Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.05.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 14920/2023
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Rione Regina Margherita 3, 80075 Forio (NA), codice fiscale , C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Diocleziano 207 presso l'Avv. Giuseppe MARINO (Cod.Fisc. ) dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in C.F._2 calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), giusta procura C.F._3 generale alle liti del 23.01.2023 Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 , a rogito notaio in FIUMICINO-distretto notarile di Roma - domicilio digitale e Persona_1
p.e.c. t Email_1
Convenuto
E
Agente della Riscossione per Controparte_2 tutti gli ambiti provinciali nazionali escluso il territorio della Regione Sicilia, quale subentrante ex lege a titolo universale, con effetti giuridici dal 1° luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_3 incorporante la ed Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 giusta atto di fusione mediante incorporazione per Notar del 17.06.2016, Persona_2 Rep. n°. 41.564, Racc. n°. 23.400, P. IVA: ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 del P.IVA_3
22.10.2016, convertito in legge n°. 225/2016 del giorno 01.12.2016, in G.U. n°. 282 del giorno 02.12.2016, in persona del Dott. in qualita' di Responsabile Persona_3
Atti introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, Pt_2 autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr. 180134 raccolta nr. Persona_4
12348 del 22/06/2023, corrente in Roma alla Via G. Grezar, civico 14, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Monfrecola, C.F. , in virtù di procura in calce C.F._4 alla memoria difensiva;
Convenuto
1
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 Con ricorso depositato il 2.8.2023, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della intimazione di pagamento n.
07120239010046240000, ricevuta a mezzo posta certificata il 23/06/2023, e relativa alla cartella n. 07120210028651237000 (euro 158,70) e all'avviso di addebito n. 37120210009641422000 (euro 9.089,75), sostenendo di non avere ricevuto notifica degli atti presupposti ed eccependo la prescrizione. L' e l' si costituivano, eccependo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione. All'udienza del 17 gennaio 2024 il ricorrente limitava l'impugnativa della intimazione di pagamento al solo avviso di addebito, in quanto la cartella n. 07120210028651237000 risultava relativa all'omesso pagamento di Tari e, dunque, a materia non conoscibile da questo ufficio giudiziario. Il Giudice decideva la lite all'esito della scadenza per il deposito di note ex art 127 ter cpc.
2 Va preliminarmente precisato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata da in data 23.6.23 a mezzo pec. CP_7 Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito (ava), l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa alla somma indicata nell'ava; nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
3
Resta perciò da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione. Ebbene, dalla notifica dell'ava (6.12.21 a mezzo pec, come in atti) alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (23.6.23), non è trascorso il termine di prescrizione di 5 anni. L'opposizione all'esecuzione va, dunque, rigettata. 4
Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 per la qualità delle parti, con condanna della parte ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l'opponente al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti costituiti, del residuo, che liquida in complessivi
€ 1.400,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 03/06/2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante