur sempre conformare la decisione all'esigenza di perseguimento del loro concreto interesse morale e materiale, attraverso l'impreteribile accertamento positivo del possesso, da parte degli zii paterni, delle risorse necessarie per garantire ai soggetti fragili l'assistenza morale e materiale, nonché l'educazione ed istruzione che i genitori non sono più
in grado di offrire ad essi.
16.1. – Nella specie, il TM di Bari ha indubitabilmente preso atto del legame affettivo esistente fra i minori e lo zio paterno, ma ha argomentatamente ritenuto, nel loro superiore interesse, di non poter fare luogo all'adozione. Come ha rammentato lo stesso ricorrente, il concetto di superiore interesse del minore è stato ricondotto dalla giurisprudenza a quello di
“utilità”. La valutazione cui è chiamato l'organo giudicante dev'essere, pertanto, specifica e concreta, con la necessità di accertare la piena capacità del richiedente e di verificare, fra l'altro, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dell'adottante,
ciò al fine di garantire il diritto dei minori ad essere accolti da persone che siano presenti nella loro vita e siano in grado di assicurare agli stessi un progetto di vita sano e armonico,
mantenendoli, provvedendo alla loro assistenza morale e materiale, alla loro istruzione ed educazione e fornendo ad essi l'ambiente più adatto per il loro migliore sviluppo. Sennonché,
nel caso in esame, l'impugnante non appare nelle condizioni di poter assicurare ai nipoti quella stabilità e cura di cui sono rimasti privi giacché, innanzitutto, l'attività lavorativa di
7 marinaio da lui svolta comporta il suo allontanamento, per lunghi periodi di tempo, da Ossi
in Sardegna, dove la coppia ha stabilito la propria residenza.
16.2. – Anche la coniuge del ricorrente è impegnata in attività lavorative stagionali al di fuori del luogo di residenza, ciò che non consente di garantire una stabilità abitativa e di vita ai minori. Peraltro, lo zio dei bambini espleta attività lavorativa solo dai mesi di aprile a novembre, sicché v'è il ragionevole dubbio che lo stesso non possa fronteggiare, nel miglior modo possibile, le non irrisorie esigenze di tipo economico e di cura di minori che, per le loro problematiche, abbisognano di un “surplus” di efficaci presidi di tutela. A ciò deve aggiungersi che la moglie presenta delle fragilità sul piano personale e Parte_4
psicologico, avendo sofferto di depressione ed essendo affetta da epilessia, per la quale è in terapia farmacologica. Peraltro, consapevole dei propri limiti personali e della mancanza di autonomia, la zia ha riferito di poter essere coadiuvata nella gestione e nell'accudimento dei minori dalla sua rete familiare (madre e zie). Inoltre, tra lei ed i bambini non risulta esservi neppure un rapporto di conoscenza tangibile ed effettivo: costei appare non essere pienamente consapevole dei disturbi di cui i bambini soffrono (diagnosticate dalla NPIA) e per le quali beneficiano del sostegno anche in ambito scolastico. Il nipote ad esempio, non pare Per_2
aver ben compreso quale sia la realtà familiare che eventualmente l'accoglierebbe; egli ha riferito che la zia ha un figlio che vive in Sardegna;
tuttavia, in realtà, Pt_4 Per_4 Per_4
sembrerebbe essere il fratello di (circostanza che si evince dal ricorso per la Parte_4
separazione relativo ai suoi genitori).
16.3. – L'adozione richiesta da non risulta, dunque, la soluzione Parte_1
maggiormente rispondente all'interesse dei minori. La vita che i coniugi potrebbero garantire ai nipoti non appare tale da consentire agli adolescenti il loro adeguato sviluppo psico-fisico,
occorrendo assicurare agli stessi un'assistenza morale e materiale, nonché una stabilità certe ed effettive. Di talché, le doglianze formulate sul punto sono prive di fondamento, dovendosi
8 reputare la decisione impugnata come diretta a salvaguardare i minori da potenziali e tutt'altro che remote situazioni di pregiudizio.
17. – Analogamente, non è ravvisabile l'eccepita erronea od omessa valutazione delle risultanze istruttorie, come prospettato con il secondo motivo di impugnazione, avendo il TM
di Bari operato una valutazione “sinergica” dell'intero materiale probatorio di cui disponeva.
Difatti, il primo giudice ha compiutamente vagliato le acquisizioni istruttorie, giungendo incensurabilmente ad escludere che, allo stato, possa ritenersi conforme all'interesse dei minori l'adozione richiesta dall'impugnante. Ciò proprio alla luce dell'aleatorio progetto di vita offerto dallo zio paterno, il quale asserisce di voler vivere con e ad Per_2 Per_1
Ossi, pur di fatto non vivendo in quel luogo. Nella relazione del Consultorio Familiare di
Sassari del 17.6.2024, depositata nell'ambito del procedimento n. 27-28/2021 Reg. Abb. (di cui si lamenta la omessa valutazione), si è riferita l'impossibilità di valutare le competenze genitoriali della coppia di zii (con cui si era cercato invano di prendere contatti telefonici senza ricevere risposta) in quanto costoro non dimoravano nel luogo di residenza ad Ossi,
bensì sull'isola d'Elba, ove impegnati a livello lavorativo ( con un contratto Parte_4
prorogato fino a ottobre mentre con contratto fino a novembre). Nella Parte_1
stessa relazione, inoltre, si sono evidenziate le notevoli criticità in ordine alla possibilità di un valido progetto di affido, emerse in sede di incontro di rete tra il SS di Molfetta, il SS di
Ossi ed il CF di Sassari. In particolare, si è annotato che “la casa di Ossi dove i coniugi hanno
la residenza di proprietà della signora ma al momento è occupata da sua madre e dal Pt_4
fratello trentaduenne affetto da una forma di disturbo dello spettro dell'autismo con disabilità
intellettiva; allo stato attuale il lavoro stagionale ha portato la coppia ad allontanarsi dalla
rete familiare di entrambi;
la signora ha un'epilessia fotosensibile;
il trasferimento dei
minori a Ossi li sradicherebbe dal loro contesto, allontanandoli dalla sorella
neomaggiorenne la quale è molto legata soprattutto al fratello …”. Da Per_3 Per_2
ciò può fondatamente arguirsi l'impossibilità o l'estrema difficoltà per la coppia di garantire
9 un complesso di relazioni fisiche ed affettive stabili ai minori ed un'adeguata e continua assistenza morale e materiale, funzionale ad un loro armonioso sviluppo psico-fisico.
L'esame della condizione personale e lavorativa di entrambi i coniugi, non dipendente da una situazione di carattere transitorio, non consente – allo stato – di formulare una prognosi positiva sulla possibilità di garantire un realizzabile progetto di accudimento e coabitazione con i minori. D'altra parte, neppure può essere trascurato lo sradicamento dei minori dal loro ambiente ed il forte legame che li lega ai nonni, alla sorella e agli altri zii, con il conseguente pregiudizio che deriverebbe agli stessi dalla recisione di detto consolidato rapporto familiare.
Infatti, il minore ha diritto ad essere tutelato in tutte quelle relazioni affettive che per lui,
all'attualità, hanno il carattere della familiarità e della stabilità. Di talché, anche sotto questo profilo, il provvedimento adottato è immune da censure in quanto il trasferimento dei bambini presso lo zio renderebbe del tutto sporadici i loro rapporti con figure parentali fondamentali e di grande ausilio nel loro percorso di crescita, quali i nonni e la sorella Per_3
18. – Il precipitato logico dei suesposti rilievi implica l'infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione, avendo il Collegio di prime cure attuato misure volte al mantenimento dei rapporti dei minori con la loro famiglia, permettendo agli stessi rientri in ambiente durante i fine-settimana presso la casa dei nonni paterni e, più in generale, nei periodi di festività. Inoltre, l'art. 8 Cedu pone a carico dello Stato obbligazioni di carattere positivo, relative al rispetto effettivo della vita familiare, stabilendo, secondo un ordine valoriale e logico di accertamento da osservarsi dai giudici nazionali, che, nel caso in cui l'esistenza di un legame familiare sia stata accertata, ciò deve condurre a consentire lo sviluppo di detto legame (Cedu 13 ottobre 2015, ric. n. 52557/14, S.H. c/Italia), dovendosi tutelare, nel più ampio contesto familiare, il vincolo tra fratelli e con tutti i parenti con cui il minore abbia rapporti significativi. Di conseguenza, non può acconsentirsi a forme di adozione del minore in ambito familiare quando le stesse appaiono non rispondenti alla salvaguardia del soggetto fragile da potenziali effetti pregiudizievoli. Ciò tanto più ove si
10 consideri che l'impugnante non risulta aver collaborato pienamente con gli organi pubblici,
di fatto sottraendosi al percorso di valutazione delle sue competenze genitoriali presso il CF
competente. Inoltre, entrambi i coniugi al di là delle dichiarazioni rese, Parte_3
dimostrano di non aver compreso appieno, in base al compendio istruttorio sopra illustrato,
la delicatezza del ruolo che sono chiamati a ricoprire. Da qui discende la ravvisata carenza di attitudini genitoriali e l'incapacità di agire in modo adeguato al fine di soddisfare tutte le attuali esigenze dei minori. Peraltro, sussistono valide ragioni, basate su una obiettiva situazione, che impediscono a tale nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita e adeguati riferimenti educativi ai nipoti. Infatti, la mancanza di una stabilità
lavorativa e abitativa dello zio paterno e le attuali condizioni di vita incompatibili con le esigenze evolutive dei minori, che lo portano in alcuni periodi addirittura a vivere su di una barca, non consentono l'adozione dei minori da parte di costui. Ciò assume tanto maggiore rilievo se si considerano, altresì, le particolari condizioni di salute di , che esigono un Per_1
ambiente familiare appropriatamente a lei dedicato e sulla quale si ripercuoterebbe negativamente la prolungata assenza dal domicilio dello zio. Inoltre, i bambini vivrebbero in tali periodi di sua lontananza presso l'abitazione di in cui risiede altro soggetto Parte_4
fragile, che costituisce già un rilevante impegno per la famiglia di costei. Anche le condizioni di salute della stessa zia, del resto, non consentono di ritenere tale contesto familiare idoneo alle necessità di adeguato sviluppo dei minori. Cosicché, le problematiche presenti all'interno del nucleo familiare non possono che avere rilevanti ricadute sfavorevoli sulle concrete attitudini genitoriali degli zii paterni.
18.1. – Quanto all'inopportuno prolungamento della permanenza comunitaria dei minori, deve rilevarsi che il TM di Bari si è attivato in tale ottica finalistica, disponendo nei procedimenti di abbandono avviati con ricorso del PMM l'invio degli atti all' affido CP_4
per la ricerca di adeguata risorsa familiare, per l'affido etero-familiare dei minori. E' vero che l'adozione al di fuori della famiglia costituisce la “extrema ratio”, e ciò impone di
11 valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti che abbiano rapporti significativi con il minore e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tuttavia, come si è più volte posto l'accento su detto aspetto, tanto non esclude la formulazione, allo stato, di un giudizio negativo sugli zii paterni alla luce di dati oggettivi, quali le osservazioni dei Servizi Sociali
che hanno monitorato l'ambito familiare. In proposito, appare opportuno, per ragioni di brevità espositiva, fare rinvio recettizio alla relazione del Consultorio della ASL di Sassari
del 17.06.2024 e a quanto osservato dai Servizi e dagli specialisti coinvolti, i quali hanno rilevato che l'attuale assetto e il funzionamento della coppia genitoriale non appare adeguato ad assicurare una condizione di stabilità e benessere, con possibili effetti pregiudizievoli per i minori, pur se a lui legati da un forte legame affettivo.
18.2. – Dunque, le complessive doglianze impugnatorie non sono meritevoli di accoglimento, con la precisazione che il mutamento dell'attuale quadro fattuale, con l'eventuale sopravvenienza di rilevanti circostanze, potrà essere portato all'attenzione del giudice procedente per le eventuali determinazioni ai fini di una rivalutazione della situazione. Lo stesso TM di Bari non ha escluso un eventuale recupero delle capacità
accuditive ed educative degli zii paterni, assicurando la continuità di una loro frequentazione con i minori presso il domicilio dei nonni e disponendo in loro favore l'avvio di un percorso di supporto e sostegno alla genitorialità, da attivarsi su loro esplicita richiesta. Dunque, anche su tale specifico punto, la pronunzia impugnata esibisce in maniera perspicua le ragioni della reiezione della domanda di adozione, emergendo dalla stessa il percorso logico-
argomentativo fondato su fatti e valutazioni tratti da inscalfite evidenze istruttorie.
19. – Passando alla disamina dell'ultimo motivo di impugnazione, deve osservarsi al riguardo, per tutte le ragioni innanzi enunciate, che non può condividersi la censura relativa all'erronea o insufficiente motivazione circa la condizione soggettiva e di vita dei coniugi desumendosi dalla motivazione della pronunzia gravata le condizioni Parte_3
ostative all'adozione. A fondamento della decisione il TM di Bari, infatti, come si è già avuto
12 modo di rilevare, ha posto elementi di inadeguatezza personale e genitoriale e la mancanza di un progetto di accudimento e accompagnamento nel percorso di crescita, sebbene le risultanze probatorie evidenzino un forte legame affettivo con i minori ed il dichiarato impegno dell'aspirante adottante a svolgere il ruolo genitoriale. A prescindere da tali intendimenti, la vita offerta ai minori appare prospettivamente non consona al loro corretto sviluppo psicofisico e personologico. Come già precisato, sebbene l'adozione “in casi particolari” sia primariamente diretta a tutelare l'interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate, non può nondimeno prescindersi da un accertamento sull'idoneità dell'adottante. Il sacrificio dell'esigenza prioritaria del minore di crescere nella famiglia di origine è possibile in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti – ciò a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione – qualora sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico dello stesso minore. Nella sentenza impugnata il TM di Bari non ha mancato di valutare con ponderazione tali aspetti, nonché
l'interesse morale e materiale dei minori, esaminando le relazioni dei SS sulla loro condizione, corredate dalle relazioni degli altri operatori a vario titolo coinvolti nella vicenda,
riscontrando l'inadeguatezza del ricorrente e della coniuge a garantire l'idoneo sviluppo dei minori. Ciò anche in considerazione delle patologie di cui gli stessi bambini sono portatori.
In particolare, richiede una assistenza continuativa da parte della , con necessità Per_1 Pt_5
di controlli periodici, a causa del disturbo del comportamento da cui è affetta, per il quale è
in trattamento farmacologico, tanto rendendo necessaria la presenza costante di soggetti di riferimento che possano aiutarla a contenerne gli effetti negativi. Né, d'altra parte, è possibile ipotizzare per i minori una soluzione familiare che contempli una loro separazione, essendo i fratellini molto legati tra loro.
20. – In definitiva, occorre conclusivamente ribadire l'infondatezza dell'impugnazione,
alla luce delle ragioni poste a sostegno della statuizione adottata dal TM di Bari, da ritenersi
13 condivisibile in quanto mirante a soddisfare l'interesse morale e materiale dei minori.
Dunque, si è in presenza di un'accertata potenziale situazione pregiudizievole per la crescita e l'educazione dei minori, non essendo adeguato il contesto familiare dello zio paterno,
dovendosi garantire a e la possibilità di vivere una relazione genitoriale Per_1 Per_2
piena, sana e al riparo dal concreto rischio di ulteriori vissuti abbandonici, che hanno già
caratterizzato la prima fase della loro vita, con deleterie implicazioni emotive e psicologiche.
