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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/10/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1793/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 02/10/2025, promossa con ricorso depositato in data 22/03/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dai proc. dom. avv. MEDICI LUCA e avv. BRIZZOLARI MELISSA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 difeso dal proc. dom. avv. ZONCA SIMONA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 02/10/2025.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 453/2025, emessa in data 27/03/2025, questo Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra ed Parte_1 CP_1
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice delegato per
[...] la prosecuzione del giudizio, in particolare per verificare la tenuta dell'affidamento condiviso dei minori (n, a Ponte San Pietro il 03/05/2008) e (n. a Ponte Per_1 Per_2
San Pietro il 15/09/2014) e l'adeguatezza dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, avendo le parti concordato, a quel tempo, di sottoporsi ad un periodo di osservazione e di monitoraggio all'esito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio psicodiagnostica espletata in corso di causa sul nucleo familiare.
Decorso questo periodo di monitoraggio del nucleo familiare, la Specialista dr.ssa Per_3 appurava che, pur nell'elevata conflittualità, i genitori conservano ancora una
[...] capacità residua di gestione condivisa che andrebbe “sostenuta” da un intervento volto a facilitare la comunicazione tra loro e la gestione quotidiana dei figli;
emergeva, inoltre, che entrambi i minori mostravano un sincero attaccamento verso le figure genitoriali, dichiarando di sentirsi bene senza mostrare segni evidenti di disagio o preferenze sbilanciate per una delle due abitazioni (v. relazione di resoconto a firma della dr.ssa datata 12/09/2025). Persona_3
Così, all'udienza tenutasi in data 02/10/2025, dopo ampio ed approfondito confronto con le Parti e i rispettivi Procuratori, veniva raggiunto un accordo complessivo sia sulle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sia sulle questioni di natura strettamente economica, spesso fonte di discussioni e incomprensioni in seno alla coppia genitoriale.
Precisate congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Ciò premesso, il Collegio osserva come la coppia genitoriale abbia mostrato senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono adeguati e confacenti alle esigenze dei minori, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica psico-diagnostica espletata in corso di causa e dell'osservazione avvenuta all'esito della consulenza. Infatti, al Tribunale preme osservare come madre e padre, pur presentando alcune fatiche e criticità così come emerse anche in sede di c.t.u., hanno mostrato fattivamente di voler collaborare nel superiore interesse dei figli assumendosi l'impegno di sottoporsi al costante monitoraggio del Servizio sociale, oltre che di proseguire i percorsi attualmente attivati in favore del minore e degli stessi genitori (percorso di parent training Per_1 per entrambi i genitori e di sostegno psicologico individuale per il signor , percorsi CP_1 funzionali a ridurre le aree di attrito che possono sorgere dalle problematiche educative che attengono alla vita dei figli minori al fine ultimo di preservare il benessere psico- fisico di e che, per la loro età, necessitano di essere ancora accompagnati Per_1 Per_2 da madre e padre nel percorso di crescita e maturazione verso l'età adulta.
In definitiva, il Collegio ritiene che debbano essere conferiti al Servizio sociale pagina 2 di 7 territorialmente competente gli incarichi dettagliati in dispositivo, fermo l'obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che non siano emendabili mediante l'intervento attivo del medesimo Servizio sociale.
Data la conformità ai bisogni attuali dei figli, le condizioni concordate dalle parti meritano di essere integralmente recepite dal Tribunale così come pedissequamente riportate in dispositivo.
Valutato positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di e ex art. Per_1 Per_2
473-bis.4 c.p.c.
Tenuto conto, infine, della condizione reddituale e abitativa di ciascuna parte, come risultante dalle emergenze in atti, il Collegio ritiene di poter recepire anche le restanti pattuizioni di carattere economico in quanto idonee ed adeguate, nel contemperamento delle posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle relative alla c.t.u. espletata in corso di causa, già liquidate con separato decreto emesso in data 24/02/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, così decide:
1. conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, in tema di salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei ragazzi, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i figli e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i minori. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. dà atto che le parti concordano il seguente calendario: pagina 3 di 7 - nella prima settimana: a) la madre terrà con sé il lunedì e il martedì Per_2 dalle ore 17:00 con pernottamento;
da mercoledì al venerdì la madre terrà Per_1 con sé entrambi i figli dalle ore 17:00, compreso il pernottamento ad eccezione del giovedì ove i figli rimarranno a cena dal padre e rientreranno dopo cena per le ore 21:00 circa, a casa della madre;
il week end è di spettanza della madre;
b) Il padre terra con sé entrambi i figli dal lunedì al venerdì, dall'uscita della scuola e fino le ore 17:00; ad eccezione del lunedì in cui si fermerà a dormire dal Per_1 padre e del martedì in cui si fermerà a dormire dal padre;
il giovedì sera Per_2 entrambi ceneranno dal padre e rientreranno dalla madre alle ore 21:00 circa;
- nella seconda settimana: a) la madre terrà con sé il lunedì e il martedì Per_2 dalle ore 17:00 con pernottamento;
mercoledì e giovedì terrà entrambi i Per_1 figli dalle ore 17:00 con pernottamento, ad eccezione del giovedì in cui i figli si fermeranno per cena dal padre e rientreranno dalla madre alle ore 21:00 circa;
b) il padre terrà con sé i figli tutti i giorni dall'uscita della scuola e sino alle ore 17:00, con eccezione del lunedì in cui si fermerà dal padre per cena e Per_1 pernottamento e del martedì in cui si fermerà dal padre per cena e Per_2 pernottamento;
oltre al fine settimana, dal venerdì alla domenica in cui si fermeranno dal padre, anche per il pernottamento;
- per il periodo natalizio: un genitore terrà con sé i figli dal 23 dicembre (inizio vacanze natalizie) al 30 dicembre;
l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- per le vacanze pasquali: il periodo verrà equamente suddiviso e i genitori alterneranno, di anno in anno, le principali festività (Pasqua e Pasquetta) da trascorrere con i figli. Si precisa che quest'anno (2025) il giorno di Pasqua verrà trascorso con il papà e Pasquetta con la mamma;
- per le vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con i figli. Le parti concordano che il periodo verrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno ai fini programmativi;
3. dà atto che madre e padre concordano di mantenere attivo il percorso avviato in favore del figlio con la terapista ABA per il tempo che sarà ritenuto necessario, nonché Per_1 di proseguire il percorso genitoriale con la stessa specialista per il supporto educativo dei figli, nonché, per quanto riguarda il sig. di proseguire il percorso di sostegno CP_1 psicologico già intrapreso con la specialista privata, il tutto sotto il costante monitoraggio del Servizio sociale di Valle Imagna – Villa d'Almè, territorialmente competente per il Comune di Valbrembo, affinché possa vigilare sulla tenuta dell'affidamento condiviso e sull'evoluzione dello stato psico-emotivo dei minori;
4. dà atto che i genitori si impegnano a proseguire l'intervento pomeridiano di sostegno nei compiti in favore del figlio ripartendosi al 50% il costo;
Per_1
5. dispone, in considerazione dei tempi trascorsi dai figli con ciascun genitore e dei redditi pagina 4 di 7 percepiti da ciascuna parte, che il padre verserà, a titolo perequativo, in favore della signora , un assegno mensile per il mantenimento per i figli minori di € 150,00 Parte_1 al mese per ciascun figlio (così per complessivi € 300,00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione da ottobre 2026), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
6. dispone che i genitori si faranno carico delle spese straordinarie per i figli minori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, di seguito meglio riportato:
«Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e
pagina 5 di 7 frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle pagina 6 di 7 spese extra concordate»;
7. dà atto che, a parziale rettifica di quanto previsto dal Protocollo sopra riportato, la madre continuerà a sostenere le spese telefoniche per il figlio e il padre le spese Per_2 telefoniche del figlio con l'impegno di garantire loro un piano tariffario illimitato Per_1 per internet;
8. dispone che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno dai genitori, dando atto che questi ultimi si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria;
9. dichiara le spese di lite, comprese quelle di c.t.u., integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione di copia della presente pronuncia ai Servizi sociali Valle Imagna – Villa d'Almè.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
NI RA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 02/10/2025, promossa con ricorso depositato in data 22/03/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dai proc. dom. avv. MEDICI LUCA e avv. BRIZZOLARI MELISSA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 difeso dal proc. dom. avv. ZONCA SIMONA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 02/10/2025.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 453/2025, emessa in data 27/03/2025, questo Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra ed Parte_1 CP_1
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice delegato per
[...] la prosecuzione del giudizio, in particolare per verificare la tenuta dell'affidamento condiviso dei minori (n, a Ponte San Pietro il 03/05/2008) e (n. a Ponte Per_1 Per_2
San Pietro il 15/09/2014) e l'adeguatezza dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, avendo le parti concordato, a quel tempo, di sottoporsi ad un periodo di osservazione e di monitoraggio all'esito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio psicodiagnostica espletata in corso di causa sul nucleo familiare.
Decorso questo periodo di monitoraggio del nucleo familiare, la Specialista dr.ssa Per_3 appurava che, pur nell'elevata conflittualità, i genitori conservano ancora una
[...] capacità residua di gestione condivisa che andrebbe “sostenuta” da un intervento volto a facilitare la comunicazione tra loro e la gestione quotidiana dei figli;
emergeva, inoltre, che entrambi i minori mostravano un sincero attaccamento verso le figure genitoriali, dichiarando di sentirsi bene senza mostrare segni evidenti di disagio o preferenze sbilanciate per una delle due abitazioni (v. relazione di resoconto a firma della dr.ssa datata 12/09/2025). Persona_3
Così, all'udienza tenutasi in data 02/10/2025, dopo ampio ed approfondito confronto con le Parti e i rispettivi Procuratori, veniva raggiunto un accordo complessivo sia sulle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sia sulle questioni di natura strettamente economica, spesso fonte di discussioni e incomprensioni in seno alla coppia genitoriale.
Precisate congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Ciò premesso, il Collegio osserva come la coppia genitoriale abbia mostrato senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono adeguati e confacenti alle esigenze dei minori, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica psico-diagnostica espletata in corso di causa e dell'osservazione avvenuta all'esito della consulenza. Infatti, al Tribunale preme osservare come madre e padre, pur presentando alcune fatiche e criticità così come emerse anche in sede di c.t.u., hanno mostrato fattivamente di voler collaborare nel superiore interesse dei figli assumendosi l'impegno di sottoporsi al costante monitoraggio del Servizio sociale, oltre che di proseguire i percorsi attualmente attivati in favore del minore e degli stessi genitori (percorso di parent training Per_1 per entrambi i genitori e di sostegno psicologico individuale per il signor , percorsi CP_1 funzionali a ridurre le aree di attrito che possono sorgere dalle problematiche educative che attengono alla vita dei figli minori al fine ultimo di preservare il benessere psico- fisico di e che, per la loro età, necessitano di essere ancora accompagnati Per_1 Per_2 da madre e padre nel percorso di crescita e maturazione verso l'età adulta.
In definitiva, il Collegio ritiene che debbano essere conferiti al Servizio sociale pagina 2 di 7 territorialmente competente gli incarichi dettagliati in dispositivo, fermo l'obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che non siano emendabili mediante l'intervento attivo del medesimo Servizio sociale.
Data la conformità ai bisogni attuali dei figli, le condizioni concordate dalle parti meritano di essere integralmente recepite dal Tribunale così come pedissequamente riportate in dispositivo.
Valutato positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di e ex art. Per_1 Per_2
473-bis.4 c.p.c.
Tenuto conto, infine, della condizione reddituale e abitativa di ciascuna parte, come risultante dalle emergenze in atti, il Collegio ritiene di poter recepire anche le restanti pattuizioni di carattere economico in quanto idonee ed adeguate, nel contemperamento delle posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle relative alla c.t.u. espletata in corso di causa, già liquidate con separato decreto emesso in data 24/02/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, così decide:
1. conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, in tema di salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei ragazzi, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i figli e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i minori. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. dà atto che le parti concordano il seguente calendario: pagina 3 di 7 - nella prima settimana: a) la madre terrà con sé il lunedì e il martedì Per_2 dalle ore 17:00 con pernottamento;
da mercoledì al venerdì la madre terrà Per_1 con sé entrambi i figli dalle ore 17:00, compreso il pernottamento ad eccezione del giovedì ove i figli rimarranno a cena dal padre e rientreranno dopo cena per le ore 21:00 circa, a casa della madre;
il week end è di spettanza della madre;
b) Il padre terra con sé entrambi i figli dal lunedì al venerdì, dall'uscita della scuola e fino le ore 17:00; ad eccezione del lunedì in cui si fermerà a dormire dal Per_1 padre e del martedì in cui si fermerà a dormire dal padre;
il giovedì sera Per_2 entrambi ceneranno dal padre e rientreranno dalla madre alle ore 21:00 circa;
- nella seconda settimana: a) la madre terrà con sé il lunedì e il martedì Per_2 dalle ore 17:00 con pernottamento;
mercoledì e giovedì terrà entrambi i Per_1 figli dalle ore 17:00 con pernottamento, ad eccezione del giovedì in cui i figli si fermeranno per cena dal padre e rientreranno dalla madre alle ore 21:00 circa;
b) il padre terrà con sé i figli tutti i giorni dall'uscita della scuola e sino alle ore 17:00, con eccezione del lunedì in cui si fermerà dal padre per cena e Per_1 pernottamento e del martedì in cui si fermerà dal padre per cena e Per_2 pernottamento;
oltre al fine settimana, dal venerdì alla domenica in cui si fermeranno dal padre, anche per il pernottamento;
- per il periodo natalizio: un genitore terrà con sé i figli dal 23 dicembre (inizio vacanze natalizie) al 30 dicembre;
l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- per le vacanze pasquali: il periodo verrà equamente suddiviso e i genitori alterneranno, di anno in anno, le principali festività (Pasqua e Pasquetta) da trascorrere con i figli. Si precisa che quest'anno (2025) il giorno di Pasqua verrà trascorso con il papà e Pasquetta con la mamma;
- per le vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con i figli. Le parti concordano che il periodo verrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno ai fini programmativi;
3. dà atto che madre e padre concordano di mantenere attivo il percorso avviato in favore del figlio con la terapista ABA per il tempo che sarà ritenuto necessario, nonché Per_1 di proseguire il percorso genitoriale con la stessa specialista per il supporto educativo dei figli, nonché, per quanto riguarda il sig. di proseguire il percorso di sostegno CP_1 psicologico già intrapreso con la specialista privata, il tutto sotto il costante monitoraggio del Servizio sociale di Valle Imagna – Villa d'Almè, territorialmente competente per il Comune di Valbrembo, affinché possa vigilare sulla tenuta dell'affidamento condiviso e sull'evoluzione dello stato psico-emotivo dei minori;
4. dà atto che i genitori si impegnano a proseguire l'intervento pomeridiano di sostegno nei compiti in favore del figlio ripartendosi al 50% il costo;
Per_1
5. dispone, in considerazione dei tempi trascorsi dai figli con ciascun genitore e dei redditi pagina 4 di 7 percepiti da ciascuna parte, che il padre verserà, a titolo perequativo, in favore della signora , un assegno mensile per il mantenimento per i figli minori di € 150,00 Parte_1 al mese per ciascun figlio (così per complessivi € 300,00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione da ottobre 2026), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
6. dispone che i genitori si faranno carico delle spese straordinarie per i figli minori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, di seguito meglio riportato:
«Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e
pagina 5 di 7 frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle pagina 6 di 7 spese extra concordate»;
7. dà atto che, a parziale rettifica di quanto previsto dal Protocollo sopra riportato, la madre continuerà a sostenere le spese telefoniche per il figlio e il padre le spese Per_2 telefoniche del figlio con l'impegno di garantire loro un piano tariffario illimitato Per_1 per internet;
8. dispone che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno dai genitori, dando atto che questi ultimi si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria;
9. dichiara le spese di lite, comprese quelle di c.t.u., integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione di copia della presente pronuncia ai Servizi sociali Valle Imagna – Villa d'Almè.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
NI RA
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