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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 643/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UCCI PASQUALE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4899/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Isola C/5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonadro N. 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019235645000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 10020250019235645000, notificata in data 27.6.2025, relativa alla tassa automobilistica per l'annualità 2020 dovuta in relazione all'autovettura TG Targa_1, deducendo l'illegittimità della pretesa in ragione dell'esenzione spettante ex art. 8 L. 449/1997 e art. 30 L.
388/2000, per veicolo al servizio di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
La Regione Campania, nelle controdeduzioni, da atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento n. 064266078488 e del conseguente sgravio integrale della cartella.
Anche Agenzia delle Entrate – Riscossione deposita controdeduzioni, confermando che in data 1/10/2025 aveva ricevuto dalla Regione Campania il provvedimento di sgravio totale, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di illegittimità dell'originaria pretesa impositiva.
L'esame degli atti dimostra che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dall'Ente impositore e che la cartella impugnata è stata conseguentemente integralmente sgravata.
Tale annullamento sopravvenuto costituisce riconoscimento dell'infondatezza originaria della pretesa tributaria, sicché non ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, invocato dalle
Amministrazioni resistenti, poiché lo sgravio non è intervenuto a seguito del ricorso in autotutela indipendente, bensì in diretta conseguenza delle contestazioni sollevate dal contribuente.
Secondo la costante giurisprudenza, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione agevolata, il giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, ovvero ponendo le spese a carico della parte che, sulla base della fondatezza delle eccezioni sollevate in giudizio, sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito.
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio totale da parte della regione Campania dimostra la soccombenza virtuale dell'Ente Impositore. Ricorrente_1 è stato costretto ad agire in giudizio per tutelare il proprio diritto, la cui fondatezza è stata successivamente riconosciuta dall'Ufficio stesso.
Pertanto, la Regione Campania deve essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente con attribuzione diretta al difensore Avv. Difensore_1, come richiesto.
Al contrario, nulla deve essere posto a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che si è limitata a richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo su iniziativa dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame degli atti dimostra che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dall'Ente impositore e che la cartella impugnata è stata conseguentemente integralmente sgravata. Tale annullamento sopravvenuto costituisce riconoscimento dell'infondatezza originaria della pretesa tributaria, sicché non ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, invocato dalle
Amministrazioni resistenti, poiché lo sgravio non è intervenuto a seguito del ricorso in autotutela indipendente, bensì in diretta conseguenza delle contestazioni sollevate dal contribuente.
Secondo la costante giurisprudenza, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione agevolata, il giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, ovvero ponendo le spese a carico della parte che, sulla base della fondatezza delle eccezioni sollevate in giudizio, sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito.
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio totale da parte della regione Campania dimostra la soccombenza virtuale dell'Ente Impositore. Ricorrente_1 è stato costretto ad agire in giudizio per tutelare il proprio diritto, la cui fondatezza è stata successivamente riconosciuta dall'Ufficio stesso.
Pertanto, la Regione Campania deve essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente con attribuzione diretta al difensore Avv. Difensore_1, come richiesto.
Al contrario, nulla deve essere posto a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che si è limitata a richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo su iniziativa dell'ente impositore.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna la Regione Campania al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1
dichiaratosene antistatario.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UCCI PASQUALE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4899/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Isola C/5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonadro N. 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019235645000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 10020250019235645000, notificata in data 27.6.2025, relativa alla tassa automobilistica per l'annualità 2020 dovuta in relazione all'autovettura TG Targa_1, deducendo l'illegittimità della pretesa in ragione dell'esenzione spettante ex art. 8 L. 449/1997 e art. 30 L.
388/2000, per veicolo al servizio di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
La Regione Campania, nelle controdeduzioni, da atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento n. 064266078488 e del conseguente sgravio integrale della cartella.
Anche Agenzia delle Entrate – Riscossione deposita controdeduzioni, confermando che in data 1/10/2025 aveva ricevuto dalla Regione Campania il provvedimento di sgravio totale, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di illegittimità dell'originaria pretesa impositiva.
L'esame degli atti dimostra che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dall'Ente impositore e che la cartella impugnata è stata conseguentemente integralmente sgravata.
Tale annullamento sopravvenuto costituisce riconoscimento dell'infondatezza originaria della pretesa tributaria, sicché non ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, invocato dalle
Amministrazioni resistenti, poiché lo sgravio non è intervenuto a seguito del ricorso in autotutela indipendente, bensì in diretta conseguenza delle contestazioni sollevate dal contribuente.
Secondo la costante giurisprudenza, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione agevolata, il giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, ovvero ponendo le spese a carico della parte che, sulla base della fondatezza delle eccezioni sollevate in giudizio, sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito.
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio totale da parte della regione Campania dimostra la soccombenza virtuale dell'Ente Impositore. Ricorrente_1 è stato costretto ad agire in giudizio per tutelare il proprio diritto, la cui fondatezza è stata successivamente riconosciuta dall'Ufficio stesso.
Pertanto, la Regione Campania deve essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente con attribuzione diretta al difensore Avv. Difensore_1, come richiesto.
Al contrario, nulla deve essere posto a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che si è limitata a richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo su iniziativa dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame degli atti dimostra che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dall'Ente impositore e che la cartella impugnata è stata conseguentemente integralmente sgravata. Tale annullamento sopravvenuto costituisce riconoscimento dell'infondatezza originaria della pretesa tributaria, sicché non ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, invocato dalle
Amministrazioni resistenti, poiché lo sgravio non è intervenuto a seguito del ricorso in autotutela indipendente, bensì in diretta conseguenza delle contestazioni sollevate dal contribuente.
Secondo la costante giurisprudenza, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione agevolata, il giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, ovvero ponendo le spese a carico della parte che, sulla base della fondatezza delle eccezioni sollevate in giudizio, sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito.
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio totale da parte della regione Campania dimostra la soccombenza virtuale dell'Ente Impositore. Ricorrente_1 è stato costretto ad agire in giudizio per tutelare il proprio diritto, la cui fondatezza è stata successivamente riconosciuta dall'Ufficio stesso.
Pertanto, la Regione Campania deve essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente con attribuzione diretta al difensore Avv. Difensore_1, come richiesto.
Al contrario, nulla deve essere posto a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che si è limitata a richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo su iniziativa dell'ente impositore.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna la Regione Campania al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1
dichiaratosene antistatario.