Articolo 65 del Codice della nautica da diporto
Articolo 63
Versione
15 settembre 2005
>
Versione
13 febbraio 2018
>
Versione
18 novembre 2022
Art. 65. Regolamento di attuazione 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalita' di iscrizione (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unita' da diporto;
d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unita' da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229)) ;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla ((...)) navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 , ha disposto (con l'art. 59, comma 5) che "A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo e' abrogato l' articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ".
Entrata in vigore il 18 novembre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente