Art. 3.
Lo statuto organico per l'amministrazione del patrimonio Cappelli, dovra' essere dall'istituto medesimo presentato nel termine di un anno, all'approvazione del Governo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 25 marzo 1886.
Reg. 148. Atti del Governo a f. 102. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
COPPINO.
Lo statuto organico per l'amministrazione del patrimonio Cappelli, dovra' essere dall'istituto medesimo presentato nel termine di un anno, all'approvazione del Governo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 25 marzo 1886.
Reg. 148. Atti del Governo a f. 102. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
COPPINO.