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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3286/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in proprio nonché nella qualità di Parte_1 liquidatrice e legale rapp. te pt della società “
[...]
. A RESP. LIMITATA SEMPL. Controparte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to ANTICO PAOLO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to CP_2
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 la ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 31.05.2024, in proprio e quale legale rappresentante della società in liquidazione Biomasse Monte Alburni srl, la notifica dell'ordinanza CP_ ingiunzione n. OI-002036883, emessa dall' di Battipaglia, con cui le si ordinava di pagare la somma di € 2.912,00 come sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi 12/2017, 01/2018, 02/2018 e 03/2018. Eccepiva la decadenza del diritto fatto valere dall' ex art. 14 della L. 689/1981 e Controparte_3
l'inesistenza e/o nullità dell'illecito amministrativo sanzionato attesa l'inesigibilità delle somme richieste in quanto oggetto di definizione agevolata, come risultante dall'accoglimento da parte dell'
[...]
della dichiarazione di adesione in atti. Controparte_4
Per tali motivi, insistendo per la sospensione dei provvedimenti impugnati,
l'odierna ricorrente adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, -
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito sospendere, ai sensi dell'art. 5 del Decreto
Legislativo n. 150/2011, l'esecutività dell'Ordinanza - Ingiunzione n. OI -
002036883 Protocollo I.N.P.S.7202.21/05/2024.0115706, emessa dall' sede di Battipaglia, attesa l'evidente illegittimità della stessa e la CP_2
ricorrenza di gravi e circostanziate ragioni. Nel merito e in via principale: -
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere l'opposizione ed annullare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 150/2011, l'Ordinanza - Ingiunzione n.
OI - 002036883 Protocollo 202.21/05/2024.0115706, emessa CP_2 dall' sede di Battipaglia, per insussistenza del fatto e della violazione CP_2 legislativa e, quindi, per infondatezza dell'accertamento, con la consequenziale declaratoria di inesistenza e/o nullità dell'illecito amministrativo sanzionato e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione da parte degli opponenti;
Con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere - considerato che l'ufficio amministrativo aveva comunicato di aver provveduto all'annullamento delle sanzioni oggetto di causa – con la compensazione delle spese processuali.
Nelle note di trattazione scritta, parte attrice, preso atto della domandata declaratoria di cessata materia del contendere di controparte, ne chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.01.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'avvenuto annullamento delle sanzioni oggetto di causa da parte dell'ufficio CP_ amministrativo dell' consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che le stesse vadano parzialmente compensate tenuto conto del comportamento processuale della convenuta che non ha resistito in giudizio, costituendosi solo per rappresentare di aver proceduto all'archiviazione delle opposte ordinanze. Sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 con la precisione che la serialità del contenzioso impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi) e che la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
PQM
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l al pagamento di 2/3 delle spese processuali che liquida per intero in € 886,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti il restante 1/3
Salerno, 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino