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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3008/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 26/3/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 3008/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. SERNIA SABINO e dall'avv. LISO CELESTE ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
Pag. 1 di 9 con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e segnatamente negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta. Ha precisato di essere tuttora in servizio alle dipendenze del in quanto titolare di contratto a termine per l'a.s. 2024/2025. CP_1
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1
docente e all'accreditamento di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per complessivi € 2.500,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha eccepito in CP_1
via preliminare l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem avendo la ricorrente già ottenuto sentenza n. 501 del 15.5.2024 resa nel procedimento 457/2024 R.G. che le ha riconosciuto il beneficio per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024; ha chiesto pertanto la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso.
Pag. 2 di 9 Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente in riferimento agli anni scolastici dal
2020/2021 al 2023/2024, essendo sul punto già intervenuta sentenza (passata in giudicato) del Tribunale di Bergamo, dott.ssa Monica Bertoncini, n. 501 del
15.5.2024 resa nel giudizio R.G. 457/2024, come documentato dal (cfr CP_1
doc. 7 fascicolo ). La circostanza è stata peraltro confermata nelle note CP_1
di trattazione dalla parte ricorrente, la cui difesa si è limitata ad affermare di aver appreso la circostanza “solo in questa sede”.
Di conseguenza, in riferimento ai predetti anni scolastici, la domanda è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
3.- La domanda merita invece accoglimento in riferimento all'anno scolastico
2024/2025.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
Pag. 3 di 9 (Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale
Pag. 4 di 9 principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (DE
RO Alonso, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità
Pag. 5 di 9 di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha effettivamente svolto, per l'anno scolastico
2024/2025, una supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il CP_1
Pag. 6 di 9 ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Infatti, come emerge dallo stato matricolare (doc. 1 fascicolo ), la ricorrente sta CP_1
prestando servizio per l'a.s. 2024/2025 con contratto dal 1.9.2024 al 30.6.2025 ossia sino al termine delle attività scolastiche, sicché deve ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. I servizi resi dalla parte ricorrente, sebbene assunta a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. DE resto, gli argomenti spesi dal per CP_1
contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00
Pag. 7 di 9 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la parte ricorrente
è tuttora assunta alle dipendenze del con contratto dal 1.9.2024 al CP_1
30.6.2025 e quindi la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
4.- La domanda formulata dal di condanna della ricorrente per CP_1
responsabilità aggravata a fronte della violazione del principio del ne bis in idem in relazione alle annualità dal 2020/2021 al 2023/2024 non può essere accolta: difatti non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in caso di soccombenza reciproca (Cass. Civ. sez. I sent. n. 24158 del 13.10.2017) e pertanto l'accoglimento della domanda in relazione all'a.s. 2024/2025 osta alla condanna per temerarietà.
5.- La circostanza merita tuttavia di essere senza dubbio valorizzata avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, che devono essere integralmente compensate tra le parti alla luce del comportamento gravemente colpevole della parte ricorrente che, per le annualità sopra indicate, ha promosso un giudizio pur avendo già ottenuto, pochi mesi prima dell'introduzione del presente giudizio, una sentenza favorevole passata in giudicato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – dichiara inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2 – accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025;
3 – per l'effetto, condanna il a consentire, per il periodo Controparte_1
di cui al punto 2, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
Pag. 8 di 9 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
4 – compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 26/03/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 26/3/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 3008/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. SERNIA SABINO e dall'avv. LISO CELESTE ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
Pag. 1 di 9 con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e segnatamente negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta. Ha precisato di essere tuttora in servizio alle dipendenze del in quanto titolare di contratto a termine per l'a.s. 2024/2025. CP_1
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1
docente e all'accreditamento di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per complessivi € 2.500,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha eccepito in CP_1
via preliminare l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem avendo la ricorrente già ottenuto sentenza n. 501 del 15.5.2024 resa nel procedimento 457/2024 R.G. che le ha riconosciuto il beneficio per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024; ha chiesto pertanto la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso.
Pag. 2 di 9 Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente in riferimento agli anni scolastici dal
2020/2021 al 2023/2024, essendo sul punto già intervenuta sentenza (passata in giudicato) del Tribunale di Bergamo, dott.ssa Monica Bertoncini, n. 501 del
15.5.2024 resa nel giudizio R.G. 457/2024, come documentato dal (cfr CP_1
doc. 7 fascicolo ). La circostanza è stata peraltro confermata nelle note CP_1
di trattazione dalla parte ricorrente, la cui difesa si è limitata ad affermare di aver appreso la circostanza “solo in questa sede”.
Di conseguenza, in riferimento ai predetti anni scolastici, la domanda è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
3.- La domanda merita invece accoglimento in riferimento all'anno scolastico
2024/2025.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
Pag. 3 di 9 (Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale
Pag. 4 di 9 principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (DE
RO Alonso, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità
Pag. 5 di 9 di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha effettivamente svolto, per l'anno scolastico
2024/2025, una supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il CP_1
Pag. 6 di 9 ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Infatti, come emerge dallo stato matricolare (doc. 1 fascicolo ), la ricorrente sta CP_1
prestando servizio per l'a.s. 2024/2025 con contratto dal 1.9.2024 al 30.6.2025 ossia sino al termine delle attività scolastiche, sicché deve ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. I servizi resi dalla parte ricorrente, sebbene assunta a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. DE resto, gli argomenti spesi dal per CP_1
contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00
Pag. 7 di 9 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la parte ricorrente
è tuttora assunta alle dipendenze del con contratto dal 1.9.2024 al CP_1
30.6.2025 e quindi la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
4.- La domanda formulata dal di condanna della ricorrente per CP_1
responsabilità aggravata a fronte della violazione del principio del ne bis in idem in relazione alle annualità dal 2020/2021 al 2023/2024 non può essere accolta: difatti non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in caso di soccombenza reciproca (Cass. Civ. sez. I sent. n. 24158 del 13.10.2017) e pertanto l'accoglimento della domanda in relazione all'a.s. 2024/2025 osta alla condanna per temerarietà.
5.- La circostanza merita tuttavia di essere senza dubbio valorizzata avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, che devono essere integralmente compensate tra le parti alla luce del comportamento gravemente colpevole della parte ricorrente che, per le annualità sopra indicate, ha promosso un giudizio pur avendo già ottenuto, pochi mesi prima dell'introduzione del presente giudizio, una sentenza favorevole passata in giudicato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – dichiara inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2 – accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025;
3 – per l'effetto, condanna il a consentire, per il periodo Controparte_1
di cui al punto 2, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
Pag. 8 di 9 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
4 – compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 26/03/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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