Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4207 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIANQUINTO MARIA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BELLO TIZIANA e MARIA C.F._2
ZAGAMI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/12/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAN PIER NICETO (ME) il
06/06/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 276, parte II, serie
C;
nato a [...] il [...];
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“Art. 1 I signori e concordano Parte_1 Parte_2
espressamente di voler continuare a vivere separati e in tal senso si autorizzano reciprocamente a fissare la propria residenza e il proprio domicilio ove essi stessi vorranno.
Con la sottoscrizione del presente ricorso si dà atto che il signor si è già Parte_2
trasferito in altro immobile. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi si obbligano a sottoscrivere qualsiasi autorizzazione e/o liberatoria richiesta dalla pubblica autorità per ottenere il rilascio di un autonomo passaporto per i minori. Ad ogni buon fine i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. Art. 2 La casa coniugale acquistata in comproprietà tra i coniugi sita in Messina, in via Sofia Idelson 3, resterà assegnata alla OR con i mobili che la arredano che Pt_1
la abiterà con i figli minori quale genitore collocatario. Le parti dichiarano che il prezzo della vendita dell'immobile è stato convenuto in € 120.000,00 di cui il 50% pari ad € 60.000,00 sono stati corrisposti dal Sig. , mentre il residuo 50 % pari ad € 60.000,00 Parte_2
mediante mutuo acceso presso la Banca CREVAL SPA filiale di Messina, Viale della Libertà con concessione di ipoteca sull'immobile in oggetto allo svincolo delle somme mutuate, i cui ratei resteranno sino al completamento del piano di ammortamento a carico della Sig.ra
Inoltre saranno a carico dell'occupante tutte le spese di ordinaria Parte_1
amministrazione e manutenzione, salvo diversi ed espressi accordi tra le parti;
mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Art. 3 I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo quanto stabilito dalla L. 54/06, attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, mentre resteranno collocati stabilmente presso la madre nell'ex-casa coniugale, sita in Messina Via Sofia Idelson 3. Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli minori con le seguenti modalità: settimana 1 due giorni a settimana da concordare preventivamente in relazione ai turni di lavoro di entrambi i genitori dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ; la settimana successiva tre volte a settimana da concordare preventivamente in relazione ai turni di lavoro di entrambi i genitori, sempre dalle ore 15,00 alle ore 19,00; e due fine settimana al mese, alternati, da venerdì alle ore 17.30 a domenica alle ore 19,00 con pernottamento presso il padre il venerdì e il sabato. I giorni e gli orari di visita potranno essere comunque modificati con congruo avviso e su accordo delle parti e per ragioni lavorative dei genitori, tenendo conto delle esigenze dei minori. Art. 4 Durante le festività natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sè i minori il giorno di Natale dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo o la
Vigilia di Natale dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno successivo ed il giorno 1 Gennaio, dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno successivo o il giorno di San Silvestro, dalle ore 10.30 alle ore
10.30 del giorno successivo, ad anni alterni così per il giorno di Pasqua dalle 10.30 alle ore
10,30 del giorno successivo o quello di Pasquetta dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno successivo, ad anni alterni, il tutto da concordare fra i genitori. Salvo migliori intese fra i coniugi. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i minori due settimane comprensive di pernotto, anche non consecutive, da concordare preventivamente e al fine di permettere una agevole organizzazione anche all'altro coniuge. Art. 5 La Sig.ra Pt_1
svolge la professione di Operatrice call center presso Fire Spa con un contratto Co.Co.Co. con retribuzione mensile pari ad € 1.200,00 circa mentre il Sig. lavora presso la Pt_2
tipografia Samperi di UL e LA AS e percepisce una retribuzione pari ad € 1.300,00 circa. I ricorrenti, essendo entrambi redditualmente autonomi, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento per se stessi. A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, stante la collocazione prevalente di essi presso la OR , il sig. le Pt_1 Pt_2
corrisponderà, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). Il contributo dovrà essere adeguato automaticamente di anno in anno in misura pari all'intera variazione in aumento, accertata dall'ISTAT. Il signor Pt_2
dichiara espressamente di rinunciare a favore della moglie alla corresponsione degli assegni familiari, assegno unico o qualsivoglia assegno relativo ai figli, che saranno pertanto interamente percepiti dalla OR in qualità di genitore collocatario. Art.
6 - Tutte le Pt_1
decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, viaggi studio, sport, tempo libero, spese mediche e di cura ed in genere le spese di carattere straordinario) dei minori verranno prese concordemente dai genitori. Il signor si impegna a corrispondere Pt_2
alla OR , nell'interesse dei minori, il 50% di tutte le spese straordinarie, Pt_1 previamente concordate, nel rispetto delle Linee Guida per la Regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense. Si precisa, inoltre, che ogni spesa straordinaria, salvo quelle strettamente obbligatorie per le quali non è richiesto il consenso, così come previsto dalle Linee Guida
CNF, sarà corrisposta solo se effettuata previo accordo con l'ex coniuge e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale. Art. 7 I Sig.ri e sono cointestatari di un Pt_2 Pt_1
conto corrente a firma disgiunta, aperto in occasione dell'accensione del mutuo per l'acquisto della casa in comproprietà e che i ricorrenti lasceranno attivo al fine di consentire alla Banca
Creval di effettuare prelievi mensili relativi alle rate di mutuo. La Sig.ra inoltre Pt_1
concede l'uso esclusivo al Sig. della cantina pertinente all'immobile di loro Pt_2
proprietà sito in Via Sofia Idelson 3 Scala C Piano 3 Int. 5, mentre lo stesso consentirà alla moglie di tenere alcuni oggetti fintanto che la OR non provveda a collocare degli armadi nell'appartamento in cui risiede per la sistemazione dei predetti oggetti. I coniugi si danno vicendevolmente atto di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, salvo quanto innanzi stabilito nel presente ricorso avendo già provveduto a regolare i rapporti patrimoniali pregressi. Art.8 Ciascuno dei coniugi si obbliga a sostenere le spese relative alla presente procedura e le successive occorrende, nonché tutte le competenze ed onorari dovuti esclusivamente al proprio procuratore. I coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
All'udienza del 14/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SAN PIER NICETO (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
06/06/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 276, parte II, serie
C.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.