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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/12/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1295 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. NI IA CO Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1295 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
(CF ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ROBERTO ROSSI , come da procura in atti RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] a [...] , CP_1 C.F._2 con l'Avv. BARBARA GRILLO come da procura in atti RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno concluso in maniera congiunta come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei confronti Parte_1 di chiedendo la modifica di quanto stabilito in sede di negoziazione assistita, CP_1 accordo omologato il 15 luglio 2024. Tanto in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi.
Costituendosi in giudizio parte resistente ha contestato la domanda, avanzando, da parte sua, ulteriori richieste con riguardo all'entità del mantenimento per il figlio minore e richiedendo un ulteriore contributo per il pagamento per il canone di locazione. Nel corso del giudizio le parti, in uno spirito di conciliazione, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte chiedendo l'emissione di sentenza: "Voglia il Tribunale adìto in riforma degli accordi di cui alla negoziazione assistita omologata il 15 luglio 2024, stabilire come segue:
1. La casa familiare in Bassano in Teverina, Via Ortana 71, di proprietà di Parte_1
, è assegnata a , che ivi continuerà a vivere con il piccolo fino
[...] CP_1 Per_1 al 5 luglio 2027; 2. Allo scadere del detto termine l'immobile dovrà essere restituito, senza necessità di preavviso e/o disdetta alcuna. Sin d'ora le parti concordano e stabiliscono che a far data dal rilascio della dimora familiare, alla scadenza di cui sopra ovvero anticipatamente, il parteciperà alle spese abitative della e del figlio e per l'effetto Pt_1 CP_1 Per_1 corrisponderà alla medesima, contributo mensile di € 150,00, forfettariamente e concordemente stabilito, da versarsi anticipatamente, nella misura fissa come determinata, entro il giorno 5 di ogni mese, contestualmente al pagamento delle somme di cui al successivo punto 5).
3. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo la formula condivisa, Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, con la quale continuerà stabilmente a convivere. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e condivideranno le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione, istruzione e formazione, dando al riguardo prioritaria rilevanza alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio stesso.
4. Ferma restando la regola primaria dell'accordo tra i genitori, in difetto, le parti determinano la seguente cornice minima che definisce i tempi di permanenza presso il padre, il quale potrà vedere e tenere con sé il figlio minore: a) durante la settimana il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola e sino alle 21.30, con introduzione di un pernotto in occasione della giornata del martedì ovvero del giovedì a partire dal 3 anno di vita di Per_1
b) fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 8.30 alla domenica ore 21.30 c) oltre ad un week end lungo da giovedì dall'uscita scolastica alla domenica sera ad orario consueto 21.30,ogni 6 settimane fino al compimento del 5° anno di Dal compimento del 5° Per_1 anno di età il padre potrà tenere con sé il figlio per un week end lungo ogni mese come da orari già previsti. I genitori assicureranno reciproche videochiamate con il figlio Per_1
d) le festività natalizie verranno alternate con la madre la sera del 24 e il giorno del 25 dicembre, la sera del 31 dicembre e la giornata del 1 gennaio, ferma restando la calendarizzazione ordinaria;
e) per le festività pasquali, alternando con la madre, la Domenica e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
f) le ferie estive di giorni 15 saranno frazionate in 2 settimane non continuative salvo diverso accordo fra le parti, comunicate entro il 31 maggio di ogni anno.
5. A titolo di contributo ordinario per il mantenimento del minore il padre, tenuto Per_1 conto del tenore di vita in costanza di unione, delle esigenze del minore stesso e delle rispettive capacità reddituali, nonché degli altri parametri ex art. 337 ter c.c corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. La beneficerà dell'assegno unico CP_1 al 50% con il , mentre tutti gli altri bonus sociali potranno essere appresi al 100% Pt_1 dalla medesima CP_1
6. Il padre concorrerà altresì, in ragione del 50% della spesa, agli oneri straordinari del figlio regolati e tipizzati secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo che, allegato Per_1 al presente atto, ne costituisce parte integrante.
7. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello del figlio minore.
8. Le spese legali restano tra le parti interamente compensate e rinuncia all'impugnazione. I procuratori chiedono di emettere sentenza come da accordo Il Tribunale, preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge;
Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto così dispone: a) a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita omologato in data 15.07.2024 dispone come da accordi sopra indicato intervenuto tra le parti;
b) spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
IL PRESIDENTE est.
NI IA CO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. NI IA CO Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1295 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
(CF ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ROBERTO ROSSI , come da procura in atti RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] a [...] , CP_1 C.F._2 con l'Avv. BARBARA GRILLO come da procura in atti RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno concluso in maniera congiunta come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei confronti Parte_1 di chiedendo la modifica di quanto stabilito in sede di negoziazione assistita, CP_1 accordo omologato il 15 luglio 2024. Tanto in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi.
Costituendosi in giudizio parte resistente ha contestato la domanda, avanzando, da parte sua, ulteriori richieste con riguardo all'entità del mantenimento per il figlio minore e richiedendo un ulteriore contributo per il pagamento per il canone di locazione. Nel corso del giudizio le parti, in uno spirito di conciliazione, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte chiedendo l'emissione di sentenza: "Voglia il Tribunale adìto in riforma degli accordi di cui alla negoziazione assistita omologata il 15 luglio 2024, stabilire come segue:
1. La casa familiare in Bassano in Teverina, Via Ortana 71, di proprietà di Parte_1
, è assegnata a , che ivi continuerà a vivere con il piccolo fino
[...] CP_1 Per_1 al 5 luglio 2027; 2. Allo scadere del detto termine l'immobile dovrà essere restituito, senza necessità di preavviso e/o disdetta alcuna. Sin d'ora le parti concordano e stabiliscono che a far data dal rilascio della dimora familiare, alla scadenza di cui sopra ovvero anticipatamente, il parteciperà alle spese abitative della e del figlio e per l'effetto Pt_1 CP_1 Per_1 corrisponderà alla medesima, contributo mensile di € 150,00, forfettariamente e concordemente stabilito, da versarsi anticipatamente, nella misura fissa come determinata, entro il giorno 5 di ogni mese, contestualmente al pagamento delle somme di cui al successivo punto 5).
3. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo la formula condivisa, Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, con la quale continuerà stabilmente a convivere. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e condivideranno le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione, istruzione e formazione, dando al riguardo prioritaria rilevanza alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio stesso.
4. Ferma restando la regola primaria dell'accordo tra i genitori, in difetto, le parti determinano la seguente cornice minima che definisce i tempi di permanenza presso il padre, il quale potrà vedere e tenere con sé il figlio minore: a) durante la settimana il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola e sino alle 21.30, con introduzione di un pernotto in occasione della giornata del martedì ovvero del giovedì a partire dal 3 anno di vita di Per_1
b) fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 8.30 alla domenica ore 21.30 c) oltre ad un week end lungo da giovedì dall'uscita scolastica alla domenica sera ad orario consueto 21.30,ogni 6 settimane fino al compimento del 5° anno di Dal compimento del 5° Per_1 anno di età il padre potrà tenere con sé il figlio per un week end lungo ogni mese come da orari già previsti. I genitori assicureranno reciproche videochiamate con il figlio Per_1
d) le festività natalizie verranno alternate con la madre la sera del 24 e il giorno del 25 dicembre, la sera del 31 dicembre e la giornata del 1 gennaio, ferma restando la calendarizzazione ordinaria;
e) per le festività pasquali, alternando con la madre, la Domenica e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
f) le ferie estive di giorni 15 saranno frazionate in 2 settimane non continuative salvo diverso accordo fra le parti, comunicate entro il 31 maggio di ogni anno.
5. A titolo di contributo ordinario per il mantenimento del minore il padre, tenuto Per_1 conto del tenore di vita in costanza di unione, delle esigenze del minore stesso e delle rispettive capacità reddituali, nonché degli altri parametri ex art. 337 ter c.c corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. La beneficerà dell'assegno unico CP_1 al 50% con il , mentre tutti gli altri bonus sociali potranno essere appresi al 100% Pt_1 dalla medesima CP_1
6. Il padre concorrerà altresì, in ragione del 50% della spesa, agli oneri straordinari del figlio regolati e tipizzati secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo che, allegato Per_1 al presente atto, ne costituisce parte integrante.
7. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello del figlio minore.
8. Le spese legali restano tra le parti interamente compensate e rinuncia all'impugnazione. I procuratori chiedono di emettere sentenza come da accordo Il Tribunale, preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge;
Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto così dispone: a) a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita omologato in data 15.07.2024 dispone come da accordi sopra indicato intervenuto tra le parti;
b) spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
IL PRESIDENTE est.
NI IA CO