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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 240/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 240/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.11.1976, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Incatasciato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
a Rosolini, via Eloro n. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sabrina
Girotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 27.01.2025 Parte_1
pagina 1 di 5 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 20.08.2018 e che CP_1 dalla loro unione nascevano i figli (il 25.12.2010), (il 29.11.2014), Per_1 Per_2
(il 18.02.2017) e (il 18.11.2019), chiedeva pronunciarsi la Per_3 Per_4 separazione personale dalla moglie, all'uopo allegando la sopraggiunta fine dell'affectio coniugalis dovuta a incompatibilità di carattere e a incomprensioni.
Rappresentava, inoltre, che soffriva di dipendenza da sostanze alcoliche e CP_1 per tale ragione domandava: a) l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con collocamento presso l'abitazione familiare di cui chiedeva l'assegnazione o, in subordine, l'affidamento condiviso, in ogni caso con collocamento dei minori presso il domicilio paterno;
b) la regolamentazione del diritto di visita materno;
c) la previsione in capo alla ex moglie di corrispondere un contributo mensile per il mantenimento di tutti i figli nella misura complessiva di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa ex art. 473-bis.16 c.p.c. depositata il
18.04.2025 si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla CP_1 domanda di separazione, contestava quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla sua dipendenza da sostanze alcoliche e, in via riconvenzionale, domandava disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé, nella casa familiare di cui chiedeva l'assegnazione, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la previsione in capo al di corrispondere la somma di euro 150,00 Pt_1 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con nota del 14.05.2025 i procuratori delle parti rappresentavano che, nelle more del giudizio, i loro assistiti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, che depositavano telematicamente.
All'udienza del 24.06.2025 il giudice relatore evidenziava alle parti alcuni aspetti dell'accordo non in linea con gli interessi dei figli minori, in particolare attinenti alla condizione dipendenza da sostanze alcoliche da parte della , allegata dal CP_1 Pt_1 nel ricorso introduttivo, alla mancata previsione di un assegno di mantenimento per la prole da parte della madre e alle modalità di esercizio del diritto di visita, che non consentivano ai bambini di incontrarsi tra loro.
Alla successiva udienza dell'08.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i difensori delle parti, preso atto dei rilievi del giudice pagina 2 di 5 relatore, depositavano un nuovo accordo, modificativo del precedente, evidenziando che la resistente era riuscita a superare la situazione di dipendenza paventata dall'ex marito.
Chiedevano, quindi, di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“Disporre l'affidamento dei figli nata a [...] il [...], Persona_5
nato a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_2 Persona_6
18.02.2017 e nato a [...] il [...] congiuntamente ad Controparte_3 entrambi i coniugi, con collocazione dei minori nata a [...] il Persona_5
25.12.2010 e nato a [...] il [...] presso il padre e dei Controparte_2 minori nata a [...] il [...] e nato a [...]_3
Modica il 28.11.2019 presso la madre, riconoscendo facoltà alla madre di vedere ed avere con sé i figli minori con la stessa non conviventi il martedì dalle 17.00 alle 20.00 ed al padre la facoltà di vedere ed avere con sé i figli minori con lo stesso non conviventi il giovedì dalle 17.00 alle 20.00 ed inoltre, con la stessa formula, alternativamente il padre il Sabato dalle 10.00 alle 20.00 e la madre la Domenica dalle 10.00 alle 20.00 ed inoltre, sempre con la stessa formula, durante le festività natalizie alternativamente la notte del 24 Dicembre o il 25 Dicembre, a Pasqua alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, nonché durante il periodo estivo quindici giorni non continuativi nei mesi di luglio e agosto con le modalità più opportune da concordare tra i coniugi. La visita dei minori viene così disciplinata per consentire ai minori di condividere momenti di convivenza collettiva;
Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora che ivi convivrà Parte_2 con i figli e;
Persona_6 Controparte_3
Disporre, ritenuto l'attuale stato di disoccupazione della signora , l'obbligo del CP_1 signor di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori, non Parte_1 collocati presso lo stesso, la somma di €. 200,00 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondere alla moglie entro il giorno
5 di ogni mese, ove la signora si impegna a provvedere, nei giorni in cui esercita CP_1 il proprio diritto di visita nei confronti dei figli non collocato presso di lei, ad ogni loro esigenza oltre che a quella alimentare. Infine, entrambi i coniugi provvederanno, nella misura della metà ciascuno, alle spese ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie
pagina 3 di 5 necessarie ai figli minori saranno ripartite e qualora non si tratti di spese urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano che l'assegno unico per
i figli ex D.Lgs. n.230/2022 verrà percepito nella misura del 50% ciascuno dai genitori”.
Con provvedimento del 09.07.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, il Collegio ritiene di potere recepire le condizioni concordate, le quali appaiono conformi all'interesse dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento di e presso la madre e Per_3 Per_4 di e presso il padre, dalla regolamentazione dei tempi e delle Per_1 Per_2 modalità della presenza di ciascun minore presso il genitore non collocatario, così come dettagliatamente indicate nell'accordo.
Anche le previsioni di ordine economico appaiono rispondenti ai bisogni materiali della prole, oltre che adeguate e proporzionate in relazione alla condizione economico- reddituale in cui versa ciascuna delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 240/2025
2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento;
pagina 4 di 5 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Ispica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Così deciso in Siracusa il gg.m.aaaa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 240/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.11.1976, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Incatasciato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
a Rosolini, via Eloro n. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sabrina
Girotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 27.01.2025 Parte_1
pagina 1 di 5 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 20.08.2018 e che CP_1 dalla loro unione nascevano i figli (il 25.12.2010), (il 29.11.2014), Per_1 Per_2
(il 18.02.2017) e (il 18.11.2019), chiedeva pronunciarsi la Per_3 Per_4 separazione personale dalla moglie, all'uopo allegando la sopraggiunta fine dell'affectio coniugalis dovuta a incompatibilità di carattere e a incomprensioni.
Rappresentava, inoltre, che soffriva di dipendenza da sostanze alcoliche e CP_1 per tale ragione domandava: a) l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con collocamento presso l'abitazione familiare di cui chiedeva l'assegnazione o, in subordine, l'affidamento condiviso, in ogni caso con collocamento dei minori presso il domicilio paterno;
b) la regolamentazione del diritto di visita materno;
c) la previsione in capo alla ex moglie di corrispondere un contributo mensile per il mantenimento di tutti i figli nella misura complessiva di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa ex art. 473-bis.16 c.p.c. depositata il
18.04.2025 si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla CP_1 domanda di separazione, contestava quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla sua dipendenza da sostanze alcoliche e, in via riconvenzionale, domandava disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé, nella casa familiare di cui chiedeva l'assegnazione, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la previsione in capo al di corrispondere la somma di euro 150,00 Pt_1 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con nota del 14.05.2025 i procuratori delle parti rappresentavano che, nelle more del giudizio, i loro assistiti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, che depositavano telematicamente.
All'udienza del 24.06.2025 il giudice relatore evidenziava alle parti alcuni aspetti dell'accordo non in linea con gli interessi dei figli minori, in particolare attinenti alla condizione dipendenza da sostanze alcoliche da parte della , allegata dal CP_1 Pt_1 nel ricorso introduttivo, alla mancata previsione di un assegno di mantenimento per la prole da parte della madre e alle modalità di esercizio del diritto di visita, che non consentivano ai bambini di incontrarsi tra loro.
Alla successiva udienza dell'08.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i difensori delle parti, preso atto dei rilievi del giudice pagina 2 di 5 relatore, depositavano un nuovo accordo, modificativo del precedente, evidenziando che la resistente era riuscita a superare la situazione di dipendenza paventata dall'ex marito.
Chiedevano, quindi, di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“Disporre l'affidamento dei figli nata a [...] il [...], Persona_5
nato a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_2 Persona_6
18.02.2017 e nato a [...] il [...] congiuntamente ad Controparte_3 entrambi i coniugi, con collocazione dei minori nata a [...] il Persona_5
25.12.2010 e nato a [...] il [...] presso il padre e dei Controparte_2 minori nata a [...] il [...] e nato a [...]_3
Modica il 28.11.2019 presso la madre, riconoscendo facoltà alla madre di vedere ed avere con sé i figli minori con la stessa non conviventi il martedì dalle 17.00 alle 20.00 ed al padre la facoltà di vedere ed avere con sé i figli minori con lo stesso non conviventi il giovedì dalle 17.00 alle 20.00 ed inoltre, con la stessa formula, alternativamente il padre il Sabato dalle 10.00 alle 20.00 e la madre la Domenica dalle 10.00 alle 20.00 ed inoltre, sempre con la stessa formula, durante le festività natalizie alternativamente la notte del 24 Dicembre o il 25 Dicembre, a Pasqua alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, nonché durante il periodo estivo quindici giorni non continuativi nei mesi di luglio e agosto con le modalità più opportune da concordare tra i coniugi. La visita dei minori viene così disciplinata per consentire ai minori di condividere momenti di convivenza collettiva;
Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora che ivi convivrà Parte_2 con i figli e;
Persona_6 Controparte_3
Disporre, ritenuto l'attuale stato di disoccupazione della signora , l'obbligo del CP_1 signor di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori, non Parte_1 collocati presso lo stesso, la somma di €. 200,00 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondere alla moglie entro il giorno
5 di ogni mese, ove la signora si impegna a provvedere, nei giorni in cui esercita CP_1 il proprio diritto di visita nei confronti dei figli non collocato presso di lei, ad ogni loro esigenza oltre che a quella alimentare. Infine, entrambi i coniugi provvederanno, nella misura della metà ciascuno, alle spese ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie
pagina 3 di 5 necessarie ai figli minori saranno ripartite e qualora non si tratti di spese urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano che l'assegno unico per
i figli ex D.Lgs. n.230/2022 verrà percepito nella misura del 50% ciascuno dai genitori”.
Con provvedimento del 09.07.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, il Collegio ritiene di potere recepire le condizioni concordate, le quali appaiono conformi all'interesse dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento di e presso la madre e Per_3 Per_4 di e presso il padre, dalla regolamentazione dei tempi e delle Per_1 Per_2 modalità della presenza di ciascun minore presso il genitore non collocatario, così come dettagliatamente indicate nell'accordo.
Anche le previsioni di ordine economico appaiono rispondenti ai bisogni materiali della prole, oltre che adeguate e proporzionate in relazione alla condizione economico- reddituale in cui versa ciascuna delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 240/2025
2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento;
pagina 4 di 5 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Ispica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Così deciso in Siracusa il gg.m.aaaa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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