21. – Nulla per le spese del procedimento, stante la mancata costituzione delle controparti.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale
per i Minorenni di Bari n. 398/2024 del 3.12.2024, proposta da con Parte_1
ricorso del 3.1.2025, così provvede:
1) dichiara la contumacia del tutore dei minori e dei genitori degli stessi;
2) rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
3) nulla per le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
14
CORTE di APPELLO di BARI Sezione Minori
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
Dott.ssa Roberta Savelli Consigliere
Dott. Aldo Amoia Componente privato
Dott.ssa Grazia Pierri Componente privato previo scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di impugnazione ex art. 56 co. 4 L. n. 184/1983 instaurato da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Maria Anna Pia Parte_1
Castellaneta
- Impugnante -
nei confronti di
Avv. FALCETTA Riccardina, nella qualità di tutore e difensore dei minori e Persona_1 Persona_2
- Parte Contumace -
nonché di 1 PG presso la Corte di Appello in sede
- Interveniente “ex lege” -
e di e Controparte_1 Controparte_2
- Parti Contumaci -
OGGETTO: “Altri procedimenti in materia minorile”.
Conclusioni dell'impugnante: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc,
depositate in prossimità dell'udienza dell'11.7.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – e , genitori di (nt. il 26.9.2006), Controparte_1 Controparte_2 Per_3
(nt. il 6.8.2010) e (nt. il 18.4.2012), sono stati dichiarati Per_1 Persona_2
decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli con decreto del
30.9.2021 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari, che ha confermato il loro affidamento all'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Molfetta per il prosieguo del percorso comunitario, disponendo l'apertura dei procedimenti a loro tutela da iscriversi nel
Registro Abbandono.
2. – Con ricorso del 29.11.2021 ha chiesto al TM di Bari di disporre Parte_1
in suo favore l'adozione dei nipoti “ex fratre” e , ai sensi Per_1 Persona_2
dell'art. 44 lett. a) L. 184 del 1983, poiché i minori – cui è legato da un vincolo d'affetto,
oltre che familiare – sono da lungo tempo “istituzionalizzati”.
3. – All'esito dell'istruttoria svolta, il TM di Bari ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'accoglimento del ricorso e, pertanto, con sentenza n. 398/2024 del 3.12.2024 ha dichiarato non farsi luogo all'adozione dei predetti minori da parte dello zio
[...]
. Parte_1
2 4. – La NPIA ha diagnosticato ai tre minori alcuni disturbi, soprattutto del comportamento. In particolare, a è stato riscontrato un “disturbo oppositivo Per_3
provocatorio”, che ha reso necessario il supporto di un insegnante di sostegno;
ha Per_2
manifestato una “sindrome ipercinetica di altro tipo, disturbi evolutivi specifici misti, in
soggetto con ambiente familiare svantaggiato”; per è stata posta diagnosi di “disturbo Per_1
dell'attenzione e dell'attività, disturbo emozionale dell'infanzia, disturbi evolutivi delle
abilità scolastiche non specificate, in soggetto con ambiente familiare svantaggiato”, che hanno comportato il suo trasferimento in apposita struttura terapeutica. Quest'ultima minore abbisogna di costante ed adeguato monitoraggio da parte di personale specializzato, al fine di consentirne un positivo percorso di crescita giacché ha la tendenza ad assumere atteggiamenti oppositivi e provocatori, nonché condotte pericolose e imprevedibili.
5. – A seguito dell'intervenuta dichiarazione di decadenza dalla responsabilità
genitoriale sono stati avviati, su iniziativa della Procura Minorile, in data 16.9.2021, i procedimenti nn. 60000026/2021, 60000027/2021 e 60000028/2021 Reg. Abb., finalizzati a verificare la sussistenza della condizione di abbandono dei minori.
6. – Gli zii paterni hanno proposto ricorso per ottenere la pronunzia di adozione dei minori ai sensi dell'art. 44 lett. a) L. 184/1983. Per con sentenza n. 278/2024 del Per_3
4-11.9.2024, è stata disposta l'adozione da parte della zia e del coniuge. Parte_2
Invece, per (ospite di un centro residenziale terapeutico di Molfetta) e Per_1 [...]
(collocato in una comunità di Barletta) il TM di Bari, come già detto, ha ritenuto Per_2
insussistenti le condizioni per far luogo all'adozione da parte dello zio . Parte_1
7. – Avverso la sentenza n. 398/2024 del TM di Bari quest'ultimo ha proposto impugnazione ex art. 56 co. 4 L. n. 183/1984, sulla scorta di quattro motivi, chiedendo di revocare, annullare o comunque di privare di ogni effetto la pronunzia gravata e di farsi luogo all'adozione ex art. 44 lett. a) legge n. 184/1983 dei nipoti e . Per_1 Persona_2
3 8. – Con il primo motivo l'impugnante ha testualmente denunciato “ERRONEA
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE ARTT. ART.
“così testualmente, nde) 337 TER C.C. - ART. 3 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
SUI DIRITTI DEL MINORE DEL 1989 - ART. 24 CARTA EUROPEA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DEL CITTADINO, FIRMATA A NIZZA NEL 2000 SOTTO LA RUBRICA
“I DIRITTI DEL BAMBINO”, RECEPITA DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO
2201/2003 – ART. 12 CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI SUI DIRITTI CP_3
DEL FANCIULLO, PROMULGATA IL 20 NOVEMBRE 1989 (L. 27 LUGLIO 1991 N. 176)
44 L.N. 184/1983”. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe affetta da erronea e insufficiente motivazione nonché da violazione di legge nella parte in cui il TM di Bari ha affermato che “allo stato non vi siano le condizioni per farsi luogo alla richiesta adozione,
nonostante la forte volontà dei minori di rientrare in famiglia”. Così ritenendo, si sarebbe negata l'adozione senza tenere in adeguata considerazione la volontà espressa dai minori di rientrare in famiglia, oltre che il loro forte legame affettivo con gli zii. In secondo luogo, si assume la violazione degli artt. 44 e segg. L. n. 184/1983, sostenendosi la ricorrenza di tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di adozione cd. “in casi particolari”
da parte di , non solo sotto il profilo soggettivo, ma anche oggettivo. Si Parte_1
deduce, in proposito, che il Collegio di prime cure avrebbe errato nel rigettare la sua richiesta,
così violando l'art. 57 co. 1 n. 2) L. n. 184/1983, non valutando, inoltre, ai fini del perseguimento dell'interesse dei minori, l'“utilità” dell'adozione intesa quale “preminente
somma di vantaggi di ogni genere e specie ed il minor numero di inconvenienti”.
9. – Con il secondo motivo si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse nei giudizi n. 60000027/2021 R.G. Abb. e n. 60000028/2021 R.G. Abb., che deporrebbero per l'accoglimento della richiesta di adozione “in casi particolari” da parte di
. In particolare, si richiamano, al riguardo, le relazioni di aggiornamento Parte_1
4 redatte dagli operatori degli enti pubblici coinvolti, da cui il primo giudice si sarebbe discostato senza una valida motivazione.
10. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione della Carta dei diritti della famiglia,
dell'art. 8 Cedu e dell'art. 315-bis co 2 cod. civ., non essendosi salvaguardato il diritto dei minori a vivere nella loro famiglia d'origine, né riconosciuto l'obbligo dello Stato di apprestare ogni mezzo per evitare interferenze nella vita familiare. Si sostiene, in proposito,
che il mantenimento di rapporti significativi dei minori con la famiglia biologica appare difficile da realizzare nel caso di loro affidamento a terzi e che la loro ulteriore permanenza in comunità si pone in contrasto con le norme nazionali e sovranazionali innanzi richiamate.
11. – Infine, con il quarto ed ultimo motivo si lamenta l'erronea ed insufficiente motivazione circa la condizione personale e di vita dei coniugi nonché la Parte_3
ravvisata sussistenza di condizioni ostative all'adozione, avendo il Collegio di prime cure omesso di considerare altri aspetti della vicenda, come l'esistenza del legame affettivo tra adottante e minori e la volontà manifestata dagli zii paterni di accoglierli e di far fronte alle loro problematiche.
12. – E' stato acquisito il parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazione reso dal PG in sede il 28.1.2025.
12.1. – Nel giudizio di gravame non hanno inteso costituirsi né il tutore dei minori e né
i loro genitori, dei quali, pertanto, va dichiarata la contumacia.
13. – All'udienza dell'11.7.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
14. – L'impugnazione – con riferimento a tutti i motivi in cui essa si articola – non può
essere accolta.
15. – Invero, il TM di Bari ha compiuto una delibazione attenta e meditata della vicenda sottoposta al suo vaglio, motivando congruamente e condivisibilmente la statuizione finale di non farsi luogo all'adozione dei minori alla luce di risultanze istruttorie aventi natura oggettiva.
5 16. – Il primo motivo si fonda sulla dedotta “pretermissione” della volontà espressa dai minori di andare a vivere con gli zii paterni nonché sul legame affettivo Parte_3
esistente fra loro. Al riguardo, occorre rilevare – malgrado in sede di ascolto i minori, stanchi della lunga “istituzionalizzazione”, abbiano manifestato il desiderio di rientrare a casa e di condurre una vita “normale” insieme agli zii – che, cionondimeno, è demandato pur sempre al giudice l'ineludibile potere-dovere di operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi:
ossia, da un lato, tener conto dei desideri esistenziali dei minori e, dall'altro lato, soppesare le esigenze di effettiva tutela degli stessi, quali soggetti fragili e vulnerabili. La circostanza che i nipoti abbiano dichiarato di voler vivere con gli zii non può assumere, quindi, valenza dirimente ai fini della decisione in ordine alla loro vita futura. In realtà, è imprescindibile valutare, primariamente, il tipo di relazione esistente tra la parte istante ed i minori e se questa relazione sia meritevole o meno di essere “assecondata” in funzione del loro superiore interesse morale e materiale. S'intende dire che rispetto al semplice proposito dei nipoti di vivere con gli zii dovrebbe pur sempre darsi prevalenza all'esigenza prioritaria degli stessi di crescere in una famiglia che sia idonea a prendersi cura adeguatamente di loro. D'altra parte,
l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza od altro atto istruttorio finalizzato ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto (cfr., in tal senso, Cass. 26.3.2010 n. 7282 nonché Cass.
26.1.2011 n. 1838), dovendo l'adozione “in casi particolari”, in ogni caso, realizzare il suo preminente interesse. Inoltre, si è affermato nella giurisprudenza unionale che, in termini generali, il parere del minore, pur dovendo essere preso in considerazione, non può, tuttavia,
costituire un vincolo decisorio per il giudice relativamente al suo regime di vita e all'assetto dei rapporti con l'uno o l'altro genitore, posto che “… Il diritto di un minore di esprimere la
propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un
diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e
6 senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore. Inoltre, se un
tribunale basasse una decisione sull'opinione di minori che sono evidentemente incapaci di
formarsi ed esprimere un'opinione sui loro desideri – ad esempio a causa di un conflitto di
lealtà – una tale decisione potrebbe essere contraria all'articolo 8 della Convenzione…”
(così, testualmente, Cass.
