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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1783/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1783/2025 promossa da:
nata il [...] in [...] Parte_1
(CUBA), residente in [...], C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Gorini
e
, nato il [...] in [...], residente in [...], CP_1
Via Ludovico Antonio Muratori n. 44 int. 9, C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Elisabetta Gorini
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 20/05/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LIVORNO il 29/09/2015 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LIVORNO nel
[...]
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 1 n. 241
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre;
2. Quanto al diritto di visita del padre, il vedrà la figlia quando si trova in CP_1
Italia tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera;
3. Il verserà un contributo al mantenimento della figlia di € 175,00 mensili CP_1 oltre ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF, che il verserà alla madre mediante bonifico mensile con mandato CP_1 permanente;
4. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
pagina 2 di 3 5. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di LIVORNO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 4.9.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1783/2025 promossa da:
nata il [...] in [...] Parte_1
(CUBA), residente in [...], C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Gorini
e
, nato il [...] in [...], residente in [...], CP_1
Via Ludovico Antonio Muratori n. 44 int. 9, C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Elisabetta Gorini
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 20/05/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LIVORNO il 29/09/2015 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LIVORNO nel
[...]
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 1 n. 241
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre;
2. Quanto al diritto di visita del padre, il vedrà la figlia quando si trova in CP_1
Italia tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera;
3. Il verserà un contributo al mantenimento della figlia di € 175,00 mensili CP_1 oltre ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF, che il verserà alla madre mediante bonifico mensile con mandato CP_1 permanente;
4. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
pagina 2 di 3 5. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di LIVORNO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 4.9.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3