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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12474 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 33457/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti MONTEMARANO EMANUELE e ROMANI ROSARIA
ricorrente contro
) Controparte_1 C.F._2
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra Controparte_1
quale datrice di lavoro, e , quale lavoratrice, è intercorso Parte_1
un rapporto di lavoro domestico dal 4 settembre 2009 al 30 aprile 2024 della durata di dodici ore settimanali e conseguentemente condannare al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 19.670,25 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva».”.
Pag. 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/09/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha svolto le conclusioni sopra riportate.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza odierna nessuno è comparso.
Tanto premesso, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Va osservato che, nel rito del lavoro, la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha effettuato alcuna deduzione né offerto elementi probatori attestante l'effettivo e rituale espletamento delle operazioni di notifica;
neppure è stata richiesta la concessione di un ulteriore termine per effettuare la notificazione prima della scadenza del termine già indicato;
all'odierna udienza infatti nessuno è comparso.
In mancanza di elementi probatori univocamente indicativi del rituale espletamento delle operazioni di notifica del ricorso nei confronti della parte resistente, ed in assenza di puntuali deduzioni e prove concernenti l'eventuale esistenza di una causa impeditiva dell'attuazione dell'onere di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, non è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Pag. 3 di 4 05/12/2024
Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 4 di 4
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 33457/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti MONTEMARANO EMANUELE e ROMANI ROSARIA
ricorrente contro
) Controparte_1 C.F._2
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra Controparte_1
quale datrice di lavoro, e , quale lavoratrice, è intercorso Parte_1
un rapporto di lavoro domestico dal 4 settembre 2009 al 30 aprile 2024 della durata di dodici ore settimanali e conseguentemente condannare al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 19.670,25 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva».”.
Pag. 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/09/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha svolto le conclusioni sopra riportate.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza odierna nessuno è comparso.
Tanto premesso, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Va osservato che, nel rito del lavoro, la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha effettuato alcuna deduzione né offerto elementi probatori attestante l'effettivo e rituale espletamento delle operazioni di notifica;
neppure è stata richiesta la concessione di un ulteriore termine per effettuare la notificazione prima della scadenza del termine già indicato;
all'odierna udienza infatti nessuno è comparso.
In mancanza di elementi probatori univocamente indicativi del rituale espletamento delle operazioni di notifica del ricorso nei confronti della parte resistente, ed in assenza di puntuali deduzioni e prove concernenti l'eventuale esistenza di una causa impeditiva dell'attuazione dell'onere di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, non è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Pag. 3 di 4 05/12/2024
Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 4 di 4