6.2.2025 n. 2947, pagg. 12 e 13). Dimodoché, nella fattispecie sottoposta all'esame dell'intestata Corte di Appello, non è automaticamente sufficiente che i due minori abbiano espresso la volontà di vivere con gli zii paterni, così come Parte_1
non è di per sé bastevole l'esistenza di un legame affettivo fra loro e gli aspiranti adottanti,
occorrendo pur sempre conformare la decisione all'esigenza di perseguimento del loro concreto interesse morale e materiale, attraverso l'impreteribile accertamento positivo del possesso, da parte degli zii paterni, delle risorse necessarie per garantire ai soggetti fragili l'assistenza morale e materiale, nonché l'educazione ed istruzione che i genitori non sono più
in grado di offrire ad essi.
16.1. – Nella specie, il TM di Bari ha indubitabilmente preso atto del legame affettivo esistente fra i minori e lo zio paterno, ma ha argomentatamente ritenuto, nel loro superiore interesse, di non poter fare luogo all'adozione. Come ha rammentato lo stesso ricorrente, il concetto di superiore interesse del minore è stato ricondotto dalla giurisprudenza a quello di
“utilità”. La valutazione cui è chiamato l'organo giudicante dev'essere, pertanto, specifica e concreta, con la necessità di accertare la piena capacità del richiedente e di verificare, fra l'altro, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dell'adottante,
ciò al fine di garantire il diritto dei minori ad essere accolti da persone che siano presenti nella loro vita e siano in grado di assicurare agli stessi un progetto di vita sano e armonico,
mantenendoli, provvedendo alla loro assistenza morale e materiale, alla loro istruzione ed educazione e fornendo ad essi l'ambiente più adatto per il loro migliore sviluppo. Sennonché,
nel caso in esame, l'impugnante non appare nelle condizioni di poter assicurare ai nipoti quella stabilità e cura di cui sono rimasti privi giacché, innanzitutto, l'attività lavorativa di
7 marinaio da lui svolta comporta il suo allontanamento, per lunghi periodi di tempo, da Ossi
in Sardegna, dove la coppia ha stabilito la propria residenza.
16.2. – Anche la coniuge del ricorrente è impegnata in attività lavorative stagionali al di fuori del luogo di residenza, ciò che non consente di garantire una stabilità abitativa e di vita ai minori. Peraltro, lo zio dei bambini espleta attività lavorativa solo dai mesi di aprile a novembre, sicché v'è il ragionevole dubbio che lo stesso non possa fronteggiare, nel miglior modo possibile, le non irrisorie esigenze di tipo economico e di cura di minori che, per le loro problematiche, abbisognano di un “surplus” di efficaci presidi di tutela. A ciò deve aggiungersi che la moglie presenta delle fragilità sul piano personale e Parte_4
psicologico, avendo sofferto di depressione ed essendo affetta da epilessia, per la quale è in terapia farmacologica. Peraltro, consapevole dei propri limiti personali e della mancanza di autonomia, la zia ha riferito di poter essere coadiuvata nella gestione e nell'accudimento dei minori dalla sua rete familiare (madre e zie). Inoltre, tra lei ed i bambini non risulta esservi neppure un rapporto di conoscenza tangibile ed effettivo: costei appare non essere pienamente consapevole dei disturbi di cui i bambini soffrono (diagnosticate dalla NPIA) e per le quali beneficiano del sostegno anche in ambito scolastico. Il nipote ad esempio, non pare Per_2
aver ben compreso quale sia la realtà familiare che eventualmente l'accoglierebbe; egli ha riferito che la zia ha un figlio che vive in Sardegna;
tuttavia, in realtà, Pt_4 Per_4 Per_4
sembrerebbe essere il fratello di (circostanza che si evince dal ricorso per la Parte_4
separazione relativo ai suoi genitori).
16.3. – L'adozione richiesta da non risulta, dunque, la soluzione Parte_1
maggiormente rispondente all'interesse dei minori. La vita che i coniugi potrebbero garantire ai nipoti non appare tale da consentire agli adolescenti il loro adeguato sviluppo psico-fisico,
occorrendo assicurare agli stessi un'assistenza morale e materiale, nonché una stabilità certe ed effettive. Di talché, le doglianze formulate sul punto sono prive di fondamento, dovendosi
8 reputare la decisione impugnata come diretta a salvaguardare i minori da potenziali e tutt'altro che remote situazioni di pregiudizio.
17. – Analogamente, non è ravvisabile l'eccepita erronea od omessa valutazione delle risultanze istruttorie, come prospettato con il secondo motivo di impugnazione, avendo il TM
di Bari operato una valutazione “sinergica” dell'intero materiale probatorio di cui disponeva.
Difatti, il primo giudice ha compiutamente vagliato le acquisizioni istruttorie, giungendo incensurabilmente ad escludere che, allo stato, possa ritenersi conforme all'interesse dei minori l'adozione richiesta dall'impugnante. Ciò proprio alla luce dell'aleatorio progetto di vita offerto dallo zio paterno, il quale asserisce di voler vivere con e ad Per_2 Per_1
Ossi, pur di fatto non vivendo in quel luogo. Nella relazione del Consultorio Familiare di
Sassari del 17.6.2024, depositata nell'ambito del procedimento n. 27-28/2021 Reg. Abb. (di cui si lamenta la omessa valutazione), si è riferita l'impossibilità di valutare le competenze genitoriali della coppia di zii (con cui si era cercato invano di prendere contatti telefonici senza ricevere risposta) in quanto costoro non dimoravano nel luogo di residenza ad Ossi,
bensì sull'isola d'Elba, ove impegnati a livello lavorativo ( con un contratto Parte_4
prorogato fino a ottobre mentre con contratto fino a novembre). Nella Parte_1
stessa relazione, inoltre, si sono evidenziate le notevoli criticità in ordine alla possibilità di un valido progetto di affido, emerse in sede di incontro di rete tra il SS di Molfetta, il SS di
Ossi ed il CF di Sassari. In particolare, si è annotato che “la casa di Ossi dove i coniugi hanno
la residenza di proprietà della signora ma al momento è occupata da sua madre e dal Pt_4
fratello trentaduenne affetto da una forma di disturbo dello spettro dell'autismo con disabilità
intellettiva; allo stato attuale il lavoro stagionale ha portato la coppia ad allontanarsi dalla
rete familiare di entrambi;
la signora ha un'epilessia fotosensibile;
il trasferimento dei
minori a Ossi li sradicherebbe dal loro contesto, allontanandoli dalla sorella
neomaggiorenne la quale è molto legata soprattutto al fratello …”. Da Per_3 Per_2
ciò può fondatamente arguirsi l'impossibilità o l'estrema difficoltà per la coppia di garantire
9 un complesso di relazioni fisiche ed affettive stabili ai minori ed un'adeguata e continua assistenza morale e materiale, funzionale ad un loro armonioso sviluppo psico-fisico.
L'esame della condizione personale e lavorativa di entrambi i coniugi, non dipendente da una situazione di carattere transitorio, non consente – allo stato – di formulare una prognosi positiva sulla possibilità di garantire un realizzabile progetto di accudimento e coabitazione con i minori. D'altra parte, neppure può essere trascurato lo sradicamento dei minori dal loro ambiente ed il forte legame che li lega ai nonni, alla sorella e agli altri zii, con il conseguente pregiudizio che deriverebbe agli stessi dalla recisione di detto consolidato rapporto familiare.
Infatti, il minore ha diritto ad essere tutelato in tutte quelle relazioni affettive che per lui,
all'attualità, hanno il carattere della familiarità e della stabilità. Di talché, anche sotto questo profilo, il provvedimento adottato è immune da censure in quanto il trasferimento dei bambini presso lo zio renderebbe del tutto sporadici i loro rapporti con figure parentali fondamentali e di grande ausilio nel loro percorso di crescita, quali i nonni e la sorella Per_3
18. – Il precipitato logico dei suesposti rilievi implica l'infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione, avendo il Collegio di prime cure attuato misure volte al mantenimento dei rapporti dei minori con la loro famiglia, permettendo agli stessi rientri in ambiente durante i fine-settimana presso la casa dei nonni paterni e, più in generale, nei periodi di festività. Inoltre, l'art. 8 Cedu pone a carico dello Stato obbligazioni di carattere positivo, relative al rispetto effettivo della vita familiare, stabilendo, secondo un ordine valoriale e logico di accertamento da osservarsi dai giudici nazionali, che, nel caso in cui l'esistenza di un legame familiare sia stata accertata, ciò deve condurre a consentire lo sviluppo di detto legame (Cedu 13 ottobre 2015, ric. n. 52557/14, S.H. c/Italia), dovendosi tutelare, nel più ampio contesto familiare, il vincolo tra fratelli e con tutti i parenti con cui il minore abbia rapporti significativi. Di conseguenza, non può acconsentirsi a forme di adozione del minore in ambito familiare quando le stesse appaiono non rispondenti alla salvaguardia del soggetto fragile da potenziali effetti pregiudizievoli. Ciò tanto più ove si
10 consideri che l'impugnante non risulta aver collaborato pienamente con gli organi pubblici,
di fatto sottraendosi al percorso di valutazione delle sue competenze genitoriali presso il CF
competente. Inoltre, entrambi i coniugi al di là delle dichiarazioni rese, Parte_3
dimostrano di non aver compreso appieno, in base al compendio istruttorio sopra illustrato,
la delicatezza del ruolo che sono chiamati a ricoprire. Da qui discende la ravvisata carenza di attitudini genitoriali e l'incapacità di agire in modo adeguato al fine di soddisfare tutte le attuali esigenze dei minori. Peraltro, sussistono valide ragioni, basate su una obiettiva situazione, che impediscono a tale nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita e adeguati riferimenti educativi ai nipoti. Infatti, la mancanza di una stabilità
lavorativa e abitativa dello zio paterno e le attuali condizioni di vita incompatibili con le esigenze evolutive dei minori, che lo portano in alcuni periodi addirittura a vivere su di una barca, non consentono l'adozione dei minori da parte di costui. Ciò assume tanto maggiore rilievo se si considerano, altresì, le particolari condizioni di salute di , che esigono un Per_1
ambiente familiare appropriatamente a lei dedicato e sulla quale si ripercuoterebbe negativamente la prolungata assenza dal domicilio dello zio. Inoltre, i bambini vivrebbero in tali periodi di sua lontananza presso l'abitazione di in cui risiede altro soggetto Parte_4
fragile, che costituisce già un rilevante impegno per la famiglia di costei. Anche le condizioni di salute della stessa zia, del resto, non consentono di ritenere tale contesto familiare idoneo alle necessità di adeguato sviluppo dei minori. Cosicché, le problematiche presenti all'interno del nucleo familiare non possono che avere rilevanti ricadute sfavorevoli sulle concrete attitudini genitoriali degli zii paterni.
18.1. – Quanto all'inopportuno prolungamento della permanenza comunitaria dei minori, deve rilevarsi che il TM di Bari si è attivato in tale ottica finalistica, disponendo nei procedimenti di abbandono avviati con ricorso del PMM l'invio degli atti all' affido CP_4
per la ricerca di adeguata risorsa familiare, per l'affido etero-familiare dei minori. E' vero che l'adozione al di fuori della famiglia costituisce la “extrema ratio”, e ciò impone di
11 valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti che abbiano rapporti significativi con il minore e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tuttavia, come si è più volte posto l'accento su detto aspetto, tanto non esclude la formulazione, allo stato, di un giudizio negativo sugli zii paterni alla luce di dati oggettivi, quali le osservazioni dei Servizi Sociali
che hanno monitorato l'ambito familiare. In proposito, appare opportuno, per ragioni di brevità espositiva, fare rinvio recettizio alla relazione del Consultorio della ASL di Sassari
del 17.06.2024 e a quanto osservato dai Servizi e dagli specialisti coinvolti, i quali hanno rilevato che l'attuale assetto e il funzionamento della coppia genitoriale non appare adeguato ad assicurare una condizione di stabilità e benessere, con possibili effetti pregiudizievoli per i minori, pur se a lui legati da un forte legame affettivo.
18.2. – Dunque, le complessive doglianze impugnatorie non sono meritevoli di accoglimento, con la precisazione che il mutamento dell'attuale quadro fattuale, con l'eventuale sopravvenienza di rilevanti circostanze, potrà essere portato all'attenzione del giudice procedente per le eventuali determinazioni ai fini di una rivalutazione della situazione. Lo stesso TM di Bari non ha escluso un eventuale recupero delle capacità
accuditive ed educative degli zii paterni, assicurando la continuità di una loro frequentazione con i minori presso il domicilio dei nonni e disponendo in loro favore l'avvio di un percorso di supporto e sostegno alla genitorialità, da attivarsi su loro esplicita richiesta. Dunque, anche su tale specifico punto, la pronunzia impugnata esibisce in maniera perspicua le ragioni della reiezione della domanda di adozione, emergendo dalla stessa il percorso logico-
argomentativo fondato su fatti e valutazioni tratti da inscalfite evidenze istruttorie.
19. – Passando alla disamina dell'ultimo motivo di impugnazione, deve osservarsi al riguardo, per tutte le ragioni innanzi enunciate, che non può condividersi la censura relativa all'erronea o insufficiente motivazione circa la condizione soggettiva e di vita dei coniugi desumendosi dalla motivazione della pronunzia gravata le condizioni Parte_3
ostative all'adozione. A fondamento della decisione il TM di Bari, infatti, come si è già avuto
12 modo di rilevare, ha posto elementi di inadeguatezza personale e genitoriale e la mancanza di un progetto di accudimento e accompagnamento nel percorso di crescita, sebbene le risultanze probatorie evidenzino un forte legame affettivo con i minori ed il dichiarato impegno dell'aspirante adottante a svolgere il ruolo genitoriale. A prescindere da tali intendimenti, la vita offerta ai minori appare prospettivamente non consona al loro corretto sviluppo psicofisico e personologico. Come già precisato, sebbene l'adozione “in casi particolari” sia primariamente diretta a tutelare l'interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate, non può nondimeno prescindersi da un accertamento sull'idoneità dell'adottante. Il sacrificio dell'esigenza prioritaria del minore di crescere nella famiglia di origine è possibile in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti – ciò a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione – qualora sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico dello stesso minore. Nella sentenza impugnata il TM di Bari non ha mancato di valutare con ponderazione tali aspetti, nonché
l'interesse morale e materiale dei minori, esaminando le relazioni dei SS sulla loro condizione, corredate dalle relazioni degli altri operatori a vario titolo coinvolti nella vicenda,
riscontrando l'inadeguatezza del ricorrente e della coniuge a garantire l'idoneo sviluppo dei minori. Ciò anche in considerazione delle patologie di cui gli stessi bambini sono portatori.
In particolare, richiede una assistenza continuativa da parte della , con necessità Per_1 Pt_5
di controlli periodici, a causa del disturbo del comportamento da cui è affetta, per il quale è
in trattamento farmacologico, tanto rendendo necessaria la presenza costante di soggetti di riferimento che possano aiutarla a contenerne gli effetti negativi. Né, d'altra parte, è possibile ipotizzare per i minori una soluzione familiare che contempli una loro separazione, essendo i fratellini molto legati tra loro.
20. – In definitiva, occorre conclusivamente ribadire l'infondatezza dell'impugnazione,
alla luce delle ragioni poste a sostegno della statuizione adottata dal TM di Bari, da ritenersi
13 condivisibile in quanto mirante a soddisfare l'interesse morale e materiale dei minori.
Dunque, si è in presenza di un'accertata potenziale situazione pregiudizievole per la crescita e l'educazione dei minori, non essendo adeguato il contesto familiare dello zio paterno,
dovendosi garantire a e la possibilità di vivere una relazione genitoriale Per_1 Per_2
piena, sana e al riparo dal concreto rischio di ulteriori vissuti abbandonici, che hanno già
caratterizzato la prima fase della loro vita, con deleterie implicazioni emotive e psicologiche.
21. – Nulla per le spese del procedimento, stante la mancata costituzione delle controparti.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale
per i Minorenni di Bari n. 398/2024 del 3.12.2024, proposta da con Parte_1
ricorso del 3.1.2025, così provvede:
1) dichiara la contumacia del tutore dei minori e dei genitori degli stessi;
2) rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
3) nulla per le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
14