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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1533 /2024 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. MARASCHI ALBERTO Parte_1
Parte attrice
E
con l'Avv. SALVALAGLIO MAURO Controparte_1
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor citava in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Lodi la signora per ivi sentir, Controparte_1
previa sospensione della esecutività del titolo, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato il 25.7.2024 stante la mancata notifica del titolo esecutivo con condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna dell'attore al pagamento del diverso credito determinato in corso di causa.
Depositate di cui all'art.. 171 ter cpc, senza necessità di istruttoria alcuna, il giudice fissava udienza ex art. 189 cpc.
Le conclusioni venivano precisate come di seguito:
Conclusioni per parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) In principalità, nel merito, accertata la fondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione, dichiarasi la nullità dell'opposto atto di precetto.
2) In ogni caso, dato atto che parte convenuta opposta, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto di aver agito sulla base dell'atto di separazione e non già della sentenza di divorzio, dichiararsi comunque l'inefficacia assoluta dell'impugnato atto di precetto.
3) Sempre con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni per parte convenuta:
NEL MERITO
- Rigettare l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolta, in tutto ed/od in parte, la domanda avversaria, accertare il diverso credito nella titolarità della OR
[...]
, e per l'effetto, condannare parte attrice al relativo pagamento. CP_1
Con vittoria di spese e compensi.
La presente opposizione attiene all'atto di precetto notificato per il recupero di somme dovute dal Sig. in favore della Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1
rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_1
La parte opponente deduce la nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo in copia autentica, nonché per l'omessa indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo effettuato a fondamento delle somme richieste.
La parte opposta, invece, precisa che il titolo è stato regolarmente notificato in copia autenticata dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi;
specifica altresì che l'importo intimato è costituito dalla somma degli importi non versati a titolo di rivalutazione ISTAT per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, nonché
dell'assegno di mantenimento relativo al mese di gennaio 2024 e della rivalutazione ISTAT relativa ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno
2024.
Quanto al procedimento di calcolo degli importi precettati, la parte convenuta osserva che, ai fini della validità dell'atto di precetto, non sussiste obbligo di allegare il procedimento logico-giuridico del calcolo delle somme intimate,
essendo, in ogni caso, il calcolo della rivalutazione ISTAT agevolmente reperibile.
Superata la questione relativa alla mancata notificazione del titolo in copia esecutiva, effettivamente notificato in copia autentica, dedotta la rinuncia alla domanda da parte dell'attore, occorre procedere alla verifica della correttezza dei conteggi relativi alla rivalutazione ISTAT sulla base delle censure formulate dalla parte opponente. Parte attrice fa decorrere l'aggiornamento dell'assegno mensile di € 300,00 dal
2008, anno della sentenza di divorzio;
parte convenuta, invece, fa decorrere tale aggiornamento dal 2005, anno della separazione, in quanto l'assegno mensile di € 300,00 è stato disposto in tale sede, parte opposta allega, quale titolo esecutivo, il decreto di omologa.
Sul punto, il Sig. eccepisce che il decreto di omologa della separazione, Pt_1
allegato all'atto di precetto, non può costituire titolo valido per la richiesta di somme successive all'intervenuto divorzio, e quindi per somme successive al
2008.
La questione concerne l'interpretazione divergente in ordine alla decorrenza dell'aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento a favore del figlio.
Da un lato, la parte opposta deduce che l'aggiornamento debba avere decorrenza dal 1° gennaio 2005, ovvero dal primo anno successivo alla separazione;
dall'altro, la parte opponente sostiene che l'aggiornamento debba decorrere dal 1° aprile 2009, ovvero dal primo anno successivo alla pronuncia di divorzio, in quanto quest'ultima costituisce novazione delle condizioni stabilite in sede di separazione.
La sentenza di divorzio allegata non chiarisce espressamente la decorrenza dell'aggiornamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, né fa riferimento alcuno alla rivalutazione già operata sin dalla separazione.
Dall'analisi del testo della sentenza, tenuto conto della sua formulazione letterale e dell'impiego del verbo al futuro “verserà”, si desume la previsione di un assegno mensile pari ad euro 300,00, oltre al successivo aggiornamento
ISTAT, con decorrenza dal divorzio, senza che venga stabilita alcuna continuità con la situazione pregressa.
Si rileva, altresì, che le parti non hanno depositato né il ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, né alcun accordo idoneo a comprovare che l'assegno fissato all'atto dello scioglimento del vincolo matrimoniale fosse già
comprensivo della rivalutazione;
non sussiste pertanto alcuna prova in tal senso.
Alla luce del significato letterale della sentenza di divorzio, il Tribunale ritiene che la rivalutazione dell'assegno di euro 300,00 debba decorrere dall'anno successivo alla pronuncia di divorzio, ossia dal 1° aprile 2009.
In base a quanto sopra esposto, il credito vantato dalla signora nei CP_1
confronti del signor va pertanto rideterminato applicando gli indici ISTAT Pt_1
dal 2009 fino al 2024, considerando le seguenti variazioni dell'assegno mensile di mantenimento: assegno mensile sino dal 1.4.2018 euro 332,70, assegno mensile sino dal 1.4.2019 euro 335,70, assegno mensile sino dal 1.4.2020
euro 335,40, assegno mensile sino dal 1.4.2021 euro 339,30, assegno mensile dal 1.4.2022 euro 359,10, assegno mensile sino dal 1.4.2023 euro 387,60 e assegno mensile sino dal 1.4.2024 euro 390,30.
Il totale relativo alla sola rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2023 ammonta ad euro 2.920,50. Le mensilità non corrisposte da gennaio a giugno 2024, comprensive della rivalutazione ISTAT, sono così quantificate: euro 387,60
(mensilità di gennaio), 87,60 (Istat febbraio), 87,60 (Istat marzo) 90,30 (Istat
aprile), 90,30 (Istat maggio), 90,30 (Istat giugno) per un totale di euro 833,70.
Si evidenzia che il mancato pagamento dell'aggiornamento ISTAT e della mensilità di gennaio non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
In sintesi, il totale complessivamente dovuto, risultante dalla somma di quanto sopra calcolato, è pari ad euro 3.754,20, oltre agli interessi legali maturati dalle rispettive scadenze fino al saldo integrale.
Le spese di lite, atteso che entrambe le parti risultano soccombenti, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione di;
Parte_1
- ridetermina il credito della signora nei confronti del figlio Controparte_1
dispondendo che la rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento Per_1
del figlio di euro 300,00 decorra dal 1 aprile 2009; Per_1
- condanna il signor al pagamento, in favore della signora Parte_1
dell'importo di euro 3.754,20 oltre interessi al tasso legale Controparte_1
dalle singole scadenze al saldo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi il 30 maggio 2025. Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini