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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.8.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Martina Ronca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Monte Cervino,
n. 5;
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
EL IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Corso Venezia n. 24;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_2 [...]
contratto a Sesto San Giovanni (MI), il 25.05.2016, atto iscritto nei Registri dello stato civile Parte_1 del Comune di Sesto San Giovanni al n. 43, parte 1, anno 2016;
• ordinare al Comune di Sesto San Giovanni (MI), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso, dunque con esercizio disgiunto della potestà genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza, ed esercizio congiunto per le decisioni di maggiore interesse attinenti i figli, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi, ma con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare in Masate (MI), Via A. Grandi n. 1.
2) I minori, rispettivamente di 11 e 9 anni, a partire dal mese di settembre 2025 frequenteranno l'Istituto scolastico “Istituto Comprensivo Basiano” di Masate (MI) in Via Monte Grappa: i minori non svolgono attualmente alcuna attività sportiva. Svolgono l'attività extrascolastica di ripetizioni di lingua inglese.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diversi e migliori accordi con la moglie e compatibilmente coi propri impegni di lavoro durante la settimana, un giorno, dal lunedì al giovedì, da concordare tra i ricorrenti la domenica sera precedente ciascuna settimana, anche via whatsapp;
in tale giorno il padre andrà a prelevare i figli all'uscita dalla scuola e li terrà con sé fino alle ore 20,30, quando saranno riportati dalla madre;
il padre terrà con sé i figli altresì due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita della scuola, sino alla domenica pomeriggio, ad ore 16,30, quando saranno riportati dalla madre.
Durante le vacanze estive, da intendersi il periodo di chiusura delle scuole, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane consecutive, la cui destinazione verrà comunicata alla madre entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Durante le vacanze natalizie del corrente anno 2025 i figli trascorreranno il giorno 24.12 con il padre ed il giorno 25.12 con la madre, l'anno seguente l'inverso e così via di seguito, di anno in anno. Nel successivo periodo di vacanze natalizie, fino alla ripresa della scuola il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, preferibilmente per iscritto, anche via whatsapp e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi e di ogni altro genere dei figli. Durante le vacanze pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi e di ogni altro genere dei figli. In ogni caso sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori anche in considerazione dell'età dei figli nonché delle loro esigenze scolastiche e personali. pagina 2 di 7 4) I ricorrenti concordano che durante i periodi di permanenza dei figli col padre, la madre dello stesso,
IG , residente a Bollate (MI), Via Monte Cervino - nonna dei minori – potrà adiuvarlo Parte_3 nella gestione dei bambini.
5) I ricorrenti si dichiarano reciprocamente autosufficienti e nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento della propria persona.
6) Quanto alla somma da versare a titolo di mantenimento dei figli minori, i ricorrenti dichiarano di voler mantenere immutato l'importo di cui alle condizioni della separazione, pari ad € 332,48 per ciascuno figlio.
La somma sarà versata dal signor alla SI entro il giorno 17 di ogni mese per il mese Pt_2 Parte_1 in corso e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
7) Le parti, concordemente, hanno convenuto di disciplinare la ripartizione delle spese straordinarie relative ai figli minori in deroga alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017. In particolare, la ripartizione delle spese extra assegno avverrà secondo i criteri specificamente concordati e di seguito dettagliati:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale:
50% ciascuno;
d) tickets sanitari: 50% ciascuno;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista: 50% ciascuno;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale: 50% ciascuno;
-In merito alle spese relative a sedute psicologiche e-o neuropsichiatriche, le parti concordano una ripartizione nella misura del 50% ciascuno esclusivamente in caso di prescrizione da parte del medico curante.
Il padre potrà presenziare alla visita medica al fine di acquisire diretto riscontro circa la necessità clinica del trattamento indicato.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private: 50% ciascuno;
b) cure termali e fisioterapiche: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
d) farmaci omeopatici: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici: 50% ciascuno;
pagina 3 di 7 b) libri di testo: 50% ciascuno;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica: 50% ciascuno;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES): 50% ciascuno;
e) assicurazione scolastica: 50% ciascuno;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola: 50% ciascuno;
g) gite scolastiche senza pernottamento: 50% ciascuno;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico: 50% ciascuno;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati: 50% ciascuno;
b) gite scolastiche con pernottamento: 50% ciascuno;
c) corsi di recupero e lezioni private: 50% ciascuno;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero: 50% ciascuno;
e) alloggio presso la sede universitaria: 50% ciascuno;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola: 50% ciascuno;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali): 50% ciascuno;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue: a carico, al
100%, della SI;
Parte_1
b) corsi di musica e strumenti musicali: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei):
a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout): a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
e) baby-sitter: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori: 50% ciascuno;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni): 50% ciascuno;
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli: 50% ciascuno.
11) I coniugi concordano che lo spettante assegno unico venga richiesto e percepito al 100% dalla SI
. Parte_1
pagina 4 di 7 12) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti d'identità per gli stessi e per i figli.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.5.2016 Parte_1 Parte_2
a Sesto San Giovanni;
- Dall'unione sono nati in data 13.2.2014 e in data 6.2.2016. Persona_1 Persona_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 3.4.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (14.3.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 13.2.2014 e , 6.2.2016) e, per le restanti Persona_1 Persona_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 4.8.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Sesto San Giovanni in data 25.5.2016 (Atto n. 43, Parte I del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 6 di 7 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
Il Presidente est.
