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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/11/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 21/2023 R.G., vertente
TRA
nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Saitta;
[...]
appellante
E
nata a [...] il [...], c.f. , anche CP_1 CodiceFiscale_2
quale erede di , c.f. , Persona_1 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dipasquale;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2076/2022 del Tribunale di Messina pubblicata in data 6.12.2022.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma
1, n. 1, c.p.c..
1 Svolgimento del processo
Lo svolgimento del processo di primo grado può sintetizzarsi secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata: “ ha citato in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Messina – originariamente sezione distaccata di Taormina - e per sentirli Persona_1 CP_2
condannare in suo favore al risarcimento del danno – che egli quantificava in euro 21.000,00 - per il mancato godimento dell'immobile di sua proprietà in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante terrazzo dei convenuti. A tale fine esponeva: - che in data 20.12.1974, con atto pubblico in Notar le parti contendenti avevano acquistato un terreno di mq Per_2
500, sito sulla via Tenente Salvatore Turrisi, angolo via Dante Alighieri, del
Comune di Gaggi, riportato in catasto al fg. 4 part. 257; - che su detto terreno, di comune accordo, l'attore ed i convenuti avevano realizzato due autonomi corpi di fabbrica, costituiti da due elevazione f.t. con copertura a tetto, più piano sottostrada adibito parzialmente a garage;
- che, in virtù dell'accordo tra le parti, ad egli attore era stato assegnato il possesso esclusivo del locale adibito a deposito insistente al piano sottostrada, cui si accede da una loggia cortilizia di forma rettangolare pari a mq 6,50 x 2,70, delimitata da un parapetto in calcestruzzo sul quale insistono due cancelli in ferro dotati di lucchetto, ed il cui tetto è costituito dal balcone-terrazzo dei convenuti;
- che da tale balcone terrazzo dei si erano verificate delle abbondanti CP_1
infiltrazioni di acqua, causate da difetti di impermeabilizzazione, che avevano provocato lo scoppio delle pignatte, provocando così continui crolli al soffitto della menzionata loggia da cui si accede al locale deposito a partire dall'ottobre 2006 e ancora persistenti all'epoca di instaurazione del giudizio;
- che, peraltro, la causa dei denunciati cedimenti strutturali del tetto della loggia cortilizia era stata accertata a mezzo perizia dell'Ing. Persona_3
disposta nell'ambito del procedimento cautelare introitato in pendenza del giudizio n. 62/2008 vertente tra le medesime parti, tanto da indurre il G.U. ad
2 ordinare agli odierni convenuti, con provvedimento del 22 febbraio 2012,
l'esecuzione dei lavori urgenti volti ad eliminare il rischio di crollo del predetto soffitto;
- che a causa delle precarie condizioni del tetto della loggia cortilizia dell'attore – tali da esporre a rischio l'incolumità delle persone che si trovassero ad accedervi - il predetto, a fare data dall'ottobre 2006, non ha potuto usufruire del suo locale deposito né per farne uso personale né per concederlo in affitto al cognato che gliene aveva fatto Parte_2
richiesta. Tutto ciò premesso l'attore chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno economico subito per mancato godimento e impiego fruttifero del locale deposito, quantificato in misura pari al canone d'affitto mensile che avrebbe potuto conseguire a decorrere dall'ottobre 2006
e che, secondo l'andamento del mercato, determinava in euro 21.000,00 (pari al canone mensile di euro 300,00 moltiplicato per 67 mesi). Con un'unica comparsa responsiva depositata all'udienza del 26 settembre 2012 si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, deducevano di aver dato seguito all'ordinanza pronunciata in data 22 febbraio 2012 nella fase cautelare del giudizio iscritto al n. 62 -2/2008, effettuando i lavori prescritti in data 10 luglio 2022, allorquando parte avversa consegnava la chiave di accesso al vano contatore, fino a quel tempo loro preclusa;
inoltre evidenziavano di essersi sempre resi disponibili ad effettuare gli interventi di messa in sicurezza dei locali di che trattasi, purché le spese fossero ripartite pro quota tra le parti, trattandosi di beni in comproprietà per i quali era pendente giudizio di divisione e che, tuttavia, la controparte non dava seguito alle richieste. Ad ogni modo, contrastavano le richieste risarcitorie avanzate dall'attore, non rispondendo al vero la circostanza dallo stesso allegata del mancato utilizzo del bene, atteso che il predetto aveva continuato ad utilizzare detto locale come deposito e ne aveva altresì concesso l'uso a terzi, ivi incluso il cognato il quale da tempo ne Parte_2
possedeva le chiavi e vi accedeva liberamente. Evidenziavano, da ultimo, come
3 già con lettera raccomandata dell'11-13 ottobre 2006 i convenuti lamentavano al di aver consegnato le chiavi di accesso al predetto locale, Parte_1
invero oggetto di comproprietà indivisa, a terzi soggetti non autorizzati che lo avevano destinato a parcheggio di auto e ciclomotori oltre che a magazzino....
Assunte le prove orali con i testi , e Testimone_1 Parte_2
, veniva poi acquisita la relazione di CTU, a firma dell'Ing. Testimone_2
, espletata nell'ambito del giudizio n. 90000062/2008 per lo CP_3
scioglimento della comunione tra gli odierni contendenti, definito con sentenza del 7 agosto 2017, confermata dalla Corte d'appello di Messina con sentenza del 19 settembre 2019 …”.
Con sentenza n. 2076/2022 il Tribunale di Messina rigettava la domanda risarcitoria.
Per quel che rileva in questa sede, il primo giudice, evidenziava: a) la incontrovertibilità della circostanza dedotta a fondamento della domanda per cui, a causa del difetto di impermeabilizzazione della terrazza di pertinenza dell'appartamento nella esclusiva disponibilità dei convenuti, a far data dall'ottobre 2006 si era verificata la rottura delle pignatte del solaio di interpiano con cedimento di alcune porzioni del tetto di copertura della sottostante loggia cortilizia, dalla quale si accede al locale deposito in uso esclusivo dell'attore; b) all'epoca dei fatti e dell'instaurazione della presente lite, sebbene i beni immobili appartenessero in comproprietà indivisa agli odierni contendenti, l'attore aveva il possesso esclusivo del locale deposito.
Ricondotta la fattispecie alla previsione normativa dell'art. 2051 c.c., il
Tribunale rilevava come la domanda risarcitoria fosse finalizzata al ristoro del danno economico per il mancato godimento ed impiego redditizio del locale deposito, invero non interessato da alcun pregiudizio, stante il pericolo di crollo del tetto di copertura dello spazio antistante.
4 Ciò posto, il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che in ordine alla impossibilità di godimento del bene a causa del pregiudizio lamentato “i testi escussi in giudizio hanno sul punto fornito delle deposizioni contrastanti”. Ed invero i testi e rispettivamente, la prima, Testimone_1 Parte_2
coniuge dell'attore e, il secondo, marito della di lui cognata, “hanno confermato che, tra il 2006 ed il 2012 il predetto aveva richiesto la concessione in Pt_2
affitto del locale deposito nella disponibilità di il Parte_1
quale non aveva potuto assecondarne la richiesta a cagione del pericolo che sovrastava dal tetto del cortile di accesso. Il teste , in particolare, ha Pt_2
riferito di conoscere i fatti di causa poiché frequentava abitualmente casa del
“cognato”; che al tempo era alla ricerca di un locale più ampio da destinare a magazzino per la custodia del materiale impiegato nella sua attività di idraulico;
che tra il 2006 e il 2012 aveva proposto all'altro, almeno in due occasioni, di condurre in locazione il deposito di che trattasi e che per soddisfare le sue esigenze aveva da ultimo acquistato un altro locale. Il predetto ha peraltro asserito che il locale era servito anche da un altro accesso, tuttavia meno comodo” per la presenza di un gradino alto 60 cm. che rendeva meno agevole la fruibilità del locale. “Di contro il teste Testimone_2
coniuge della , ha riferito che l'attore aveva la disponibilità esclusiva CP_1
del locale deposito già negli anni 2005 – 2006 e che da tale data ne aveva concesso l'uso anche a terzi soggetti. Tra essi vi era il quale Parte_2
deteneva le chiavi, vi accedeva e lo impiegava come magazzino”. Aggiungeva il primo giudice che “detta circostanza trova altresì riscontro nel carteggio intercorso proprio nell'ottobre 2006 tra l'avv. Scarcella - il quale all'epoca curava gli interessi dei – e l'odierno attore, laddove quest'ultimo, CP_1
nel replicare alle contestazioni formulate dal legale in ordine alla circostanza che si era fatto lecito consegnare a terzi soggetti le chiavi di Parte_1
accesso al predetto locale - del quale peraltro i si dichiaravano CP_1
comproprietari - e che dal predetto immobile provenivano rumori molesti sin
5 dalle prime ore del mattino (cfr. missiva raccomandata dell'11 ottobre 2006), ammetteva di aver autorizzato i coniugi ad accedere al CP_4
locale, altresì evidenziando che lo stesso (indicato come garage) era munito di saracinesca con motore elettrico, quindi poco rumorosa, che veniva alzata non prima delle 7.30 - 8,00 del mattino (cfr. missiva del 18 ottobre 2006 perdita da all'indirizzo all'avv. Antonio Scarcella allegata al Parte_1
fascicolo di parte attrice). In definitiva, dalla complessiva istruttoria emerge che il teste avesse già la disponibilità del locale, presumibilmente per Pt_2
ragioni di cortesia da parte del , e che, peraltro, Parte_1
l'attraversamento del cortile con il tetto pericolante non fosse l'unica via di accesso al deposito. Non è stata altrimenti dimostrata, inoltre, la circostanza che nel corso del medesimo periodo (vale a dire, dall'ottobre 2006 all'instaurazione del presente giudizio nel 2012) lo stesso sia Parte_1
stato impossibilitato al godimento diretto del locale deposito - del quale, peraltro, i convenuti ne reclamavano la comproprietà altresì diffidando l'altro a concedere l'utilizzo dello stesso a terzi”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Disposta l'interruzione del giudizio per il decesso di Persona_1
la causa è stata riassunta dal . Parte_1
Precisate le conclusioni e depositate le conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata assegnata a sentenza giusta ordinanza emessa in data 6.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'appello il dopo avere ripercorso le vicende Parte_1
che hanno dato luogo all'odierna controversia e dopo aver evidenziato che la
“… situazione di pericolo e di crollo di detto soffitto si è protratta per oltre cinque anni, in quanto i primi cedimenti strutturali risalgono all'ottobre del
6 2006 e sono persistiti sino alla data di avvio del primo giudizio, giusta l'indagine peritale prodotta dall'Ing. in seno al giudizio Persona_3
cautelare prodotto in corso di causa nel procedimento civile n. 62/2008”, giudizio conclusosi con un provvedimento, con cui veniva ordinato agli appellati di eseguire i lavori per eliminare i predetti rischi di crollo del soffitto della già detta loggia cortilizia, ha ribadito di non aver potuto usufruire del suo locale deposito né per sé, né dandolo in affitto a terzi, posto che aveva ricevuto dal cognato, una richiesta di concessione in locazione del Parte_2
deposito medesimo alla quale non aveva potuto dare seguito. Allegando nuovamente che il mancato utilizzo da parte del si è tradotto in una Parte_1
perdita economica significativa, non avendo potuto trarre dal proprio bene immobile i frutti civili legati al pagamento del canone di un contratto di locazione, il richiama il contenuto delle deposizioni testimoniali Parte_1
rese da e da per giungere alle seguenti Testimone_1 Parte_2
affermazioni: a) il locale era inutilizzabile dal 2006 al 2012 a causa del crollo del soffitto dell'area cortilizia da cui si accede a detto locale deposito;
b) l'unico accesso utile per la fruibilità del locale in parola è dalla via Dante Alighieri ove insiste l'area cortilizia, minata dal crollo delle pignatte del soffitto di copertura della stessa.
L'appello è infondato.
Il motivo d'appello, intanto, non coglie pienamente la ratio decidendi seguita dal primo giudice e che va ribadita in questa sede, che si fonda non solo sulla valutazione delle deposizioni testimoniali ma anche sulla valutazione della missiva del dell'ottobre del 2006. Parte_1
Ed invero, non è stata fornita in primo grado dall'attore una prova convincente in ordine alla mancata fruibilità del locale, diretta o indiretta, per effetto della situazione di pericolo più volte menzionata. Ciò per le deposizioni contrastanti rese dai testi e per il contenuto della missiva dell'ottobre 2006 con la quale il
7 , come evidenziato dal primo giudice, “nel rispondere alle Parte_1
contestazioni formulate dal legale dei in ordine ai rumori molesti CP_1
provenienti dal locale dell'appellante aveva ammesso di aver autorizzato i coniugi – ad accedere al locale, altresì evidenziando che lo Pt_2 Tes_1
stesso (indicato come garage) era munito di saracinesca con motore elettrico, quindi poco rumorosa, che veniva alzata non prima delle 7.30 - 8,00 del mattino (cfr. missiva del 18 ottobre 2006 perdita da Parte_1
all'indirizzo all'avv. Antonio Scarcella allegata al fascicolo di parte attrice)”
(v. pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado).
Con riferimento alle deposizioni testimoniali va ribadito che, da un lato, i testi e “hanno confermato che, tra il 2006 ed il Testimone_1 Parte_2
2012 il predetto aveva richiesto la concessione in affitto del locale Pt_2
deposito nella disponibilità di il quale non aveva Parte_1
potuto assecondarne la richiesta a cagione del pericolo che sovrastava dal tetto del cortile di accesso” (il teste ha anche riferito che il locale del Pt_2
era munito di altro accesso meno agevole a causa di un gradino Parte_1
alto circa 60 cm.); dall'altro, il teste “ha riferito che l'attore aveva la Tes_2
disponibilità esclusiva del locale deposito già negli anni 2005 – 2006 e che da tale data ne aveva concesso l'uso anche a terzi soggetti. Tra essi vi era
[...]
il quale deteneva le chiavi, vi accedeva e lo impiegava come Pt_2
magazzino”.
Ora, la deposizione del teste ha trovato riscontro nella missiva del Tes_2
18.10.2006 sopra menzionata con cui il indicava nel colui Parte_1 Pt_2
che fruiva del locale quanto meno alla data dell'ottobre 2006, ovvero all'epoca in cui si erano manifestati i primi cedimenti del soffitto della loggia antistante al locale in questione.
Con l'atto d'appello non è stato nemmeno messa in discussione con specifiche argomentazioni l'affermazione del primo giudice secondo cui “dalla
8 complessiva istruttoria emerge che il teste avesse già la disponibilità del Pt_2
locale, presumibilmente per ragioni di cortesia da parte del ”. Parte_1
Va aggiunto che dalla deposizione del teste è emerso come Pt_2
l'attraversamento del cortile con il tetto pericolante non fosse l'unica via d'accesso al deposito, sussistendo altro accesso anche se reso meno agevole (e quindi non impossibile) dalla presenza di un gradino alto 60 cm.
In questo quadro in cui non vi è una prova piena della mancata fruibilità diretta o indiretta del bene a causa del pericolo prospettato l'appello va respinto.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111
Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo. Nella fattispecie, non si ravvisa il presupposto ora menzionato, considerate le ragioni del rigetto del gravame e l'assenza di manifesta fondatezza della pretesa del fatta valere con Parte_1
l'atto d'appello, avuto riguardo alla circostanza incontestata del cedimento di alcune porzioni del tetto di copertura della sottostante loggia cortilizia dalla quale si accede al locale deposito in uso all'appellante.
