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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/10/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 76/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. AN Pio Carlo ET Presidente relatore
Dott.ssa Rossella Incardona Giudice
Dott. Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. Davide Monzani del Foro di Novara C.F._2
Parte ricorrente nei confronti di
C.F. ), con sede in Novara, Via Don Bosco n. 9, in persona CP_1 P.IVA_1 del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore Sig. CP_2
Parte resistente contumace
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del presidente delegato;
1 rilevato in fatto che:
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000 (circa € 85.000 di debiti erariali iscritti a ruolo, circa € 83.000 di debiti ); CP_3
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività
d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) decreti ingiuntivi esecutivi azionati dai lavoratori creditori;
2) inadempimento della scrittura privata di rateizzazione arretrati coi lavoratori creditori istanti;
3) significativi debiti scaduti erariali e contributivi;
4) contumacia della debitrice.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. ), con CP_1 P.IVA_1 sede legale in VIA DON BOSCO 9 NOVARA;
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. AN ET;
3) NOMINA curatore la dott.ssa con studio in Novara; Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il 20 gennaio 2026 ore 11:15 presso la presidenza del Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 − ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Novara, all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente
AN ET
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. AN Pio Carlo ET Presidente relatore
Dott.ssa Rossella Incardona Giudice
Dott. Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. Davide Monzani del Foro di Novara C.F._2
Parte ricorrente nei confronti di
C.F. ), con sede in Novara, Via Don Bosco n. 9, in persona CP_1 P.IVA_1 del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore Sig. CP_2
Parte resistente contumace
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del presidente delegato;
1 rilevato in fatto che:
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000 (circa € 85.000 di debiti erariali iscritti a ruolo, circa € 83.000 di debiti ); CP_3
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività
d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) decreti ingiuntivi esecutivi azionati dai lavoratori creditori;
2) inadempimento della scrittura privata di rateizzazione arretrati coi lavoratori creditori istanti;
3) significativi debiti scaduti erariali e contributivi;
4) contumacia della debitrice.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
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P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. ), con CP_1 P.IVA_1 sede legale in VIA DON BOSCO 9 NOVARA;
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. AN ET;
3) NOMINA curatore la dott.ssa con studio in Novara; Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il 20 gennaio 2026 ore 11:15 presso la presidenza del Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 − ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Novara, all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente
AN ET
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