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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AR BORTOT Presidente
Dr. AE CAMPO Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 8/11/2024 da: nato a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._1
residente in [...]U. MAROTTO N.
9 - Scala: B - Interno: 10 Comune VERONA
(VR) In proprio e nq di erede del Carabiniere nato a Persona_1
Buddusò (SS) il 08.05.1943, e deceduto il 28.05.1978, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pompeo PINTO ( cf ) , con studio in C.F._2
Roma , Via della Mendola 32 in virtù di mandato in calce al presente atto. Ai fini dell'elezione di domicilio si indica la seguente Pec: ove dovranno essere inviate tutte le Email_1
notificazioni ex lege. Per le mere comunicazioni: Fax: 06/87459274
- appellante - 2
contro
(CF. ), in persona del Ministro pro- Controparte_2 P.IVA_1
tempore
-appellato contumace-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Verona.
In punto: Riconoscimento prestazioni ex art. 1 commi 563 e 564 l. 266/2005.
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della Sentenza appellata,
a) in via preliminare disapplicare e/o dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dei provvedimenti ministeriali impugnati, in particolare del provvedimento di rigetto del CP_2
prot. 23794 del 7.11.22 e di tutti gli atti presupposti e connessi;
[...]
b) per l'effetto:
c) accertare e dichiarare lo status di Vittima del Dovere in favore del Sig. Persona_1
d) accertare e dichiarare che il ricorrente, è superstite ed orfano del Sig. vittima Persona_1
del dovere, a carico fiscale dello stesso all'epoca del decesso,
e) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione dei benefici connessi allo status di superstite di vittima del dovere con la conseguente condanna del
[...]
alla liquidazione;
CP_2
1. di 1/3 terzo della speciale elargizione della somma di euro 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o la diversa somma ritenuta giusta e/o equa, dalla data dell'evento o dalla diversa data ritenuta giusta;
2. dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Igs n. 503/1992 e successive modificazioni
(v. art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004), dalla data dell'evento o dalla diversa data 3
ritenuta giusta;
3. dell'assegno vitalizio non reversibile, aggiornato ad € 500,00 mensili a norma dell'articolo 4, comma 238, della Legge n. 350/2003 e soggetto anch'esso alla predetta perequazione automatica (v. art. 2, comma 1 della Legge n. 407/1998), dalla data dell'evento o dalla diversa data ritenuta giusta,
4. di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione ( L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011 , convertito dalla L.
n. 106/20 Il;
L. n. 24412007 , art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008);
5. oltre al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla normativa vigente ( in particolare dalla legge n. 206/2004 agli artt.
2, 3, 4, 6, 7, 8 e successivi);
f) Condannare il resistente alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio CP_2
da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini del CU si dichiara che la causa è materia assistenziale, valore indeterminato, il ricorrente
è esente dal versamento come da dichiarazione che si allega.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 257/2024 dell'11 aprile 2024, il Tribunale di Verona ha respinto la domanda formulata dal signor quale figlio e superstite del Controparte_1 padre nei confronti del , diretta al Persona_1 Controparte_2 riconoscimento dello status di vittima del dovere e alla condanna del al CP_2 pagamento delle provvidenze riportate in epigrafe. In particolare, il signor ha dedotto di essere figlio del carabiniere deceduto il Per_1 Persona_1
28.5.1978 a seguito di un incidente stradale, in occasione di un servizio di trasferimento di un detenuto.
La sentenza di primo grado ha escluso la possibilità di ricondurre la fattispecie nella disciplina dettata dall'art. 1 commi 563 e 564 l. 266/2005. In particolare, la sentenza ha sottolineato come non ogni evento che integri la cosiddetta “causa di servizio” sia di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di vittima 4
del dovere, dal momento che, come previsto dal comma 563 richiamato, è necessaria la ricorrenza di “particolari condizioni ambientali o operative”. La sentenza ha quindi ritenuto la mancata allegazione di elementi idonei a ritenere integrata la previsione normativa e che la guida autostradale, unico elemento dedotto dal ricorrente, non presenti profili di maggiore pericolosità rispetto alle normali attività, di servizio o extralavorative in genere, prese in considerazione dal comma
564. Infine, la sentenza ha escluso la riconducibilità dell'evento al comma 563 lettera b), riguardo allo svolgimento di servizi di ordine pubblico, assumendo che il trasporto di un detenuto da un luogo a un altro sia estraneo alla fattispecie normativa, riferibile all'assicurazione di un ordinato e pacifico svolgimento di attività svolte in luoghi pubblici.
La sentenza di primo grado viene impugnata dal signor sulla base dei Per_1 seguenti motivi:
1. la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1 comma
563 lettera b) l. 266/2005 in merito alla nozione di “svolgimento di servizi di ordine pubblico”. L'appellante richiama la disciplina vigente all'epoca del fatto, in particolare l'art. 42 l. 354/1975, che disciplina i trasferimenti di detenuti, con specifico riferimento all'inciso contenuto nel comma 5, per cui “Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi”. L'appellante, quindi, sostiene che in base alla norma richiamata il servizio svolto dal proprio padre dev'essere inserito in una cornice di ordine pubblico.
Sostiene poi che la sentenza avrebbe omesso di contestualizzare l'attività svolta dal padre, avvenuta nel 1978, durante i cosiddetti “anni di piombo”, connotati da gravi fenomeni di criminalità terroristica e mafiosa, tanto che il carabiniere venne appositamente richiamato in servizio, decedendo dieci giorni Per_1 dopo il l rientro.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 1 comma 564 l.
266/2005.
In particolare, sostiene che le “particolari condizioni ambientali e operative” siano rinvenibili nelle seguenti circostanze: a) il servizio di traduzione è partito da Roma 5
verso Trani ed è rientrato a Roma senza soluzione di continuità; b) l'incidente è avvenuto dopo non meno di 10 ore di viaggio, all'1 di notte nei pressi di Roma;
c) considerata la distanza dei luoghi, l'incidente è avvenuto dopo molte ore di lavoro;
d) l'incidente si è verificato nel periodo di massima allerta dovuta agli “anni di piombo”; e) si trattava di un servizio straordinario, in quanto il padre dell'appellante non era addetto al Nucleo Traduzioni, ma vi era stato comandato in quella occasione.
Ha quindi formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, restando Controparte_2 contumace.
La causa è stata decisa all'udienza di discussione dell'11.9.2025.
Motivi della decisione.
L'appello non è fondato e va respinto.
1. Il primo motivo d'impugnazione investe la nozione di ordine pubblico, nel cui contesto dev'essere svolta l'attività che ha prodotto l'evento dannoso per il riconoscimento del diritto azionato in giudizio.
L'appellante richiama la disciplina vigente all'epoca del fatto, che assegnava alla
Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri compiti di supporto alla traduzione dei detenuti da un istituto di pena all'altro.
Richiama inoltre il contesto storico nel quale l'attività era inserita, caratterizzato da fenomeni di terrorismo politico e di criminalità organizzata.
A questo riguardo, occorre considerare come il riferimento al contesto storico risulti generico e privo di specifici riferimenti alla vicenda in esame. Infatti, non vi sono allegazioni né prove che dimostrino che il trasferimento abbia riguardato un detenuto imputato o condannato per motivi di terrorismo o di criminalità organizzata, né viene allegato che quella specifica traduzione fosse connotata da elementi particolari di rischio, ulteriori rispetto a quelli ordinari.
In merito alla possibilità di ricondurre l'attività prestata dal Carabiniere Per_1 alla nozione di ordine pubblico, la sentenza impugnata afferma che la traduzione di detenuti non è diretta “all'assicurazione di un ordinato e pacifico svolgimento di attività svolte in luoghi pubblici”.
La sentenza è senz'altro condivisibile. 6
Sulla questione attinente alla nozione di ordine pubblico e, nel caso in esame, alla possibilità di ricondurre ad esso l'attività svolta dal padre del ricorrente, è opportuno un richiamo alla parte motiva della sentenza della S.C. n. 8004/2021, che così si esprime: “Già a partire dalla sentenza n. 77/1987, la Corte costituzionale ha definito la nozione di sicurezza pubblica come la "funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico" e tale definizione è stata, poi, ripresa nella successive sentenze n. 218/1988, n. 740/1988 e n. 162/1990 ed ancora nella sentenza n. 115/1995 in cui è precisato che la polizia di sicurezza ricomprende "le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l'ordinata convivenza civile dei consociati.” Rientrano nella previsione compiti di vigilanza sul mantenimento dell'ordine pubblico e quello inteso alla tutela e alla incolumità delle persone e dei beni (e più in generale alla prevenzione dei reati); trattasi di un dovere (generale e non connesso a specifiche operazioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza)”.
L'appellante afferma la riconducibilità alla nozione di ordine pubblico così tratteggiata dell'attività di traduzione dei detenuti e sostiene che non si sostanzi solo dell'accompagnamento di un detenuto da un luogo di detenzione all'altro, ma richieda “protezione dei soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi”, come si esprime l'art. 42 comma 5 l.
354/1975, sull'ordinamento penitenziario.
La norma richiamata, tuttavia, attiene peculiarmente alla protezione dei detenuti nel corso della traduzione, esprimendo l'esigenza di sottrarli alla curiosità del pubblico e ai disagi connessi al trasferimento, senza alcun cenno alla diretta tutela delle persone e dei beni della collettività.
La successiva affermazione dell'appellante per cui “la scorta era stata chiesta per la traduzione di detenuti e aveva la finalità di prevenzione ed eventuale repressione di eventuali eventi per il mantenimento dell'ordine pubblico” non è ancorata a specifiche circostanze e modalità della traduzione. L'appellante richiama una nota a firma di un delegato del capo della Polizia del 1 aprile 1997 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso di primo grado) con cui, premesso che l'incidente stradale si è verificato “durante
l'espletamento di un servizio per conto del ”, viene chiesto Controparte_2 7
all'Avvocatura dello Stato un parere riguardo a una transazione con gli eredi della vittima.
L'appellante valorizza l'inciso “espletamento del servizio per conto di questo ”, CP_2 ma, ad avviso della Corte, l'espressione riportata nella nota afferma senza dubbio che l'incidente è avvenuto per causa di servizio, ma non consente il successivo passaggio costituito dal riferimento ad una specifica attività di ordine pubblico.
In questo senso, la sentenza di primo grado, alla luce della giurisprudenza di legittimità, correttamente sottolinea l'impossibilità di sovrapporre la nozione di causa di servizio con quella di vittima del dovere ai sensi della disciplina in esame
(cfr. Cass. 287/2024, per cui “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali
o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.”).
Il motivo d'appello in esame è infondato anche sulla base di un ulteriore ordine di argomenti.
Infatti, alla luce degli orientamenti recentemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che il comma 563 individua specifiche attività ritenute ex lege pericolose, è altrettanto vero che il riconoscimento dello status richiede che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato che è tipico di quelle attività, valorizzando in questo senso l'azione che quel servizio, nelle circostanze concrete, ha reso necessaria (cfr. Cass. 34299/2024).
La S.C., ad esempio, ha applicato questo principio ad una fattispecie, caratterizzata dallo svolgimento da parte di un agente della polizia municipale addetto al traffico in occasione di una festa patronale, che era intervenuto per fermare un motoveicolo che stava per investire i pedoni presenti sull''attraversamento pedonale (cfr. Cass. S.U. 6214/2022). In questo caso, il riconoscimento si è 8
fondato proprio su quell'azione specifica che ha costituito un'estrinsecazione del servizio svolto dall'agente.
Nel caso in esame mancano specifiche allegazioni circa la peculiare azione che ha costituito questa estrinsecazione esterna del servizio svolto. L'appellante la individua nelle modalità del servizio, caratterizzato da numerose ore di guida e dall'impossibilità di fermarsi lungo il tragitto per una sosta all'autogrill o per consumare un pasto.
Si tratta tuttavia di circostanze di fatto che da un lato non possono essere desunte dai dati documentali in atti e dall'altro, anche ove sussistenti, non valgono a connotare l'attività svolta di quella concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato che è tipico di quelle attività, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
2. Il secondo motivo d'appello investe l'interpretazione del comma 564.dell'art. 1
l. 266/2005.
Va premesso, anche in questo caso, che non è sufficiente la mera dipendenza dell'evento dalla causa di servizio, ma, come si esprime la giurisprudenza, è necessario che la causa di servizio sia legata alla nozione di “particolari condizioni ambientali e operative”, che costituisce una connotazione aggiuntiva e specifica, chiarita dal d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: «condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».(così testualmente Cass. 16571/2020, che richiama
Cass. Sez. Un. 10791/2017, a sua volta richiamata dalla sentenza di primo grado.).
L'appellante, per connotare le “particolari condizioni ambientali e operative”, valorizza i seguenti elementi: a) la partenza e il ritorno senza soluzione di continuità da
Roma a Trani (sul punto l'appellante richiama due documenti, la nota del capo della Polizia esaminata in precedenza e una sentenza del Consiglio di Stato resa nella causa risarcitoria promossa da uno degli occupanti del mezzo, che tuttavia non contengono alcun accertamento in questo senso); b) l'orario in cui l'incidente si è verificato (1 di notte) dopo 10 ore di viaggio, richiamando un articolo de Il
Messaggero dell'epoca; c) la distanza tra Roma e Trani, che, da una verifica compiuta attraverso il motore di ricerca Google Maps, richiede 4,30, per cui, 9
considerato il tempo per sbrigare le pratiche amministrative, il sinistro sarebbe avvenuto dopo molte ore di lavoro;
d) lo stato di massima allerta per i cosiddetti anni di piombo;
e) la circostanza per cui il defunto fosse stato specificamente assegnato al Nucleo Traduzioni per questo servizio.
Gli elementi richiamati sono da un lato in larga misura indimostrati. In particolare, non emergono dagli atti le circostanze relative agli orari di arrivo e di partenza, all'eventualità che i militari avessero potuto usufruire di un adeguato periodo di riposo, alle disposizioni circa il loro rientro.
Le circostanze esposte, inoltre, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, non integrano la nozione di “particolari condizioni ambientali e operative”, che abbiano implicato “l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di servizio” (cfr. Cass.
287/2024).
Si tratta, a ben vedere, e in assenza di elementi di fatto in grado di individuare con maggiore precisione le condizioni concrete dei compiti istituzionali, per lo svolgimento di un'ordinaria attività di servizio, caratterizzata dall'accompagnamento del detenuto da un istituto di pena all'altro, attraverso un'autovettura di servizio, senza che emergano circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Le considerazioni che precedono portano al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia dell'appellato.
Quanto al pagamento del doppio contributo unificato, va sdato atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il pagamento.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
A) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un 10
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11.9.2025
Il giudice relatore La Presidente
AE CA AR OR