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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/09/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 11/09/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 9295 /2024
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MIGLIACCIO LUIGI, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu la dott.ssa , è pronunciata la Persona_1
presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che la ctu dott.ssa nella presente fase, in seguito all'esame obiettivo Per_1 sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni
83 al momento della visita, risulta affetta da: “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA,
UMORE DEPRESSO, IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE, CARDIOPATIA
IPERTENSIVA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN ESITI DI RECENTE FRATTURA
ISCHIOPUBICA A SINISTRA (08/2023)”.
Secondo la ctu si tratta di soggetto vigile, discretamente curata nella persona e abbigliamento, che si presenta al colloquio con atteggiamento sufficientemente collaborante, rispondendo alle domande in maniera congrua all'argomento trattato, evidenziando solo segni di deficit della memoria di fissazione, mentre risulta conservata la memoria rievocativa. Rileva inoltre la ctu che dai test somministrati non si evidenziano significative alterazioni organiche a carico del SNC e SNP. Ancora, prosegue la ctu, “Riferisce deficit della capacità uditiva riconducibile alla nota ipoacusia neurosensoriale bilaterale di cui all'esame audiometrico del 21.03.22. Il tono dell'umore è tendente al polo depressivo, afferma astenia e apatia. Non fa riferimento ad dispercezioni uditive e/o visive.
Non presenta patologico rallentamento ideomotorio. Non assume farmaci dementigeni”.
Quanto alle patologie osteoarticolari, la ctu rileva che non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferisce dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorsolombare, con riferita sintomatologia dolorosa ai gradi estremi di escursione, prevalentemente al tratto lombare. Nella norma, il tratto cervicale. Bilateralmente, nella norma le articolazioni comprendenti l'arto superiore. Conservata la capacità di presa e forza. A livello degli arti inferiori, si segnala sintomatologia antalgica ai gradi estremi di anca. Dolenti alla digitopressione le emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia senza alterazioni funzionali. Assenza di ballottamento rotuleo. Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti”.
Quanto alla cardiopatia ipertensiva, la ctu osserva che “…in atti vi è valutazione specialistica datata
10.11.22 in cui si pone diagnosi di ipertensione arteriosa con scompenso cardiaco inquadrabile in
III classe NYHA. All'anamnesi, la ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo.
Clinicamente, non si rilevano segni di cianosi, né sindrome dispnoica a riposo, di converso si segnala presenza edemi declivi agli arti inferiori. All'auscultazione, MV fisiologico su tutto l'ambito polmonare con FVT normo-trasmesso. Non si rilevano soffi patologici sui focolai esplorati con toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate farmacologicamente”.
L'entità delle infermità della ricorrente, a parere della CTU, sono tali da poter riconoscere che si tratta di soggetto invalido ultrasessantacinquenne grave ma privo dei requisiti necessari per ottenere il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non avendo necessità di assistenza continua per il soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”.
Secondo la ctu infatti non si evidenziano alterazioni della capacità gestionale, la quale è sufficientemente conservata per l'età, presentando la ricorrente un quadro clinico riconducibile ad una vasculopatia cerebrale di forma lieve. Lo stesso dicasi per la patologia cardiovascolare, la quale risulta in discreto compenso emodinamico e, pertanto, non determinante limitazioni funzionali in disaccordo con la valutazione cardiologica in cui si è assegnato alla ricorrente una III classe NYHA
Per quanto concerne la deambulazione, la ctu rileva che la ricorrente è giunta a visita medico-legale priva di alcun ausilio per la deambulazione (di cui non vi è prescrizione depositata) e che in grado di approntare una deambulazione autonoma sebbene avvenga con claudicatio a destra. Lo stesso dicasi per i cambi posturali e la stazione eretta fattibili autonomamente. Inoltre la ctu rileva che la ricorrente non utilizza ausili per l'assorbenza.
Le conclusioni rese dalla ctu sono logiche, esaustive e dettagliatamente motivate, anche con riferimento alla certificazione medica depositata in atti, e vengono pertanto qui integralmente recepite e fatte proprie. Si osserva, inoltre, come le conclusioni cui è pervenuta la ctu siano le medesime cui
è pervenuto anche il ctu nominato nella fase atp, dott. . Per_2 Per tutto quanto esposto, quindi, si ritiene che non sussistano ragioni per disporre un ulteriore rinnovo della Consulenza, come richiesto dal procuratore della ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza.
Rileva il Tribunale al riguardo come parte ricorrente abbia eccepito in tali note che la perizia non è congruente alla documentazione medica in atti, senza indicare a quale certificazione medica nello specifico si riferisca l'eccezione e che, al contrario, come esposto, la ctu dott.ssa ha fatto Per_1
specifico riferimento nel proprio elaborato alla documentazione medica allegata, ivi incluse le certificazioni geriatriche del gennaio e dicembre 2024, e che abbia specificamente motivato le ragioni per cui è pervenuta, all'esito dell'esame condotto sulla periziata, alle conclusioni di cui sopra.
L'opposizione va quindi rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att.
c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 10914/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 22.9.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo