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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RASILE NICOLA
RICORRENTE
Contro
( , rappresentato e difeso dall'Avv. VITA Controparte_1 CodiceFiscale_1
MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis premettendo ai aver acquistato tramite Parte_1
aggiudicazione ad asta immobiliare un immobile costituito da villa bifamiliare in Fregene, Via Rapallo
114 comune di Fiumicino catasto fabbricati di Roma, figlio 707, particella 635, sub 2 e particella 635
pagina 1 di 5 graffata, cat. A7, classe 6, deduceva che tale immobile risultava occupato da in Controparte_1
forza di un contratto ultranovennale, stipulato con atto Notaio il 9.9.2005 e trascritto il Per_1
20.9.2005, al canone mensile di Euro 500,00 mensili, sosteneva che il CTU, nell'ambito della procedura esecutiva, aveva stimato l'immobile in euro 730.000 e che per tale ragione, in data
5.12.2018, aveva notificato alla conduttrice atto di precetto di rilascio dell'immobile, eccependo l'inopponibilità del contratto di locazione al canone c.d. “vile” sosteneva che il giudizio si era poi concluso con sentenza emessa il 5.12.2001 n. 1273 con cui il Tribunale aveva accolto sì l'opposizione al precetto proposta dalla ma ciò per la ragione che essa aggiudicataria aveva omesso di CP_1
proporre domanda di condanna al rilascio del bene, limitandosi ad eccepire l'inadeguatezza del canone e sosteneva di aver così proposto in via principale l'azione di cui all'art. 2923 c.c. proprio al fine di ottenere il rilascio del bene da parte della CP_1
Si costituiva sostenendo che la società, nell'aggiudicarsi il bene all'asta, era a Controparte_1
conoscenza dell'esistenza di un contratto opponibile alla procedura così da averlo acquistato ad un prezzo “vile” per poi promuovere atto di precetto, da lei prontamente opposto;
sosteneva inoltre che le precarie condizioni dell'immobile giustificavano il prezzo pattuito per la locazione e che la società ricorrente non aveva diritto ad ulteriore azione poiché la sentenza del 5.12.2001 n. 1273, che aveva accolto la sua opposizione a precetto, aveva statuito che, anche nel caso in cui fosse stato ammissibile l'accertamento della inadeguatezza del canone in via di eccezione all'opposizione, la non Parte_1
aveva comunque fornito la prova di tale inadeguatezza, non formulando istanze istruttorie e che inoltre, anche precedentemente in sede di procedura esecutiva, il canone non era stato ritenuto vile ed il bene era stato posto in vendita ad un prezzo minore tenendo conto proprio che la locazione si sarebbe protratta sino al 4 ottobre 2025.
La sollevava in via pregiudiziale l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 CP_1 bis cpc promosso dalla in lesione del principio “ne bis in idem” ; l'inammissibilità ed Parte_1
improcedibilità del rito sommario rispetto al petitum ed alla causa petendi, chiedendo la condanna del ricorrente per lite temeraria.
All'udienza del 6 luglio 2022, dandosi atto dell'incompatibilità del procedimento sommario di cognizione sommaria ex art. 702 bis cpc con il procedimento soggetto al rito locatizio, veniva mutato il rito e disposto lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, rinviandosi al 1.2.2023 con assegnazione dei termini per il deposito di memorie integrative.
A distanza di 8 giorni dall'udienza 6 luglio 2022, fissata per il merito, la società ricorrente attivava il procedimento di mediazione senza che entrambe le parti presentassero memorie integrative. pagina 2 di 5 La causa è oggi passata in decisione.
Va ribadita in primo luogo l'incompatibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis cpc con quello locatizio “Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. C.p.c. non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito di cognizione piena diverso ed alternativo rispetto quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso , contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c. ed all'art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l'applicabilità del procedimento in questione delle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall'altro, che non è consentita un'interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una officiosità della istruzione in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs 150 del 2011) come modelli alternativi l'uno all'altro “ (Cass. ordinanza 5.7.2023 n. 18990).
Ciò premesso la domanda promossa dalla deve essere dichiarata improcedibile in quanto Parte_1
difetta del requisito di ammissibilità dell'azione e ciò assorbe la questione pregiudiziale sollevata dalla resistente della lesione del divieto del ne bis in idem.
L'art. 5 comma 1 bis, prevede che chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in una delle materie che la richiedono, tra le quali vi è quella locatizia, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La controversia in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, come modificato con il D.L. 69/2013 per il quale il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda proposta.
Nel caso di specie all'udienza del 6.7.2022 il giudice, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.Lgs 28/2010, nella formulazione ante riforma Cartabia, rilevando che la mediazione non era stata esperita, ne ha disposto l'avvio, assegnando alle parti il termine per la presentazione dell'istanza rinviando all'udienza del 1.2.2023.
Si osserva che il termine assegnato dal giudice per presentare la domanda di mediazione - non più previsto a seguito delle riforma introdotta dal D.lgs 149/2022 - non ha natura perentoria ma ha l'effetto di stimolare le parti in modo che la mediazione possa essere portata a conclusione prima della celebrazione dell'udienza di rinvio;
l'art. 152 comma 2 c.p.c. dispone infatti che " i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.
pagina 3 di 5 Ciò posto, pur non avendo quindi natura perentoria il termine assegnato dal giudice, è comunque necessario verificare l'utile esperimento delle mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per "utile esperimento" si intende il primo incontro delle parti dinnanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo.
Non rileva pertanto la mancata osservanza delle parti del termine per l'inoltro assegnato dal giudice (nel caso di specie giorni 30) ma la domanda deve essere dichiarata improcedibile se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine per la mediazione, il procedimento non è stato iniziato e non si è concluso per una colpevole inerzia della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza (Cass n.
40015/2021; Cass. 9102/2023).
Nel caso di specie la domanda di mediazione risulta presentata dalla parte ricorrente solo in data
24.1.2023 ed è tardiva in quanto il primo incontro veniva fissato al 23.2.2023, successivamente all'udienza di verifica della mediazione.
In ordine all'onere di introduzione della procedura di mediazione si richiama il chiarimento delle
Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 19596/2020, nel comporre il contrasto giurisprudenziale, ha decretato che è il soggetto che propone la domanda a dover assolvere all'incombente, nella fattispecie la società ricorrente.
In ragione della colpevole inerzia della quindi, che ha ritardato la presentazione Parte_1
dell'istanza presso l'organismo di mediazione, deve ritenersi che la condizione di procedibilità della domanda non si sia integrata.
Va inoltre accolta la domanda di alla condanna della società ricorrente ex art. 96 cpc. CP_1
Una precedente domanda di identico contenuto era già stata formulata dalla Parte_1
nel giudizio di opposizione a precetto comportando una pronuncia, successivamente passata in giudicato in quanto non impugnata (sent. Trib. Civitavecchia del 5.12.2001 n. 1273 ) che aveva stabilito l'assenza del diritto della ad agire esecutivamente per il rilascio dell'immobile, CP_2
dando valenza ad un contratto il cui canone, già in sede di procedura esecutiva, non era stato ritenuto
"vile", tanto che il bene era stato posto in vendita ad un prezzo che teneva conto dell'esistenza di un contratto opponibile fino al 4 settembre 2025.
Era in quel giudizio di opposizione al precetto che la società aggiudicataria avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di tutti quegli elementi, che erano stati contestati dall'opponente atti a CP_1
stabilire che il canone rivestisse i requisiti ex art. 2923 III comma codice civile, per far valere la sua pretesa di non rispettare l'esistenza del contratto di locazione.
pagina 4 di 5 Il passaggio in giudicato della sentenza, coprendo il dedotto ed il deducibile, comporta il divieto del ne bis in idem, nella fattispecie violato dalla società ricorrente;
come affermato dalla Corte di Cassazione il predetto principio preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito, ciò in applicazione dell'art. 39 cpc rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale (Cass.
26807/2022, sent. 6091/2020).
Alla domanda reiterata dalla nel presente giudizio consegue la sua condanna ex art. 96 I° Parte_1
comma cpc ad una somma che viene equitativamente determinata in Euro 900,00.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo secondo il valore della controversia e l'effettiva attività spiegata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibile la domanda per difetto del procedimento di mediazione;
condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 2.884,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, distraendo la predetta liquidazione in favore del procuratore antistatario Avv. Massimo Vita;
condanna al pagamento nei confronti di dell'importo Controparte_3 Controparte_1
di Euro 900,00 quale risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Civitavecchia, 22 aprile 2025 dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RASILE NICOLA
RICORRENTE
Contro
( , rappresentato e difeso dall'Avv. VITA Controparte_1 CodiceFiscale_1
MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis premettendo ai aver acquistato tramite Parte_1
aggiudicazione ad asta immobiliare un immobile costituito da villa bifamiliare in Fregene, Via Rapallo
114 comune di Fiumicino catasto fabbricati di Roma, figlio 707, particella 635, sub 2 e particella 635
pagina 1 di 5 graffata, cat. A7, classe 6, deduceva che tale immobile risultava occupato da in Controparte_1
forza di un contratto ultranovennale, stipulato con atto Notaio il 9.9.2005 e trascritto il Per_1
20.9.2005, al canone mensile di Euro 500,00 mensili, sosteneva che il CTU, nell'ambito della procedura esecutiva, aveva stimato l'immobile in euro 730.000 e che per tale ragione, in data
5.12.2018, aveva notificato alla conduttrice atto di precetto di rilascio dell'immobile, eccependo l'inopponibilità del contratto di locazione al canone c.d. “vile” sosteneva che il giudizio si era poi concluso con sentenza emessa il 5.12.2001 n. 1273 con cui il Tribunale aveva accolto sì l'opposizione al precetto proposta dalla ma ciò per la ragione che essa aggiudicataria aveva omesso di CP_1
proporre domanda di condanna al rilascio del bene, limitandosi ad eccepire l'inadeguatezza del canone e sosteneva di aver così proposto in via principale l'azione di cui all'art. 2923 c.c. proprio al fine di ottenere il rilascio del bene da parte della CP_1
Si costituiva sostenendo che la società, nell'aggiudicarsi il bene all'asta, era a Controparte_1
conoscenza dell'esistenza di un contratto opponibile alla procedura così da averlo acquistato ad un prezzo “vile” per poi promuovere atto di precetto, da lei prontamente opposto;
sosteneva inoltre che le precarie condizioni dell'immobile giustificavano il prezzo pattuito per la locazione e che la società ricorrente non aveva diritto ad ulteriore azione poiché la sentenza del 5.12.2001 n. 1273, che aveva accolto la sua opposizione a precetto, aveva statuito che, anche nel caso in cui fosse stato ammissibile l'accertamento della inadeguatezza del canone in via di eccezione all'opposizione, la non Parte_1
aveva comunque fornito la prova di tale inadeguatezza, non formulando istanze istruttorie e che inoltre, anche precedentemente in sede di procedura esecutiva, il canone non era stato ritenuto vile ed il bene era stato posto in vendita ad un prezzo minore tenendo conto proprio che la locazione si sarebbe protratta sino al 4 ottobre 2025.
La sollevava in via pregiudiziale l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 CP_1 bis cpc promosso dalla in lesione del principio “ne bis in idem” ; l'inammissibilità ed Parte_1
improcedibilità del rito sommario rispetto al petitum ed alla causa petendi, chiedendo la condanna del ricorrente per lite temeraria.
All'udienza del 6 luglio 2022, dandosi atto dell'incompatibilità del procedimento sommario di cognizione sommaria ex art. 702 bis cpc con il procedimento soggetto al rito locatizio, veniva mutato il rito e disposto lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, rinviandosi al 1.2.2023 con assegnazione dei termini per il deposito di memorie integrative.
A distanza di 8 giorni dall'udienza 6 luglio 2022, fissata per il merito, la società ricorrente attivava il procedimento di mediazione senza che entrambe le parti presentassero memorie integrative. pagina 2 di 5 La causa è oggi passata in decisione.
Va ribadita in primo luogo l'incompatibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis cpc con quello locatizio “Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. C.p.c. non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito di cognizione piena diverso ed alternativo rispetto quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso , contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c. ed all'art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l'applicabilità del procedimento in questione delle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall'altro, che non è consentita un'interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una officiosità della istruzione in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs 150 del 2011) come modelli alternativi l'uno all'altro “ (Cass. ordinanza 5.7.2023 n. 18990).
Ciò premesso la domanda promossa dalla deve essere dichiarata improcedibile in quanto Parte_1
difetta del requisito di ammissibilità dell'azione e ciò assorbe la questione pregiudiziale sollevata dalla resistente della lesione del divieto del ne bis in idem.
L'art. 5 comma 1 bis, prevede che chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in una delle materie che la richiedono, tra le quali vi è quella locatizia, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La controversia in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, come modificato con il D.L. 69/2013 per il quale il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda proposta.
Nel caso di specie all'udienza del 6.7.2022 il giudice, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.Lgs 28/2010, nella formulazione ante riforma Cartabia, rilevando che la mediazione non era stata esperita, ne ha disposto l'avvio, assegnando alle parti il termine per la presentazione dell'istanza rinviando all'udienza del 1.2.2023.
Si osserva che il termine assegnato dal giudice per presentare la domanda di mediazione - non più previsto a seguito delle riforma introdotta dal D.lgs 149/2022 - non ha natura perentoria ma ha l'effetto di stimolare le parti in modo che la mediazione possa essere portata a conclusione prima della celebrazione dell'udienza di rinvio;
l'art. 152 comma 2 c.p.c. dispone infatti che " i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.
pagina 3 di 5 Ciò posto, pur non avendo quindi natura perentoria il termine assegnato dal giudice, è comunque necessario verificare l'utile esperimento delle mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per "utile esperimento" si intende il primo incontro delle parti dinnanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo.
Non rileva pertanto la mancata osservanza delle parti del termine per l'inoltro assegnato dal giudice (nel caso di specie giorni 30) ma la domanda deve essere dichiarata improcedibile se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine per la mediazione, il procedimento non è stato iniziato e non si è concluso per una colpevole inerzia della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza (Cass n.
40015/2021; Cass. 9102/2023).
Nel caso di specie la domanda di mediazione risulta presentata dalla parte ricorrente solo in data
24.1.2023 ed è tardiva in quanto il primo incontro veniva fissato al 23.2.2023, successivamente all'udienza di verifica della mediazione.
In ordine all'onere di introduzione della procedura di mediazione si richiama il chiarimento delle
Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 19596/2020, nel comporre il contrasto giurisprudenziale, ha decretato che è il soggetto che propone la domanda a dover assolvere all'incombente, nella fattispecie la società ricorrente.
In ragione della colpevole inerzia della quindi, che ha ritardato la presentazione Parte_1
dell'istanza presso l'organismo di mediazione, deve ritenersi che la condizione di procedibilità della domanda non si sia integrata.
Va inoltre accolta la domanda di alla condanna della società ricorrente ex art. 96 cpc. CP_1
Una precedente domanda di identico contenuto era già stata formulata dalla Parte_1
nel giudizio di opposizione a precetto comportando una pronuncia, successivamente passata in giudicato in quanto non impugnata (sent. Trib. Civitavecchia del 5.12.2001 n. 1273 ) che aveva stabilito l'assenza del diritto della ad agire esecutivamente per il rilascio dell'immobile, CP_2
dando valenza ad un contratto il cui canone, già in sede di procedura esecutiva, non era stato ritenuto
"vile", tanto che il bene era stato posto in vendita ad un prezzo che teneva conto dell'esistenza di un contratto opponibile fino al 4 settembre 2025.
Era in quel giudizio di opposizione al precetto che la società aggiudicataria avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di tutti quegli elementi, che erano stati contestati dall'opponente atti a CP_1
stabilire che il canone rivestisse i requisiti ex art. 2923 III comma codice civile, per far valere la sua pretesa di non rispettare l'esistenza del contratto di locazione.
pagina 4 di 5 Il passaggio in giudicato della sentenza, coprendo il dedotto ed il deducibile, comporta il divieto del ne bis in idem, nella fattispecie violato dalla società ricorrente;
come affermato dalla Corte di Cassazione il predetto principio preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito, ciò in applicazione dell'art. 39 cpc rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale (Cass.
26807/2022, sent. 6091/2020).
Alla domanda reiterata dalla nel presente giudizio consegue la sua condanna ex art. 96 I° Parte_1
comma cpc ad una somma che viene equitativamente determinata in Euro 900,00.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo secondo il valore della controversia e l'effettiva attività spiegata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibile la domanda per difetto del procedimento di mediazione;
condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 2.884,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, distraendo la predetta liquidazione in favore del procuratore antistatario Avv. Massimo Vita;
condanna al pagamento nei confronti di dell'importo Controparte_3 Controparte_1
di Euro 900,00 quale risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Civitavecchia, 22 aprile 2025 dott. Maria Emanuela Ragusa
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