Le spese seguono al soccombenza e si liquidano (in conformità alla nota presentata dal difensore della parte appellata e ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00), in complessivi € 3.996,00 per compensi professionali, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2076/2022 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di e di così provvede: Controparte_5 CP_1
rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi € 3.996,00 per compensi professionali, oltre
[...]
iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte del di un ulteriore importo pari Parte_1
a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 21/2023 R.G., vertente
TRA
nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Saitta;
[...]
appellante
E
nata a [...] il [...], c.f. , anche CP_1 CodiceFiscale_2
quale erede di , c.f. , Persona_1 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dipasquale;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2076/2022 del Tribunale di Messina pubblicata in data 6.12.2022.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma
1, n. 1, c.p.c..
1 Svolgimento del processo
Lo svolgimento del processo di primo grado può sintetizzarsi secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata: “ ha citato in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Messina – originariamente sezione distaccata di Taormina - e per sentirli Persona_1 CP_2
condannare in suo favore al risarcimento del danno – che egli quantificava in euro 21.000,00 - per il mancato godimento dell'immobile di sua proprietà in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante terrazzo dei convenuti. A tale fine esponeva: - che in data 20.12.1974, con atto pubblico in Notar le parti contendenti avevano acquistato un terreno di mq Per_2
500, sito sulla via Tenente Salvatore Turrisi, angolo via Dante Alighieri, del
Comune di Gaggi, riportato in catasto al fg. 4 part. 257; - che su detto terreno, di comune accordo, l'attore ed i convenuti avevano realizzato due autonomi corpi di fabbrica, costituiti da due elevazione f.t. con copertura a tetto, più piano sottostrada adibito parzialmente a garage;
- che, in virtù dell'accordo tra le parti, ad egli attore era stato assegnato il possesso esclusivo del locale adibito a deposito insistente al piano sottostrada, cui si accede da una loggia cortilizia di forma rettangolare pari a mq 6,50 x 2,70, delimitata da un parapetto in calcestruzzo sul quale insistono due cancelli in ferro dotati di lucchetto, ed il cui tetto è costituito dal balcone-terrazzo dei convenuti;
- che da tale balcone terrazzo dei si erano verificate delle abbondanti CP_1
infiltrazioni di acqua, causate da difetti di impermeabilizzazione, che avevano provocato lo scoppio delle pignatte, provocando così continui crolli al soffitto della menzionata loggia da cui si accede al locale deposito a partire dall'ottobre 2006 e ancora persistenti all'epoca di instaurazione del giudizio;
- che, peraltro, la causa dei denunciati cedimenti strutturali del tetto della loggia cortilizia era stata accertata a mezzo perizia dell'Ing. Persona_3
disposta nell'ambito del procedimento cautelare introitato in pendenza del giudizio n. 62/2008 vertente tra le medesime parti, tanto da indurre il G.U. ad
2 ordinare agli odierni convenuti, con provvedimento del 22 febbraio 2012,
l'esecuzione dei lavori urgenti volti ad eliminare il rischio di crollo del predetto soffitto;
- che a causa delle precarie condizioni del tetto della loggia cortilizia dell'attore – tali da esporre a rischio l'incolumità delle persone che si trovassero ad accedervi - il predetto, a fare data dall'ottobre 2006, non ha potuto usufruire del suo locale deposito né per farne uso personale né per concederlo in affitto al cognato che gliene aveva fatto Parte_2
richiesta. Tutto ciò premesso l'attore chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno economico subito per mancato godimento e impiego fruttifero del locale deposito, quantificato in misura pari al canone d'affitto mensile che avrebbe potuto conseguire a decorrere dall'ottobre 2006
e che, secondo l'andamento del mercato, determinava in euro 21.000,00 (pari al canone mensile di euro 300,00 moltiplicato per 67 mesi). Con un'unica comparsa responsiva depositata all'udienza del 26 settembre 2012 si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, deducevano di aver dato seguito all'ordinanza pronunciata in data 22 febbraio 2012 nella fase cautelare del giudizio iscritto al n. 62 -2/2008, effettuando i lavori prescritti in data 10 luglio 2022, allorquando parte avversa consegnava la chiave di accesso al vano contatore, fino a quel tempo loro preclusa;
inoltre evidenziavano di essersi sempre resi disponibili ad effettuare gli interventi di messa in sicurezza dei locali di che trattasi, purché le spese fossero ripartite pro quota tra le parti, trattandosi di beni in comproprietà per i quali era pendente giudizio di divisione e che, tuttavia, la controparte non dava seguito alle richieste. Ad ogni modo, contrastavano le richieste risarcitorie avanzate dall'attore, non rispondendo al vero la circostanza dallo stesso allegata del mancato utilizzo del bene, atteso che il predetto aveva continuato ad utilizzare detto locale come deposito e ne aveva altresì concesso l'uso a terzi, ivi incluso il cognato il quale da tempo ne Parte_2
possedeva le chiavi e vi accedeva liberamente. Evidenziavano, da ultimo, come
3 già con lettera raccomandata dell'11-13 ottobre 2006 i convenuti lamentavano al di aver consegnato le chiavi di accesso al predetto locale, Parte_1
invero oggetto di comproprietà indivisa, a terzi soggetti non autorizzati che lo avevano destinato a parcheggio di auto e ciclomotori oltre che a magazzino....
Assunte le prove orali con i testi , e Testimone_1 Parte_2
, veniva poi acquisita la relazione di CTU, a firma dell'Ing. Testimone_2
, espletata nell'ambito del giudizio n. 90000062/2008 per lo CP_3
scioglimento della comunione tra gli odierni contendenti, definito con sentenza del 7 agosto 2017, confermata dalla Corte d'appello di Messina con sentenza del 19 settembre 2019 …”.
Con sentenza n. 2076/2022 il Tribunale di Messina rigettava la domanda risarcitoria.
Per quel che rileva in questa sede, il primo giudice, evidenziava: a) la incontrovertibilità della circostanza dedotta a fondamento della domanda per cui, a causa del difetto di impermeabilizzazione della terrazza di pertinenza dell'appartamento nella esclusiva disponibilità dei convenuti, a far data dall'ottobre 2006 si era verificata la rottura delle pignatte del solaio di interpiano con cedimento di alcune porzioni del tetto di copertura della sottostante loggia cortilizia, dalla quale si accede al locale deposito in uso esclusivo dell'attore; b) all'epoca dei fatti e dell'instaurazione della presente lite, sebbene i beni immobili appartenessero in comproprietà indivisa agli odierni contendenti, l'attore aveva il possesso esclusivo del locale deposito.
Ricondotta la fattispecie alla previsione normativa dell'art. 2051 c.c., il
Tribunale rilevava come la domanda risarcitoria fosse finalizzata al ristoro del danno economico per il mancato godimento ed impiego redditizio del locale deposito, invero non interessato da alcun pregiudizio, stante il pericolo di crollo del tetto di copertura dello spazio antistante.
4 Ciò posto, il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che in ordine alla impossibilità di godimento del bene a causa del pregiudizio lamentato “i testi escussi in giudizio hanno sul punto fornito delle deposizioni contrastanti”. Ed invero i testi e rispettivamente, la prima, Testimone_1 Parte_2
coniuge dell'attore e, il secondo, marito della di lui cognata, “hanno confermato che, tra il 2006 ed il 2012 il predetto aveva richiesto la concessione in Pt_2
affitto del locale deposito nella disponibilità di il Parte_1
quale non aveva potuto assecondarne la richiesta a cagione del pericolo che sovrastava dal tetto del cortile di accesso. Il teste , in particolare, ha Pt_2
riferito di conoscere i fatti di causa poiché frequentava abitualmente casa del
“cognato”; che al tempo era alla ricerca di un locale più ampio da destinare a magazzino per la custodia del materiale impiegato nella sua attività di idraulico;
che tra il 2006 e il 2012 aveva proposto all'altro, almeno in due occasioni, di condurre in locazione il deposito di che trattasi e che per soddisfare le sue esigenze aveva da ultimo acquistato un altro locale. Il predetto ha peraltro asserito che il locale era servito anche da un altro accesso, tuttavia meno comodo” per la presenza di un gradino alto 60 cm. che rendeva meno agevole la fruibilità del locale. “Di contro il teste Testimone_2
coniuge della , ha riferito che l'attore aveva la disponibilità esclusiva CP_1
del locale deposito già negli anni 2005 – 2006 e che da tale data ne aveva concesso l'uso anche a terzi soggetti. Tra essi vi era il quale Parte_2
deteneva le chiavi, vi accedeva e lo impiegava come magazzino”. Aggiungeva il primo giudice che “detta circostanza trova altresì riscontro nel carteggio intercorso proprio nell'ottobre 2006 tra l'avv. Scarcella - il quale all'epoca curava gli interessi dei – e l'odierno attore, laddove quest'ultimo, CP_1
nel replicare alle contestazioni formulate dal legale in ordine alla circostanza che si era fatto lecito consegnare a terzi soggetti le chiavi di Parte_1
accesso al predetto locale - del quale peraltro i si dichiaravano CP_1
comproprietari - e che dal predetto immobile provenivano rumori molesti sin
5 dalle prime ore del mattino (cfr. missiva raccomandata dell'11 ottobre 2006), ammetteva di aver autorizzato i coniugi ad accedere al CP_4
locale, altresì evidenziando che lo stesso (indicato come garage) era munito di saracinesca con motore elettrico, quindi poco rumorosa, che veniva alzata non prima delle 7.30 - 8,00 del mattino (cfr. missiva del 18 ottobre 2006 perdita da all'indirizzo all'avv. Antonio Scarcella allegata al Parte_1
fascicolo di parte attrice). In definitiva, dalla complessiva istruttoria emerge che il teste avesse già la disponibilità del locale, presumibilmente per Pt_2
ragioni di cortesia da parte del , e che, peraltro, Parte_1
l'attraversamento del cortile con il tetto pericolante non fosse l'unica via di accesso al deposito. Non è stata altrimenti dimostrata, inoltre, la circostanza che nel corso del medesimo periodo (vale a dire, dall'ottobre 2006 all'instaurazione del presente giudizio nel 2012) lo stesso sia Parte_1
stato impossibilitato al godimento diretto del locale deposito - del quale, peraltro, i convenuti ne reclamavano la comproprietà altresì diffidando l'altro a concedere l'utilizzo dello stesso a terzi”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Disposta l'interruzione del giudizio per il decesso di Persona_1
la causa è stata riassunta dal . Parte_1
Precisate le conclusioni e depositate le conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata assegnata a sentenza giusta ordinanza emessa in data 6.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'appello il dopo avere ripercorso le vicende Parte_1
che hanno dato luogo all'odierna controversia e dopo aver evidenziato che la
“… situazione di pericolo e di crollo di detto soffitto si è protratta per oltre cinque anni, in quanto i primi cedimenti strutturali risalgono all'ottobre del
6 2006 e sono persistiti sino alla data di avvio del primo giudizio, giusta l'indagine peritale prodotta dall'Ing. in seno al giudizio Persona_3
cautelare prodotto in corso di causa nel procedimento civile n. 62/2008”, giudizio conclusosi con un provvedimento, con cui veniva ordinato agli appellati di eseguire i lavori per eliminare i predetti rischi di crollo del soffitto della già detta loggia cortilizia, ha ribadito di non aver potuto usufruire del suo locale deposito né per sé, né dandolo in affitto a terzi, posto che aveva ricevuto dal cognato, una richiesta di concessione in locazione del Parte_2
deposito medesimo alla quale non aveva potuto dare seguito. Allegando nuovamente che il mancato utilizzo da parte del si è tradotto in una Parte_1
perdita economica significativa, non avendo potuto trarre dal proprio bene immobile i frutti civili legati al pagamento del canone di un contratto di locazione, il richiama il contenuto delle deposizioni testimoniali Parte_1
rese da e da per giungere alle seguenti Testimone_1 Parte_2
affermazioni: a) il locale era inutilizzabile dal 2006 al 2012 a causa del crollo del soffitto dell'area cortilizia da cui si accede a detto locale deposito;
b) l'unico accesso utile per la fruibilità del locale in parola è dalla via Dante Alighieri ove insiste l'area cortilizia, minata dal crollo delle pignatte del soffitto di copertura della stessa.
L'appello è infondato.
Il motivo d'appello, intanto, non coglie pienamente la ratio decidendi seguita dal primo giudice e che va ribadita in questa sede, che si fonda non solo sulla valutazione delle deposizioni testimoniali ma anche sulla valutazione della missiva del dell'ottobre del 2006. Parte_1
Ed invero, non è stata fornita in primo grado dall'attore una prova convincente in ordine alla mancata fruibilità del locale, diretta o indiretta, per effetto della situazione di pericolo più volte menzionata. Ciò per le deposizioni contrastanti rese dai testi e per il contenuto della missiva dell'ottobre 2006 con la quale il
7 , come evidenziato dal primo giudice, “nel rispondere alle Parte_1
contestazioni formulate dal legale dei in ordine ai rumori molesti CP_1
provenienti dal locale dell'appellante aveva ammesso di aver autorizzato i coniugi – ad accedere al locale, altresì evidenziando che lo Pt_2 Tes_1
stesso (indicato come garage) era munito di saracinesca con motore elettrico, quindi poco rumorosa, che veniva alzata non prima delle 7.30 - 8,00 del mattino (cfr. missiva del 18 ottobre 2006 perdita da Parte_1
all'indirizzo all'avv. Antonio Scarcella allegata al fascicolo di parte attrice)”
(v. pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado).
Con riferimento alle deposizioni testimoniali va ribadito che, da un lato, i testi e “hanno confermato che, tra il 2006 ed il Testimone_1 Parte_2
2012 il predetto aveva richiesto la concessione in affitto del locale Pt_2
deposito nella disponibilità di il quale non aveva Parte_1
potuto assecondarne la richiesta a cagione del pericolo che sovrastava dal tetto del cortile di accesso” (il teste ha anche riferito che il locale del Pt_2
era munito di altro accesso meno agevole a causa di un gradino Parte_1
alto circa 60 cm.); dall'altro, il teste “ha riferito che l'attore aveva la Tes_2
disponibilità esclusiva del locale deposito già negli anni 2005 – 2006 e che da tale data ne aveva concesso l'uso anche a terzi soggetti. Tra essi vi era
[...]
il quale deteneva le chiavi, vi accedeva e lo impiegava come Pt_2
magazzino”.
Ora, la deposizione del teste ha trovato riscontro nella missiva del Tes_2
18.10.2006 sopra menzionata con cui il indicava nel colui Parte_1 Pt_2
che fruiva del locale quanto meno alla data dell'ottobre 2006, ovvero all'epoca in cui si erano manifestati i primi cedimenti del soffitto della loggia antistante al locale in questione.
Con l'atto d'appello non è stato nemmeno messa in discussione con specifiche argomentazioni l'affermazione del primo giudice secondo cui “dalla
8 complessiva istruttoria emerge che il teste avesse già la disponibilità del Pt_2
locale, presumibilmente per ragioni di cortesia da parte del ”. Parte_1
Va aggiunto che dalla deposizione del teste è emerso come Pt_2
l'attraversamento del cortile con il tetto pericolante non fosse l'unica via d'accesso al deposito, sussistendo altro accesso anche se reso meno agevole (e quindi non impossibile) dalla presenza di un gradino alto 60 cm.
In questo quadro in cui non vi è una prova piena della mancata fruibilità diretta o indiretta del bene a causa del pericolo prospettato l'appello va respinto.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111
Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo. Nella fattispecie, non si ravvisa il presupposto ora menzionato, considerate le ragioni del rigetto del gravame e l'assenza di manifesta fondatezza della pretesa del fatta valere con Parte_1
l'atto d'appello, avuto riguardo alla circostanza incontestata del cedimento di alcune porzioni del tetto di copertura della sottostante loggia cortilizia dalla quale si accede al locale deposito in uso all'appellante.
Le spese seguono al soccombenza e si liquidano (in conformità alla nota presentata dal difensore della parte appellata e ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00), in complessivi € 3.996,00 per compensi professionali, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2076/2022 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di e di così provvede: Controparte_5 CP_1
rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi € 3.996,00 per compensi professionali, oltre
[...]
iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte del di un ulteriore importo pari Parte_1
a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
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