IA NO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.8.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Martina Ronca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Monte Cervino,
n. 5;
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
EL IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Corso Venezia n. 24;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_2 [...]
contratto a Sesto San Giovanni (MI), il 25.05.2016, atto iscritto nei Registri dello stato civile Parte_1 del Comune di Sesto San Giovanni al n. 43, parte 1, anno 2016;
• ordinare al Comune di Sesto San Giovanni (MI), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso, dunque con esercizio disgiunto della potestà genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza, ed esercizio congiunto per le decisioni di maggiore interesse attinenti i figli, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi, ma con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare in Masate (MI), Via A. Grandi n. 1.
2) I minori, rispettivamente di 11 e 9 anni, a partire dal mese di settembre 2025 frequenteranno l'Istituto scolastico “Istituto Comprensivo Basiano” di Masate (MI) in Via Monte Grappa: i minori non svolgono attualmente alcuna attività sportiva. Svolgono l'attività extrascolastica di ripetizioni di lingua inglese.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diversi e migliori accordi con la moglie e compatibilmente coi propri impegni di lavoro durante la settimana, un giorno, dal lunedì al giovedì, da concordare tra i ricorrenti la domenica sera precedente ciascuna settimana, anche via whatsapp;
in tale giorno il padre andrà a prelevare i figli all'uscita dalla scuola e li terrà con sé fino alle ore 20,30, quando saranno riportati dalla madre;
il padre terrà con sé i figli altresì due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita della scuola, sino alla domenica pomeriggio, ad ore 16,30, quando saranno riportati dalla madre.
Durante le vacanze estive, da intendersi il periodo di chiusura delle scuole, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane consecutive, la cui destinazione verrà comunicata alla madre entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Durante le vacanze natalizie del corrente anno 2025 i figli trascorreranno il giorno 24.12 con il padre ed il giorno 25.12 con la madre, l'anno seguente l'inverso e così via di seguito, di anno in anno. Nel successivo periodo di vacanze natalizie, fino alla ripresa della scuola il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, preferibilmente per iscritto, anche via whatsapp e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi e di ogni altro genere dei figli. Durante le vacanze pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi e di ogni altro genere dei figli. In ogni caso sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori anche in considerazione dell'età dei figli nonché delle loro esigenze scolastiche e personali. pagina 2 di 7 4) I ricorrenti concordano che durante i periodi di permanenza dei figli col padre, la madre dello stesso,
IG , residente a Bollate (MI), Via Monte Cervino - nonna dei minori – potrà adiuvarlo Parte_3 nella gestione dei bambini.
5) I ricorrenti si dichiarano reciprocamente autosufficienti e nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento della propria persona.
6) Quanto alla somma da versare a titolo di mantenimento dei figli minori, i ricorrenti dichiarano di voler mantenere immutato l'importo di cui alle condizioni della separazione, pari ad € 332,48 per ciascuno figlio.
La somma sarà versata dal signor alla SI entro il giorno 17 di ogni mese per il mese Pt_2 Parte_1 in corso e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
7) Le parti, concordemente, hanno convenuto di disciplinare la ripartizione delle spese straordinarie relative ai figli minori in deroga alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017. In particolare, la ripartizione delle spese extra assegno avverrà secondo i criteri specificamente concordati e di seguito dettagliati:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale:
50% ciascuno;
d) tickets sanitari: 50% ciascuno;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista: 50% ciascuno;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale: 50% ciascuno;
-In merito alle spese relative a sedute psicologiche e-o neuropsichiatriche, le parti concordano una ripartizione nella misura del 50% ciascuno esclusivamente in caso di prescrizione da parte del medico curante.
Il padre potrà presenziare alla visita medica al fine di acquisire diretto riscontro circa la necessità clinica del trattamento indicato.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private: 50% ciascuno;
b) cure termali e fisioterapiche: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
d) farmaci omeopatici: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici: 50% ciascuno;
pagina 3 di 7 b) libri di testo: 50% ciascuno;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica: 50% ciascuno;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES): 50% ciascuno;
e) assicurazione scolastica: 50% ciascuno;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola: 50% ciascuno;
g) gite scolastiche senza pernottamento: 50% ciascuno;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico: 50% ciascuno;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati: 50% ciascuno;
b) gite scolastiche con pernottamento: 50% ciascuno;
c) corsi di recupero e lezioni private: 50% ciascuno;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero: 50% ciascuno;
e) alloggio presso la sede universitaria: 50% ciascuno;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola: 50% ciascuno;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali): 50% ciascuno;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue: a carico, al
100%, della SI;
Parte_1
b) corsi di musica e strumenti musicali: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei):
a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout): a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
e) baby-sitter: a carico, al 100%, della SI;
Parte_1
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori: 50% ciascuno;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni): 50% ciascuno;
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli: 50% ciascuno.
11) I coniugi concordano che lo spettante assegno unico venga richiesto e percepito al 100% dalla SI
. Parte_1
pagina 4 di 7 12) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti d'identità per gli stessi e per i figli.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.5.2016 Parte_1 Parte_2
a Sesto San Giovanni;
- Dall'unione sono nati in data 13.2.2014 e in data 6.2.2016. Persona_1 Persona_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 3.4.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (14.3.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 13.2.2014 e , 6.2.2016) e, per le restanti Persona_1 Persona_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 4.8.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Sesto San Giovanni in data 25.5.2016 (Atto n. 43, Parte I del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 6 di 7 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
Il Presidente est.
IA NO
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