TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1539/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1539/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 9:34 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per difeso da sé medesimo, l'Avv. il quale si Parte_1 Parte_1
riporta all'opposizione chiedendone l'accoglimento.
Per il l'avv. DE FLAVIIS MARCO il quale chiede il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
È altresì presente la Dott.ssa Caterina Conte, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1539/2024 promossa da:
(C.F. ) difeso da sé medesimo ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in PIAZZA ALESSANDRINI NR. 25 65100 , presso il proprio studio legale CP_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE FLAVIIS MARCO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA 1 , presso il difensore avv. DE FLAVIIS CP_1
MARCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22.5.2024 l'avv. , in qualità di difensore e legale Parte_1
rappresentate della ditta individuale Bizarre, Club privato dotato di impianto di diffusione sonora, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n 188/2024, emessa dal CP_1
il 23.4.2024 e notificata in pari data all'opponente, con la quale era stata comminata al
[...]
medesimo la sanzione amministrativa di € 500,00, maggiorata di € 9,50 per spese di notifica.
Era stata contestata al ricorrente l'utilizzazione, in violazione dell'art. 40 e 41 del vigente Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del
27.5.2007, in relazione all'art. 8 comma 2 lett. d) della legge 447 del 1995 e all'art. del 4 comma 1 del
DPR n. 227/2011, di un impianto di diffusione sonora difforme da quello per il quale aveva ottenuto la
VIA (Valutazione di Impatto Acustico) avendo i verbalizzanti accertato che gli apparecchi in funzione non corrispondevano a quelli descritti nella documentazione in possesso del ricorrente.
pagina 2 di 5 A sostegno dell'impugnazione ha evidenziato che la difformità rilevata consisteva, di fatto, nella sostituzione di una cassa acustica non funzionante, effettuata alle ore 22 del sabato, giorno di accertamento della violazione da parte della Polizia Municipale.
Rivendicava la facoltà di poter cambiare, momentaneamente, onde evitare la chiusura del locale, la cassa acustica, assumendo che la funzione di limitare il volume del suono della musica è svolta dal compressore, regolarmente funzionante.
Considerato che, dalla lettura del verbale della Polizia Municipale, non si evince che il volume del sonoro fosse alto e che il compressore non fosse regolarmente funzionante, riteneva che lo spirito della normativa non fosse stato in alcun modo violato.
2. Con comparsa depositata il 1.10.2024 si è costituito il evidenziando che Controparte_1
l'art. 7 del Regolamento Comunale in materia di Inquinamento Acustico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 21 maggio 2007, vigente dal 27 giugno 2007, prevede che “i soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari, che abbiano ottenuto il nullaosta del Servizio
Ecologia devono predisporre, entro i trenta giorni successivi alla data di rilascio dello stesso, una documentazione, redatta da Tecnico Competente, comprendente: a) le specifiche di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 16 aprile 1999 n.215, redatte in ossequio alle collegate procedure, secondo quanto richiamato nel testo dei medesimi, nonché negli inerenti allegati tecnici. Per quanto di pertinenza, il disposto dei due articoli in parola deve intendersi esteso anche alle prescrizioni di cui alla successiva lettera b); b) relazione tecnica, con l'indicazione dettagliata delle soluzioni adottate per garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 10 e 11, redatta anche secondo le linee definite all'Allegato D del
Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, e completa degli eventuali incartamenti in ordine ai progetti per l'installazione di barriere acustiche mobili. Il nullaosta dovrà essere esposto in modo tale da essere chiaramente visibile al pubblico. L'incartamento prodotto in ottemperanza a quanto prescritto ai precedenti punti a) e b) dovrà essere custodito presso la struttura, ed esibito, dietro richiesta, ai competenti organi di controllo. La documentazione relativa alle sorgenti in uso vincola strettamente al loro impiego esclusivo. La violazione del precedente disposto, nella misura dell'utilizzo di sorgenti diverse da quelle di proprietà del titolare della concessione, alle cui specifiche inerisce la documentazione in parola, comporta l'immediata sospensione dell'attività di intrattenimento”.
L'accertamento della violazione prescinde quindi dalla gravità o meno della modifica ai livelli di emissione sonora dell'impianto, trattandosi di valutazione sottratta all'interessato che, salvo preventiva autorizzazione, non può apportare all'impianto alcuna modifica, anche marginale,
Trattasi di disciplina che sottrae all'organo di polizia la valutazione tecnica sulla rilevanza o meno delle modifiche apportate all'impianto, valutazione che richiede competenze tecniche e non soggettive ed pagina 3 di 5 opinabili.
3. Acquisto il Regolamento Comunale in materia di Inquinamento Acustico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 21 maggio 2007, vigente dal 27 giugno 2007, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
4. Il ricorso va rigettato per i seguenti motivi.
******
A. Sulla sussistenza del fatto contestato
L'opponente contesta la legittimità dell'accertamento impugnato, ritenendo che le modifiche apportate all'impianto di diffusione sonora, presente all'interno del locale da lui gestito e consistenti nella sostituzione di una cassa acustica perché non funzionante, non avessero determinato alcuna sostanziale modifica all'impianto preesistente, regolarmente autorizzato.
La modifica non aveva infatti riguardato il compressore, che ha la funzione di limitare il volume dell'impianto.
Con Va al riguardo evidenziato che la : valutazione di impatto acustico, viene effettuata all'esito di un'analisi tecnica, finalizzata a determinare gli effetti del rumore o del suono prodotto da un'attività
(industriale, commerciale, infrastrutturale, ecc.) sull'ambiente circostante, in particolare sulle persone e sul territorio.
Trattandosi di indagine effettuata da un tecnico abilitato, ogni eventuale successiva modifica richiederà necessariamente una nuova verifica preventiva e previsionale, da comunicare all'autorità pubblica.
La valutazione dell'idoneità della modifica, ad incidere sugli effetti del suono prodotto dell'impatto acustico, non può essere infatti rimessa né all'organo accertatore, né tantomeno al titolare dell'attività dalla quale proviene la sorgente sonora.
Accertato che l'opponente aveva sostituito la cassa acustica dell'impianto, precedentemente autorizzato Con con , senza preventivamente inviare, al , una relazione tecnica idonea ad Controparte_1
escludere che la modifica adottata potesse incidere sulla precedente VIA, che tale condotta comporta la violazione degli art. 40 e 41 del vigente Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27.5.2007, in relazione all'art. 8 comma 2 lett.
d) della legge 447 del 1995 e all'art. del 4 comma 1 del DPR n. 227/2011, l'opposizione va rigettata.
B. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese di lite, parametrate al minimo, considerata la semplicità e la natura documentale della controversia, seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia, inferiore ad € 1.100,00.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione opposta che liquida in € 332,00 per compensi, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di compensi da liquidare ad avvocati interni di un ente locale.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1539/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 9:34 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per difeso da sé medesimo, l'Avv. il quale si Parte_1 Parte_1
riporta all'opposizione chiedendone l'accoglimento.
Per il l'avv. DE FLAVIIS MARCO il quale chiede il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
È altresì presente la Dott.ssa Caterina Conte, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1539/2024 promossa da:
(C.F. ) difeso da sé medesimo ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in PIAZZA ALESSANDRINI NR. 25 65100 , presso il proprio studio legale CP_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE FLAVIIS MARCO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA 1 , presso il difensore avv. DE FLAVIIS CP_1
MARCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22.5.2024 l'avv. , in qualità di difensore e legale Parte_1
rappresentate della ditta individuale Bizarre, Club privato dotato di impianto di diffusione sonora, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n 188/2024, emessa dal CP_1
il 23.4.2024 e notificata in pari data all'opponente, con la quale era stata comminata al
[...]
medesimo la sanzione amministrativa di € 500,00, maggiorata di € 9,50 per spese di notifica.
Era stata contestata al ricorrente l'utilizzazione, in violazione dell'art. 40 e 41 del vigente Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del
27.5.2007, in relazione all'art. 8 comma 2 lett. d) della legge 447 del 1995 e all'art. del 4 comma 1 del
DPR n. 227/2011, di un impianto di diffusione sonora difforme da quello per il quale aveva ottenuto la
VIA (Valutazione di Impatto Acustico) avendo i verbalizzanti accertato che gli apparecchi in funzione non corrispondevano a quelli descritti nella documentazione in possesso del ricorrente.
pagina 2 di 5 A sostegno dell'impugnazione ha evidenziato che la difformità rilevata consisteva, di fatto, nella sostituzione di una cassa acustica non funzionante, effettuata alle ore 22 del sabato, giorno di accertamento della violazione da parte della Polizia Municipale.
Rivendicava la facoltà di poter cambiare, momentaneamente, onde evitare la chiusura del locale, la cassa acustica, assumendo che la funzione di limitare il volume del suono della musica è svolta dal compressore, regolarmente funzionante.
Considerato che, dalla lettura del verbale della Polizia Municipale, non si evince che il volume del sonoro fosse alto e che il compressore non fosse regolarmente funzionante, riteneva che lo spirito della normativa non fosse stato in alcun modo violato.
2. Con comparsa depositata il 1.10.2024 si è costituito il evidenziando che Controparte_1
l'art. 7 del Regolamento Comunale in materia di Inquinamento Acustico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 21 maggio 2007, vigente dal 27 giugno 2007, prevede che “i soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari, che abbiano ottenuto il nullaosta del Servizio
Ecologia devono predisporre, entro i trenta giorni successivi alla data di rilascio dello stesso, una documentazione, redatta da Tecnico Competente, comprendente: a) le specifiche di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 16 aprile 1999 n.215, redatte in ossequio alle collegate procedure, secondo quanto richiamato nel testo dei medesimi, nonché negli inerenti allegati tecnici. Per quanto di pertinenza, il disposto dei due articoli in parola deve intendersi esteso anche alle prescrizioni di cui alla successiva lettera b); b) relazione tecnica, con l'indicazione dettagliata delle soluzioni adottate per garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 10 e 11, redatta anche secondo le linee definite all'Allegato D del
Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, e completa degli eventuali incartamenti in ordine ai progetti per l'installazione di barriere acustiche mobili. Il nullaosta dovrà essere esposto in modo tale da essere chiaramente visibile al pubblico. L'incartamento prodotto in ottemperanza a quanto prescritto ai precedenti punti a) e b) dovrà essere custodito presso la struttura, ed esibito, dietro richiesta, ai competenti organi di controllo. La documentazione relativa alle sorgenti in uso vincola strettamente al loro impiego esclusivo. La violazione del precedente disposto, nella misura dell'utilizzo di sorgenti diverse da quelle di proprietà del titolare della concessione, alle cui specifiche inerisce la documentazione in parola, comporta l'immediata sospensione dell'attività di intrattenimento”.
L'accertamento della violazione prescinde quindi dalla gravità o meno della modifica ai livelli di emissione sonora dell'impianto, trattandosi di valutazione sottratta all'interessato che, salvo preventiva autorizzazione, non può apportare all'impianto alcuna modifica, anche marginale,
Trattasi di disciplina che sottrae all'organo di polizia la valutazione tecnica sulla rilevanza o meno delle modifiche apportate all'impianto, valutazione che richiede competenze tecniche e non soggettive ed pagina 3 di 5 opinabili.
3. Acquisto il Regolamento Comunale in materia di Inquinamento Acustico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 21 maggio 2007, vigente dal 27 giugno 2007, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
4. Il ricorso va rigettato per i seguenti motivi.
******
A. Sulla sussistenza del fatto contestato
L'opponente contesta la legittimità dell'accertamento impugnato, ritenendo che le modifiche apportate all'impianto di diffusione sonora, presente all'interno del locale da lui gestito e consistenti nella sostituzione di una cassa acustica perché non funzionante, non avessero determinato alcuna sostanziale modifica all'impianto preesistente, regolarmente autorizzato.
La modifica non aveva infatti riguardato il compressore, che ha la funzione di limitare il volume dell'impianto.
Con Va al riguardo evidenziato che la : valutazione di impatto acustico, viene effettuata all'esito di un'analisi tecnica, finalizzata a determinare gli effetti del rumore o del suono prodotto da un'attività
(industriale, commerciale, infrastrutturale, ecc.) sull'ambiente circostante, in particolare sulle persone e sul territorio.
Trattandosi di indagine effettuata da un tecnico abilitato, ogni eventuale successiva modifica richiederà necessariamente una nuova verifica preventiva e previsionale, da comunicare all'autorità pubblica.
La valutazione dell'idoneità della modifica, ad incidere sugli effetti del suono prodotto dell'impatto acustico, non può essere infatti rimessa né all'organo accertatore, né tantomeno al titolare dell'attività dalla quale proviene la sorgente sonora.
Accertato che l'opponente aveva sostituito la cassa acustica dell'impianto, precedentemente autorizzato Con con , senza preventivamente inviare, al , una relazione tecnica idonea ad Controparte_1
escludere che la modifica adottata potesse incidere sulla precedente VIA, che tale condotta comporta la violazione degli art. 40 e 41 del vigente Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27.5.2007, in relazione all'art. 8 comma 2 lett.
d) della legge 447 del 1995 e all'art. del 4 comma 1 del DPR n. 227/2011, l'opposizione va rigettata.
B. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese di lite, parametrate al minimo, considerata la semplicità e la natura documentale della controversia, seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia, inferiore ad € 1.100,00.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione opposta che liquida in € 332,00 per compensi, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di compensi da liquidare ad avvocati interni di un ente locale.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5