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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 09.04.2025, con i termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SALERA P.IVA_1
SANDRO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2 convenuta
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza ex art. 189 c.p.c. del 09.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione notificato in data 15/11/2023, la società attrice ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, la chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, per i motivi di cui in narrativa: in via principale e nel merito, accertare il grave inadempimento dell'impresa venditrice
[...] che non ha ottemperato alle obbligazioni assunte con il contratto del 17/07/2021 e per CP_1 l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto del 17/07/2021 per grave inadempimento della società convenuta;
sempre in via principale e nel merito, accertato e dichiarato il grave inadempimento della società convenuta alle obbligazioni di cui al contratto del 17/07/2021,
1 condannare la medesima alla ripetizione, in favore dell'attore, delle somme versate in esecuzione del contratto inadempiuto pari ad € 7.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
condannare, infine, la società convenuta al risarcimento del danno cagionato per effetto dell'inadempimento pari ad € 4.250,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
condannare, in ogni caso, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% come per legge” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
A sostegno della suestesa domanda, la società attrice ha dedotto e documentato:
“di aver sottoscritto in data 17/07/2021 un contratto con la per
Controparte_1 l'acquisto di un macchinario “Montacarichi con porte a battenti”, comprensivo di montaggio e di tutte le lavorazioni necessarie, per il prezzo totale di € 16.000,00 oltre il 4% dell'IVA. In aderenza agli impegni negoziali assunti, parte attrice ha dedotto e documentato di aver versato l'acconto di € 7.000,00 alla la quale però, malgrado si fosse impegnata alla consegna ed al
Controparte_1 conseguente montaggio del macchinario Montacarichi entro 12/14 settimane lavorative dalla stipula del contratto, a nulla ha provveduto. La medesima società attrice, infatti, con diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. in pec del 20/06/2023 (All. 3), diffidava la entro e
Controparte_1 non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, ad adempiere alle obbligazioni assunte con il contratto del 17/07/2021, precisando che in difetto di adempimento, nel termine concesso, il contratto si sarebbe risolto. Malgrado la diffida di cui sopra, la non ha
Controparte_1 provveduto ad adempiere all'obbligazione assunta nell'ulteriore termine essenziale concesso cagionando, così, ope legis, la risoluzione del contratto” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
- La società convenuta non si costituiva formalmente in giudizio, né il legale rapp.te p.-t. compariva per rendere il deferito interrogatorio formale ammesso dal giudice con ordinanza istruttoria del 29/04/2024, per cui la causa, istruita mediante l'escussione dei testi ammessi, precisate le conclusioni, viene ora per la decisione, previo concesso termine per il deposito di memorie conclusionali.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice ritiene che l'istruttoria, sia con la produzione documentale, sia con l'escussione dei testi alla udienza del 25/02/2025, ha sostanzialmente confermato tutte le circostanze di fatto dedotte della società attrice, ovvero che la malgrado i solleciti sia scritti che Controparte_1 telefonici, non ha provveduto alla fornitura ed al montaggio della piattaforma contrattualizzata e per la quale è stato versato l'acconto di € 7.000,00 (v. all.ti fascicolo di parte attrice e verbale di udienza del 25/02/2025 di escussione dei testi).
2 Inoltre, ai fini della presente decisione ex art. 116 c.p.c., deve aggiungersi che la convenuta ha mantenuto un atteggiamento di totale disinteresse, non avendo risposto alla diffida ad adempiere del 20.06.2023 di parte attrice (v. all. n. 3 fascicolo di parte attrice) e restando contumace nel presente giudizio, nonostante la citazione regolarmente notificata.
Relativamente al quantum della domanda, essendo stato documentato e provato il grave inadempimento perpetrato dalla alle obbligazioni contrattuali Controparte_1 assunte con il contratto del 17/07/2021, parte attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito.
Sul punto, il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale comprende, sia la perdita subita dal creditore, sia il mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, al fine di ristabilire l'equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito, cioè l'inadempienza non si fosse verificata, e, quindi, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all'effettivo valore dell'utilità perduta (v. Tribunale Pisa, 05/04/2023, n. 508). Orbene, per effetto dell'inadempimento della società risulta che Controparte_1 l'odierno attore si è rivolto ad altra società, la Ideal Ascensori s.n.c., alla quale chiedeva un preventivo di spesa per il medesimo macchinario contrattualizzato con la società convenuta, avente le medesime caratteristiche funzionali e costruttive (v. all. n. 4 fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, risulta che, rispetto al costo del bene di cui al contratto risolto, pari ad €
16.000,00 oltre iva, riceveva dal nuovo fornitore un preventivo di spesa superiore ammontante invece ad € 20.250,00 oltre iva, subendo un amento dei costi e, quindi, un danno per € 4.250,00. Pertanto, risulta documentato che l'attore, per munire la sua impresa del macchinario montacarichi, rispetto al contratto del 2021 sottoscritto con la società convenuta ha subito un danno patrimoniale pari alla differenza tra quanto avrebbe dovuto corrispondere alla società odierna convenuta e quanto invece ha corrisposto al nuovo fornitore per il medesimo bene, ovvero la somma di € 4.250,00.
In definitiva, stante l'accertato grave inadempimento dell'impresa venditrice
[...] che non ha ottemperato alle obbligazioni assunte con il contratto del CP_1
17/07/2021, va dichiarata la risoluzione del predetto contratto con conseguente condanna della convenuta alla ripetizione, in favore dell'attore, delle somme versate in esecuzione del contratto inadempiuto pari ad € 7.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi e risarcimento del danno pari ad € 4.250,00.
Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (Cass.
Civ., n. 21871/14), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e succ. mod. ed int., come da dispositivo che segue (Tribunale Cassino, sent. n.
1380 del 15 dicembre 2014).
P.Q.M.
3 Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_1 persona del legale rapp.te p.-t., nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) accerta e dichiara la risoluzione del contratto del 17/07/2021 per grave inadempimento della società convenuta, per quanto in motivazione;
c) condanna la società convenuta alla ripetizione, in favore dell'attore, delle somme versate in esecuzione del contratto inadempiuto pari ad € 7.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
d) condanna la società convenuta al risarcimento del danno cagionato per effetto dell'inadempimento pari ad € 4.250,00;
e) condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 274,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino 14/04/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 09.04.2025, con i termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SALERA P.IVA_1
SANDRO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2 convenuta
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza ex art. 189 c.p.c. del 09.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione notificato in data 15/11/2023, la società attrice ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, la chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, per i motivi di cui in narrativa: in via principale e nel merito, accertare il grave inadempimento dell'impresa venditrice
[...] che non ha ottemperato alle obbligazioni assunte con il contratto del 17/07/2021 e per CP_1 l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto del 17/07/2021 per grave inadempimento della società convenuta;
sempre in via principale e nel merito, accertato e dichiarato il grave inadempimento della società convenuta alle obbligazioni di cui al contratto del 17/07/2021,
1 condannare la medesima alla ripetizione, in favore dell'attore, delle somme versate in esecuzione del contratto inadempiuto pari ad € 7.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
condannare, infine, la società convenuta al risarcimento del danno cagionato per effetto dell'inadempimento pari ad € 4.250,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
condannare, in ogni caso, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% come per legge” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
A sostegno della suestesa domanda, la società attrice ha dedotto e documentato:
“di aver sottoscritto in data 17/07/2021 un contratto con la per
Controparte_1 l'acquisto di un macchinario “Montacarichi con porte a battenti”, comprensivo di montaggio e di tutte le lavorazioni necessarie, per il prezzo totale di € 16.000,00 oltre il 4% dell'IVA. In aderenza agli impegni negoziali assunti, parte attrice ha dedotto e documentato di aver versato l'acconto di € 7.000,00 alla la quale però, malgrado si fosse impegnata alla consegna ed al
Controparte_1 conseguente montaggio del macchinario Montacarichi entro 12/14 settimane lavorative dalla stipula del contratto, a nulla ha provveduto. La medesima società attrice, infatti, con diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. in pec del 20/06/2023 (All. 3), diffidava la entro e
Controparte_1 non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, ad adempiere alle obbligazioni assunte con il contratto del 17/07/2021, precisando che in difetto di adempimento, nel termine concesso, il contratto si sarebbe risolto. Malgrado la diffida di cui sopra, la non ha
Controparte_1 provveduto ad adempiere all'obbligazione assunta nell'ulteriore termine essenziale concesso cagionando, così, ope legis, la risoluzione del contratto” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
- La società convenuta non si costituiva formalmente in giudizio, né il legale rapp.te p.-t. compariva per rendere il deferito interrogatorio formale ammesso dal giudice con ordinanza istruttoria del 29/04/2024, per cui la causa, istruita mediante l'escussione dei testi ammessi, precisate le conclusioni, viene ora per la decisione, previo concesso termine per il deposito di memorie conclusionali.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice ritiene che l'istruttoria, sia con la produzione documentale, sia con l'escussione dei testi alla udienza del 25/02/2025, ha sostanzialmente confermato tutte le circostanze di fatto dedotte della società attrice, ovvero che la malgrado i solleciti sia scritti che Controparte_1 telefonici, non ha provveduto alla fornitura ed al montaggio della piattaforma contrattualizzata e per la quale è stato versato l'acconto di € 7.000,00 (v. all.ti fascicolo di parte attrice e verbale di udienza del 25/02/2025 di escussione dei testi).
2 Inoltre, ai fini della presente decisione ex art. 116 c.p.c., deve aggiungersi che la convenuta ha mantenuto un atteggiamento di totale disinteresse, non avendo risposto alla diffida ad adempiere del 20.06.2023 di parte attrice (v. all. n. 3 fascicolo di parte attrice) e restando contumace nel presente giudizio, nonostante la citazione regolarmente notificata.
Relativamente al quantum della domanda, essendo stato documentato e provato il grave inadempimento perpetrato dalla alle obbligazioni contrattuali Controparte_1 assunte con il contratto del 17/07/2021, parte attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito.
Sul punto, il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale comprende, sia la perdita subita dal creditore, sia il mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, al fine di ristabilire l'equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito, cioè l'inadempienza non si fosse verificata, e, quindi, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all'effettivo valore dell'utilità perduta (v. Tribunale Pisa, 05/04/2023, n. 508). Orbene, per effetto dell'inadempimento della società risulta che Controparte_1 l'odierno attore si è rivolto ad altra società, la Ideal Ascensori s.n.c., alla quale chiedeva un preventivo di spesa per il medesimo macchinario contrattualizzato con la società convenuta, avente le medesime caratteristiche funzionali e costruttive (v. all. n. 4 fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, risulta che, rispetto al costo del bene di cui al contratto risolto, pari ad €
16.000,00 oltre iva, riceveva dal nuovo fornitore un preventivo di spesa superiore ammontante invece ad € 20.250,00 oltre iva, subendo un amento dei costi e, quindi, un danno per € 4.250,00. Pertanto, risulta documentato che l'attore, per munire la sua impresa del macchinario montacarichi, rispetto al contratto del 2021 sottoscritto con la società convenuta ha subito un danno patrimoniale pari alla differenza tra quanto avrebbe dovuto corrispondere alla società odierna convenuta e quanto invece ha corrisposto al nuovo fornitore per il medesimo bene, ovvero la somma di € 4.250,00.
In definitiva, stante l'accertato grave inadempimento dell'impresa venditrice
[...] che non ha ottemperato alle obbligazioni assunte con il contratto del CP_1
17/07/2021, va dichiarata la risoluzione del predetto contratto con conseguente condanna della convenuta alla ripetizione, in favore dell'attore, delle somme versate in esecuzione del contratto inadempiuto pari ad € 7.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi e risarcimento del danno pari ad € 4.250,00.
Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (Cass.
Civ., n. 21871/14), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e succ. mod. ed int., come da dispositivo che segue (Tribunale Cassino, sent. n.
1380 del 15 dicembre 2014).
P.Q.M.
3 Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_1 persona del legale rapp.te p.-t., nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) accerta e dichiara la risoluzione del contratto del 17/07/2021 per grave inadempimento della società convenuta, per quanto in motivazione;
c) condanna la società convenuta alla ripetizione, in favore dell'attore, delle somme versate in esecuzione del contratto inadempiuto pari ad € 7.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
d) condanna la società convenuta al risarcimento del danno cagionato per effetto dell'inadempimento pari ad € 4.250,00;
e) condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 274,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino 14/04/2025
Il GIUDICE
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