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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/09/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7611/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex art. 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso per a.t.p. ex art. 445 bis
c.p.c., dall'avv. Ruggiero Marzocca, presso il cui studio in Barletta, alla via Regina Margherita n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Bove ed elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido
Rossa n. 12
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il fatto
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, escluso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase sommaria.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza del CP_2 ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Ancora in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2 Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
5. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente non versi in una condizione clinica tale da determinare l'incapacità di compiere atti della vita quotidiana senza assistenza continuativa, escludendo, quindi, la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'indennità di accompagnamento (cfr.
CTU in).
In particolare, il consulente d'ufficio, dott. , medico chirurgo, sulla Persona_1 scorta di un'attenta analisi della documentazione medica e del quadro clinico del ricorrente, di cui ha individuato in maniera analitica e corretta le patologie che lo affliggono, ha escluso che esso versi in condizione di impossibilità di deambulare autonomamente senza ausilio di accompagnatore e di compiere atti di vita quotidiana.
Più specificamente, il consulente d'ufficio, dopo aver premesso che il ricorrente è affetto da una serie di patologie e precisamente da “Cirrosi epatica alcolica con ascite, varici esofagee e HCC. Gastrite cronica”.
In particolare, con specifico riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il c.t.u. ha osservato che “dal nostro accertamento medico-legale è emerso che il ricorrente non appare in condizioni tali da non poter attendere autonomamente alle attività ordinarie e/o tipiche della sua età, anche quando esse non siano particolarmente impegnative.
La deambulazione è possibile autonomamente, senza ausili e/o aiuto di accompagnatore. I test delle competenze utili eseguire nel misurare il grado dell'indipendenza funzionale nelle attività di base della vita quotidiana sono risultati sufficienti. La persona esaminata è apparsa in grado di provvedere a sé
3 stessa (attende regolarmente alle faccende quotidiane). Non ha presentato gravi disabilità neurologiche, respiratorie, cardiovascolari e motorie. La capacità di compiere attività che consentano il soddisfacimento di bisogni fisiologici di base e di sicurezza fondamentali della persona esaminata non è apparsa totalmente compromessa. Non è stata rilevata una totale dipendenza funzionale da altre persone”.
Sulla base di ciò, quindi, il consulente d'ufficio ha concluso osservando che “Dai nostri accertamenti medico-legali è quindi emerso che le affezioni costituenti la minorazione psico-fisica riscontrata sulla persona del ricorrente pur comportando alterazioni delle sue dinamiche socio-lavorative, tuttavia non provoca le condizioni sanitarie necessarie per poter usufruire dei benefici dell'indennità di accompagnamento.
Nel corso delle operazioni peritali gli esiti della nostra visita medica e l'esame della documentazione sanitaria allegata hanno comprovato che l'intero complesso patologico allo stato attuale non è sufficiente a giustificare la concessione dei benefici richiesti in ricorso”
Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta e la domanda va rigettata.
Spese processuali
Nulla deve essere liquidato per le spese processuali, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' considerato che parte ricorrente ha depositato dichiarazione per CP_2
l'esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7611/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 24.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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