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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/07/2024, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14610/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14610/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 30 luglio 2024 ore 14.00 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per l'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 Per l'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO e l'avv. Controparte_1
CAMPODONI FRANCESCO ) VIA LAMARMORA 14 FIRENZE C.F._1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14610/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE contro
con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO e Controparte_1 dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO ( ) VIA LAMARMORA 14 C.F._1
FIRENZE; elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI 2 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art.281 sexies cpc depositato in data 20.12.2023 il ricorrente ha adito l'intestato
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto: “A. in via preliminare: dichiarare improcedibile/inammissibile il ricorso, o per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c. il quale: - non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c.;
7 In particolare, l'inciso riportato nel ricorso secondo cui “la concessione di un fido revolving in occasione della sottoscrizione di un prestito finalizzato non vale a sanare la mancanza della forma scritta” viene riferito alla pronuncia dell'ABF Collegio di Napoli n. 3008/2016 ma, in realtà, non si tratta di una decisione contenuta nel dispositivo dell'ABF bensì di una doglianza del ricorrente riportata nella parte della pronuncia che richiama, nella ricostruzione del fatto, le domande delle parti senza ovviamente farle proprie e senza far propria, soprattutto, la tesi del ricorrente. - sta indebitamente frazionando tutele a azioni in violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede, ledendo al contempo il diritto alla difesa di;
o in ogni caso, per non Controparte_1 essersi avverata la condizione di procedibilità dell'azione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 28/2010 e, in ogni caso, B. in via subordinata e nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto: o non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con l'odierno ricorrente come Controparte_1
si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli atti), o e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001; o sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di
pagina 3 di 11 proporzionalità; o presenta il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
C. in via istruttoria, si chiede che, ove l'originale della procura alle liti allegata al ricorso non sia depositato spontaneamente, ne venga ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a parte ricorrente;
D. in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite”,
All'udienza del 30 aprile 2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26.05.2005 il signor stipulò con presso un venditore Parte_1 Controparte_1
con essa convenzionato, il contratto di apertura di linea di credito utilizzabile anche con carta e con importo massimo autorizzato (c.d. plafond) di € 2.300,00, come da “OFFERTA B” (cfr. doc. 3).
Contratto collocato tramite punto vendita di una catena di elettrodomestici della grande distribuzione non appartenente al settore bancario in contemporanea all'acquisto di beni presso quest'ultimo.
Come noto le carte di credito "revolving" sono una tipologia di credito che spesso il cliente acquista unitamente ad un finanziamento finalizzato all'acquisto di beni specifici;
nel caso in esame, dal contratto allegato, si evince chiaramente che l'odierno ricorrente sottoscriveva il contratto il direttamente presso il detto punto vendita. Risulta infatti documentalmente accertato che in data
26.05.2005, il ricorrente sottoscriveva con il contratto di finanziamento oggetto di causa CP_1 finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico presso un esercente convenzionato con la Il CP_1 finanziamento è stato erogato dalla per l'acquisto di un elettrodomestico previa segnalazione CP_1
effettuata dalla EURONICS esercizio commerciale convenzionato con In sede di richiesta CP_1 di finanziamento, il ricorrente sottoscriveva, inoltre, di aderire all'offerta prevista dal contratto, che prevedeva l'apertura di una linea di credito utilizzabile tramite una apposita carta rilasciata dalla Banca
e intestata allo stesso cliente. In adempimento dei propri obblighi, previa valutazione del CP_1
merito creditizio del ricorrente, concedeva il Finanziamento al Cliente consegnando anche la carta revolving.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento di un valida procedura di mediazione, sollevata da CP_1
Orbene, il D.l.vo 28/2010 ha previsto la condizione obbligatoria di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, poiché vertente su un rapporto di finanziamento al consumo e non su un contratto bancario. In particolare, va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie per le quali è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione pagina 4 di 11 a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel T.U.F. ( dl.vo 58/98). Seppur prossimo ai contratti bancari, la fattispecie in esame è disciplinata da una disciplina tutta peculiare rispetto al diritto bancario in senso stretto, poiché fondato prettamente sulla tutela del consumatore, in virtù delle imposizioni del diritto europeo, e pertanto non è soggetto all'istituto della mediazione obbligatoria.
Alcuna irregolarità, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, viene riscontrata nella procura alle liti.
La convenuta ha poi preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda di accertamento svolta per carenza di interesse ad agire e per violazione del divieto di frazionamento.
La parte ha, infatti, evidenziato che in caso di accoglimento della domanda di accertamento si renderà necessaria un'altra azione di condanna. L'eccezione è in questa sede infondata. Al momento, infatti, parte ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento, pienamente legittima, che non costituisce, né dimostra, un frazionamento illegittimo delle domande. Tale vizio non può essere accertato in via preventiva e presuntiva. Il dedotto profilo del frazionamento della domanda e dell'abuso del processo non rileva nel presente giudizio in quanto esso potrà se del caso essere fatto valere nel successivo secondo giudizio introdotto per la ripetizione delle somme versate, mentre nel giudizio di accertamento che ci occupa la domanda svolta deve essere esaminata.
Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento
La questione sottoposta, già esaminata in numerosi giudizi da questo Tribunale e dall'Arbitro Bancario
e Finanziario, verte sulla richiesta di accertamento della nullità di un contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente il 26.05.2005.
Il contratto vede il consumatore nella veste di “proponente” e nella veste di “accettante”. CP_1
Sul contratto è apposto il timbro del venditore del bene che figura quale soggetto che ha provveduto alla identificazione del cliente.
Ciò premesso, va osservato che l'art. 3 del d.lgs 374/1999, nella versione ratione temporis vigente, prevedeva che “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso
Con l' .
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”. Il DM 13 dicembre 2001 n. 485 è intervenuto per circoscrivere pagina 5 di 11 il contenuto delle attività riservate. L'art. 2 prevede che “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria:
a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi dell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”
Nel caso di specie, non risulta applicabile la deroga prevista dal comma 2, riferita al cd. credito finalizzato, atteso che il credito rotativo si caratterizza per la messa a disposizione di una linea di fido che può essere utilizzata totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi o per l'acquisizione di disponibilità monetaria con possibilità da parte del cliente di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate.
La finalità del credito revolving eccede pertanto quella del finanziamento dell'acquisto di un singolo bene o servizio.
Ricondotta la fattispecie al comma 1, ritiene il Tribunale che -contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente- siano attività riservate sia la promozione che la conclusione dei contratti.
L'espressione “promuovere e concludere” va intesa nel senso che l'una e l'altra attività sono riservate agli agenti in attività finanziaria ma ciò non significa che la mera attività d promozione, distinta dalla conclusione del contratto, possa essere affidata a soggetti non qualificati.
L'utilizzo della congiunzione “e”, avuto riguardo alla funzione che svolge all'interno della frase e alla ratio legis, ha quindi valenza inclusiva nel senso che entrambe le attività (promozione e conclusione) sono attività riservate.
La promozione si distingue infatti dalla mera attività pubblicitaria in quanto non è destinata ad incertam personam ma ad una clientela individuata per la conclusione di uno specifico contratto e si caratterizza per essere una attività prodromica e strettamente connessa alla conclusione del contratto.
Considerato che
la normativa di settore è tutta improntata alla trasparenza contrattuale e all'assolvimento di specifici obblighi informativi nella fase precontrattuale, non appare logico ritenere la promozione esclusa dalle attività riservate.
pagina 6 di 11 Ciò posto, il fatto che formalmente il consumatore figuri come “proponente” e come CP_1
“accettante” non muta la sostanza del rapporto in quanto appare evidente che la proposta contrattuale è redatta sulla base delle condizioni predisposte unilateralmente dall'intermediario. E' quindi il venditore che ha evidentemente promosso la richiesta di una apertura di credito rotativa sulla base delle condizioni predisposte da CP_1
La qualifica del consumatore come “proponente” non può quindi essere utilizzata per eludere norme imperative sulle attività riservate.
La stessa previsione nel contratto di due tipologie di offerte indicate con le lettere A e B presuppone che via sia a monte una informativa al fine di garantire al cliente la soluzione migliore e più idonea rispetto alle proprie esigenze, attività che non può essere svolta da soggetti non qualificati.
Né appare credibile che il rivenditore abbia svolto il mero ruolo di “passacarte” tra il consumatore, che ha formulato la proposta, e in quanto la conclusione del contratto presuppone comunque CP_1
attività prodromiche di promozione di quella particolare forma di finanziamento, attività svolta nel caso di specie dal rivenditore, soggetto ritenuto dal legislatore non idoneo.
Obietta parte resistente che il contratto in questione è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lgs 13 agosto 2010 n. 141 entrato in vigore il 19 settembre 2010, che avrebbe, per la prima volta, qualificato come esercizio di attività finanziaria il rilascio di carte di credito.
La Banca d'Italia nella propria comunicazione del 20 aprile 2010, nel rilevare che era stata all'epoca riscontrata la prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e conclusioni di contratti di finanziamento non finalizzati, tra i quali rientrano le carte di credito revolving, ebbe a rammentare, con intervento quindi meramente ricognitivo delle norme applicabili all'epoca vigenti, che “gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs 374/1999 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente”.
pagina 7 di 11 nel corso del giudizio ha richiamato l'orientamento di una parte della giurisprudenza del CP_1
Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo cui la violazione di tali norme non darebbe luogo a nullità.
Secondo tale tesi si dovrebbe escludere la nullità del contratto in quanto il D.Lgs. 374/1999 è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, non introducendo una specifica tutela in favore del cliente, salvaguardato dal rischio di stipulare contratti di natura finanziaria con personale non preparato e qualificato.
Ciò risulterebbe ulteriormente confermato dal fatto che l'art. 3, c. 3 del D.Lgs. 374/1999, nell'indicare i Con requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività finanziaria, non prevedeva alcuna verifica delle competenze e della professionalità dei soggetti richiedenti l'iscrizione, limitandosi a contemplare il solo requisito della “onorabilità”. Mentre “solo a partire dal 2010, con l'introduzione del Titolo VI-bis del TUB, intitolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”, gli articoli 128-quater e 128-quinquies TUB avrebbero subordinato l'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria alla ricorrenza non solo del requisito di onorabilità, ma anche di professionalità, da accertarsi mediante il superamento di uno specifico esame.
Nel caso di specie, quindi, poiché il contratto ricade sotto la disciplina previgente, anche qualora si ritenesse violata la prescrizione di cui all'art. 3 del D.l.vo 374/1999 non potrebbe comunque affermarsi la nullità del contratto di finanziamento.
Il Tribunale non ritiene tuttavia di poter aderire a tale impostazione intendendo dare continuità all'orientamento assunto in casi analoghi.
Come affermato dallo stesso Tribunale di Milano, in altre pronunce richiamate dal ricorrente, depone in senso favorevole alla natura imperativa della disposizione “il contesto e la finalità del provvedimento nel quale la norma è inserita. Il d.lgs. n. 374/1999, infatti, ha disposto la “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio”. È evidente che tale finalità risponde ad un interesse pubblico, quello di evitare che le attività finanziarie siano utilizzate a scopo di riciclaggio, fattispecie punita dall'art. 648-bis c.p., e quindi la materia è sottratta alla disponibilità delle parti”.
Si è osservato che l'art. 128-quater, comma 2, TUB, introdotto dal citato d.lgs 141/2919 ha un contenuto sostanzialmente identico all'art. 3 in esame e che la “modifica più rilevante, introdotta dall'art. 128-quinques, TUB, è la richiesta per gli agenti finanziari anche di requisiti di professionalità, oltre al già previsto requisito di onorabilità (cfr. art. 3, comma 3, n. 4, d. lgs. 374 cit.). Tale innovazione pagina 8 di 11 certamente assicura una maggiore tutela per il cliente-consumatore, ma non fa venire meno il rilievo pubblicistico già insito nella disciplina dettata dall'art. 3, d.lgs. n. 374/1999, alla quale va quindi riconosciuta natura imperativa”.
Ed ancora è stato correttamente evidenziato che la norma ha “un contenuto specifico, preciso e individuato, che fa divieto al negoziante che non sia iscritto al UIC di promuovere la stipulazione del contratto di carta revolving. Poiché il contratto in esame è stato concluso a seguito di una attività di promozione che era vietata al venditore di elettromestici, esso deve ritenersi nullo per contrarietà ad una norma imperativa in applicazione del medesimo principio affermato dalla Suprema Corte di cassazione con riguardo ai contratti di intermediazione mobiliare posti in essere da un soggetto non autorizzato (cfr Cass 3272/2001 e più recentemente Cass 8.2.2018 4760/2018)”.
“Si osservi che le norme di cui al D. Lvo 374/99 e le successive norme di attuazione emanate dal legislatore – che, secondo quanto sopra motivato, vieta l'attività di promozione al rivenditore del bene
Con non iscritto nel registro - sono state emanate in attuazione della direttiva 91/308/CEE con lo specifica finalità, come emerge dalla intitolazione della normativa, di contrastare fenomeni di riciclaggio per attività particolarmente sensibili e che fra le attività individuate nel testo normativo ( il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazione iscrizioni in albi o registri) rientra anche quella di agenti in attività finanziaria. È evidente che tale finalità risponde ad un interesse pubblico, quello di evitare che le attività finanziarie siano utilizzate a scopo di riciclaggio, fattispecie punita dall'art. 648-bis c.p. A fronte della valutazione operata dal legislatore, che ha ritenuto di inserire l'attività degli agenti in attività finanziaria tra le attività sensibili in relazione alla normativa antiriciclaggio non compete al giudice di fare ulteriori sindacati in ordine alla rischiosità o meno della concreta attività posta in essere dal commerciante” (sent. Tribunale di Milano, sent. del 1.3.2003, rg.
41421/2023; Tribunale di Milano del 6.3.2024, rg. 35896/2022).
Le Sezioni Unite, nel ricostruire l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in questa materia, hanno riconosciuto la nullità ex art. 1418 c.p.c. in caso di “mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 16281 del 2005, n. 11247 del 2003, n. 5052 del 2001)” sempre che si tratti di “violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati”.
Hanno affermato che “un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa – come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali” e che quindi ”il focus dell'indagine sulla imperatività della norma violata si appunta ora pagina 9 di 11 sulla natura dell'interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività”
(ss.uu. 8472/2022).
Nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 2 presenta un contenuto precettivo specifico e chiaro ponendo un determinato requisito in capo ad una delle parti del rapporto per finalità che trascendono il singolo contraente ma di natura pubblica di carattere generale, per cui non può ritenersi che la violazione non abbia conseguenze sul contratto (Cass. 28148/2023).
Con specifico riferimento alle norme previste in materia di intermediazione finanziaria le Sezioni Unite hanno poi precisato che hanno carattere imperativo in quanto “dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari (come è ora reso esplicito dalla formulazione del D.Lgs n. 58 del 1998, art. 21, lett. a, ma poteva ben ricavarsi in via d'interpretazione sistematica già nel vigore della legislazione precedente), si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti” (ss.uu. 26724/2007).
Ed ancora la Cassazione ha ritenuto “interessi di carattere generale” quelli “che vanno dalla tutela dei risparmiatori uti singuli, a quella del risparmio pubblico, come elemento di valore della economia nazionale, a quella della stabilità del sistema finanziario…alla esigenza di preservare il mercato da inquinamenti derivanti dall'impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficiente il mercato dei valori mobiliari con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica, interessi tutti chiaramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato, e che attribuiscono alla iscrizione nell'albo, alla autorizzazione, ai successivi controlli una valenza che trascende la formale e ordinata gestione dell'attività ed investe l'atto in cui essa si sostanzia, essendo interesse dell'ordinamento rimuoverlo, per le turbative che crea sul sistema finanziario generale”.
(Cass. 5114/2001).
La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari determina quindi la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa, e che essendo volta a regolamentare il settore del credito persegue un interesse che trascende il singolo cliente.
Da tale declaratoria deriva la conseguenza che non è applicabile il predetto tasso debitore contrattuale, ma il rimborso del capitale utilizzato deve essere gravato degli interessi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., quale corrispettivo minimo per aver comunque goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori minimi dello scaglione “indeterminabile – complessità bassa” DM 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva, in considerazione della serialità
pagina 10 di 11 del contenzioso, e per la fase istruttoria, tenuto conto della natura documentale e della semplificazione del rito. Il procedimento si è svolto senza attività defensionale specifica per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e Controparte_1
2) dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che Controparte_1 liquida in € 2.356,00 per compensi, € 145,50 per esborsi oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,10.
Firenze, 30 luglio 2024
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14610/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 30 luglio 2024 ore 14.00 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per l'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 Per l'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO e l'avv. Controparte_1
CAMPODONI FRANCESCO ) VIA LAMARMORA 14 FIRENZE C.F._1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14610/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE contro
con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO e Controparte_1 dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO ( ) VIA LAMARMORA 14 C.F._1
FIRENZE; elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI 2 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art.281 sexies cpc depositato in data 20.12.2023 il ricorrente ha adito l'intestato
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto: “A. in via preliminare: dichiarare improcedibile/inammissibile il ricorso, o per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c. il quale: - non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c.;
7 In particolare, l'inciso riportato nel ricorso secondo cui “la concessione di un fido revolving in occasione della sottoscrizione di un prestito finalizzato non vale a sanare la mancanza della forma scritta” viene riferito alla pronuncia dell'ABF Collegio di Napoli n. 3008/2016 ma, in realtà, non si tratta di una decisione contenuta nel dispositivo dell'ABF bensì di una doglianza del ricorrente riportata nella parte della pronuncia che richiama, nella ricostruzione del fatto, le domande delle parti senza ovviamente farle proprie e senza far propria, soprattutto, la tesi del ricorrente. - sta indebitamente frazionando tutele a azioni in violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede, ledendo al contempo il diritto alla difesa di;
o in ogni caso, per non Controparte_1 essersi avverata la condizione di procedibilità dell'azione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 28/2010 e, in ogni caso, B. in via subordinata e nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto: o non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con l'odierno ricorrente come Controparte_1
si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli atti), o e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001; o sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di
pagina 3 di 11 proporzionalità; o presenta il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
C. in via istruttoria, si chiede che, ove l'originale della procura alle liti allegata al ricorso non sia depositato spontaneamente, ne venga ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a parte ricorrente;
D. in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite”,
All'udienza del 30 aprile 2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26.05.2005 il signor stipulò con presso un venditore Parte_1 Controparte_1
con essa convenzionato, il contratto di apertura di linea di credito utilizzabile anche con carta e con importo massimo autorizzato (c.d. plafond) di € 2.300,00, come da “OFFERTA B” (cfr. doc. 3).
Contratto collocato tramite punto vendita di una catena di elettrodomestici della grande distribuzione non appartenente al settore bancario in contemporanea all'acquisto di beni presso quest'ultimo.
Come noto le carte di credito "revolving" sono una tipologia di credito che spesso il cliente acquista unitamente ad un finanziamento finalizzato all'acquisto di beni specifici;
nel caso in esame, dal contratto allegato, si evince chiaramente che l'odierno ricorrente sottoscriveva il contratto il direttamente presso il detto punto vendita. Risulta infatti documentalmente accertato che in data
26.05.2005, il ricorrente sottoscriveva con il contratto di finanziamento oggetto di causa CP_1 finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico presso un esercente convenzionato con la Il CP_1 finanziamento è stato erogato dalla per l'acquisto di un elettrodomestico previa segnalazione CP_1
effettuata dalla EURONICS esercizio commerciale convenzionato con In sede di richiesta CP_1 di finanziamento, il ricorrente sottoscriveva, inoltre, di aderire all'offerta prevista dal contratto, che prevedeva l'apertura di una linea di credito utilizzabile tramite una apposita carta rilasciata dalla Banca
e intestata allo stesso cliente. In adempimento dei propri obblighi, previa valutazione del CP_1
merito creditizio del ricorrente, concedeva il Finanziamento al Cliente consegnando anche la carta revolving.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento di un valida procedura di mediazione, sollevata da CP_1
Orbene, il D.l.vo 28/2010 ha previsto la condizione obbligatoria di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, poiché vertente su un rapporto di finanziamento al consumo e non su un contratto bancario. In particolare, va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie per le quali è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione pagina 4 di 11 a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel T.U.F. ( dl.vo 58/98). Seppur prossimo ai contratti bancari, la fattispecie in esame è disciplinata da una disciplina tutta peculiare rispetto al diritto bancario in senso stretto, poiché fondato prettamente sulla tutela del consumatore, in virtù delle imposizioni del diritto europeo, e pertanto non è soggetto all'istituto della mediazione obbligatoria.
Alcuna irregolarità, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, viene riscontrata nella procura alle liti.
La convenuta ha poi preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda di accertamento svolta per carenza di interesse ad agire e per violazione del divieto di frazionamento.
La parte ha, infatti, evidenziato che in caso di accoglimento della domanda di accertamento si renderà necessaria un'altra azione di condanna. L'eccezione è in questa sede infondata. Al momento, infatti, parte ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento, pienamente legittima, che non costituisce, né dimostra, un frazionamento illegittimo delle domande. Tale vizio non può essere accertato in via preventiva e presuntiva. Il dedotto profilo del frazionamento della domanda e dell'abuso del processo non rileva nel presente giudizio in quanto esso potrà se del caso essere fatto valere nel successivo secondo giudizio introdotto per la ripetizione delle somme versate, mentre nel giudizio di accertamento che ci occupa la domanda svolta deve essere esaminata.
Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento
La questione sottoposta, già esaminata in numerosi giudizi da questo Tribunale e dall'Arbitro Bancario
e Finanziario, verte sulla richiesta di accertamento della nullità di un contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente il 26.05.2005.
Il contratto vede il consumatore nella veste di “proponente” e nella veste di “accettante”. CP_1
Sul contratto è apposto il timbro del venditore del bene che figura quale soggetto che ha provveduto alla identificazione del cliente.
Ciò premesso, va osservato che l'art. 3 del d.lgs 374/1999, nella versione ratione temporis vigente, prevedeva che “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso
Con l' .
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”. Il DM 13 dicembre 2001 n. 485 è intervenuto per circoscrivere pagina 5 di 11 il contenuto delle attività riservate. L'art. 2 prevede che “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria:
a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi dell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”
Nel caso di specie, non risulta applicabile la deroga prevista dal comma 2, riferita al cd. credito finalizzato, atteso che il credito rotativo si caratterizza per la messa a disposizione di una linea di fido che può essere utilizzata totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi o per l'acquisizione di disponibilità monetaria con possibilità da parte del cliente di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate.
La finalità del credito revolving eccede pertanto quella del finanziamento dell'acquisto di un singolo bene o servizio.
Ricondotta la fattispecie al comma 1, ritiene il Tribunale che -contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente- siano attività riservate sia la promozione che la conclusione dei contratti.
L'espressione “promuovere e concludere” va intesa nel senso che l'una e l'altra attività sono riservate agli agenti in attività finanziaria ma ciò non significa che la mera attività d promozione, distinta dalla conclusione del contratto, possa essere affidata a soggetti non qualificati.
L'utilizzo della congiunzione “e”, avuto riguardo alla funzione che svolge all'interno della frase e alla ratio legis, ha quindi valenza inclusiva nel senso che entrambe le attività (promozione e conclusione) sono attività riservate.
La promozione si distingue infatti dalla mera attività pubblicitaria in quanto non è destinata ad incertam personam ma ad una clientela individuata per la conclusione di uno specifico contratto e si caratterizza per essere una attività prodromica e strettamente connessa alla conclusione del contratto.
Considerato che
la normativa di settore è tutta improntata alla trasparenza contrattuale e all'assolvimento di specifici obblighi informativi nella fase precontrattuale, non appare logico ritenere la promozione esclusa dalle attività riservate.
pagina 6 di 11 Ciò posto, il fatto che formalmente il consumatore figuri come “proponente” e come CP_1
“accettante” non muta la sostanza del rapporto in quanto appare evidente che la proposta contrattuale è redatta sulla base delle condizioni predisposte unilateralmente dall'intermediario. E' quindi il venditore che ha evidentemente promosso la richiesta di una apertura di credito rotativa sulla base delle condizioni predisposte da CP_1
La qualifica del consumatore come “proponente” non può quindi essere utilizzata per eludere norme imperative sulle attività riservate.
La stessa previsione nel contratto di due tipologie di offerte indicate con le lettere A e B presuppone che via sia a monte una informativa al fine di garantire al cliente la soluzione migliore e più idonea rispetto alle proprie esigenze, attività che non può essere svolta da soggetti non qualificati.
Né appare credibile che il rivenditore abbia svolto il mero ruolo di “passacarte” tra il consumatore, che ha formulato la proposta, e in quanto la conclusione del contratto presuppone comunque CP_1
attività prodromiche di promozione di quella particolare forma di finanziamento, attività svolta nel caso di specie dal rivenditore, soggetto ritenuto dal legislatore non idoneo.
Obietta parte resistente che il contratto in questione è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lgs 13 agosto 2010 n. 141 entrato in vigore il 19 settembre 2010, che avrebbe, per la prima volta, qualificato come esercizio di attività finanziaria il rilascio di carte di credito.
La Banca d'Italia nella propria comunicazione del 20 aprile 2010, nel rilevare che era stata all'epoca riscontrata la prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e conclusioni di contratti di finanziamento non finalizzati, tra i quali rientrano le carte di credito revolving, ebbe a rammentare, con intervento quindi meramente ricognitivo delle norme applicabili all'epoca vigenti, che “gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs 374/1999 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente”.
pagina 7 di 11 nel corso del giudizio ha richiamato l'orientamento di una parte della giurisprudenza del CP_1
Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo cui la violazione di tali norme non darebbe luogo a nullità.
Secondo tale tesi si dovrebbe escludere la nullità del contratto in quanto il D.Lgs. 374/1999 è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, non introducendo una specifica tutela in favore del cliente, salvaguardato dal rischio di stipulare contratti di natura finanziaria con personale non preparato e qualificato.
Ciò risulterebbe ulteriormente confermato dal fatto che l'art. 3, c. 3 del D.Lgs. 374/1999, nell'indicare i Con requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività finanziaria, non prevedeva alcuna verifica delle competenze e della professionalità dei soggetti richiedenti l'iscrizione, limitandosi a contemplare il solo requisito della “onorabilità”. Mentre “solo a partire dal 2010, con l'introduzione del Titolo VI-bis del TUB, intitolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”, gli articoli 128-quater e 128-quinquies TUB avrebbero subordinato l'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria alla ricorrenza non solo del requisito di onorabilità, ma anche di professionalità, da accertarsi mediante il superamento di uno specifico esame.
Nel caso di specie, quindi, poiché il contratto ricade sotto la disciplina previgente, anche qualora si ritenesse violata la prescrizione di cui all'art. 3 del D.l.vo 374/1999 non potrebbe comunque affermarsi la nullità del contratto di finanziamento.
Il Tribunale non ritiene tuttavia di poter aderire a tale impostazione intendendo dare continuità all'orientamento assunto in casi analoghi.
Come affermato dallo stesso Tribunale di Milano, in altre pronunce richiamate dal ricorrente, depone in senso favorevole alla natura imperativa della disposizione “il contesto e la finalità del provvedimento nel quale la norma è inserita. Il d.lgs. n. 374/1999, infatti, ha disposto la “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio”. È evidente che tale finalità risponde ad un interesse pubblico, quello di evitare che le attività finanziarie siano utilizzate a scopo di riciclaggio, fattispecie punita dall'art. 648-bis c.p., e quindi la materia è sottratta alla disponibilità delle parti”.
Si è osservato che l'art. 128-quater, comma 2, TUB, introdotto dal citato d.lgs 141/2919 ha un contenuto sostanzialmente identico all'art. 3 in esame e che la “modifica più rilevante, introdotta dall'art. 128-quinques, TUB, è la richiesta per gli agenti finanziari anche di requisiti di professionalità, oltre al già previsto requisito di onorabilità (cfr. art. 3, comma 3, n. 4, d. lgs. 374 cit.). Tale innovazione pagina 8 di 11 certamente assicura una maggiore tutela per il cliente-consumatore, ma non fa venire meno il rilievo pubblicistico già insito nella disciplina dettata dall'art. 3, d.lgs. n. 374/1999, alla quale va quindi riconosciuta natura imperativa”.
Ed ancora è stato correttamente evidenziato che la norma ha “un contenuto specifico, preciso e individuato, che fa divieto al negoziante che non sia iscritto al UIC di promuovere la stipulazione del contratto di carta revolving. Poiché il contratto in esame è stato concluso a seguito di una attività di promozione che era vietata al venditore di elettromestici, esso deve ritenersi nullo per contrarietà ad una norma imperativa in applicazione del medesimo principio affermato dalla Suprema Corte di cassazione con riguardo ai contratti di intermediazione mobiliare posti in essere da un soggetto non autorizzato (cfr Cass 3272/2001 e più recentemente Cass 8.2.2018 4760/2018)”.
“Si osservi che le norme di cui al D. Lvo 374/99 e le successive norme di attuazione emanate dal legislatore – che, secondo quanto sopra motivato, vieta l'attività di promozione al rivenditore del bene
Con non iscritto nel registro - sono state emanate in attuazione della direttiva 91/308/CEE con lo specifica finalità, come emerge dalla intitolazione della normativa, di contrastare fenomeni di riciclaggio per attività particolarmente sensibili e che fra le attività individuate nel testo normativo ( il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazione iscrizioni in albi o registri) rientra anche quella di agenti in attività finanziaria. È evidente che tale finalità risponde ad un interesse pubblico, quello di evitare che le attività finanziarie siano utilizzate a scopo di riciclaggio, fattispecie punita dall'art. 648-bis c.p. A fronte della valutazione operata dal legislatore, che ha ritenuto di inserire l'attività degli agenti in attività finanziaria tra le attività sensibili in relazione alla normativa antiriciclaggio non compete al giudice di fare ulteriori sindacati in ordine alla rischiosità o meno della concreta attività posta in essere dal commerciante” (sent. Tribunale di Milano, sent. del 1.3.2003, rg.
41421/2023; Tribunale di Milano del 6.3.2024, rg. 35896/2022).
Le Sezioni Unite, nel ricostruire l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in questa materia, hanno riconosciuto la nullità ex art. 1418 c.p.c. in caso di “mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 16281 del 2005, n. 11247 del 2003, n. 5052 del 2001)” sempre che si tratti di “violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati”.
Hanno affermato che “un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa – come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali” e che quindi ”il focus dell'indagine sulla imperatività della norma violata si appunta ora pagina 9 di 11 sulla natura dell'interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività”
(ss.uu. 8472/2022).
Nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 2 presenta un contenuto precettivo specifico e chiaro ponendo un determinato requisito in capo ad una delle parti del rapporto per finalità che trascendono il singolo contraente ma di natura pubblica di carattere generale, per cui non può ritenersi che la violazione non abbia conseguenze sul contratto (Cass. 28148/2023).
Con specifico riferimento alle norme previste in materia di intermediazione finanziaria le Sezioni Unite hanno poi precisato che hanno carattere imperativo in quanto “dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari (come è ora reso esplicito dalla formulazione del D.Lgs n. 58 del 1998, art. 21, lett. a, ma poteva ben ricavarsi in via d'interpretazione sistematica già nel vigore della legislazione precedente), si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti” (ss.uu. 26724/2007).
Ed ancora la Cassazione ha ritenuto “interessi di carattere generale” quelli “che vanno dalla tutela dei risparmiatori uti singuli, a quella del risparmio pubblico, come elemento di valore della economia nazionale, a quella della stabilità del sistema finanziario…alla esigenza di preservare il mercato da inquinamenti derivanti dall'impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficiente il mercato dei valori mobiliari con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica, interessi tutti chiaramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato, e che attribuiscono alla iscrizione nell'albo, alla autorizzazione, ai successivi controlli una valenza che trascende la formale e ordinata gestione dell'attività ed investe l'atto in cui essa si sostanzia, essendo interesse dell'ordinamento rimuoverlo, per le turbative che crea sul sistema finanziario generale”.
(Cass. 5114/2001).
La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari determina quindi la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa, e che essendo volta a regolamentare il settore del credito persegue un interesse che trascende il singolo cliente.
Da tale declaratoria deriva la conseguenza che non è applicabile il predetto tasso debitore contrattuale, ma il rimborso del capitale utilizzato deve essere gravato degli interessi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., quale corrispettivo minimo per aver comunque goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori minimi dello scaglione “indeterminabile – complessità bassa” DM 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva, in considerazione della serialità
pagina 10 di 11 del contenzioso, e per la fase istruttoria, tenuto conto della natura documentale e della semplificazione del rito. Il procedimento si è svolto senza attività defensionale specifica per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e Controparte_1
2) dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che Controparte_1 liquida in € 2.356,00 per compensi, € 145,50 per esborsi oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,10.
Firenze, 30 luglio 2024
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
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