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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5151/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Pt_1 Pt_2
rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di aver contratto un'”ipoacusia bilaterale mista”, asseritamente causata dall'attività lavorativa di autotrasportatore. Specificava, infatti, di essere esposto ad un ambiente lavorativo ad alto inquinamento acustico, e di aver utilizzato strumenti rumorosi.
In ragione di ciò, in data 13.1.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, deducendo la mancata CP_1 presentazione a visita del ricorrente. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Ebbene, nonostante la prova testimoniale abbia confermato la posizione lavorativa del ricorrente e le circostanze riportate nel ricorso, tuttavia, si evidenzia che dalle risultanze della perizia medica del dott. , è emerso che il ricorrente è affetto solo Persona_1 da “sostanziale normoacusia destra ed ipoacusia mista sinistra sui toni medio-alti”, non ascrivibile al rischio lavorativo dedotto in ricorso e, dunque, classificata come malattia comune.
Relativamente al nesso causale, specifica infatti che "l'esposizione al rumore non può essere desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte e dalla durata della prestazione lavorativa”, atteso che l'esame audiometrico effettuato sul ricorrente non ha evidenziato alcune delle caratteristiche tipiche dell'ipoacusia da rumore.
In sostanza, alla valutazione medico legale, l'attività svolta dal ricorrente non è stata concausa efficiente dell'instaurarsi dell'ipoacusia mista accertata nell'orecchio sinistro.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Come è emerso già in sede amministrativa, dunque, non si evince la sussistenza di un rischio specifico in grado, da solo, di aver determinato l'insorgenza della malattia denunciata.
E a nulla vale sostenere l'assunto del ricorrente per cui, trattandosi di malattia tabellata, vige una presunzione di origine professionale della stessa, poiché trattasi di presunzione non assoluta.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di patologia non ricollegabile eziologicamente all'attività lavorativa svolta, il ricorso non può che essere rigettato, anche alla stregua del D.Lgs. 23/2/2000 n° 38 (essendo la domanda amministrativa successiva al
9/8/2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr.
CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022).
***
Quanto alle spese di lite, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326) trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa (riferibile, per la precisione, ai sensi dell'art. 53 del medesimo D.L. ai giudizi instaurati a partire dalla data di pubblicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE n. 229, avvenuta il 2.10.2003). Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione del pagamento delle spese in ordine le quali, dunque, vanno poste a suo carico, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. condanna altresì parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €. 1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U. liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 14.4.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5151/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Pt_1 Pt_2
rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di aver contratto un'”ipoacusia bilaterale mista”, asseritamente causata dall'attività lavorativa di autotrasportatore. Specificava, infatti, di essere esposto ad un ambiente lavorativo ad alto inquinamento acustico, e di aver utilizzato strumenti rumorosi.
In ragione di ciò, in data 13.1.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, deducendo la mancata CP_1 presentazione a visita del ricorrente. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Ebbene, nonostante la prova testimoniale abbia confermato la posizione lavorativa del ricorrente e le circostanze riportate nel ricorso, tuttavia, si evidenzia che dalle risultanze della perizia medica del dott. , è emerso che il ricorrente è affetto solo Persona_1 da “sostanziale normoacusia destra ed ipoacusia mista sinistra sui toni medio-alti”, non ascrivibile al rischio lavorativo dedotto in ricorso e, dunque, classificata come malattia comune.
Relativamente al nesso causale, specifica infatti che "l'esposizione al rumore non può essere desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte e dalla durata della prestazione lavorativa”, atteso che l'esame audiometrico effettuato sul ricorrente non ha evidenziato alcune delle caratteristiche tipiche dell'ipoacusia da rumore.
In sostanza, alla valutazione medico legale, l'attività svolta dal ricorrente non è stata concausa efficiente dell'instaurarsi dell'ipoacusia mista accertata nell'orecchio sinistro.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Come è emerso già in sede amministrativa, dunque, non si evince la sussistenza di un rischio specifico in grado, da solo, di aver determinato l'insorgenza della malattia denunciata.
E a nulla vale sostenere l'assunto del ricorrente per cui, trattandosi di malattia tabellata, vige una presunzione di origine professionale della stessa, poiché trattasi di presunzione non assoluta.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di patologia non ricollegabile eziologicamente all'attività lavorativa svolta, il ricorso non può che essere rigettato, anche alla stregua del D.Lgs. 23/2/2000 n° 38 (essendo la domanda amministrativa successiva al
9/8/2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr.
CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022).
***
Quanto alle spese di lite, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326) trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa (riferibile, per la precisione, ai sensi dell'art. 53 del medesimo D.L. ai giudizi instaurati a partire dalla data di pubblicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE n. 229, avvenuta il 2.10.2003). Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione del pagamento delle spese in ordine le quali, dunque, vanno poste a suo carico, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. condanna altresì parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €. 1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U. liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 14.4.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)