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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile , in persona dei Magistrati: Dott.ssa AB NI Presidente Dott. PA SA Consigliere rel. Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
All'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., e della successiva camera di consiglio ha pronunciato SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2323/2024 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. MININNI Parte_1 C.F._1 EMILIANO
PARTE APPELLANTE nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. GENTINI NICOLA Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA Pubblico Ministero, in persone del PG presso la Corte d'appello di Firenze
INTERVENUTO
Sulle seguenti conclusioni: Conclusioni per la parte appellante: Voglia codesta Ecc.ma Corte Appello, in riforma della sentenza di primo grado, contraris riectis, ed in accoglimento dei motivi d'appello, dichiarare fondata la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni degli agenti accertatori, riportate/contenute nel verbale carabinieri LICFH1-11 del 28.4.20, nell'O.I. di Regione Toscana n. 171/23 dell'1.3.23 e nelle “controdeduzioni Comando Carabinieri” (v. doc. n. 1, 2 e 3 di cp giudizio di I° grado) e, più precisamente, che il sig. si trovasse “…davanti al panificio in fila per l'acquisto di Parte_1 generi alimentari…” e “…in fila in attesa di essere servito da un esercente…” e che sarebbe stato “…sorpreso dagli agenti in fila…”, (così come dedotto nella querela di falso). Con vittoria di spese funzioni e onorari;
Conclusioni per la parte appellata
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, l'appello promosso dal sig. avverso la sentenza n. 1039/24 emessa dal Parte_1 Tribunale di Livorno, con conseguente conferma di tutte le statuizioni di detta pronuncia. Con rifusione altresì delle spese per entrambi i gradi di giudizio, compresi gli accessori di legge dovuti per gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare oneri riflessi pari al 23,8%, ai sensi dell'art.1 comma 208 della 23.12.2005, n. 266 (Cass. SSUU 06-02-2023, n. 3592, Consiglio di Stato sez. V - 21/03/2024, n. 2784), ed IRAP nella misura del 8,5% (cass. Civile Ord. 21/04/2025 n. 10402), in luogo di IVA e CPA. Conclusioni del PM:
Il Procuratore Generale con rif. alla causa n. 2323/24 RG, ritiene infondati i motivi e chiede la conferma della sentenza appellata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza con la quale il Tribunale di Livorno con sentenza n. 1039/24 depositata il 16.10.24 aveva così disposto: Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro , ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede: rigetta la querela di falso;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1
la somma di euro 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 226 I comma cpc;
dispone che la Cancelleria faccia menzione della sentenza sulla copia presente agli atti del verbale del 28 aprile 2020 del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e condanna a pagare la pena pecuniaria di euro 20,00. Parte_1
Per una migliore comprensione della vicenda si ritiene opportuno esporre una breve descrizione dei fatti. Il 28.4.2020 l'appellante si trovava all'esterno di un panificio, in presenza di altre Parte_1 persone, ed era privo della mascherina protettiva il cui uso era imposto dalla normativa emergenziale all'epoca vigente. A seguito dell'accertamento dei Carabinieri del Nucleo forestale il veniva CP_1 Parte_1 sanzionato ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 26 del 6.4.2020, recante “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine”, che prevedeva “di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”. L'appellante inviava una memoria difensiva ai sensi dell'art. 18 l. 689/81 e nel corso del conseguente procedimento veniva acquisito il rapporto dei Carabinieri corredato delle controdeduzioni ex art. 17 l. cit. In queste ultime si affermava, fra l'altro, che il “era in fila..” innanzi al panificio, Parte_1 contrariamente a quanto sostenuto dal predetto che aveva sempre affermato di non essere stato in fila ma solo nei pressi del panificio, in attesa che i colleghi gli acquistassero il pranzo.
A seguito dell'emissione dell'ingiunzione, l'appellante aveva proposto opposizione avanti al GDP di Livorno;
in quella sede aveva altresì proposto querela di falso al fine di sentir accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni rese degli agenti accertatori e riportate in tre documenti:
• verbale carabinieri LICFH1-11 del 28.4.20,
• O.I. di n. 171/23 dell'1.3.23 Controparte_1
• controdeduzioni Comando Carabinieri La causa era stata riassunta innanzi al Tribunale di Livorno.
Innanzi a quel giudice si era costituita la che aveva eccepito l'inammissibilità Controparte_1 della querela di falso atteso che la stessa non poteva avere ad oggetto “…circostanze, considerazioni e valutazioni che esulino dal verbale di accertamento, seppur provenienti dagli stessi agenti accertatori, ma non contenute nel verbale medesimo. Né tantomeno può estendersi al testo dell'Ordinanza che irroga la sanzione amministrativa ed ingiunge il pagamento al trasgressore.” Il Tribunale aveva respinto le domande del che proponeva così appello per i seguenti Parte_1 motivi. Motivo 1 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cpc - in combinato disposto con l'art 111,6° comma Cost – e 360 n. 3 cpc- motivazione apparente/inesistente;
motivo 2 - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli artt. 2700 C.C. e 221 C.P.C., nonché dell'art. 116 C.P.C., in combinato disposto con l'art 360 n. 3 cpc per aver il tribunale ritenuto che l'ordinanza Ingiunzione non poteva costituire oggetto di querela di falso in quanto non coperta da fede privilegiata ex art 2700 cc - motivazione apparente;
motivo 3 - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2700 C.C. e 221 C.P.C., nonché dell'art. 116 C.P.C., in combinato disposto con l'art 360 n. 3 cpc per aver il tribunale ritenuto che le controdeduzioni dei Carabinieri, svolte nel procedimento amministrativo, non hanno il valore probatorio previsto dall'art. 2700 c.c.;
motivo 4 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 cpc – in combinato disposto con l'art. 360 n. 3 cpc-per aver il giudice pronunciato extra petita;
motivo 5 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art 116 cpc – in combinato disposto con l'art. 360 n. 5 cpc-per aver il giudice completamente omesso di valutare le risultanze istruttorie.
Sul primo motivo, deduceva che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che né l'Ordinanza Ingiunzione, né le “controdeduzioni dei carabinieri” avessero il valore probatorio previsto dall'art 2700 c.c. Affermava l'appellante che si trattava di una motivazione apparente perché priva di riferimenti normativi e/o giurisprudenziali, cosa che impediva la ricostruzione dell'iter argomentativo del giudicante.
Con il secondo motivo d'appello, contestava l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale “L'ordinanza è un provvedimento amministrativo e, pur essendo un atto pubblico, non è destinato a provare alcunché, tanto è vero che può essere oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, con la conseguenza che non ha l'efficacia dettata dall'art. 2700 cc” Precisava che oggetto della querela di falso non era l'ordinanza ingiunzione in sé bensì le dichiarazioni dei pubblici ufficiali nella stessa riportate.
Nel terzo motivo d'appello contestava l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale “le controdeduzioni dei Carabinieri, svolte nel procedimento amministrativo, non hanno il valore probatorio previsto dall'art. 2700 c.c. c.c., trattandosi di un atto interno al procedimento amm.vo”. Ricordava che secondo la giurisprudenza prevalente, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, “il verbale suddetto fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal P.U. come da lui compiuti od avvenuti in sua presenza, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700 C.C. .. e che …in tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonchè quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi).
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui veniva affrontato il merito della vicenda, giungendo ad una sostanziale conferma della legittimità dell'ordinanza opposta. Asseriva che simili valutazioni erano proprie del GDP e che il Tribunale era chiamato ad esprimersi esclusivamente sulla falsità dei documenti. Con il quinto motivo di appello, si doleva della mancata valutazione delle istruttorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal teste appuntato , (“…davanti al panificio Tes_1 vi erano delle persone…escludo che queste persone fossero indirizzate in fila indiana per entrare nel panificio”) che erano in netto contrasto con il contenuto delle controdeduzioni, nelle quali il teste aveva invece affermato “…che il sig. era davanti al panificio in fila per Parte_1 l'acquisto dei generi alimentari…”.
Si costituiva l'appellata ed eccepiva che la querela di falso non poteva che riguardare il contenuto del verbale di accertamento, con esclusione dunque di quanto riportato in diversi atti, pur se provenienti dagli stessi agenti accertatori, né poteva estendersi al testo dell'Ordinanza. Correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la querela in relazione ai primi due documenti, privi di fede privilegiata. Chiedeva quindi il rigetto dei primi tre motivi di appello.
Sul quarto motivo di appello, sosteneva che il Tribunale non aveva statuito sulla legittimità o meno della sanzione amministrativa, ma si era limitato a individuare il contesto fattuale e normativo nel quale tale verbale era stato redatto. Sul quinto motivo di ricorso (valutazione delle risultanze istruttorie oggetto della sentenza di primo grado) si riportava a quanto affermato dal Tribunale di Livorno, e cioè che oggetto dell'esame era il fatto (pacifico) che il sig. si trovasse in un luogo pubblico, alla Parte_1 presenza di più persone e privo di mascherina. Il fatto che fosse in fila o a debita distanza era da ritenersi dunque irrilevante.
Sui primi due motivi d'appello. Il giudice di prime cure ha chiarito, con motivazione sintetica ma del tutto condivisibile, che le controdeduzioni dei Carabinieri, “non hanno il valore probatorio previsto dall'art. 2700 cc, trattandosi di un atto interno al procedimento amministrativo”.
L'atto in questione ha natura endoprocedimentale ed è dunque destinato ad esaurire i suoi effetti nel procedimento poiché meramente prodromico all'emanazione dell' atto conclusivo.
Quest'ultimo, peraltro, non fa fede privilegiata sotto alcun profilo, essendo infatti passibile di opposizione ai sensi dell'art. 22 l. 689/81, né può ritenersi che la riproduzione nel corpo dell'atto delle affermazioni rese dei Carabinieri in sede di controdeduzioni muti natura e portata dell'ordinanza.
Sul terzo motivo d' appello, è sufficiente osservare che la giurisprudenza citata dall'opponente fa riferimento al verbale ed è pacifico che avverso tale documento la querela di falso è ammissibile.
Ciò posto, deve evidenziarsi che il tribunale ha esattamente descritto i fatti che gli operanti hanno affermato essere avvenuti in loro presenza e cioè l' individuazione di una persona che
“non rispettava l'obbligo di utilizzare la mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”.
Tale circostanza era certamente vera poiché lo stesso aveva dichiarato ai Carabinieri Parte_1
“attesto che mi trovavo in via pubblica a debita distanza dalle altre persone per farmi acquistare dai colleghi il pranzo e rientrare in ufficio che si trova a 150 mt di distanza, avevo smarrito la mascherina”.
Fugano ogni dubbio alcuni passi della stessa citazione in riassunzione innanzi al Tribunale : Il giorno 28 Aprile 2020 il ricorrente, durante la “pausa pranzo lavorativa”, si è recato a piedi presso il fornaio "Officina del Pane" in via Solferino, 10, che dista circa 200 metri dal posto di lavoro;
giunto di fronte all'esercizio commerciale, si è accorto di aver smarrito la mascherina;
nel frattempo, sono sopraggiunti tre colleghi ai quali, rimanendo sempre a distanza di almeno 2/3 metri, chiedeva di effettuare per suo conto l'acquisto del pranzo c/o il fornaio;
….il ricorrente era distante dai suoi colleghi almeno 3/4 metri. Il contesto descritto dai Carabinieri coincide dunque perfettamente con quanto esposto dall'odierno appellante che ha sempre riconosciuto di essersi trovato in un uno spazio pubblico, in presenza di più persone e senza mascherina.
In merito alla censura avverso la mancata valutazione delle istanze istruttorie e in merito alla pretesa extrapetizione, si ritiene che sia le prime che la seconda abbiano ad oggetto questioni che non hanno assunto alcuna rilevanza ai fini della decisione.
Le dichiarazioni dell'appuntato hanno infatti confermato la concomitante presenza del Tes_1 e di altre persone. Parte_1
La descrizione del contesto normativo all'epoca vigente non ha indotto il giudice a fondare la propria decisione su motivi non dedotti ovvero dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi
La sentenza gravata merita quindi integrale conferma.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (valori minimi per controversia rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, con esclusione della fase istruttoria)..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza anche istruttoria disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1039/24 emessa dal Parte_1 Tribunale di Livorno in data 16.10.0204; condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 secondo grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario in misura del 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02 se dovuto Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
L'estensore
PA SA
La Presidente
AB NI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile , in persona dei Magistrati: Dott.ssa AB NI Presidente Dott. PA SA Consigliere rel. Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
All'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., e della successiva camera di consiglio ha pronunciato SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2323/2024 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. MININNI Parte_1 C.F._1 EMILIANO
PARTE APPELLANTE nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. GENTINI NICOLA Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA Pubblico Ministero, in persone del PG presso la Corte d'appello di Firenze
INTERVENUTO
Sulle seguenti conclusioni: Conclusioni per la parte appellante: Voglia codesta Ecc.ma Corte Appello, in riforma della sentenza di primo grado, contraris riectis, ed in accoglimento dei motivi d'appello, dichiarare fondata la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni degli agenti accertatori, riportate/contenute nel verbale carabinieri LICFH1-11 del 28.4.20, nell'O.I. di Regione Toscana n. 171/23 dell'1.3.23 e nelle “controdeduzioni Comando Carabinieri” (v. doc. n. 1, 2 e 3 di cp giudizio di I° grado) e, più precisamente, che il sig. si trovasse “…davanti al panificio in fila per l'acquisto di Parte_1 generi alimentari…” e “…in fila in attesa di essere servito da un esercente…” e che sarebbe stato “…sorpreso dagli agenti in fila…”, (così come dedotto nella querela di falso). Con vittoria di spese funzioni e onorari;
Conclusioni per la parte appellata
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, l'appello promosso dal sig. avverso la sentenza n. 1039/24 emessa dal Parte_1 Tribunale di Livorno, con conseguente conferma di tutte le statuizioni di detta pronuncia. Con rifusione altresì delle spese per entrambi i gradi di giudizio, compresi gli accessori di legge dovuti per gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare oneri riflessi pari al 23,8%, ai sensi dell'art.1 comma 208 della 23.12.2005, n. 266 (Cass. SSUU 06-02-2023, n. 3592, Consiglio di Stato sez. V - 21/03/2024, n. 2784), ed IRAP nella misura del 8,5% (cass. Civile Ord. 21/04/2025 n. 10402), in luogo di IVA e CPA. Conclusioni del PM:
Il Procuratore Generale con rif. alla causa n. 2323/24 RG, ritiene infondati i motivi e chiede la conferma della sentenza appellata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza con la quale il Tribunale di Livorno con sentenza n. 1039/24 depositata il 16.10.24 aveva così disposto: Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro , ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede: rigetta la querela di falso;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1
la somma di euro 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 226 I comma cpc;
dispone che la Cancelleria faccia menzione della sentenza sulla copia presente agli atti del verbale del 28 aprile 2020 del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e condanna a pagare la pena pecuniaria di euro 20,00. Parte_1
Per una migliore comprensione della vicenda si ritiene opportuno esporre una breve descrizione dei fatti. Il 28.4.2020 l'appellante si trovava all'esterno di un panificio, in presenza di altre Parte_1 persone, ed era privo della mascherina protettiva il cui uso era imposto dalla normativa emergenziale all'epoca vigente. A seguito dell'accertamento dei Carabinieri del Nucleo forestale il veniva CP_1 Parte_1 sanzionato ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 26 del 6.4.2020, recante “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine”, che prevedeva “di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”. L'appellante inviava una memoria difensiva ai sensi dell'art. 18 l. 689/81 e nel corso del conseguente procedimento veniva acquisito il rapporto dei Carabinieri corredato delle controdeduzioni ex art. 17 l. cit. In queste ultime si affermava, fra l'altro, che il “era in fila..” innanzi al panificio, Parte_1 contrariamente a quanto sostenuto dal predetto che aveva sempre affermato di non essere stato in fila ma solo nei pressi del panificio, in attesa che i colleghi gli acquistassero il pranzo.
A seguito dell'emissione dell'ingiunzione, l'appellante aveva proposto opposizione avanti al GDP di Livorno;
in quella sede aveva altresì proposto querela di falso al fine di sentir accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni rese degli agenti accertatori e riportate in tre documenti:
• verbale carabinieri LICFH1-11 del 28.4.20,
• O.I. di n. 171/23 dell'1.3.23 Controparte_1
• controdeduzioni Comando Carabinieri La causa era stata riassunta innanzi al Tribunale di Livorno.
Innanzi a quel giudice si era costituita la che aveva eccepito l'inammissibilità Controparte_1 della querela di falso atteso che la stessa non poteva avere ad oggetto “…circostanze, considerazioni e valutazioni che esulino dal verbale di accertamento, seppur provenienti dagli stessi agenti accertatori, ma non contenute nel verbale medesimo. Né tantomeno può estendersi al testo dell'Ordinanza che irroga la sanzione amministrativa ed ingiunge il pagamento al trasgressore.” Il Tribunale aveva respinto le domande del che proponeva così appello per i seguenti Parte_1 motivi. Motivo 1 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cpc - in combinato disposto con l'art 111,6° comma Cost – e 360 n. 3 cpc- motivazione apparente/inesistente;
motivo 2 - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli artt. 2700 C.C. e 221 C.P.C., nonché dell'art. 116 C.P.C., in combinato disposto con l'art 360 n. 3 cpc per aver il tribunale ritenuto che l'ordinanza Ingiunzione non poteva costituire oggetto di querela di falso in quanto non coperta da fede privilegiata ex art 2700 cc - motivazione apparente;
motivo 3 - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2700 C.C. e 221 C.P.C., nonché dell'art. 116 C.P.C., in combinato disposto con l'art 360 n. 3 cpc per aver il tribunale ritenuto che le controdeduzioni dei Carabinieri, svolte nel procedimento amministrativo, non hanno il valore probatorio previsto dall'art. 2700 c.c.;
motivo 4 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 cpc – in combinato disposto con l'art. 360 n. 3 cpc-per aver il giudice pronunciato extra petita;
motivo 5 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art 116 cpc – in combinato disposto con l'art. 360 n. 5 cpc-per aver il giudice completamente omesso di valutare le risultanze istruttorie.
Sul primo motivo, deduceva che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che né l'Ordinanza Ingiunzione, né le “controdeduzioni dei carabinieri” avessero il valore probatorio previsto dall'art 2700 c.c. Affermava l'appellante che si trattava di una motivazione apparente perché priva di riferimenti normativi e/o giurisprudenziali, cosa che impediva la ricostruzione dell'iter argomentativo del giudicante.
Con il secondo motivo d'appello, contestava l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale “L'ordinanza è un provvedimento amministrativo e, pur essendo un atto pubblico, non è destinato a provare alcunché, tanto è vero che può essere oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, con la conseguenza che non ha l'efficacia dettata dall'art. 2700 cc” Precisava che oggetto della querela di falso non era l'ordinanza ingiunzione in sé bensì le dichiarazioni dei pubblici ufficiali nella stessa riportate.
Nel terzo motivo d'appello contestava l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale “le controdeduzioni dei Carabinieri, svolte nel procedimento amministrativo, non hanno il valore probatorio previsto dall'art. 2700 c.c. c.c., trattandosi di un atto interno al procedimento amm.vo”. Ricordava che secondo la giurisprudenza prevalente, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, “il verbale suddetto fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal P.U. come da lui compiuti od avvenuti in sua presenza, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700 C.C. .. e che …in tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonchè quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi).
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui veniva affrontato il merito della vicenda, giungendo ad una sostanziale conferma della legittimità dell'ordinanza opposta. Asseriva che simili valutazioni erano proprie del GDP e che il Tribunale era chiamato ad esprimersi esclusivamente sulla falsità dei documenti. Con il quinto motivo di appello, si doleva della mancata valutazione delle istruttorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal teste appuntato , (“…davanti al panificio Tes_1 vi erano delle persone…escludo che queste persone fossero indirizzate in fila indiana per entrare nel panificio”) che erano in netto contrasto con il contenuto delle controdeduzioni, nelle quali il teste aveva invece affermato “…che il sig. era davanti al panificio in fila per Parte_1 l'acquisto dei generi alimentari…”.
Si costituiva l'appellata ed eccepiva che la querela di falso non poteva che riguardare il contenuto del verbale di accertamento, con esclusione dunque di quanto riportato in diversi atti, pur se provenienti dagli stessi agenti accertatori, né poteva estendersi al testo dell'Ordinanza. Correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la querela in relazione ai primi due documenti, privi di fede privilegiata. Chiedeva quindi il rigetto dei primi tre motivi di appello.
Sul quarto motivo di appello, sosteneva che il Tribunale non aveva statuito sulla legittimità o meno della sanzione amministrativa, ma si era limitato a individuare il contesto fattuale e normativo nel quale tale verbale era stato redatto. Sul quinto motivo di ricorso (valutazione delle risultanze istruttorie oggetto della sentenza di primo grado) si riportava a quanto affermato dal Tribunale di Livorno, e cioè che oggetto dell'esame era il fatto (pacifico) che il sig. si trovasse in un luogo pubblico, alla Parte_1 presenza di più persone e privo di mascherina. Il fatto che fosse in fila o a debita distanza era da ritenersi dunque irrilevante.
Sui primi due motivi d'appello. Il giudice di prime cure ha chiarito, con motivazione sintetica ma del tutto condivisibile, che le controdeduzioni dei Carabinieri, “non hanno il valore probatorio previsto dall'art. 2700 cc, trattandosi di un atto interno al procedimento amministrativo”.
L'atto in questione ha natura endoprocedimentale ed è dunque destinato ad esaurire i suoi effetti nel procedimento poiché meramente prodromico all'emanazione dell' atto conclusivo.
Quest'ultimo, peraltro, non fa fede privilegiata sotto alcun profilo, essendo infatti passibile di opposizione ai sensi dell'art. 22 l. 689/81, né può ritenersi che la riproduzione nel corpo dell'atto delle affermazioni rese dei Carabinieri in sede di controdeduzioni muti natura e portata dell'ordinanza.
Sul terzo motivo d' appello, è sufficiente osservare che la giurisprudenza citata dall'opponente fa riferimento al verbale ed è pacifico che avverso tale documento la querela di falso è ammissibile.
Ciò posto, deve evidenziarsi che il tribunale ha esattamente descritto i fatti che gli operanti hanno affermato essere avvenuti in loro presenza e cioè l' individuazione di una persona che
“non rispettava l'obbligo di utilizzare la mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”.
Tale circostanza era certamente vera poiché lo stesso aveva dichiarato ai Carabinieri Parte_1
“attesto che mi trovavo in via pubblica a debita distanza dalle altre persone per farmi acquistare dai colleghi il pranzo e rientrare in ufficio che si trova a 150 mt di distanza, avevo smarrito la mascherina”.
Fugano ogni dubbio alcuni passi della stessa citazione in riassunzione innanzi al Tribunale : Il giorno 28 Aprile 2020 il ricorrente, durante la “pausa pranzo lavorativa”, si è recato a piedi presso il fornaio "Officina del Pane" in via Solferino, 10, che dista circa 200 metri dal posto di lavoro;
giunto di fronte all'esercizio commerciale, si è accorto di aver smarrito la mascherina;
nel frattempo, sono sopraggiunti tre colleghi ai quali, rimanendo sempre a distanza di almeno 2/3 metri, chiedeva di effettuare per suo conto l'acquisto del pranzo c/o il fornaio;
….il ricorrente era distante dai suoi colleghi almeno 3/4 metri. Il contesto descritto dai Carabinieri coincide dunque perfettamente con quanto esposto dall'odierno appellante che ha sempre riconosciuto di essersi trovato in un uno spazio pubblico, in presenza di più persone e senza mascherina.
In merito alla censura avverso la mancata valutazione delle istanze istruttorie e in merito alla pretesa extrapetizione, si ritiene che sia le prime che la seconda abbiano ad oggetto questioni che non hanno assunto alcuna rilevanza ai fini della decisione.
Le dichiarazioni dell'appuntato hanno infatti confermato la concomitante presenza del Tes_1 e di altre persone. Parte_1
La descrizione del contesto normativo all'epoca vigente non ha indotto il giudice a fondare la propria decisione su motivi non dedotti ovvero dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi
La sentenza gravata merita quindi integrale conferma.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (valori minimi per controversia rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, con esclusione della fase istruttoria)..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza anche istruttoria disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1039/24 emessa dal Parte_1 Tribunale di Livorno in data 16.10.0204; condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 secondo grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario in misura del 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02 se dovuto Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
L'estensore
PA SA
La Presidente
AB NI