Art. 66. Retribuzione pensionabile ((Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianita' di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.
Per il personale amministrativo:
a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di contingenza, indennita' di grado, indennita' sostitutiva della mensa, indennita' sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze.
Per il personale di stato maggiore navigante:
a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di grado, indennita' di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze. ((3)) Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti)). ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972"; ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il massimale previsto dal penultimo comma dell' articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 ".
Per il personale amministrativo:
a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di contingenza, indennita' di grado, indennita' sostitutiva della mensa, indennita' sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze.
Per il personale di stato maggiore navigante:
a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di grado, indennita' di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze. ((3)) Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti)). ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972"; ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il massimale previsto dal penultimo comma dell' articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 ".